CIRCOLARE DI STUDIO 25/2016. Parma, 5 settembre OGGETTO: Chiarimenti in materia di normativa CFC (CM 35/E/2016).

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CIRCOLARE DI STUDIO 25/2016 Parma, 5 settembre 2016 OGGETTO: Chiarimenti in materia di normativa CFC (CM 35/E/2016). Di seguito si fornisce una breve sintesi della Circolare n.35/e del 4 agosto 2016, con la quale l Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle novità introdotte, in materia di CFC (Controlled Foreign Companies), dal Decreto Internazionalizzazione (Dlgs n. 14/2015) e dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015). IDENTIFICAZIONE DEI PAESI BLACK LIST L articolo 167 comma 1 del Tuir prevede la tassazione per trasparenza, in capo al socio residente, dei redditi prodotti dalle sue controllate residenti in Stati a fiscalità privilegiata. Novità dall esercizio 2016 Ai fini dell individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata, la Legge di Stabilità 2016 ha eliminato, a partire dal periodo d imposta 2016 (FY17 per i soggetti infrannuali), il riferimento alle liste contenute nel DM 21.11.2001 e ha introdotto, quale unico criterio, quello del livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello italiano. Rimangono in ogni caso esclusi, per espressa previsione normativa, gli Stati appartenenti all Unione Europea e taluni Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). A differenza di quanto previsto in materia di CFC White list 1, ai fini dell individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata cui applicare la normativa Black List rileva il livello nominale e non quello effettivo di tassazione. La sostituzione delle liste contenute nel DM 21.11.2001 con un criterio mobile rappresentato dal rinvio alle aliquote nominali d imposta, se da un lato consente un automatica corrispondenza tra l applicazione della normativa CFC e la sussistenza di un regime fiscale estero privilegiato (senza quindi dover aspettare l aggiornamento della Black List ad opera di un apposito decreto ministeriale), dall altro pone a carico del contribuente italiano l onere di un monitoraggio costante ed aggiornato delle aliquote di tassazione nominali vigenti nei paesi delle proprie partecipate estere. La CM 35/E chiarisce che, ai fini del confronto dei livelli di tassazione nominali, rilevano sia l aliquota Ires che l aliquota ordinaria Irap: sulla base delle attuali aliquote d imposta, uno Stato estero sarà quindi considerato a fiscalità privilegiata se la sua aliquota nominale è inferiore al 15,7% 2. 1 Introdotta dal comma 8-bis dell art. 167 del Tuir. 2 Si ricorda che, dal 1 gennaio 2017 (periodo d imposta 2017 per i soggetti solari e FY18 per i soggetti infrannuali), il co. 61 dell articolo unico della Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell aliquota Ires dal 27,5% al 24% e, conseguentemente, la nuova aliquota nominale di riferimento sarà il 13,95%. 1

