ABC DELLA START-UP QUESTIONI LEGALI DA AFFRONTARE NELLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ Avv. Luca Scarselli Avv. Augusto Praloran SISB Studio legale Bernascone & Soci con Studio legale Ughi e Nunziante Milano, 18 gennaio 2007
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SOMMARIO Le società e la responsabilità limitata Costituzione: Conferimenti Costituzione: Statuto Diritti Patrimoniali e Diritti Amministrativi Equity e Debt Patti Parasociali Conclusioni e Domande Contatti
Le società e la responsabilità limitata
Il contratto sociale Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili L atto sociale e le società unipersonali La soggettività giuridica delle società La personalità giuridica delle società: società di persone e società di capitali
Segue Società di persone: SS, S.n.c., S.a.S. Società di capitali: S.r.l., S.p.A., S.A.p.A. Le società di capitali godono del privilegio della responsabilità limitata Le S.r.l. e le S.p.A. sono le società di capitali più diffuse
In particolare la responsabilità limitata Delle obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio I soci sono responsabili solo nei limiti dei conferimenti I beni della società non sono aggredibili dai creditori particolari dei soci
Le società a responsabilità limitata Partecipazioni rappresentate da quote Conferibili tutti gli elementi dell attivo suscettibili di valutazione economica (previa stima) con inclusione di opera e servizi, purché garantiti Disciplina del finanziamento soci (rinvio) Capitale minimo 10.000
Le società per azioni Partecipazioni rappresentate da azioni Conferimenti in denaro o, previa stima, in natura e crediti No conferimenti di lavoro ma possibili prestazioni accessorie (impatto sulla trasferibilità delle azioni gravate) Capitale minimo 120.000
Costituzione: Conferimenti
Costituzione Atto pubblico S.p.A. anche per pubblica sottoscrizione Versamento del 25% del capitale sottoscritto Iscrizione in Camera di Commercio (efficacia costitutiva) Ulteriori adempimenti per società unipersonali
Conferimenti: in natura o di crediti Le azioni/quote vanno interamente liberate alla sottoscrizione Nelle S.p.A., stima su relazione giurata da parte di esperto nominato dal tribunale Nelle S.r.l., stima su relazione giurata da parte di esperto o revisore/società di revisione
Conferimento di proprietà intellettuale Copyright, brevetto, licenza In godimento o in proprietà Trattamento come da conferimenti in natura
Conferimento di prestazioni lavorative Possibile solo per le S.r.l. Con prestazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti Tali garanzie possono essere sostituite da versamento cauzionale di pari importo
Costituzione: Statuto
Statuto Contiene le regole di funzionamento della società Le clausole hanno efficacia verso tutti i soci, attuali e futuri (reale) Conseguentemente, le modifiche richiedono procedimenti particolari
Statuto clausole tipiche Oggetto sociale Assemblea Amministrazione Controllo Clausola Arbitrale Clausole specifiche (rinvio)
Assemblea in breve S.r.l. Principio maggioritario Metodo collegiale (consenso scritto) Competenza per materie destinate dallo statuto Competenza per materia devolute dai soci Competenza per materia specifiche: Approvazione bilancio Modifiche statutarie Cariche sociali
Assemblea in breve S.p.A. Principio maggioritario Metodo collegiale (consenso scritto) Competenza variabile a seconda del modello di amministrazione, ma Competenza inderogabile per la distribuzione degli utili
Assemblea in breve quorum S.r.l. Costitutivo: almeno la metà del capitale sociale Deliberativo: maggioranza assoluta (o metà del capitale sociale in sede straordinaria )
Assemblea in breve quorum S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO Almeno la metà del capitale sociale (escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell assemblea medesima) Nota seconda convocazione ASSEMBLEA ORDINARIA QUORUM DELIBERATIVO Maggioranza assoluta (salvo statuto) ASSEMBLEA STRAORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno la metà del capitale sociale (salvo statuto) Nota seconda convocazione ASSEMBLEA STRAORDINARIA QUORUM DELIBERATIVO Più della metà del capitale sociale (salvo statuto) Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno i due terzi del capitale rappresentato Nota seconda convocazione
Maggioranza assoluta Socio 1 51% Socio 2 34% Socio 3 15%
Maggioranza relativa Socio 2 30% Socio 1 40% Socio 3 30%
Maggioranza relativa (2) Socio 2 24% Socio 3 25% Socio 1 26% Socio 4 25%
La variabile del voto di lista Nuovo binario rispetto alle maggioranze (deroga al sistema maggioritario) Tutela delle minoranze? Bilanciamento di interessi?
