SETTORE ANNONA / ATTIVITA PRODUTTIVE IL SINDACO

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Transcript:

SETTORE ANNONA / ATTIVITA PRODUTTIVE IL SINDACO VISTO che a norma dell art.50, comma 7, del D.Lgs.267/2000 TUEL, spetta al Sindaco coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi; VISTO che per il commercio su aree private vigono le norme di cui all art. 11, comma 2, del D.Lgs. n.114/98; CONSIDERATO che i Comuni debbano predisporre dei criteri in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita ad alcuni principi quali, ad esempio, l armonizzazione degli orari da applicarsi alle attività miste dei centri commerciali, dei servizi pubblici, dell ottimizzazione del servizio al consumatore e delle esigenze complessive dell utenza ma anche con particolare riferimento alla salvaguardia dell interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica; PRESO ATTO che il TAR CAMPANIA con ORDINANZA n.309 dell 11/03/04 sospendeva l efficacia dell ordinanza gen.le n.117729 del 19/12/03 per gli esercizi del commercio su aree private in considerazione che Salerno è città costiera con riconosciuta vocazione turistica; CONSIDERATO altresì che occorre determinare gli orari delle attività non appartenenti al settore commerciale di cui al D.Lgs. 114/98, in relazione alle rispettive normative di riferimento salvo modifiche in caso di comprovate esigenze eccezionali; SENTITE le Associazioni ed Organizzazioni di categoria; DISPONE 1) Per quanto in premessa, gli esercizi pubblici, le sale da gioco, le autorimesse pubbliche, i mercati rionali e le attività artigianali di acconciatori, osserveranno, per l intero anno 2011, gli orari di cui all allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2) Il presente provvedimento viene emesso fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti con il C.C.N.L.; 3) Gli orari di cui al presente atto si protrarranno, sino a nuovo ordine, anche per un lasso di tempo che va oltre l anno di riferimento; 4) Il Comando P.U., il Servizio di Igiene Urbana ed il Settore TT.VV.II.MM. si faranno carico delle rispettive competenze. IL SINDACO -Vincenzo DE LUCA-

ORARI RISTORANTI- TRATTORIE- TAVOLE CALDE- PIZZERIE BAR- ESERCIZI SIMILARI: 1) TIP. A : esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,pizzerie, birrerie ed esercizi similari) 2) TIP B : esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia ( bar, caffè,gelaterie, ed esercizi similari) 3) TIP. D : esercizi di cui alla lettera b) nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. ORARIO MINIMO DI APERTURA GIORNALIERO: 8( OTTO ) ORE ORARIO MASSIMO DI APERTURA GIORNALIERO: 22 ( VENTIDUE ) ORE E consentito all esercente di posticipare l apertura e anticipare la chiusura dell esercizio fino ad un massimo di un ora rispetto all orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell esercizio fino ad un limite massimo di due ore consecutive. Ogni esercente è libero di articolare l orario di apertura giornaliera a suo piacimento, entro i limiti suddetti, fatto salvo ogni diversa norma o regolamentazione di specie. ATTIVITA MISTE: 1) TIP. C : esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago. 2) ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI IN CENTRI COMMERCIALI Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l orario di apertura e chiusura previsto per l attività prevalente così come dichiarata dall esercente, fermo restando il limite di orario minimo e massimo consentito nella presente ordinanza. 3) ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE ALL INTERNO DI STABILIMENTI BALNEARI: Per le attività di somministrazione all interno degli stabilimenti balneari gli orari sono stabiliti dall esercente in osservanza dei limiti fissati per il minino e massimo previsto per l apertura e la chiusura mentre per l attività di stabilimento balneare si ribadisce quanto già stabilito dall art.4 dell ordinanza sindacale n.01/2004 dell Ufficio Demanio (apertura ore 8.30-chiusura ore 19.30; l apertura non deve avvenire successivamente alle ore 9.00 e la chiusura non prima delle ore 18.00) ATTIVITA DI CUI ALL ART. 3 COMMA 6 L.287/91: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi; c)negli esercizi posti all interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime ; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell Interno; f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico;

