Tassazione Immobili e attività all estero dopo le istruzioni dell Agenzia delle Entrate



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Transcript:

Torino, Giovedì 20 settembre 2012 Tassazione Immobili e attività all estero dopo le istruzioni dell Agenzia delle Entrate Ristrutturazioni edilizie Luca Asvisio 1

Intro La detrazione IRPEF connessa agli interventi destinati al recupero edilizio è stata interessata da importanti modifiche: - il D.L. 201/2011 che ne ha sancito la messa a regime inserendola all interno del TUIR nel nuovo articolo 16 bis con decorrenza 01.01.2012 - il D.L. 83/2012 che ha portato il bonus fiscale dal 36% al 50% con un limite di spesa incrementato da 48.000 a 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge) al 30 giugno 2013 2

Condizioni per richiedere la detrazione Le principali condizioni per fruire dell agevolazione rimangono invariate le regole di riferimento di cui alla L. 449/1997 la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo; L obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. Attenzione La detrazione spetta anche per l acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative. 3

Condizioni per richiedere la detrazione 2 I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni. In particolare, la detrazione IRPEF riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali. 4

A chi spetta? Possono beneficiare dell agevolazione non solo i proprietari ma anche i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese. In particolare, hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) l inquilino o il comodatario i soci di cooperative divise e indivise i soci delle società semplici gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. 5

A chi spetta? 2 La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell immobile e non al familiare che beneficia della detrazione. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati. 6

Detrazione, come e quando? Diventa più snella la procedura per usufruire della detrazione, è necessario: inviare all'azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l obbligo della notifica preliminare alla Asl pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. L'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso, infatti, dal decreto legge n 70 del 13 maggio 2011. Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. 7

DL Sviluppo 2011 Il Modello unico PF 2012 contiene un apposita sezione in cui indicare i dati catastali dell immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. 8

Provvedimento 149646 AE 02/11/2011 Il Provvedimento 149646/AE pubblicato il 2 novembre 2011 indica nel dettaglio quali sono i documenti da conservare: le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) o la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; la ricevuta di pagamento dell ICI (se dovuta); la delibera assembleare di approvazione dell esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e tabella millesimale di ripartizione delle spese; la dichiarazione di consenso del possessore dell immobile all esecuzione dei lavori quando sono effettuati dal detentore dell immobile, se diverso dai familiari residenti; la comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all Asl; le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute; le ricevute dei bonifici di pagamento. 9

Decreto Salva Italia Estensione del beneficio della detrazione a tutti gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione e anche a quelli necessari per la ricostruzione ed il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, purché ricadano in aree in cui è stato dichiarato lo stato di calamità naturale. Non è stata rinnovata la possibilità, per soggetti con più di 75 e 80 anni, di ripartire le spese rispettivamente in 3 e 5 anni. 10

Normative 2011 Manovra (Legge n. 111/2011) A luglio 2011, è stata tagliata dal 10% al 4% la ritenuta sui bonifici di pagamento delle spese agevolabili, a titolo di acconto delle imposte sul reddito gravanti sulle imprese che realizzano il lavoro. La decurtazione opera dal 6 luglio 2011. Manovra Bis (Legge 148/2011) Nel caso in cui l unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l intero periodo di godimento della detrazione, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all acquirente (persona fisica) dell immobile. Attenzione In assenza di specifiche indicazioni nell atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all acquirente dell immobile. In caso di decesso dell avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell immobile. 11

50% detrazione fiscale DL 83/2012 Il DL 83/2012 prevede l'innalzamento dal 36% al 50% della detrazione Irpef, e da 48 mila a 96 mila euro del tetto massimo, ma circoscrive l'agevolazione alle spese per gli interventi di ristrutturazione sostenute fino 30 giugno 2013. Il calcolo delle detrazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia già iniziati segue il principio di cassa. Ciò significa che viene applicato il bonus del 36% o del 50% a seconda della data in cui il pagamento è stato effettuato.

