REGIONE LOMBARDIA Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali delle Aziende Ospedaliere Prot.n.H1.2004.0047753 del 13/9/2004 Ai Commissari Straordinari degli IRCCS di diritto pubblico Ai Legali Rappresentanti degli IRCCS di diritto privato degli Ospedali Religiosi Classificati delle Case di Cura private accreditate Ai Presidenti degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri della Lombardia Comunicazione trasmessa solo via FAX Sostituisce l originale ai sensi art.6, comma 2, L. 412/1991 LORO SEDI Al Presidente di Federfarma Regionale V.le Piceno 18 20129 Milano Al Presidente di Assofarm Lombardia C/0 Conferservizi Via Grembo 27 20129 Milano Al Segretario della FIMP Regionale Via Caminadella 21
20123 Milano Al Segretario della FIMMG Regionale Via Teodosio 33 20131 Milano Al Segretario dello SNAMI Regionale Via Beatrice D Este 10 20122 Milano Al Segretario del CUMI Regionale Via Tonale 29F 23100 Sondrio Al Segretario del SUMAI Regionale Via Anguissola 2 20146 Milano e p.c. A Lombardia Informatica SpA Dir. Oper. Area esenzioni Via Don Minzioni 24 20158 Milano A Santer Spa Dir.Oper.Area informatica Via Don Minzioni 24 20158 Milano Oggetto: Legge 3 agosto 2004, n. 206. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice A seguito dell entrata in vigore della legge citata in oggetto- pubblicata sulla Serie Generale della Gazzetta Ufficiale n.187 dell 11 agosto 2004- si porta a conoscenza che con l art. 9 della legge 206/2004 è stata introdotta l esenzione da ogni forma di partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica per i
familiari degli invalidi ex lege 302/1990 e successive modifiche, inclusi i familiari delle vittime decedute, ma limitatamente al coniuge e ai figli ed, in mancanza dei predetti, ai genitori. Le Aziende Sanitarie Locali potranno concedere l attestato di esenzione alle persone sopraindicate su presentazione da parte degli interessati: della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà per la composizione del nucleo familiare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 dicembre 2000; della certificazione finale rilasciata dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica degli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice. La Società Lombardia Informatica- Direzione Area Esenzioni-, che legge per conoscenza, è invitata a procedere all aggiornamento dell archivio esenti per invalidità ed altre condizioni con l inclusione della categoria familiari degli invalidi ex lege 302/1990 e successive modifiche, inclusi i familiari delle vittime decedute(art.9 legge 206/2004:il coniuge, i figli ed, in mancanza dei predetti, i genitori), che verrà contraddistinta dal codice VT43.2 ed a provvedere al relativo aggiornamento del programma di stampa delle tessere di esenzione. Con l occasione si invia la tabella aggiornata con i diritti degli invalidi ed assimilati. Si chiede alle ASL di informare di quanto sopra tutte le strutture sanitarie interessate, ma non in indirizzo. Distinti saluti. Il Dirigente Luca Merlino All:tabella codifica invalidità ed altre condizioni Pratica trattata da: Gedeone Baraldo tel.02.67653089 Elisabetta Di Martino tel.02.67653089 Struttura Accreditamento, qualità e controlli
