Le opposizioni ex artt. 615, 617 e 618 c.p.c.



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Le opposizioni ex artt. 615, 617 e 618 c.p.c. La riforma del processo esecutivo ha modificato sensibilmente la fase eventuale delle opposizioni siano esse all esecuzione, agli atti esecutivi o di terzi all esecuzione, con l intento di scoraggiare il proliferare dei giudizi e pertanto secondo un dominante scopo deflativo. Senza entrare nella ratio dei vari tipi di opposizione, che dovrebbe essere notoria, operiamo una ricognizione sebbene non esaustiva - della casistica. OPPOSIZIONE A PRECETTO ART. 615 1 Comma: Il Giudice innanzi al quale è stata proposta l opposizione al precetto sospende l efficacia del titolo esecutivo, se concorrono gravi motivi ed un istanza di parte. Forma dell opposizione c.d preventiva è quella della citazione a comparire davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio. La riforma del 2005 ha attribuito espressamente al giudice dell opposizione la facoltà di sospendere l efficacia esecutiva del titolo esecutivo, su istanza di parte, e a condizione che sussistano gravi motivi (fumus boni juris e periculum in mora) che ne giustifichino la richiesta. In passato, l unico rimedio per bloccare l inizio di una esecuzione che si presumeva illegittima, era il ricorso all art. 700 per ottenere, prima della instaurazione dell opposizione a precetto, un provvedimento che inibisse l inizio dell esecuzione forzata. I dubbi circa la proponibilità del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., contro l ordinanza di sospensione emessa dal giudice dell opposizione a precetto (la proponibilità del reclamo avverso l ordinanza che provvede sull istanza di sospensione sancita al 1 comma, dall art. 624 cpc, è richiamata per il solo giudice dell esecuzione, ossia per un giudice certamente diverso da quello deputato a provvedere sull istanza di sospensione di cui al comma 1 dell art. 615; la stessa collocazione dell art. 624 tra le norme in tema di sospensione del processo esecutivo indurrebbe ad escludere tale estensibilità) sembrano superati. Difatti estendere tale

rimedio anche alla sospensione ordinata dal giudice dell opposizione a precetto eviterebbe un evidente profilo di incostituzionalità.. Discusso in dottrina è pure la circostanza del se il giudice chiamato a conoscere dell opposizione a precetto, possa sospendere l efficacia del titolo esecutivo anche se l esecuzione è già iniziata, visto che, a rigor di norma, solo il giudice dell esecuzione avrebbe una competenza funzionale a conoscere della sospensione. Art. 615 2 comma: Quando è iniziata l esecuzione, l opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Quando è iniziato il processo esecutivo, l opposizione all esecuzione viene introdotta con ricorso al G.E., il quale fissa con decreto l udienza di comparizione parti innanzi a sé ed il termine per la notifica del ricorso e del decreto (art. 615 2 comma) La novella ha profondamente cambiato la funzione di suddetta udienza il cui unico compito è di pronunciarsi sull istanza di sospensione della esecuzione ed alla adozione dei provvedimenti indilazionabili. Una volta esaurito questo compito il G.E., fissa alle parti un termine perentorio per l introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire di cui all art. 163 bis, o altri ridotti della metà, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione. Il mancato rispetto di detto termine comporterà l estinzione dell opposizione. Prima delle riforme del 2005 e del 2006 l art. 618, co. 2, c.p.c. disponeva che l opposizione agli atti esecutivi era decisa con sentenza non impugnabile. In assenza di specifico dettato normativo si giungeva a ritenere che le sentenza a definizione delle opposizioni all esecuzione e di terzo fossero assoggettate agli ordinari mezzi di gravame.

A seguito della riforma del 2006 la nuova formulazione dell art. 616 c.p.c. prevedeva che il giudizio di cognizione dell opposizione ex art. 615 c.p.c. doveva essere definito con sentenza non impugnabile. Detto regime era esteso anche alle sentenze pronunciate in relazione alle opposizioni di terzo, in virtù del rinvio operato dall art. 619, co. 3, c.p.c. all art. 616 c.p.c.. Detta innovazione aveva suscitato molte polemiche. Non era dato comprendere, difatti, se l inimpugnbilità fosse stata limitata all opposizione alla esecuzione successiva (considerata la modifica del solo art. 616 relativa all introduzione del giudizio di merito proposto ex art. 615, co. 2,, quindi ad esecuzione iniziata), ovvero se si dovesse estendere tale regime anche alle opposizioni all esecuzione proposte ex art. 615, co. 1, c.p.c. (esperite cioè dopo il precetto, ma prima dell esecuzione). La Dottrina è ancora divisa. Il dibattito fu acceso anche in relazione ai dubbi di costituzionalità della detta disciplina. È noto che le opposizioni all esecuzione possono essere fondate su questioni processuali così come su questioni sostanziali per cui la valutazione del giudice dell opposizione può estendersi sino alla verifica dell esistenza del diritto. Alcuni interpreti avevano indicato l art. 616 c.p.c. come incostituzionale, visto che l opposizione poteva dar luogo a un processo a cognizione piena sul diritto soggettivo controverso e, quindi, concludersi con una sentenza idonea a fare stato sul rapporto sostanziale intercorrente tra le parti. Altri, invece, si erano mostrati favorevoli alla riforma ritenendo che le sentenze emesse a conclusione delle opposizioni miravano ad accertare l esercitabilità dell azione esecutiva e non l esistenza del diritto consacrato nel titolo. La sentenza n. 53/08 della Corte Costituzionale, relativa alle eccezioni sollevate dalla Corte di Appello di Salerno dichiarate inammissibili, non è stata d aiuto. Arriviamo, dunque, al Legislatore del 2009 che ha operato ragionevolmente un ritorno al passato.