50% detrazione fiscale DL 83/2012 Cosa accade nel 2012 Per il periodo di imposta 2012, le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 usufruiscono della detrazione del 36%, con un tetto di spesa di 48 mila euro. Il Decreto Legge 83/2012, contenente le misure urgenti per la crescita, che ha introdotto il bonus maggiorato al 50% fino al 30 giugno 2013, è infatti entrato in vigore il 26 giugno. Tutte le spese effettuate prima di questa data rientrano quindi nella vecchia normativa. Dal 26 giugno 2012 è scattato il nuovo regime. Tutte le spese pagate a partire da questa data sono quindi rimborsate al 50%. Il nuovo tetto di spesa complessivo, riferito al costo di tutto l intervento di ristrutturazione, è stato raddoppiato, passando a 96 mila euro. Da questo nuovo totale vanno detratte le spese già sostenute in precedenza, che sono state agevolate col regime del 36%. 13

Detrazioni per acquisto box auto Novità fiscali e focus finale su Unico 2012 Circolare 19/E La circolare dell Agenzia delle Entrate spiega che nella dichiarazione dei redditi 2012 si può ancora usufruire dello sconto fiscale del 36% per l acquisto di un box auto pertinenziale avvenuto nel 2010. Il contribuente avrebbe avuto tempo fino al 30 settembre 2011, termine di presentazione della dichiarazione per il 2010, per inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara, ma dato che dal 14 maggio 2011, l obbligo della comunicazione è stato sostituito dall indicazione di alcuni dati in dichiarazione, si può beneficiare della detrazione indicando i dati catastali del locale nella dichiarazione dei redditi. Attenzione Secondo la Risoluzione 7/E del 2011, l acquisto di un box auto rientra tra gli interventi di riqualificazione di un edificio e in determinati casi può accedere alle detrazioni del 36%.

Risoluzione 55/E Incompletezza dati bonifico ai fini della ritenuta di acconto Con la Risoluzione 55/E del 7 giugno 2012 l Agenzia disconosce la detrazione nel caso in cui il bonifico sia incompleto per quanto riguarda la causale o le altre informazioni previste dalla norma. Il disconoscimento opera dal 06 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 98/2011 con cui venne stabilita al 4% la ritenuta da effettuarsi, ad opera della banca o delle poste, su tali corrispettivi. Un bonifico incompleto impedisce l effettuazione della ritenuta. L Agenzia ha previsto però che nel caso in cui il bonifico sia stato fatto nel 2011 in modo incompleto, sia possibile ripetere il pagamento nell anno 2012 rendendo così detraibile la spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi relativa all anno 2012 da presentare nel 2013.

Riqualificazioni energetiche Sono prorogate al 30 giugno 2013 le detrazioni del 55% sulle spese per gli interventi utili a conseguire il miglioramento energetico degli edifici. Lo slittamento dei termini è una novità rispetto alle previsioni iniziali in base alle quali l agevolazione doveva scendere al 50% dal primo gennaio 2013 al 30 giugno 2013. Nel caso dei lavori per il risparmio energetico non sembrano quindi esserci dubbi sul calcolo della detrazione, perché si continuerà a beneficiare degli stessi bonus. 16

Cumulabilità detrazione IRPEF e risparmio La detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico (detrazione Irpef del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici realizzati entro il 31 dicembre 2012). Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell uno o dell altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse. 17

IVA manutenzione ord./straord. Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell applicazione dell IVA ridotta al 10% Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell ambito del contratto di appalto. Se l appaltatore fornisce beni di valore significativo, l aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall importo complessivo della prestazione, rappresentato dall intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. 18

IVA manutenzione ord./straord. ESEMPIO Costo totale dell intervento 10.000 euro, di cui: a) per prestazione lavorativa 4.000 euro; b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro. Su questi 6.000 euro di beni significativi, l IVA al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l importo complessivo dell intervento e quello dei beni significativi (10.000-6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l IVA si applica nella misura ordinaria del 21%. 19

IVA lavori di restauro e ristrutturazione Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l applicazione dell aliquota IVA del 10%. A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione B. dell acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380) L aliquota IVA del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti L agevolazione spetta sia quando l acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d opera che li esegue. 20