- A.I.P. C.F. : 95142960657 P.IVA: 05115830654 COMUNICAZIONE N. 11 DEL 14.09.15 Cari Colleghi, abbiamo ricevuto da diversi amici richiesta di delucidazioni in merito alla problematica relativa alla cessione di autovetture da parte di aziende e professionisti e, pertanto, al fine di eliminare qualche dubbio, è stato elaborato uno studio che alleghiamo alla presente comunicazione. Si fa presente che, ulteriori interventi tecnici possono essere consultati sulla rivista on line Fiscal focus, con cui la nostra associazione ha chiuso un accordo di collaborazione. Vi ricordiamo, inoltre, che tutte le comunicazioni, anche quelle tecniche, sono visibili e disponibili anche sul nuovo sito dell associazione all indirizzo www.impegnoepassione.it Restiamo in attesa di eventuali ulteriori riscontri da parte vostra e vi auguriamo una buona lettura. Con la Stima di sempre Il Direttivo A.I.P. Il Presidente Salvatore Giordano Il Segretario Angelo Fiore
CESSIONI DI AUTOVETTURE di Salvatore Giordano dottore commercialista in Salerno Premessa La normativa IVA della cessione di autovetture da parte di aziende o professionisti comporta alcune difficoltà connesse ai diversi regimi vigenti che devono applicarsi e che dipendono dall utilizzo nella propria attività - del mezzo di locomozione ed in particolare dipendono dalla detrazione a monte esercitata dal soggetto che sta alienando lo stesso. Ad esempio, infatti, in base alle regole in vigore nel nostro Paese, una cessione di beni la cui detraibilità IVA, al momento dell'acquisto, sia stata parziale, consente un'applicazione dell'imposta esattamente nella stessa misura. Nel caso di cessione di autovetture, occorre, in primo luogo, distinguere tra 1 : - vendita di autovettura acquistata nuova; - vendita di autovettura acquistata usata. Le regole relative alle imposte dirette, invece, sono relativamente più semplici in quanto faranno emergere ricavi se trattasi di beni merce o plus/minusvalenze se trattasi di immobilizzazioni. Nel presente intervento, si riporteranno le diverse ipotesi possibilità di applicazione dei regimi IVA alla fatturazione in caso di alienazione di autovetture. Vendita di autovettura acquistata nuova Le diverse fattispecie che possono verificarsi in questa prima ipotesi sono le seguenti: 1) se la vendita è effettuata da un soggetto che al momento dell'acquisto ha portato integralmente in detrazione l'iva (come avviene per l'agente di commercio, la scuola guida, la società di noleggio auto, oppure nel caso di acquisti di veicoli immatricolati come autocarri o ad uso speciale o ad uso ufficio), l'operazione è interamente imponibile IVA con aliquota ordinaria; 1 Cfr. L. Vinciguerra - CESSIONI DI BENI CON DETRAIBILITÀ IVA RIDOTTA: OBBLIGHI E PROCEDURE in Guida alla Fatturazione, 12 / 2009, p. 5 1
2) se la vendita è effettuata da un soggetto che, al momento dell'acquisto non ha portato in detrazione l'iva a causa di una indetraibilità totale verificatasi per: - mancanza del principio dell'inerenza (il bene non è inerente all'attività svolta); - indetraibilità oggettiva propria del bene, come avveniva, ad esempio, per gli acquisti di autovetture effettuati fino al 31 dicembre 2000; - indetraibilità soggettiva, perché l'acquirente deve rispettare un pro-rata di detraibilità uguale a zero; - per rettifica totale della detrazione; l'operazione è esente IVA (art. 10, DPR 633/72); 3) se la vendita è effettuata da un soggetto che, al momento dell'acquisto, ha portato parzialmente in detrazione l'imposta a causa di una limitazione di natura soggettiva (come avviene, ad esempio, per l'agente di assicurazione o il promotore finanziario con un pro-rata di detraibilità IVA tra l'1% e il 99%), l'operazione è imponibile IVA; 4) se la vendita è effettuata da un soggetto che, al momento dell'acquisto, ha portato parzialmente in detrazione l'iva a causa di una limitazione di natura oggettiva - quindi relativa al bene (trattasi della indetraibilità parziale del 90% sugli acquisti di autovetture effettuati dal 1 gennaio 2001, poi passata al 15% sugli acquisti fatti a partire dal 1 gennaio 2005 e ancora al 40% per gli acquisti fatti dal 1 settembre 2006), l'operazione è imponibile IVA nella misura pari alla quota detraibile, mentre è non soggetta ad imposta per la restante parte. In questo caso, nell'ipotesi, non infrequente, in cui la vendita venga fissata ad un prezzo complessivo comprensivo di IVA, per determinare la quota imponibile e quella non soggetta, occorre dividere il prezzo totale applicando le seguenti formule: Quota imponibile e quota esente: metodo di calcolo Detraibilità all'acquisto Determinazione dell'imponibile 10% Prezzo complessivo/1,022, di cui il 10% dell'imponibile soggetto ad IVA e il 90% non soggetto 15% Prezzo complessivo/1,033, di cui il 15% dell'imponibile soggetto ad IVA e l'85% 2
