Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 165 26.05.2016 Modifiche IVA nel settore agricolo Circolare 19/E/2016 Categoria: Iva Sottocategoria: Varie L art. 1, co. 908, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha stabilito l aumento delle percentuali di compensazione per alcuni prodotti del settore agricolo, si vuole affrontare in tale lavoro il contenuto della Circ. 19/E del 6 maggio 2016, la quale illustra le modifiche introdotte dall art. 1, co.908, L. 208/2015. Premessa Come detto in apertura, l art. 1, co. 908, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha apportato alcune modifiche nell ambito della disciplina IVA del settore agricolo. In particolare, la norma ha stabilito che: Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono innalzate, per l anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all 8 per cento. L attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro. Il meccanismo della compensazione In base al co.1 dell art. 34, D.P.R. 633/72, nel regime speciale agricolo la detrazione prevista nell art. 19 è forfettizzata in misura pari all importo risultante dall applicazione, all ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle 1
percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con Decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole. NELLA PRATICA Al momento della vendita dei prodotti agricoli di cui in tabella A, parte I, si applicano le aliquote ordinarie tipiche dei beni agricoli oggetto della cessione, al momento della determinazione dell imposta dovuta, cioè al momento della liquidazione dell IVA, in luogo della normale detrazione dell IVA sugli acquisti si procede applicando alle vendite di cui al punto precedente, le percentuali di compensazione previste dal D.M. 23 dicembre 2005, con decorrenza 1 gennaio 2006. Chiariamo con un esempio il meccanismo della compensazione. Regime ordinario IVA Cessione di latte fresco per euro 1.000, IVA 10% nel regime ordinario, con acquisti per euro 500, IVA 10%. In fase di liquidazione dell IVA: IVA sulle vendite (100) IVA sugli acquisti (50) = IVA da versare (50) Regime agricolo IVA Cessione di latte fresco per euro 1.000, IVA 10% nel regime agricolo, con acquisti per euro 500, IVA 10%. Al momento di predisporre la liquidazione dell IVA non si considereranno gli acquisti per 500, ma si applicherà all imponibile della vendita (1.000) la corrispondente percentuale di compensazione che si desume dalla sottostante tabella, la quale nel caso del latte fresco è del 9%. Pertanto: al momento della liquidazione dell IVA IVA sulle vendite (100) IVA sugli acquisti (1.000 9% = 90) = IVA da versare (100-90 = 10) 2
LE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE FINO AL 31-12-2015 Le percentuali di compensazioni sono state individuate inizialmente dal D.M. 12 maggio 1992 e dal successivo Decreto Interministeriale del 30 dicembre 1997: le percentuali di compensazione tipiche dei prodotti agricoli sono le seguenti: Vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusioni di quelli liquorosi e alcolizzati 12,5% Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo 7% volatili da cortile vivi, eccetera 7,50% Latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto (esclusi yogurt, latte cagliato, eccetera), uova di volatili in guscio, fresche o conservate, miele naturale Latte fresco non concentrato né zuccherato destinato al consumo altri prodotti compresi nella tabella A, parte prima, diversi da quelli in precedenza individuati con altra aliquota (ad esempio, fiori e boccioli di fiori, ortaggi e piante mangerecce, frutta fresca, olio di oliva) 9% 4 % sughero naturale 2 % Il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 23 dicembre 2005, emanato in attuazione dell articolo 10, comma 3, del D.L. n. 35/2005, ha apportato la modifica della percentuale di compensazione di alcuni prodotti, con effetto dall 1 gennaio 2006. Suini, equini, ovini e caprini vivi, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all alimentazione umana, api e bachi da seta. 7,30% Carni, frattaglie e parti di conigli domestici, lepri e altri animali destinati all alimentazione umana. 8,30% 3
Latte fresco (non concentrato e non condizionato per la vendita al minuto), crema di latte, uova di volatili fresche o conservate, miele naturale, cera d api greggia, bozzoli di bachi da seta, lane in massa, peli fini e grossolani, olio essenziale di menta piperita. 8,80% Vini di uve fresche. 12,30% Vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusione di quelli liquorosi e alcolizzati. 12,30 % Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere 7 % bufalo. volatili da cortile vivi, eccetera. 7,30 % Latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto (esclusi yogurt, latte cagliato, eccetera), uova di volatili in guscio, fresche o conservate, miele naturale. Latte fresco non concentrato né zuccherato destinato al consumo altri prodotti compresi nella tabella A, parte prima, diversi da quelli in precedenza individuati con altra aliquota (ad esempio, fiori e boccioli di fiori, ortaggi e piante mangerecce, frutta fresca, olio di oliva). 8,80 % 4 % sughero naturale. 2 % LE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE DAL 1-1-2016 (EVIDENZIATE QUELLE MODIFICATE) Vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusioni di quelli liquorosi e alcolizzati. 12,5% Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo. 7,65% volatili da cortile vivi, eccetera. 7,90% 4
Latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto (esclusi yogurt, latte cagliato, eccetera), uova di volatili in guscio, fresche o conservate, miele naturale. 9% Latte fresco non concentrato né zuccherato destinato al consumo altri prodotti compresi nella tabella A, parte prima, diversi da quelli in precedenza individuati con altra aliquota (ad esempio, fiori e boccioli di fiori, ortaggi e piante mangerecce, frutta fresca, olio di oliva). 4 % sughero naturale. 2 % Suini, equini, ovini e caprini vivi, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all alimentazione umana, api e bachi da seta. 7,30% Carni, frattaglie e parti di conigli domestici, lepri e altri animali destinati all alimentazione umana. 8,30% Latte fresco (non concentrato e non condizionato per la vendita al minuto), crema di latte, uova di volatili fresche o conservate, miele naturale, cera d api greggia, bozzoli di bachi da seta, lane in massa, 8,80% peli fini e grossolani, olio essenziale di menta piperita. Vini di uve fresche. 12,30% Vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusione di quelli liquorosi e alcolizzati. 12,30 % Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo. 7 % volatili da cortile vivi, eccetera. 7,30 % Latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto (esclusi yogurt, latte cagliato, eccetera), uova di volatili in guscio, fresche o conservate, miele naturale. 8,80 % 5
Latte fresco non concentrato né zuccherato destinato al consumo altri prodotti compresi nella tabella A, parte prima, diversi da quelli in precedenza individuati con altra aliquota (ad esempio, fiori e boccioli di fiori, ortaggi e piante mangerecce, frutta fresca, olio di oliva). 10% sughero naturale. 2 % - Riproduzione riservata - 6