Disciplina fino all esercizio 2014 La normativa in vigore fino al 31 dicembre 2014 considerava Stati a fiscalità privilegiata quelli contenuti nel DM 21.11.2001, che all epoca comprendeva, tra gli altri, la Malesia, Singapore e Hong Kong che ne sono poi usciti. Disciplina per l esercizio 2015 Per l esercizio 2015 l elenco dei paesi Black list è stato determinato facendo riferimento al DM 21.11.2001: recependo le indicazioni contenute nelle Legge di Stabilità 2015, sono però stati esclusi, dapprima la Malesia e Singapore (dal 30 marzo 2015: periodo d imposta 2015 per i soggetti solari e FY15 per i soggetti infrannuali) e, successivamente, Hong Kong (dal 30 novembre 2015: periodo d imposta 2015 per i soggetti solari e FY16 per i soggetti infrannuali). Si ricorda infine che, il requisito controllo della partecipata e la sua localizzazione in uno Stato a fiscalità privilegiata vanno verificati di anno in anno, con riferimento alla data di chiusura dell esercizio del soggetto controllato estero e, conseguentemente, lo stesso costituirà il momento in cui i redditi dovranno essere imputati al socio residente. DISAPPLICAZIONE DELLA CFC BLACK LIST SECONDA ESIMENTE Ai sensi del comma 5 dell art. 167 del Tuir, è possibile disapplicare la normativa sulla tassazione per trasparenza delle c.d. Black List qualora, alternativamente, il contribuente dimostri che la CFC svolge un effettiva attività industriale o commerciale nel mercato del territorio di insediamento (prima esimente) o che dalle partecipazioni non consegue l effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato (seconda esimente). La CM 35/E/2016 fornisce utili chiarimenti per la concreta applicazione della seconda esimente, prevedendo che la stessa possa ritenersi soddisfatta se viene dimostrato che l investimento non ha consentito significativi risparmi d imposta, circostanza che si verifica secondo le indicazioni del Ministero quando il carico fiscale estero effettivo della CFC è almeno pari, alternativamente, al 50% delle aliquote nominali italiane (IRES e IRAP) o al 50% della tassazione virtuale domestica (ottenuta applicando le aliquote IRES e IRAP al reddito d impresa determinato sulla base della normativa fiscale vigente in Italia). ABROGAZIONE DELLA TASSAZIONE PER TRASPARENZA PER IMPRESE ESTERE COLLEGATE (ART. 168 DEL TUIR) Il Decreto Internazionalizzazione ha abrogato, a decorrere dal periodo d imposta 2015 (FY16 per i soggetti infrannuali), la tassazione per trasparenza delle imprese collegate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. ABBANDONO DELLE WHITE LIST (ABROGAZIONE ART. 168-BIS TUIR) Con l abrogazione dell art. 168-bis del Tuir, il Decreto Internazionalizzazione ha definitivamente sancito l abbandono delle White List che, secondo le intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto sostituire le Black List contenute nel DM 21.11.2001. La normativa sulle CFC introdotta nel 2008 aveva infatti sostituito, nell art. 167 comma 1 del Tuir, il richiamo al DM 21.11.2001 (cosiddetto Elenco Black List) con il richiamo alle White List, elenchi contenenti i Paesi virtuosi da emanare a cura del Ministero; nelle 2

more dell emanazione di tali elenchi era prevista l applicazione transitoria del vecchio sistema, imperniato sulle Black List e sul DM 21.11.2001. Le White list, però, non sono mai state emanate e quello che doveva essere un regime transitorio è di fatto rimasto pienamente operativo fino alla sua abrogazione da parte della Legge di Stabilità del 2016 (dal periodo d imposta 2016 per i soggetti solari e dal FY17 per i soggetti infrannuali, come chiarito anche al punto 2.5 della CM 35/E/2016) che, come si è detto in precedenza, ha introdotto il principio, contenuto nel comma 4 dell art. 167 del Tuir, del livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello italiano. CREDITO D IMPOSTA INDIRETTO PER I REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO In deroga al regime ordinario, i dividendi provenienti da una CFC residente in Paesi a fiscalità privilegiata 3 sono interamente tassati in capo al soggetto controllante italiano, a meno che i redditi d impresa della CFC dai quali originano tali dividendi non siano già stati tassati per trasparenza ai sensi dell art. 167 comma 1 del Tuir. Tale previsione normativa, tuttavia, penalizzava quei soggetti residenti che, dimostrando una delle due esimenti contenute nel comma 5 dell art. 167 del Tuir 4, riuscivano a disapplicare la tassazione per trasparenza sui redditi della CFC Black List rispetto a quelli che, non dimostrando alcuna delle esimenti, tassavano per trasparenza il reddito estero e portavano le imposte pagate all estero dalla CFC in detrazione dalle imposte italiane: al momento della distribuzione dei dividendi, infatti, il soggetto che aveva tassato per trasparenza il reddito della CFC (e fruito del credito d imposta) poteva beneficiare della totale esenzione dei dividendi, mentre il soggetto che aveva disapplicato la tassazione per trasparenza li doveva tassare al 100%, senza poter fruire di alcun credito d imposta. Tale meccanismo ha indotto in passato taluni operatori a rinunciare alla dimostrazione delle due esimenti e a preferire la tassazione per trasparenza del reddito prodotto all estero dalla CFC, al solo fine di recuperare il credito d imposta per le imposte pagate all estero e nella prospettiva, comunque, di non tassare la successiva distribuzione di dividendi. Nel contesto sopra descritto, il Decreto Internazionalizzazione ha introdotto un importante principio in materia di tassazione dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata inserendo, negli articoli 47 comma 4 del Tuir (per le persone fisiche) e 89 comma 3 del Tuir (per le società), la possibilità, in capo al soggetto controllante residente, di scomputare dalle imposte italiane dovute sui dividendi provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata, un credito d imposta corrispondente alle imposte pagate all estero dalla controllata residente in quel Paese. Si tratta di un credito d imposta indiretto perché è riconosciuto in ragione delle imposte pagate su un reddito diverso (il reddito d impresa estero prodotto dalla CFC) rispetto a quello assoggettato a tassazione in Italia (i dividendi distribuiti alla controllante italiana dalla CFC). 3 La CM 35/E chiarisce che, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, ai fini della individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata debba farsi riferimento ai criteri previsti per la tassazione per trasparenza delle CFC contenuti nel comma 4 dell art. 167 del Tuir (livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello italiano). Sempre secondo la CM 35/E, al fine di stabilire se i dividendi provengano o meno da un paradiso fiscale, assume rilevanza il criterio vigente al momento della loro percezione, perché è in quel momento che si verifica il presupposto impositivo in capo al soggetto residente. 4 Prima esimente: la CFC svolge un effettiva attività industriale o commerciale nel mercato del territorio di insediamento; Seconda esimente: dalle partecipazioni nella CFC non consegue l effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato. 3