Amministrazione in breve S.r.l. Soci amministratori Amministratore unico Amministrazione congiuntiva Amministrazione disgiuntiva Consiglio di amministrazione Autonomia statutaria
Amministrazione in breve S.p.A. Sistema tradizionale Sistema dualistico tedesco Sistema monistico anglosassone
Sistema tradizionale Assemblea Consiglio di amministrazione Amministratore delegato
Sistema dualistico Assemblea Consiglio di sorveglianza Consiglio di gestione Amministratore delegato
Sistema monistico Assemblea Consiglio di amministrazione Comitato per il controllo sulla gestione
Controllo in breve S.r.l. / S.p.A. Controllo sulla gestione Controllo contabile Organo di controllo / revisione nelle S.r.l. obbligatorio solo in certi casi Una S.p.A. deve avere un collegio sindacale per il controllo sulla gestione e il controllo dei conti può / deve essere esercitato dallo stesso / da un revisore / da una società di revisione
Diritti patrimoniali e diritti amministrativi
Quote - la nuova S.r.l. Non esiste più correlazione fra: conferimento e partecipazione sociale partecipazione sociale e partecipazione al rischio partecipazione sociale e poteri del socio
Segue I - Assenza di correlazione fra conferimento e partecipazione sociale: X apporta la somma di 5.000 e Y la somma di 15.000 ma i soci si attribuiscono una quota rappresentativa di una partecipazione avente pari valore nominale ( 10.000).
Segue II - Assenza di correlazione fra partecipazione sociale e partecipazione al rischio: Fermo il divieto del patto leonino : spetta al socio X il diritto: agli utili distribuiti in misura del.% agli utili in misura fissa del agli utili in misura minima del. agli utili determinati nella misura fissa di
Segue III - Assenza di correlazione fra partecipazione sociale e poteri del socio: E possibile: - riservare ad alcuni soci la nomina/revoca amministratori - attribuire una sorta di diritto di veto del singolo socio su determinati atti di gestione, e di esclusiva competenza nella decisione e/o esecuzione degli stessi
Azioni - la nuova S.p.A. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti Tuttavia è consentita la creazione di categorie di azioni fornite di diritti diversi, fermi restando il divieto di emissione di azioni a voto plurimo e il fatto che tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria debbano conferire uguali diritti
Esempio azioni atipiche Il parametro sono le azioni ordinarie attribuenti il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, oltre al diritto di voto Le speciali categorie di azioni si differenziano dalle azioni ordinarie almeno sotto uno dei seguenti profili: Diritti patrimoniali AZIONI CORRELATE (TRACKING SHARES) AZIONI PRIVE DI PROPORZIONALITA RISPETTO AI CONFERIMENTI AZIONI CON DIVERSA INCIDENZA NELLE PERDITE AZIONI CON DIVERSA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E AL PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE Diritto di voto AZIONI SENZA DIRITTO DI VOTO AZIONI CON VOTO LIMITATO AZIONI CON VOTO CONDIZIONATO Sono inoltre ammissibili azioni riscattabili
Equity e debt
Quasi equity Versamenti soci in conto capitale Versamenti soci a copertura future perdite Versamenti soci in conto futuro aumento capitale
(segue) Fondi infruttiferi Crescenti limiti al rimborso (regime delle riserve) Crescenti vincoli di destinazione
Obbligazioni e titoli di debito S.p.A. e S.r.l. in passato avevano: simile accesso al capitale di rischio differente accesso al capitale di debito Successivamente alla riforma: S.p.A. obbligazioni e strumenti finanziari statutari S.r.l. titoli di debito In ogni caso è possibile stipulare contratti di finanziamento
Il finanziamento soci nelle S.r.l. I soci possono effettuare finanziamenti in favore della società Qualora sarebbe stato ragionevole un conferimento : I crediti sono postergati a tutti gli altri creditori Se il rimborso è avvenuto nell anno precedente il fallimento, le somme vanno restituite
Clausole specifiche
Più in particolare Clausole di blocco: A) patti di inalienabilità (lock-up) B) clausole di prelazione C) clausole di gradimento Quote e azioni dotate di diritti diversi e di diverse categorie
Esempi - blocco I soci non potranno alienare a terzi tutte o parte delle proprie azioni per un periodo di 5 anni (art. 2355-bis c.c.). Per Ie srl si applica l art. 2469 c.c. che prevede il diritto di recesso del socio ove l atto costitutivo sancisca l intrasferibilità delle partecipazioni. L atto costituttivo può stabilire un termine massimo di 2 anni prima del quale il recesso non può essere esercitato.
