NEWSLETTER n novembre 2016

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1 NEWSLETTER n novembre 2016 DISCIPLINA CFC AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DELLA CFC RULE CONSEGUENZE SULLA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE ASPETTI OPERATIVI RIFERIMENTI: art. 167 TUIR Legge n. 190/2014 ( Legge di Stabilità 2015 ) Decreto Legislativo n. 147/2015 ( Decreto Internazionalizzazione ) Legge n. 208/2015 ( Legge di Stabilità 2016 ) Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate dd Newsletter n. 22/2010 Approfondimenti per la Clientela n. 2/2015 e n. 1/2016 Newsletter n. 19/2016 INDICE DEGLI ARGOMENTI 1. L AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO TERRITORIALE DELLA CFC RULE 2. INDICAZIONI OPERATIVE 3. DIVIDENDI E PLUSVALENZE 4. LA CONSULENZA DELLO STUDIO Dopo la precedente Newsletter n. 19/2016 dedicata all illustrazione della disciplina CFC in generale, la presente Newsletter intende porre in evidenza come, per effetto della Legge di Stabilità 2015, del Decreto Internazionalizzazione e della Legge di Stabilità 2016, sia profondamente mutata l individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cd. Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT W boscolonet.eu TRIESTE CONEGLIANO PRATA DI PORDENONE Via Dante Alighieri Trieste T F E trieste@boscolonet.eu Corso G. Mazzini Conegliano(TV) T Via Cesare Battisti Prata di Pordenone T F E prata@boscolonet.eu

2 Paradisi Fiscali ), nei quali salvo la sussistenza di specifiche esimenti la residenza o localizzazione di entità controllate, fa scattare l applicazione della CFC rule. Per effetto di tali provvedimenti, Paesi che non hanno mai avuto in passato una tradizione paradisiaca sono divenuti a regime fiscale privilegiato, comportando quindi, a seconda dei casi, una generalizzata estensione del perimetro di applicazione della disciplina CFC o dell integrale tassazione dei dividendi e plusvalenze realizzate dalla cessione delle partecipazioni in società ivi residenti. 1. L AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO TERRITORIALE DELLA CFC RULE Come noto, la disciplina delle Controlled Foreign Company (cd. CFC rule), contenuta nell articolo 167 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), dispone un regime di tassazione per trasparenza in capo al socio residente in Italia dei redditi realizzati da entità controllate estere, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi. Entrata in vigore nel 2002, detta disciplina ha subito nel tempo importanti e per certi versi caotiche modifiche, da ultimo ad opera: PREMESSA della Legge n. 190/2014 (di seguito Legge di Stabilità 2015 ); del Decreto Legislativo n. 147/2015 (di seguito Decreto Internazionalizzazione ); della Legge n. 208/2015 (di seguito Legge di stabilità 2016 ). Per effetto dei citati interventi del legislatore, è profondamente mutata l individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cd. Paradisi Fiscali ), nei quali salvo la sussistenza di specifiche esimenti la residenza o localizzazione di entità controllate, fa scattare l applicazione della CFC rule. In particolare, per effetto dell evoluzione normativa, occorre distinguere i criteri per l individuazione degli ordinamenti a fiscalità privilegiata applicabili: fino al ; per l esercizio 2015; a partire dal I PARADISI FISCALI FINO AL Dal 2002 fino al , l individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato era contenuta nel DM , (c.d. Black List ). Il sistema è rimasto inalterato nonostante la Legge n. 244/2007 (Legge di Stabilità 2008) abbia abrogato il comma 4 dell art. 167 del TUIR, che richiamava espressamente la Black List. Conseguentemente, fino al periodo di imposta 2014, ed in applicazione del regime transitorio previsto dall art. 1, comma 88, della Legge di Stabilità 2008, ha continuato comunque ad applicarsi il sistema Black List. I PARADISI FISCALI PER IL 2015 Nelle more del programmato passaggio da una individuazione positiva (sistema Black List), ad una individuazione negativa (sistema White List) degli Stati o territori rilevanti ai fini dell applicazione della CFC rule, sono intervenuti: l art. 1, comma 680, della Legge di Stabilità 2015; l art. 8 del Decreto Internazionalizzazione; 2

