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Spett.le Ordine Degli Architetti della Provincia di Modena Loro Iscritti Modena, lì 11/04/2008 Circolare n 3 Vogliamo sottoporre alla Vostra attenzione alcune novità fiscali in vigore dal 01/01/2008 sia sulle autovetture che sulla telefonia. Cordiali Saluti. Dott. Mario Lemma Nuova normativa sui Veicoli a motore Da un punto di vista di detrazione IVA e di deducibilità ai fini delle imposte dirette l autoveicolo, negli ultimi due anni, è stato oggetto di numerosi provvedimenti, che hanno prodotto un quadro normativo abbastanza farraginoso e incerto. Il D.L. 2/7/07 n 81, convertito con modificazioni, nella L. 3/8/07 n 127 si è occupato del trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette. La Legge 24/12/07 n 244 (Finanziaria 2008) all art. 1 comma 261 ha affrontato il tema della detraibilità dell IVA afferente i veicoli. Ultimamente l Agenzia delle Entrate e il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell Economia hanno fornito degli interessanti chiarimenti in materia di auto aziendali. 1

1) L Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n 12/E del 19/02/2008 sul trattamento ai fini delle imposte dirette; 2) Il Dipartimento delle Politiche fiscali la risoluzione n 6 del 20/02/2008. Deducibilità ai fini delle Imposte Dirette Con la approvazione della legge di conversione del D.L. 81 del 03/08/07 è mutato il quadro normativo in materia di deducibilità delle spese relative ai veicoli. Per gli esercenti arti e professioni la deducibilità è ammessa, limitatamente a un solo veicolo, nella misura del 25% per il 2006, per poi essere aumentato al 40% per l anno 2007. Chiaramente gli studi associati hanno diritto ad una deducibilità di un veicolo per ogni professionista socio. La stretta sulle auto era stata causata dagli effetti negativi della sentenza della Corte di Giustizia CEE in materia di rimborsi IVA auto. Successivamente con la autorizzazione da parte dell Unione Europea (27/06/07) a limitare il diritto alla detrazione IVA sui costi auto non interamente utilizzati a fini professionali, il Governo ha rivisto in senso favorevole anche le deduzioni dell anno 2006. Essendo già state chiuse le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d imposta 2006, il bonus verrà rilevato a incremento dei costi deducibili del 2007 effettuando una variazione in diminuzione nel modello Unico 2008. Per semplicità si riporta il seguente prospetto: Ante Unico 2007 Con recupero sul A regime Soggetto Tipologia D.L post. D.L 2006 attraverso da Unico 262/06 262/06 Unico 2008 2008 Esercenti arti limitatamente 50% 25% 30% 40% e professioni ad un solo veicolo Regime di detrazione IVA Il regime di detraibilità dell IVA afferente gli autoveicoli è stato modificato dalla L. 244/07 (Finanziaria 2008) e precisamente all art. 1 comma 261. Per effetto di tale intervento, la lett. c) dell art. 19-bis 1 del DPR 633/72 dispone che per i veicoli stradali a motore si parla di detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell arte o della professione. 2

Sempre attraverso il comma 261 dell art. 1 L. 244/07 (Finanziaria 2008) si è riformulata anche la lett. d) dell art. 19 bis 1 del DPR 633/72 e cioè la parte dove ci si interessa della parziale detraibilità delle spese accessorie all uso del veicolo a motore, stabilendo che è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l IVA sul veicolo per le seguenti spese: l imposta relativa all acquisto di carburante e lubrificanti, alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale. Una prima importante modifica riguarda la circostanza che, mentre nel regime previgente, si faceva riferimento alle autovetture e autoveicoli, nella formulazione attuale viene fornita una espressa definizione dei veicoli stradali a motore. Per semplicità di comprensione si riporta la definizione normativa: Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. La conseguenza di tale modifica sarà l irrilevanza della tipologia di immatricolazione del veicolo, per cui anche se immatricolato come autocarro sarà soggetto alla nuova disciplina. Dalla lettura della norma si capisce che la limitazione al suddetto importo forfetario della detrazione non è legata al carattere oggettivo del bene (autovettura/autocarro) ma alla destinazione del veicolo acquistato; in particolare alla circostanza che i veicoli siano in concreto utilizzati promiscuamente sia per l attività di lavoro autonomo sia per attività a questa estranea (da parte dello stesso soggetto passivo o di suoi dipendenti, collaboratori). Una seconda modifica importante è data dalla inclusione nella lett. d) anche dell IVA relativa ai transiti autostradali che viene ora ammessa in detrazione nella stessa misura dell imposta relativa all acquisto del veicolo stradale a motore. La terza ed ultima riflessione è legata al modo come è stata impostata dal legislatore la nuova norma: il nuovo articolo 19-bis 1, comma 1 lett.c) del DPR 633/72 limita al 40% il diritto a detrarre l IVA sulle spese relative a veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell esercizio di arti o professioni. A tal proposito la determinazione della suddetta percentuale di detraibilità dell imposta non consente ai contribuenti di dimostrare un diverso utilizzo dei beni o servizi in questione nell esercizio dell attività. In sostanza, anche se i veicoli fossero utilizzati per una maggiore o minore percentuale, quella di detrazione dell imposta assolta a monte rimane limitata al 40%. Quindi la detrazione può essere piena al 100% o limitata al 40%. 3