Esempi - prelazione Le azioni (quote) dovranno essere preventivamente offerte in vendita agli altri soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, indicando, per lettera raccomandata indirizzata a ciascun socio, le condizioni di acquisto manifestate dal terzo acquirente ed il nome di quest ultimo. La vendita potrà essere effettuata a favore del terzo acquirente in caso di mancato esercizio da parte dei soci del diritto di prelazione
Esempi - gradimento La cessione delle azioni/quote può essere subordinato al gradimento degli organi sociali o degli altri soci Legittimità delle clausole anche di mero gradimento, purchè prevedano per il caso del manacto rilascio del gradimento, l obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci, o il diritto di recesso a favore del socio alienante.
Patti parasociali
I patti parasociali Contratto tra soci, accessorio rispetto allo statuto, che regola l esercizio di reciproci diritti ed obblighi. Validità, in linea generale, dei patti parasociali (sindacati di voto, patti che limitano il trasferimento delle partecipazioni, patti che hanno per oggetto l esercizio di una influenza dominante) sancita dalla riforma. Efficacia obbligatoria dei patti che, a differenza dello statuto, non sono opponibili nè alla società nè ai terzi. Limite di 5 anni di efficacia temporale dei patti di cui all art. 2341-bis c.c.. Ove il patto non preveda alcun termine ciascun contraente ha diritto di recedere con preavviso di 180 gg.
Clausole tipiche Sindacati di voto / nomine Sindacati di blocco (lock-up, limiti al trasferimento) Patti di concertazione (influenza dominante) Patti di non concorrenza Patti per acquisto/vendita di titoli (inclusi tagalong e drag-along) Patti di consultazione / reporting / observing Patti riparto utili / partecipazione perdite
Esempi opzioni put e call Call: un'opzione call attribuisce al titolare il diritto di acquistare una partecipazione a un dato prezzo (con il corrispondente obbligo di vendere in capo ad un altro soggetto) Put: un'opzione put attribuisce al titolare il diritto di vendere una partecipazione a un dato prezzo (con il corrispondente obbligo di acquistare in capo ad un altro soggetto)
Esempi tag-along Clausola co-sale per cui in caso di cessione delle proprie azioni/quota da parte dei/l soci/o di maggioranza, i/l soci/o di minoranza hanno il diritto di unirsi alla transazione e cedere la propria partecipazione alle medesime condizioni Protegge gli interessi dei soci di minoranza
Esempi drag-along Clausola co-sale per cui in caso di cessione delle proprie azioni/quota da parte dei/l soci/o di maggioranza, i/l soci/o di minoranza hanno l obbligo di unirsi alla transazione e cedere la propria partecipazione alle medesime condizioni Protegge gli interessi dei soci di maggioranza
Esempi - controllo Soci che non avrebbero voti sufficienti per nominare un amministratore possono avere il diritto di nominare consiglieri o di presenziare alle riunioni del consiglio di amministrazione Gli amministratori possono essere tenuti a obblighi di reporting ulteriori rispetto a quelli di legge
Conclusioni e Domande
www.sisb.org Info: lscarselli@unlaw.it apraloran@unlaw.it SISB c/o Studio Legale Ughi e Nunziante con Studio Legale Bernascone & Soci Piazza San Babila 3, Milano Tel. 02.77721.511