3 l art. 1, comma 142, della Legge di Stabilità Per il susseguirsi di tali disposizioni, il comma 4 dell art. 167 del TUIR (rilevante ai fini dell individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato), è stato modificato e, conseguentemente, l individuazione dei Paradisi Fiscali è differente per il periodo di imposta 2015 e per i periodi di imposta a partire dal Con riferimento al 2015, in base a quanto previsto dal comma 4 dell art. 167 del TUIR vigente per tale periodo, l individuazione dei regimi fiscali privilegiati, valevole ai fini dell applicazione della CFC rule, è demandata a uno o più decreti del Ministro delle Finanze, i quali, nell elencazione, è previsto che debbano tener conto: a) del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ossia inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia; b) della mancanza di adeguato scambio di informazioni; c) ovvero di altri criteri equivalenti. Nella formulazione del comma 4 dell art. 167 è inoltre previsto che si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia; ciò anche nel caso in cui detti regimi speciali siano previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato nel nostro Paese. Nella stesura della norma, è ulteriormente previsto che, con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali. Pertanto, per il 2015, la CFC rule si renderebbe applicabile, laddove il soggetto controllato sia residente o localizzato: in Stati o territori con regimi fiscali di carattere generale privilegiati in ragione dei tre criteri sopra citati (di cui alle lettere a), b), c)); in Stati o territori con regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché detti Stati o territori applichino un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Ai fini di dare attuazione alla novella normativa, rispettando quindi i tre criteri sopraelencati (lett. a), b), c)), sono stati emanati due decreti ministeriali, che hanno aggiornato il DM , contenente la vecchia Black List. Viceversa non verrà probabilmente emanato (in quanto normativamente non più attuale dopo la Legge di Stabilità 2016) il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate che, ad ausilio dei contribuenti, avrebbe dovuto indicare una lista, seppur non tassativa, di regimi fiscali speciali privilegiati. Da quanto precede, sempre per il 2015: se non pare esserci dubbio che, per l individuazione degli Stati o territori a regime fiscale generale privilegiato, si debba continuare a fare riferimento al DM (Black List), così come aggiornato; si pone tuttavia la rilevante questione, in assenza dell emanazione della specifica lista non tassativa, circa l estensione dell ambito applicativo della CFC rule ai regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché vigenti in Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. 3

4 Sul punto è intervenuta l Agenzia delle Entrate che, con Circolare n. 35/E del 4 agosto 2016, attribuendo particolare peso alle parole in ogni caso, ha inteso ampliare l ambito applicativo del comma 1 dell art. 167 del TUIR, oltre ai Paesi Black List, anche ai particolari regimi fiscali speciali vigenti al di fuori degli Stati Membri UE e degli Stati SEE trasparenti. Con riferimento al 2016, il legislatore della Legge di Stabilità 2016 ha inteso espressamente escludere dagli Stati o territori a regime fiscale (generale o speciale) privilegiato: gli Stati appartenenti all Unione Europea; e quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo trasparenti ; i quali si ricorda possono comunque essere destinatari della CFC rule in virtù del comma 8-bis dell art. 167 del TUIR (c.d. CFC White List), al ricorrere delle condizioni ivi previste (v. Newsletter precedente). A seguito delle ulteriori modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, a partire dal periodo di imposta 2016, si considerano privilegiati (al di fuori quindi degli Stati UE e SEE trasparenti ): I PARADISI FISCALI PER IL 2016 i regimi in cui il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia ; i regimi speciali. L interpretazione dell Agenzia delle Entrate, resa con la citata Circolare n. 35/E del 2016: con riferimento al primo criterio (tassazione nominale), ritiene di dover considerare anche l IRAP, fissando, allo stato, il livello di tassazione nominale italiano al 31,4% (27,5% per IRES e 3,9% per l IRAP) e al contempo, dal lato estero, di dare rilievo solamente alle imposte sui redditi contemplate dalle eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni o a quelle eventualmente intervenute in loro sostituzione; con riferimento al secondo criterio (regimi speciali), sembra calibrare l individuazione dei regimi speciali in continuità rispetto alle disposizioni di legge precedentemente in vigore (quindi anche quelle in vigore per il 2015) e interpreta in modo piuttosto ampio il concetto legislativamente previsto di regime speciale privilegiato. La Circolare n. 35/E del 2016, come detto, interpreta in modo piuttosto ampio il concetto di regimi speciali privilegiati rilevanti ai fini dell applicazione della CFC rule, sia per il 2015 che per il I REGIMI SPECIALI PRIVILEGIATI (2015 E 2016) Secondo la Circolare, si tratta di regimi che: si applicano alla generalità dei contribuenti che integrano i requisiti soggettivi o oggettivi richiesti dalla norma istitutiva del regime; determinano una riduzione delle aliquote d imposta applicabili; ovvero, pur non incidendo direttamente sull aliquota, prevedono esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre sostanzialmente il prelievo nominale; concedono quindi un trattamento agevolato strutturale, risolvendosi in un imposizione inferiore alla metà di quella italiana. 4

