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Collaborazioni coordinate e lavoro a progetto Precedenti della riforma Biagi La legge 741/1959 prevedeva l estensione dell efficacia dei contratti collettivi di lavoro privatistici per renderli applicabili per tutti i rapporti di lavoro della categoria. Tale estensione di efficacia era riferita anche agli accordi economici collettivi Gli accordi corporativi riguardavano categorie di lavoratori autonomi (rappresentanti di commercio) Con l estensione dell efficacia, la legge del 1959 fece riferimento ai rapporti di agenzia o altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nozione richiamata anche nel processo del lavoro all art. 409 n.3 cc.

Precedenti della riforma Biagi Nella disciplina processuale del lavoro entrano alcune forme di lavoro autonomo. Ciò comportò l estensione alle Collaborazioni coordinate e continuative anche di alcune norme sostanziali contenute nella legge della riforma del lavoro: la rivalutazione degli interessi per ritardi nei pagamenti dei crediti di lavoro; invalidità di rinunce e transazioni se non stipulate in sede di garanzia conciliativa. Il lavoratore parasubordinato I lavoratori parasubordinati sono contraddistinti da: continuatività del rapporto coordinazione: in riferimento a collaborazioni non episodiche ma che si legano al core business dell impresa carattere prevalentemente personale (prevalentemente rispetto agli altri fattori produttivi)

Il lavoratore parasubordinato La categoria del lavoratore parasubordinato ha avuto una grande evoluzione nel diritto tributario: con modalità di corresponsione dello stipendio sempre più simile alla busta paga del lavoratore dipendente Per scelta di politica legislativa della riforma Biagi del 2003, si è voluto arginare l abuso fatto di tale figura e si sono incrementati gli strumenti di tutela di quelli che oggi si definiscono «lavori a progetto». La riforma individua un area delle co. co. co. molto ampia che ne comprende la maggior parte. La vecchia normativa si applica ad un area individuata di collaborazioni coordinate e continuative: rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale; collaborazioni per esercizio di professioni che richiedono iscrizione in albi professionali; coloro che partecipano a organi di amministrazione e controllo delle società e partecipanti a collegi e commissioni; coloro che percepiscono una pensione di vecchiaia.

Tutte le altre collaborazioni coordinate e continuative rientrano nel lavoro a progetto individuato dalla riforma Biagi, a condizione che non siano occasionali. Indici dei lavori a progetto sono: 1. L ammontare del compenso: superiore a 5000 euro l anno 2. La durata della prestazione: superiore a 30 giorni nell anno solare Al di fuori di tali parametri siamo in un rapporto di lavoro non continuativo, ma occasionale. Alcune limitazioni: la collaborazione coordinata e continuativa deve essere riferita ad uno specifico progetto o programma di lavoro o specifica di esso. Tale delimitazione impedisce l utilizzo di tale modalità in molti casi in cui veniva usata impropriamente, cioè i casi nei quali si tratta di attività di carattere ripetitivo Il lavoro a progetto è lavoro a tempo determinato. Ciò rende inapplicabile tale lavoro ad attività continuative

Altreprevisioniriguardanoleformalità: Contratto a forma scritta Indicazioni specifiche di alcuni elementi come l elenco del progetto/programma di lavoro Sanzioni per il mancato rispetto delle norme: Art. 69 comma 1 D.Lgs.267/2003 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

«sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto»: Secondo un orientamento: la sanzione e quindi l automatica conversione è collegata alla sola mancata indicazione di un progetto specifico. Seconda altro orientamento: si ritiene che la sanzione automatica deve essere temperata perché intesa nel senso di una presunzione in mancanza di progetto specifico, salvo prova che il committente dia dell esistenza del progetto. La prima tesi appare più aderente al testo di legge. La riforma del 2003 incrementa l area delle tutele per i lavori a progetto. Vengono quindi estesi al lavoro a progetto: I. I principi di proporzionalità del corrispettivo: viene esteso l applicazione dell art. 36 della Cost ai lavoratori a progetto: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Si richiama però solo la parte relativa alla proporzionalità enon ancheallasufficienzaperséelafamiglia.

II. La tutela in caso di malattia, infortunio, gravidanza, perpuerio Malattia e infortunio: in precedenza si applicava la normativa di diritto comune Con la riforma i casi di malattia e infortunio hanno una forma specifica di tutela che si sostanzia in una sospensione del rapporto, una deroga al principio della risoluzione del contratto senza garanzia di corrispettivo o di proroga della durata Gravidanza e puerperio: oltre alla sospensione c è la proroga della durata del rapporto corrispondente al periodo di sospensione. Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Copyright UNIMARCONI