TABELLA DI CODIFICA DEGLI STATI DI INVALIDITA E ALTRE CONDIZIONI ALLEGATO 1 Co NUOVA CODIFICA PER ESENZIONE INVALIDITÀ Vecchio Diritto Prestazioni GRUPPI E DESCRIZIONI dice Invalidità esenzione IN REGIONE LOMBARDIA Codice di Attesta -to in [LEGENDA SITTICA (con Codici di Prefisso) Invalido Guerra = IG (Prefisso + Codice Netlink + eventuale Suffisso per Invalido Civile = IC Net dato dalla Categoria, o Percentuale, o Codifica in Esenzi Invalido Servizio = IS Lin Verbale Uffici Invalidi) R. L. -one Invalido Lavoro = IL k Ticket Cecità = IA N.B: NELLE PRESCRIZIONI ANDRA Sordomuti = ID (tab. INDICATO IL CODICE DI ESENZIONE Vittime Terrorismo e criminalità organizzata = VT 15) COSTITUITO DA 2 LETTERE + 2 CIFRE (es: Malattie post-vaccinali e post-trasfusionali = PV, PT ] IG11, IC40, IL41, VT43, PV44,etc. ) 1^ gruppo di invalidi Invalidi di guerra mil/civ titolari di pensione diretta vitalizia (categ. 1^-5^) 11 IG11.(I-V).(P-A)* 0002 SI (con Pensione Vitalizia = P; con Assegno temporaneo = A) La categoria ed il flag di pensione/assegno tra parentesi sono richiesti ma non costituiscono, per ora, sottocampo obbligatorio. IG11.I.P, IG11.I.A, IG11.II.P, IG11.II.A, IG11.III.P, IG11.III.A, IG11.IV.P, IG11.IV.A, IG11.V.P, IG11.V.A Grandi invalidi servizio (1^ categoria) 12 IS12.I 0006 SI Invalidi civili 100% e minori assimilati 13 IC13 0008 SI L identificazione delle diverse sottocategorie sull attestato sarà possibile considerando la data di nascita Invalidi con e permanente inabilità lavorativa del 100% (art.2 e 12 legge 118/71) Minori non deambulante con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (art.2 legge 289/90) e minore ipoacusico Invalidi ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell età (art. 6 d. lgs 23.11.1988 n. 509). Difficoltà gravi (100%) Invalidi civili con accompagnamento: 14 IC14.(05 06 14 15) 0008 SI Invalidi con e permanente inabilità lavorativa del 100% e con impossibilità di deambulare senza l aiuto di un accompagnatore (legge 18/80) (05) Invalidi con e permanente inabilità lavorativa del 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 118/71 e 18/80) (06) Invalidi ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell età con impossibilità di deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore (art.6 del D.l.vo 23.11.1988 n. 509) (14) Invalidi ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell età con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (15) I valori a destra del punto rappresentano la codifica utilizzata dal programma di gestione dei verbali d invalidità. La categoria minori sarà evidenziabile considerando la data di nascita Partecipa -zione spesa farmaceuti -ca (al 01. 01.2004) Esenti totali gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
Minori con diritto all indennità di accompagnamento Invalidi lavoro riduzione capacità lavorativa a partire dall 80 % (Grandi Invalidi del Lavoro) 15 IL15.(80-100)** IL15.80,.fino a IL15.100 I valori a destra del punto rappresentano la. 0004 SI Affetti da cecità assoluta (legge 382/70) 16 IA16 (ciechi assoluti) 0009 SI 2^ gruppo di invalidi Invalidi ultra 65enni con persistenti difficoltà medio-gravi (da 67 a 99%) a svolgere i 0008 SI compiti dell età (art.6 D.lvo 23.11.1988 n. 509 e art. 5, comma 7 D.lvo 29/4/1998, n. 124). Invalidi civili con una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 (dal 67 al 99%) (art.2 legge 118/1971) 20 IC20.(67-99)** IC20.67,.fino a IC20.99. 21 IC21.(67-99)** IC21.67,.fino a IC21.99 0008 SI Esenti totali i grandi invalidi lavoro 1 a confezione di 3 per 1 a confezione di 3 per Invalidi per servizio dalla 2 alla 5 categoria 22 IS22.(II-V)* La categoria tra parentesi è richiesta ma non costituisce, per ora, sottocampo obbligatorio. IS22.II, IS22.III, IS22.IV, IS22.V Affetti da cecità parziale e sordomuti : Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (legge 382/70) Sordomuto (legge 381/70) 23 IA23.(02-80) (ciechi parziali) IA23.02 fino a IA23.80** I valori a destra del punto rappresentano la corrispondente (ai sensi Tabella D.M. 5.2.92,come modificata dal D.M. 14.6.94); ID23(sordomuti) unico valore ammesso Invalidi per lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 (fino all 79%) 24 IL24.(67-79)** IL24.67,.fino a IL24.79 I valori a destra del punto rappresentano la 0006 SI 0009 Ciechi parziali 80% = SI Inferio -ri all 80 % = ID23 = SI 0004 SI 1 a confezione di 3 per