5 A titolo esemplificativo, possono essere inclusi nei regimi speciali di cui al comma 4 dell articolo 167 del TUIR quelli che concedono una riduzione di aliquota rispetto a particolari settori o aree territoriali (zone franche o free zone), ovvero in relazione a determinate attività (come quelle finanziarie, agricole, turistiche) o destinate a particolari categorie di soggetti (ad esempio, le micro imprese o le piccole medie imprese), oppure per un determinato arco temporale (come, talvolta, avviene nella fase di avvio dell attività), o fino al conseguimento di una soglia minima di reddito imponibile, ovvero ancora quelli che garantiscano la detassazione dei redditi derivanti da attività svolte all estero. Analogamente, si ritiene che rientrino nell accezione di regimi speciali i regimi fiscali che prevedono deduzioni nozionali che, seppur incidendo formalmente sulla base imponibile, si traducono in una riduzione dell aliquota sul reddito prodotto dalla CFC (Circolare n. 35/E del 2016). Sempre secondo l Agenzia delle Entrate, si considerano localizzati in un Paese a fiscalità privilegiata anche i soggetti esteri che usufruiscono di regimi fiscali sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati in virtù di accordi o provvedimenti dell amministrazione finanziaria dei medesimi Stati. Da quanto precede è evidente come, per effetto degli interventi normativi in commento, la disciplina delle Controlled Foreign Company abbia subito una vera e propria rivoluzione copernicana, passando, di fatto, da una normativa per Stati (Black List) ad una normativa per regimi (generali o speciali). La conseguenza dirompente è che soggetti controllati residenti in Paesi che, pur extracomunitari, non hanno mai avuto una tradizione paradisiaca, come a mero titolo esemplificativo la Serbia o la Tunisia, sono trattati fiscalmente alla stessa stregua di soggetti residenti, ad esempio, alle Seycelles, determinando così un generalizzato ampliamento del perimetro territoriale di applicazione della CFC rule. LE CONSEGUENZE DELLA MUTATA PROSPETTIVA Precedentemente, ossia fino al 2014, Paesi non inclusi nella Black List, potevano essere interessati, non dal comma 1 dell art. 167 (cd. CFC Black List ), ma dal comma 8-bis (cd. CFC White List ), il quale prevede che la CFC rule trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora congiuntamente: sono assoggettati a tassazione effettiva (e non nominale ) inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dai citati passive income o servizi infragruppo. In tal caso, ossia in caso di applicazione del comma 8-bis e non del comma 1, vi era (e vi è) infatti la possibilità di invocare una terza circostanza esimente, cioè quella prevista dal comma 8-ter, dimostrando quindi, che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. In questa prospettiva, dopo le modifiche e le ultime interpretazioni dell Agenzia delle Entrate, risultano quindi particolarmente penalizzati soprattutto gli investimenti (i.e. insediamenti effettivi) in Paesi in via di sviluppo, i quali, con il fine di attrarre investimenti dall estero e incentivare l assunzione di manodopera locale, concedono agevolazioni fiscali per periodi limitati di tempo (Tax Holiday). In questi casi, infatti, il gettito al quale lo Stato estero rinuncia, viene acquisito dallo Stato italiano per il tramite dell applicazione della nuova CFC. 5