Per le attività di cui alla lettera d) negli esercizi di cui all art.5, comma 1 lett.c, nei quali sia prevalente l attività congiunta di trattenimento e svago, vanno osservate le disposizioni di cui alle ATTIVITA MISTE di cui alla presente ordinanza; Gli esercizi di cui all art. 3 comma 6 L.287/91 innanzi elencati, NON sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento. LIMITAZIONI DEGLI ORARI PER ATTIVITA DI TRATTENIMENTI MUSICALI, MUSICA DAL VIVO ALL INTERNO DEGLI ESECIZI DI SOMMINISTRAZIONE: Per l attività di somministrazione di alimenti valgono le prescrizioni dell orario minimo e massimo da rispettare mentre per l ascolto musica all interno si rimanda a quanto già stabilito dall ordinanza sindacale prot. n. 173443 / 07 ORARI SALE DA GIOCO PUBBLICHE (tra cui anche bowilng, sale bingo e sale scommesse) : Le sale da gioco pubbliche dovranno osservare il presente orario: DURANTE IL CORSO DELL ANNO SCOLASTICO :APERTURA dalle ore 13.00 (tredici) alle ore 22.00 (ventidue); DURANTE IL PERIODO ESTIVO: APERTURA dalle ore 9.00 (nove) alle ore 24.00 (ventiquattro); CHIUSURA INFRASETTIMANALE FACOLTATIVA: 1) Gli esercenti hanno facoltà di effettuare fino a due giornate di riposo nel corso della settimana; 2) La chiusura per riposo è comunque facoltativa. AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA PER ALTRE CAUSE ED OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE: L esercente, nell ambito della fascia oraria e nel rispetto dell apertura massima consentita giornaliera, nonché in osservanza della/e giornata/e di riposo facoltative, può scegliere l orario di apertura e chiusura, che può essere spezzato nell arco della giornata o attuato in forma continuativa con il limite dell orario minimo di otto ore lavorative giornaliere. E fatta salva la facoltà degli esercenti di chiudere per fatti aziendali o personali quali l effettuazione di ferie, malattia, lutto con l obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica. Gli esercenti sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi esposti in maniera ben visibile, l orario adottato del proprio esercizio e la giornata/e di riposo facoltativo avendone data preventiva comunicazione al Comune. Il Comune promuove le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa delle ferie avvenga con criteri di gradualità ed equilibrata distribuzione sul territorio in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori. DEROGHE PER IL PERIODO NATALIZIO ALLE FASCE ORARIE: Gli esercenti dei pubblici esercizi classificati alle lettere a) b) c) d) dell art.5 comma 1 della Legge 287/91, in deroga a quanto da essi comunicato quale ORARIO MINIMO E MASSIMO della propria attività, hanno facoltà di protrarre l orario di chiusura e anticipare l apertura nel periodo che va dal 22 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso senza darne ufficiale comunicazione al Comune.

AUTORIMESSE PUBBLICHE Chiusura: -Orario giorni feriali 14.30-16.30 -Orario festivo 11.00-18.00 Nelle ore di chiusura, sia feriale che festiva, è fatto obbligo ai gestori di assicurare la presenza di un addetto nell esercizio che garantisca l utilizzazione d urgenza delle autovetture custodite, con espressa avvertenza che, non ottemperandovi, ai trasgressori sarà effettuata la revoca della licenza nonché la chiusura immediata dell esercizio.

MERCATI RIONALI Orario di apertura (domeniche e festività escluse) 08.00-14.00 (art.13 Regolamento dei mercati rionali) DEROGHE: 1. 06 e 27 marzo 2011 2. 10 aprile 2011 3. 01 maggio 2011; 4. 08 e 15 maggio 2001 5. 05 giugno 2011; 6. 06 novembre 2011; 7. 27 novembre 2011; 8. 04 08 11 18 dicembre 2011; 9. 07 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 dicembre 2011 apertura dei mercati fino alle ore 24,00; 10. 02 09 gennaio 2012.

ATTIVITA DI ACCONCIATORI: Visti: la Legge n.174 del 17/08/05 la Legge n.40 del 02/04/07; il Regolamento Comunale di cui alla deliberazione n.72 del 21/12/05 e ss.mm.ii. Orario di apertura 08.30-20.30 Il riposo settimanale degli acconciatori avrà luogo come segue: -Domenica: intera giornata -Lunedì: facoltativo -I dipendenti dovranno osservare l orario contrattuale FESTIVITA E DEROGHE: 1. 2 Giugno (festa della Repubblica) giovedì chiusura 2. 21 Settembre (festa Santo Patrono) mercoledì chiusura ore 14,00 3. 1 Novembre (tutti i Santi) martedì chiusura 4. 8 Dicembre (festa Immacolata) giovedì chiusura ore 14,00 5. 19 Dicembre lunedì apertura intera giornata 6. 06 Gennaio 2012(Epifania) venerdì chiusura.

SANZIONI Il mancato rispetto degli orari cosi come stabilito nella presente Ordinanza comporterà sanzioni ai sensi della L.287/91 del D.Lgs. 267/2000 del T.U.L.P.S. e del D.Lgs. n.114/98 ABROGRAZIONI Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogata la precedente ordinanza prot. gen. n.2373 del 07/01/2010 adottata per la parte relativa ai pubblici esercizi, nonché qualunque altro atto amministrativo o regolamentare interno all Ente che risulti con essa in contrasto.