La spettanza del suddetto credito sussiste se è dimostrata la prima esimente di cui al comma 5 dell art. 167 del Tuir e, quindi, a condizione che la CFC svolga un effettiva attività industriale o commerciale nel mercato del territorio di insediamento. Operando in questo modo, è possibile rimediare agli effetti distorsivi della norma e attribuire al soggetto controllante la possibilità di recuperare, attraverso il meccanismo del credito d imposta, le imposte pagate all estero dalla propria controllata residente in un Paese a fiscalità privilegiata. INTERPELLO DISAPPLICATIVO FACOLTA L articolo 167 comma 5 del Tuir prevede che la disapplicazione della tassazione per trasparenza dei redditi delle CFC residenti in Paesi a fiscalità privilegiata è ammessa a condizione che venga dimostrata, alternativamente, una delle due esimenti: che (A) la CFC svolge un effettiva attività industriale o commerciale nel mercato del territorio di insediamento (prima esimente) o che (B) dalle partecipazioni non consegue l effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato (seconda esimente). Nella previgente normativa, le esimenti dovevano essere dimostrate attraverso un istanza di interpello obbligatoria: con le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione, invece, la presentazione dell istanza d interpello è oggi una mera facoltà. Il contribuente che ritenesse di soddisfare le esimenti potrà così evitare la tassazione per trasparenza senza dover preventivamente passare per un istanza d interpello. Considerati tuttavia i profili d incertezza che possono caratterizzare la concreta possibilità di documentare le circostanze richieste dalle due esimenti e al fine di evitare possibili contenziosi con l Amministrazione Finanziaria, il nostro Studio suggerisce qualora la società si trovasse nella situazione descritta dalla norma di avvalersi in ogni caso dell istituto dell Interpello preventivo. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI Redditi CFC Black List e White List A fronte della facoltatività dell interpello è stato introdotto l obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata. L obbligo, introdotto dal Decreto Internazionalizzazione, si applica dal periodo d imposta 2015 (FY16 per i soggetti infrannuali) e riguarda sia le CFC Black List (art. 167 comma 1 del Tuir) che le CFC White List (art. 167 comma 8-bis del Tuir). In caso di omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi, è prevista l applicazione di una sanzione pari al 10% del risultato d esercizio conseguito dal soggetto estero partecipato, con un minimo di Euro 1.000 e un massimo di Euro 50.000. Dividendi da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata A partire dal periodo d imposta 2015 (FY16 per i soggetti infrannuali) è stato introdotto l obbligo di indicare, nel quadro RF del modello Unico2016, i dividendi distribuiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. 4

In caso di omessa indicazione, è prevista una sanzione pari al 10% dei dividendi, con un mimino di Euro 1.000 e un massimo di Euro 50.000. Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario. Fabrizio Pizzola Luca Montali 5