6 2. INDICAZIONI OPERATIVE Da quanto precede si possono trarre le seguenti indicazioni operative. 1) Le nuove disposizioni, a differenza del passato presuppongono un monitoraggio costante e aggiornato da parte del socio residente in Italia: a) sulle aliquote nominali del Paese di localizzazione delle controllate; b) così come sui relativi regimi speciali privilegiati. La stessa Circolare n. 35/2016 stabilisce che Al fine di individuare in maniera agevole i regimi fiscali privilegiati, è possibile consultare le aliquote nominali vigenti sui siti internet istituzionali dei vari ordinamenti esteri oppure nella banca dati dell OCSE sul sito: sul sito internet della Banca Mondiale o di altri istituti o centri di studio e ricerca internazionali. Il contribuente, quindi, ha l onere di verificare di anno in anno la configurabilità di un regime (generale o speciale) agevolato e, in caso di esito positivo, è tenuto ad applicare la disciplina CFC, salve, naturalmente, le circostanze esimenti, la ricorrenza delle quali, in base alle nuove disposizioni in vigore dal 2015, deve comunque trovare indicazione nella dichiarazione dei redditi (v. Newsletter n. 19/2016). 2) Qualora i soggetti controllati: INDICAZIONI OPERATIVE siano residenti o localizzati in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato come sopra individuati (e quindi anche nell Unione Europea); ed i proventi conseguiti derivino, per più del 50%, dai c.d. passive income (interessi su titoli e attività finanziarie, dividendi, royalties) e corrispettivi di servizi infragruppo; potendosi configurare l applicazione della disciplina CFC in ragione del comma 8-bis dell art. 167 del TUIR, l obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi delle circostanze esimenti ed il correlato impatto sanzionatorio in caso di inadempimento, impongono al socio residente in Italia l onere di verificare, (sempre) di anno in anno, il livello della tassazione effettiva nello Stato o territorio estero rispetto a quella a cui essi sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia. Sul punto, si segnala che con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del sono stati emanati i criteri per determinare l effettivo livello di tassazione di cui al comma 8-bis dell art. 167, i quali comportano un certo grado di difficoltà, presupponendo attente valutazioni, anche in relazione alle regole per la determinazione della base imponibile e dell imposta estera. 3) Visto il ritardo con il quale sono state fornite le interpretazioni (restrittive) dell Agenzia delle Entrate in merito alle nuove disposizioni CFC e le indicazioni sui criteri per determinare la tassazione effettiva di cui a comma 8-bis dell art. 167 (la Circolare ed il Provvedimento citato sono stati emanati successivamente ai termini per il versamento delle imposte sui redditi del periodo 2015 ed a ridosso del termine per l invio delle dichiarazioni), è opportuno che i contribuenti analizzino i comportamenti già adottati per il 2015 in relazione alla disciplina CFC (e, come vedremo, anche in relazione a dividendi e plusvalenze), al fine di valutare l eventuale ricorso allo strumento del ravvedimento operoso. 6