L applicazione pratica di tale principio non appare agevole in presenza di veicoli a motore per i quali, potendosi verificare una promiscuità di usi, privati e professionali, risulta talora difficile stabilire in che misura gli stessi siano utilizzati per fini estranei all attività e, di conseguenza, quantificare l imponibile relativo a tali utilizzazioni e quindi la relativa imposta dovuta. Di conseguenza, laddove il contribuente sia in grado di dimostrare un utilizzo esclusivamente professionale dei veicoli acquistati, dovrebbe riconoscersi la piena detraibilità dell imposta assolta a monte. In particolare, la detrazione dell IVA al 100% dovrebbe rimanere impregiudicata qualora sia dimostrato che i veicoli acquistati sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell attività, escludendosi qualsiasi destinazione a finalità estranee alla stessa. Detrazione IVA per telefoni cellulari e servizi di telefonia mobile Dal 01/01/2008 sono cambiate le regole per la detrazione dell IVA assolta sull acquisto di telefoni cellulari e per i servizi di telefonia mobile: lo stabilisce il comma 261 e 264 della Legge 244/07 (Finanziaria 2008) L imposta pagata è interamente detraibile a condizione che il bene e il suo utilizzo siano imputabili completamente all attività di lavoro autonomo. Sino al 31/12/07 la detrazione dell IVA pagata era ammessa nella misura forfettaria del 50%, senza che fosse necessario provare l effettivo utilizzo professionale. La modifica è stata necessaria per adeguare la normativa nazionale a quella europea. Dopo le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008, la detrazione per i telefoni cellulari e per le spese di traffico telefonico è consentita secondo i criteri ordinari previsti dall art. 19 DPR 633/72, cioè in funzione dell utilizzo del bene o servizio acquistato nell esercizio dell arte o della professione. Le modifiche arrecate alla normativa IVA permettono al professionista di detrarre integralmente l imposta in caso di uso promiscuo, chiaramente riassoggettando ad IVA l uso personale o familiare proprio o dei propri dipendenti, sulla base del valore normale di tale uso. Da ciò è intuibile che nel caso di utilizzo esclusivo per fini del professionista del telefono cellulare e del relativo traffico telefonico, non c è problema a detrarre interamente sia l IVA sull acquisto del telefono cellulare che l IVA sul traffico telefonico. E invece più difficile una stima preventiva dell utilizzo personale delle spese telefoniche per il riaddebito parziale dell IVA integralmente detratta. L art. 3 terzo comma del D.P.R. 633/72 assimila l uso personale di un bene a una prestazione di servizi da assoggettare a imposta sulla base del 4