40% non soggetto Prezzo complessivo/1,088, di cui il 40% dell'imponibile soggetto ad IVA e il 60% non soggetto Esempio Prezzo di vendita dell'autovettura usata (acquistata nuova) euro 10.000,00. Per la determinazione della quota imponibile e della quota non soggetta, ipotizzando di aver detratto l'iva al momento dell'acquisto per il 40%, si avrà: - 10.000,00/1,088 = 9.191,18 euro = importo scorporato; - 9.191,18 x 40% = 3.676,47 euro = importo imponibile IVA; - 9.191,18 x 60% = 5.514,71 euro = importo non soggetto; - 3.676,47 x 22% = 808,82 euro = IVA; - Totale = 10.000,00 euro. Riepilogo Detrazione acquisto auto integrale nessuna Parziale a causa di una limitazione di natura soggettiva parziale a causa di una limitazione di natura oggettiva Regime IVA sulla cessione imponibile IVA esente IVA imponibile IVA imponibile IVA nella misura pari alla quota detraibile Vendita di autovettura acquistata usata L'operazione di cessione, ai fini IVA, in questo caso, deve sottostare a un trattamento differenziato a seconda di come l'autovettura usata sia arrivata al soggetto cedente. 3
1) Auto acquistata da soggetto che ha detratto l'iva Nel caso di auto acquistata presso un soggetto che ha detratto integralmente l'iva o parzialmente, a seguito di limitazioni di natura soggettiva, se, all'atto della cessione, viene emessa una fattura imponibile, si realizzano le stesse fattispecie analizzate in precedenza relativamente all'ipotesi di vendita di autovettura acquistata nuova. 2) Auto acquistata da soggetto con indetraibilità totale Nel caso di autovettura acquistata da un soggetto che non ha detratto integralmente l'iva e che all'atto della vendita ha emesso una fattura esente (art.10, DPR 633/72), indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto che effettua la vendita dell'autovettura usata (imprenditore soggetto alle ordinarie regole di detraibilità, agente di commercio, commerciante di auto, ecc.), l'operazione è sempre soggetta al regime del margine (beni usati - art. 36, D.L. n. 41/1995). 3) Auto acquistata da soggetto con detrazione IVA limitata La vendita di autovettura acquistata usata da un soggetto che, al momento dell'acquisto, aveva detratto l'iva solo parzialmente a seguito di limitazioni di natura oggettiva e che ha emesso fattura di vendita di cui solo il 10%, il 15% o il 40% rappresenta l'imponibile IVA, mentre la parte restante (rispettivamente: 90%, 85% o 60%) non è soggetta ad imposta, indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto che effettua la vendita dell'autovettura usata (imprenditore soggetto alle ordinarie regole di detraibilità, agente di commercio, commerciante di auto, ecc.), la cessione sarà soggetta ad IVA nella medesima percentuale di detraibilità. 4) Auto acquistata da contribuente minimo Nel caso in cui un soggetto passivo acquisti un'autovettura da un operatore che abbia aderito al regime dei minimi (che ha quindi ricevuto un fattura senza applicazione dell'imposta ex Legge n. 4
244/2007), al momento della successiva rivendita, lo stesso dovrà applicare il regime del margine. 5) Auto acquistata da un privato Nel caso in cui un soggetto passivo IVA acquisti un'autovettura da un soggetto privato, al momento della successiva rivendita dovrà essere applicato il regime del margine (sulla fattura dovrà essere indicata la seguente dicitura: operazione in regime del margine ex D.L. n. 41/1995 ). 6) Auto acquistata con regime del margine Nel caso in cui il soggetto acquirente abbia ricevuto una fattura contenente il riferimento al regime del margine ex D.L. n. 41/1995, al momento della successiva rivendita dovrà emettere una fattura con applicazione dello stesso regime del margine. Riepilogo Tipologia di fattura di acquisto Detrazione acquisto auto Regime IVA sulla cessione in capo al fornitore di auto usata Imponibile Integrale o acquisto con La fattura verrà emessa negli IVA parzialmente in stessi 4 modi riepilogati nella detrazione per limitazione tabella dell acquisto di auto di carattere soggettivo nuova Esente indetraibilità totale Regime del margine imponibile IVA nella misura pari Acquisto con IVA imponibile IVA nella misura alla quota detraibile parzialmente in detrazione pari alla quota detraibile per limitazione di carattere oggettivo 5
Acquisto da contribuente minimo Acquisto da privato (fuori campo IVA) Acquisto in regime del margine Regime del margine Regime del margine Regime del margine Con la Stima di sempre Il Direttivo A.I.P. 6