IL RAPPRESENTANTE FISCALE DEL SOGGETTO NON RESIDENTE A cura di: Giovanni Scagnelli Dottore Commercialista Giuliana Cellerino Dottore Commercialista Politecnico di Torino - 21 novembre 2005
Aspetti contabili Scritture elementari : registri IVA oppure Scritture sistematiche: libro giornale con utilizzo di CONTI TRANSITORI intestati alla società estera.
Associazione Information & Communication Technology Dottori Commercialisti IL RAPPRESENTANTE FISCALE DEL SOGGETTO NON RESIDENTE PREMESSE - Un soggetto non residente può operare sul territorio nazionale nominando un proprio rappresentante fiscale. - A rappresentante fiscale può essere nominato anche una persona giuridica, purché avente sede sul territorio italiano. - In alternativa il soggetto estero potrà operare o costituendo una stabile organizzazione in Italia o mediante identificazione diretta come soggetto passivo; quest ultimo caso è previsto per i soli paesi appartenenti alla UE - Vi sono alcune operazioni (es. vendita per corrispondenza su cataloghi, cessione di beni a privati, operazioni per le quali intervengono più soggetti comunitari, ecc.) per le quali non è applicabile il sistema del reverse charge ma è invece obbligatoria l evidenziazione del soggetto estero con uno dei sistemi su citati. *
Associazione Information & Communication Technology Dottori Commercialisti NOMINA E COMPITI DEL RAPPRESENTANTE FISCALE - La nomina deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro presso l Ufficio IVA. - Il rappresentante risponde in proprio per tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA inclusi comunicazioni per inizio attività, annotazione delle fatture passive, liquidazioni periodiche, pagamenti e comunicazioni telematiche in genere. - Al soggetto estero, a mezzo del rappresentante, competono i diritti tipici scaturenti dall applicazione dell imposta, quali in particolare l ottenimento del rimborso IVA a sensi art. 38 Bis DPR 633/72. - Le fatture, previa comunicazione alla controparte della nomina del rappresentante fiscale, potranno essere emesse alla clientela: a) direttamente dal rappresentante con evidenziazione dell IVA dovuta: in questo caso i beni saranno inviati alla clientela direttamente dal soggetto estero con l invio al rappresentante in Italia di fatture da integrarsi da parte di quest ultimo a sensi art. 46 D.L. 331/93. b) direttamente dal soggetto estero, con evidenziazione del rappresentante fiscale in Italia e con assolvimento dell imposta da parte del cliente italiano a mezzo del reverse charge. = =
Associazione Information & Communication Technology DottCommercialisti LE RESPONSABILITA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE - Quale mandatario del soggetto non residente, risponde con quest ultimo in via solidale per eventuali irregolarità commesse nei confronti dell Erario. - Con riferimento alla Direttiva Comunitaria n. 77/388/CEE e del D. Lgs. 472/97, per le quali si richiede al rappresentante l imputabilità e la colpevolezza dell atto omissivo, allo stesso farà capo il versamento dell imposta e relative sanzioni, anche con riferimento alle formalità contabili. - Non si ritiene responsabile solidale per violazioni commesse dal rappresentato estero. = =
Associazione Information & Communication Technology Dottori Commercialisti AUTOFATTURAZIONE PER INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) - Tale metodo ha acquisito ulteriore rilevanza a seguito del recepimento della direttiva n. 2000/65/CE che ha reso possibile l assolvimento dell IVA con autofattura anche in presenza di prestazioni di servizi e nonostante la nomina sul territorio del rappresentante fiscale. - In presenza quindi di particolari operazioni (ad. es. operazioni bancarie, pubblicitarie, assicurative, telecomunicazioni ecc ) opera il principio del reverse charge anche in presenza di rappresentante fiscale nominato. - Dal 1/01/2002 nei paesi UE è applicabile la citata Direttiva ed è pertanto possibile per il soggetto estero sia l identificazione diretta che la nomina del rappresentante fiscale. = =
IL RAPPRESENTANTE FISCALE LEGGERO - Tale figura è prevista dall art. 44 c. 3 D.L. 331/93 secondo il quale, in presenza di sole operazioni (attive e passive) non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento d imposta, la rappresentanza è limitata alla esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione nonché alla compilazione e presentazione dei Modelli Intrastat. - Non è in tali casi più obbligatoria la registrazione delle operazioni e non più prevista la presentazione della comunicazione dati e dichiarazione annuale. - L agevolazione viene meno con la effettuazione di una prima operazione comportante un pagamento di imposta. - L utilizzo del rappresentante fiscale c.d. leggero può avvenire in particolare nella gestione dei depositi fiscali ai fini IVA di cui all art. 50 bis D.L. 331/93, nei quali viene effettuata la custodia di beni nazionali e comunitari con effettuazione di operazioni di vario tipo e senza pagamento dell imposta. = =
Associazione Information & Communication Technology Dottori Commercialisti Conclusioni - La nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente a sensi art. 35 ter DPR 633/72, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggetti ad IVA nei confronti dei cessionari o committenti che non agiscono nell esercizio di imprese, arti o professioni. - Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato non residente relativamente agli obblighi derivanti dall applicazione delle norme in materia di IVA. - Il rappresentante fiscale cosiddetto leggero nei casi di effettuazione in Italia di sole operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento di IVA è tenuto unicamente all emissione delle fatture per le operazioni effettuate e a presentare i modelli INTRASTAT; è quindi escluso dagli obblighi di registrazione e presentazione della dichiarazione annuale.
SCRITTURE CONTABILI SCRITTURE ELEMENTARI: AI FINI IVA SCRITTURE SISTEMATICHE: SUL LIBRO GIORNALE CON L UTILIZZO DI CONTI TRANSITORI Giovanni Scagnelli Giuliana Cellerino Per maggiori informazioni: info@ictdott.com