7 3. DIVIDENDI E PLUSVALENZE Dalla residenza o localizzazione in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato di una entità estera, derivano, a partire dal periodo di imposta 2015, importanti conseguenze anche in termini di tassazione in Italia, sia per le persone fisiche, che per i soggetti IRES: dei dividendi provenienti dalla stessa percepiti sia da persone fisiche, che da soggetti IRES (intendendosi per provenienti gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette di qualsiasi caratura, e di partecipazioni di controllo, diretto e indiretto); delle plusvalenze realizzate dalla cessione delle partecipazioni. Con riferimento a dividendi e plusvalenze, la regola generale, a regime, prevede quindi l integrale tassazione degli utili provenienti da Stati e territori a regime fiscale privilegiato e delle plusvalenze realizzate dalla cessione delle partecipazioni, senza quindi l applicazione della Participation Exemption ( PEX ). DIVIDENDI E PLUSVALENZE È prevista tuttavia la possibilità di ottenere la disapplicazione della regola generale sopra citata (e quindi di ottenere ad esempio in ambito IRES l esclusione del 95% dalla tassazione degli utili e l applicazione della PEX), ove il soggetto residente dimostri che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto (art. 87, comma 1, lettera c). Si tratta quindi della seconda circostanza esimente, prevista dall art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR, che deve essere verificata (e dimostrata) sin dall inizio del periodo di possesso della partecipazione. Si segnala che l assenza di specifiche disposizioni normative di carattere transitorio le quali in altre occasioni (in cui è stato modificato il trattamento fiscale dei dividendi) hanno puntualmente disciplinato il regime delle riserve pregresse ha lasciato spazio ad interpretazioni alquanto restrittive dell Agenzia delle Entrate, rese con la citata Circolare n. 35/E del In base a tali interpretazioni, con riferimento agli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato ed alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo di imposta 2015, gli stessi sarebbero integralmente imponibili in capo a soggetti controllanti residenti in Italia, ciò a prescindere quindi dal fatto che gli utili distribuiti o le riserve pregresse si siano formati in periodi di imposta in cui il soggetto estero controllato non era considerata residente in uno Stato a fiscalità privilegiata in base alle disposizioni al tempo in vigore. Tali restrittive interpretazioni portano al paradosso che, nel caso, ad esempio, di distribuzione di riserve entro il da parte di una società non inclusa nella Black List, ma a regime fiscale privilegiato secondo i nuovi criteri, i dividendi avrebbero potuto beneficiare della parziale imponibilità, mentre i dividendi provenienti dalla distribuzione delle stesse riserve e distribuiti a partire dall , sarebbero integralmente soggetti a tassazione. In termini concreti, allo stato, l assoggettamento ad integrale tassazione degli utili distribuiti nel 2015 e 2016 da parte di soggetti a regime fiscale privilegiato secondo le nuove disposizioni, potrebbe rispondere ad un principio generale di prudenza. Potrà tuttavia essere valutata l opportunità di proporre istanza di rimborso per le conseguenti eventuali maggiori imposte versate, valorizzando, previo approfondimento, interpretazioni diverse da quelle dell Agenzia che, come accennato, presentano profili di criticità; il tutto anche alla luce di eventuali prossimi interventi del legislatore, della dottrina o ulteriori della stessa 7

8 Agenzia delle Entrate. Per completezza, si segnala inoltre che, nell ambito della valutazione del carico fiscale complessivo, occorre considerare che la tassazione integrale in capo al socio residente dei dividendi distribuiti dal soggetto estero, potrà consentire di beneficiare, con le modalità ed i limiti previsti, del Tax Credit ex art. 165 TUIR in relazione alle eventuali ritenute in uscita dal Paese o territorio estero. Per contro, la parziale imponibilità comporta la riduzione proporzionale di detto credito di imposta. 4. LA CONSULENZA DELLO STUDIO Lo Studio, data la pluriennale esperienza in campo internazionale, sarà a disposizione per fornire tutta la consulenza sull argomento, in particolare: LA CONSULENZA DELLO STUDIO per analizzare i singoli casi concreti; per la verifica della sussistenza delle circostanze esimenti previste dalle norme di riferimento; per la valutazione dell opportunità di presentare istanza di interpello, divenuta come detto facoltativa; per la presentazione delle eventuali istanze di interpello; per fornire la propria consulenza, assieme ai professionisti stranieri, in merito al raffronto tra i livelli di tassazione effettivi esteri e italiano; per la valutazione di forme tecniche alternative di insediamento produttivo all estero; per la valutazione del ricorso al ravvedimento operoso in relazione a comportamenti già posti in essere per il 2015 non aderenti alle tesi restrittive dell Agenzia delle Entrate; per la valutazione dell opportunità di presentare apposite istanze di rimborso. Pertanto si invitano i Sigg.ri Clienti, qualora interessati, a contattare il professionista di riferimento per le valutazioni dei singoli casi concreti, considerando peraltro che il ricorso al ravvedimento operoso potrebbe essere meno oneroso qualora perfezionato entro 90 giorni dal termine per l invio della dichiarazione dei redditi, ossia entro la fine dell anno. 8

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