relativo valore normale, ma con rivalsa facoltativa. Il contribuente quindi può scegliere tra due modalità alternative: a) limitare subito il diritto alla detrazione proporzionalmente all utilizzo di tali beni e servizi per fini professionali; b) detrarre tutta l IVA e poi sottoporre a tassazione l uso personale o estraneo all attività professionale. Sicuramente non sarà facile determinare qual è l uso personale dei cellulari e del traffico telefonico; ultimamente per il traffico telefonico alcune tariffe differenziano l utilizzo aziendale da quello personale, ma certamente sarà molto difficile e laborioso verificare numero per numero chi è il destinatario della conversazione per dover dimostrare che la chiamata non è stata fatta a fini personali. A tal riguardo l art. 1 comma 255 della Finanziaria 2008, nel fissare i criteri selettivi di accertamento per il periodo 2008-2012, ha stabilito la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50% del relativo ammontare l imposta afferente agli acquisti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile e delle relative prestazioni di gestione. Questa disposizione sembra quasi un avvertimento: se si effettua una detrazione superiore al 50% occorrerà provare accuratamente l utilizzo aziendale o professionale Nuovi adempimenti per l acquisto di carte telefoniche prepagate. L art. 1 commi 158 e 159 della Finanziaria 2008 ha modificato l art. 74 1 comma lett. d) del D.P.R. 633/72 a partire dal 1/01/08. Chi vende mezzi tecnici per servizi di telecomunicazione a imprese o professionisti ha l obbligo del rilascio di un documento attestante denominazione e partita IVA dell operatore che ha provveduto alla corresponsione dell imposta in regime di monofase*. Si tratta di una formalità che permette di tracciare i passaggi ai quali questi mezzi sono sottoposti prima di giungere all utente finale, risultando così facilitato il riscontro sull applicazione dell IVA. A titolo di maggiore chiarificazione l espressione mezzi tecnici comprende tutti gli strumenti utilizzabili per la vendita del traffico telefonico prepagato, sia fisso che mobile come Sim prepagate, ricariche fisiche e virtuali, tessere per le cabine telefoniche pubbliche, calling cards. * significa che l imposta è stata assolta a monte dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi di telefonia. 5

Quindi la cessione di una ricarica telefonica da parte di un rivenditore a un imprenditore o a un professionista deve avvenire con il rilascio di una certificazione sull identità dell operatore che ha versato l IVA a monte, non essendo sufficiente che questa menzione appaia stampigliata sulla scheda. L acquirente dovrà dichiarare la veste nella quale compie l acquisto, in quanto, in base all art. 1 comma 159 della Finanziaria 2008, il mancato rispetto dell obbligo sopra indicato porta all irrogazione di una sanzione sia in capo al cedente che al cessionario. Per l acquirente, che è considerato, in via autonoma, direttamente responsabile dell omissione del cedente, è prevista l applicazione di una sanzione pari al 20% del corrispettivo dell acquisto. All acquirente è consentito evitare la sanzione presentando, entro 15 giorni dall acquisto, all Agenzia delle Entrate un documento con i dati relativi all operazione irregolare. Questo nuovo adempimento ha creato notevoli problemi soprattutto per i distributori di questi mezzi tecnici. Per evitare l applicazione di gravi sanzioni l Agenzia delle Entrate con la Circolare n 25/E del 25/03/2008 introduce per tutta la catena distributiva l obbligo di inventariare le schede e i mezzi tecnici commercializzati e prodotti al 1/1/08 e di far accompagnare le singole cessioni a titolari di partita IVA da un apposito documento. Il documento dovrà essere emesso dal 01/04/08 e si protrarrà fino al 31/08/2008. Nella Circolare l Agenzia esclude l applicazione delle sanzioni per tutte le cessioni avvenute fino al 31/03/2008. Dal 1/9/08 potranno circolare solo mezzi tecnici o supporti fisici che riportino la denominazione e la partita IVA di chi li ha sottoposti a IVA, oppure inventariati entro il 31/8/08 ed accompagnati dal previsto documento. Quindi dal 01/04/2008 coloro che sono titolari di partita IVA e acquistano un mezzo tecnico per servizi di telecomunicazione devono pretendere che il cedente gli rilasci un documento contenente la seguente dizione: prodotto privo dei dati di cui all art. 1 commi 158 e 159 legge n 244 del 24/12/07 di cui all inventario al 31/03/08 e successivi aggiornamenti, redatto da (.) La Circolare prevede anche una esenzione: per le ricariche telefoniche delle Sim destinate ad un contratto di abbonamento prepagato, che avvengono in forma automatizzata tramite il sistema bancario, o altri canali simili, non sussistono gli obblighi di documentazione sopra indicato, trattandosi di operazioni per le quali l utente usa questi sistemi al solo fine di effettuare il pagamento per la ricarica a beneficio di un gestore telefonico ben identificato che agisce in regime monofase. 6