3^ gruppo di invalidi invalidi di guerra dalla 6 all 8 categoria (con Pensione Vitalizia = P; con Assegno temporaneo = A) 31 IG31.(VI-VIII).(P-A)* La categoria ed il flag di pensione/assegno tra parentesi sono richiesti ma non costituiscono, per ora, sottocampo obbligatorio. IG31.VI.P, IG31.VI.A, IG31.VII.P, IG31.VII.A, IG31.VIII.P, IG31.VIII.A 0003 SI Prestazioni alla patologia invalidante Esenti totali gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia 4^ gruppo di invalidi Invalidi ultra65enni con persistenti difficoltà lievi (da 34 a 66%) a svolgere i compiti dell età (art.6 D.lvo 23.11.1988 n. 509 e art. 5, comma 7 D.lvo 29/4/1998, n. 124). Invalidi per lavoro o affetti da malattie professionali con riduzione della capacità lavorativa inferiore a 2/3 40 IC40.(34-66)** IC40.34,.fino a IC40.66 41 IL41.(01-66)** IL41.01,.fino a IL41.66 I valori a destra del punto rappresentano la Invalidi per servizio dalla 6 all 8 categoria 42 IS42.(VI,VII,VIII)* IS42.VI, IS42.VII, IS42.VIII Invalidi civili con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ad 1/3 (fino a 2/3) (art.2 legge 118/1971) 45 IC45.(34-66)* IC45.34,.fino a IC45.66 i valori a destra del secondo punto rappresentano la Invalidi civili con riduzione permanente della capacità lavorativa inferiore a 1/3 46 IC46.(01-33)* IC46.01,.fino a IC46.33 Altre categorie di conversione Invalidità permanente non inferiore ad ¼ della capacità lavorativa (vittime del terrorismo e criminalità organizzata ex lege 302/1990 e succ. modifiche) NESSU - Nessuna prestazion e esente 0005 SI Prestazioni alla patologia invalidante 0007 SI Prestazioni alla patologia invalidante NESSU - NESSU - Nessuna prestazion e esente Nessuna prestazion e esente 43 VT43 0060 SI 43 VT43.2 NESSU SI - Familiari degli invalidi ex lege 302/1990 e succ. modifiche, inclusi i familiari delle vittime decedute (art. 9 legge 206/2004: il coniuge e i figli e, in mancanza dei predetti, i genitori) ai sensi legge 210/1992 (malattie post-vaccinali e post-trasfusionali) 44 PV44.(74 75) e PT44.(76 77) I valori a destra del punto corrispondono alle vecchie codifiche definite per tali esenzioni. Valori ammessi: PV44.74, PV44.75, PT44.76, PT44.77 0074 0075 0076 0077 SI Prestazioni alle lesioni o infermità
*Le categorie tra parentesi sono richieste ma non costituiscono, per ora, sottocampi obbligatori. **I valori a destra del punto rappresentano la (da inserire quando presente ma che non costituisce, per ora, sottocampo obbligatorio). Ai sensi dell Art. 9 della Legge 405/2001, richiamato dalla D.G.R. VII/ 12287, la prescrizione massima di tre pezzi per ricetta riguarda i medicinali destinati al trattamento delle patologie croniche e rare (individuate rispettivamente dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e gruppi di malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione generale o solo per alcune prestazioni. Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare e le relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti). Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell articolo 9, comma 1, della legge n.724 del 1994. I titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, in presenza dell indicazione sulla prescrizione Terapia utile per il paziente, sono totalmente esenti anche per i farmaci di fascia C. Revisione 05 del 08.09.2004 a cura dell U.O. Qualità e Appropriatezza dei Servizi Sanitari, Direzione Generale Sanità