Con l ultimo intervento normativo, pertanto, resta non impugnabile la sola sentenza resa a definizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposta sia in via preventiva che successiva. Tutte le altre pronunce che definiscono le opposizioni all esecuzione (preventiva e successiva) e di opposizione di terzo sono regolate dalle norme generali del codice di rito, in assenza di specifica espressa statuizione e, pertanto, restano soggette agli ordinari mezzi di gravame. Resta da esaminare il regime transitorio, non proprio chiaro. Secondo il disposto dell art. 58 della legge n. 69/09 la riforma va applicata ai processi di cognizione instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il medesimo articolo stabilisce che la disposizione contenuta nell art. 616 c.p.c. è immediatamente applicabile ai giudizi pendenti in primo grado al 4 luglio 2009. Ne consegue che le sentenze rese a definizione delle opposizioni all esecuzione successiva o di terzo sono soggette ad appello se sono state pubblicate dopo l entrata in vigore della riforma. La stessa regola vale per le sentenze rese a definizione delle opposizioni all esecuzione preventiva, qualora si considerassero non impugnabili le sentenze relative ai giudizi ex art. 615 co. 1, c.p.c. OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI: Art. 617 cpc: Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l esecuzione, davanti al giudice indicato nell art. 480 3 comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell inizio dell esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell esecuzione nel termine perentorio di venti giornio dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

Le opposizioni agli atti esecutivi si propongono nel termine di decadenza di venti giorni: - dalla data di notificazione del titolo esecutivo o del precetto, se l opposizione riguarda tali atti ed è proposta prima che abbia avuto inizio l esecuzione; - dal giorno in cui l atto esecutivo opposto fu compiuto, negli altri casi. A questo proposito forse sarebbe stato meglio chiarire, una volta per tutte, che il dies a quo decorre da quando l interessato ha avuto legale conoscenza dell atto, o di una atto successivo che lo presuppone, a meno che non si tratti di provvedimenti resi in udienza, per i quali, ai sensi dell art. 176 c.p.c.(applicabile anche al processo esecutivo in forza del richiamo contenuto nell art. 187 c.p.c.) il termine decorre dalla data della loro emissione e non da quello dell effettiva conoscenza. Analogamente alla ratio sottesa all art. 616, l art. 618 prevede che l udienza di comparizione parti fissata dal giudice su ricorso dell opponente non è più dedicata alla istruzione della causa, ma alla sospensione della procedura, ove richiesta, ma solo per l opposizione ad esecuzione iniziata ed all adozione dei provvedimenti indilazionabili. All esito della stessa udienza il G.E. fissa un termine perentorio per l introduzione del giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all art. 163 bis, o altri, se previsti; il mancato rispetto di detto termine comporterà l estinzione dell opposizione. L opposizione è decisa con sentenza non impugnabile. La legge n. 69/09 ha introdotto l art. 186 bis disp. Att. I giudizi di merito di cui all art. 618 secondo comma del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti attraverso i quali è proposta opposizione. La incompatibilità alla trattazione della causa di opposizione sussiste per il G persona fisica a cui spetta la direzione della procedura esecutiva e che abbia adottato il provvedimento ovvero abbia impartito le istruzioni necessarie al compimento degli altri atti..

Ne consegue che l opposizione può essere assegnata, invece, al G. che solo successivamente abbia assunto la direzione della procedura esecutiva cui il provvedimento che gli altri atti ineriscono. Il G cui dovesse essere assegnata l opposizione nonostante avesse conosciuto gli atti impugnati, avrebbe l obbligo di astenersi ex art. 51, co I, n.4, c.p.c. In pratica il G.E. una volta tenuta l udienza dinanzi a sé per la decisione sull istanza di sospensione, senza nulla disporre sulla competenza (a differenza delle opp. esec. e di terzo, per l opp. agli atti è sempre competente il tribunale dinanzi a cui pende il processo esecutivo), fissa il termine ex art. 616 c.p.c. per l introduzione del giudizio di merito che dovrà essere assegnato per previsione tabellare ad un G persona fisica diverso da quello che abbia conosciuto gli atti (anche da se stesso quindi non prosecuzione). LE OPPOSIZIONI DI TERZO Art. 618 cpc: Il giudice dell esecuzione fissa con decreto l udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all art. 163 bis, o altri, se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile. Forma dell opposizione (art. 619 c.p.c.). In caso si opposizione di terzo all esecuzione, se nel corso dell udienza di comparizione parti viene raggiunto un accordo tra le stesse, il Giudice investito della procedura esecutiva ne dà atto con ordinanza, e decide in merito alla prosecuzione ovvero alla estinzione della stessa esecuzione. Se, invece, nel corso dell udienza di comparizione parti queste non riescono a pervenire ad un accordo, il G.E. fissa loro un termine perentorio per l introduzione

del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini a compiere di cui all art. 163 bis cpc. Se però la causa non rientra nella competenza dell Ufficio Giudiziario cui appartiene il Giudice dell Esecuzione, questi assegna un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all Ufficio competente.