NOVITA NORMATIVE REDDITO D IMPRESA
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- Daniele Capone
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1 NOVITA NORMATIVE REDDITO D IMPRESA Ammortamento dell avviamento La deducibilità fiscale dell ammortamento dell avviamento passa da dieci a diciotto anni. La Finanziaria 2006 ha stabilito che la deduzione fiscale dell ammortamento dell avviamento non può eccedere il 5,56% (cioè un diciottesimo) del relativo valore. Con riferimento alle modalità applicative, il Ministero dell Economia ha precisato che il limite massimo di deduzione va determinato sulla base di un diciottesimo del costo storico dell avviamento senza dover procedere ad alcun ricalcolo. Il codice civile ed il principio contabile n. 24 consentono, in via generale, la deduzione dell avviamento acquisito a titolo oneroso, in un periodo di cinque anni e nei limiti del costo effettivamente sostenuto. Sono possibili periodi di durata maggiore (comunque non superiori a venti anni) in presenza di condizioni specifiche direttamente collegabili alla realtà dell impresa da illustrare analiticamente in nota integrativa, quali ad esempio attività che necessitano di lunghi periodi di tempo per essere portate a regime, imprese che operano in settori in cui non si prevedono rapidi mutamenti tecnologici o produttivi. È evidente come le nuove regole fiscali di deduzione dell avviamento allontanano il reddito imponibile dal risultato di bilancio. Reddito dei fabbricati abitativi posseduti dalle imprese L articolo 7 del decreto legge di accompagnamento alla Finanziaria 2006 introduce un periodo nel primo comma dell articolo 90 del Tuir (proventi immobiliari) stabilendo che in presenza di immobili locati è consentita la deduzione forfetaria delle sole spese di manutenzione ordinaria nei limiti del 15% del canone, sopprimendo la preesistente riduzione forfetaria del 15% del canone risultante dal contratto di locazione dei fabbricati abitativi posseduti dalle imprese. La restrizione riguarda le imprese sia individuali che societarie che possiedono immobili abitativi, concessi in locazione, iscritti tra i beni materiali nell attivo patrimoniale. Se il canone ridotto del 15% delle spese è inferiore alla rendita catastale, si dichiara questa ultima.
2 Riporto delle perdite Gli imprenditori in regime di contabilità semplificata che nel corso dell anno 2006 hanno conseguito delle perdite, possono compensarle con redditi della stessa natura con la possibilità di riporto nei cinque esercizi successivi (illimitato per le perdite formatesi nei primi tre esercizi di attività). Tali perdite non possono invece ridurre il reddito imponibile da esporre nel quadro RN dell Unico 2007 come avveniva prima dell approvazione del D.L. 4 luglio 2006, n Le disposizioni contenute nel comma secondo dell articolo 84 del DPR 633/1986, per le imprese di nuova costituzione, sono state modificate specificando che il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre periodi d imposta devono decorrere dalla data di costituzione e a condizione che le stesse si riferiscano ad una attività produttiva effettivamente nuova. Riallineamento al valore corrente del valore contabile dei beni d impresa Destinatari della disciplina sono i soggetti titolari di reddito d impresa. Ricorrendo le condizioni risultano rivalutabili esclusivamente i beni relativi all attività imprenditoriale nonché, con specifico riguardo alle imprese individuali, i beni a utilizzo promiscuo. Come chiarito dalla circolare del 16 novembre 2000 n. 207/E, la rivalutazione può essere effettuata sia dai soggetti in contabilità ordinaria, e quindi tenuti alla redazione del bilancio, sia da quelli in contabilità semplificata, mentre non trova applicazione nei confronti di quei soggetti che determinano forfetariamente il reddito. Disciplina fiscale degli automezzi A partire dall anno d imposta 2006 è stata ridotta al 50% la possibilità di dedurre le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati promiscuamente per l esercizio dell impresa e stabilendo che i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti possano essere dedotti sino all importo costituente reddito di lavoro. Viene inoltre espressamente previsto che ai veicoli di cui all articolo 164, comma 1, lett. b) del DPR 917/1986 non può più applicarsi l ammortamento anticipato.
3 Imprese di trasporto Il comma 397 dell unico articolo della Finanziaria 2007 ha prorogato per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui all articolo 1, comma 106, legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), in base al quale la deduzione forfetaria per spese non documentate, di cui all articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir, a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, compete anche per i trasporti personalmente effettuati dall imprenditore all interno del Comune in cui ha sede l impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell ambito della regione o delle regioni confinanti. Minusvalenze L articolo 36, comma 18, Dl n. 223/2006, ha modificato il comma 1 dell articolo 101 del Tuir, stabilendo l indeducibilità delle minusvalenze derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all esercizio dell impresa, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 4 luglio Modifica al regime della PEX E stato modificato il requisito relativo al periodo minimo di possesso ininterrotto delle partecipazioni, richiesto per fruire dell agevolazione per la quale non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze derivanti dalle loro cessioni. A decorrere dal 4 ottobre 2005 diviene necessario un ininterrotto possesso delle partecipazioni dal primo giorno del diciottesimo mese (prima dodicesimo) precedente quello dell avvenuta cessione. A differenza dei soggetti Ires, relativamente ai soggetti Irpef la misura di esenzione rimane confermata al 60%.
4 REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Il comma 29 dell articolo 36, Dl 4 luglio 2006, n. 223, ha modificato in modo importante le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo. La disposizione ha inserito nell articolo 54 del Tuir i nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. Cessione della clientela o di elementi immateriali Nell articolo 54 del Tuir il nuovo comma 1-quater stabilisce che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all attività artistica o professionale. Tale corrispettivo deve essere indicato nel rigo RE3, colonna 2, indicante gli altri proventi lordi. Nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione delle clientela o di elementi immateriali sia riscosso in un unica soluzione, al contribuente è riconosciuta la facoltà di assoggettare tale importo a tassazione separata (da indicare nel quadro RM contenuto nel modello Unico Persone fisiche). Si precisa che il regime di tassazione separata è applicabile anche nel caso in cui il corrispettivo sia percepito in più rate, purché nel medesimo periodo d imposta; in caso contrario, la modalità di tassazione è quella ordinaria. L estromissione di beni strumentali: plusvalenze e minusvalenze I commi 1-bis e 1-ter dell articolo 54 del Tuir stabiliscono che assumono rilevanza reddituale le plusvalenze e le minusvalenze realizzate attraverso l estromissione di beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d arte e di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni, e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell esercente l arte o la professione o a finalità estranee all arte o professione. Il valore delle plusvalenze deve essere indicato nel nuovo rigo RE4, mentre il valore delle minusvalenze deve essere indicato nel nuovo rigo RE18. Riporto delle perdite di lavoro autonomo Radicalmente modificato il regime di riporto delle perdite di lavoro au-
5 tonomo: i lavoratori autonomi hanno la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate (come già avviene per i soggetti in contabilità ordinaria). Pertanto, per effetto della modifica dei commi 1 e 3 del richiamato articolo 8 del Tuir, è stata eliminata la possibilità per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo di portare in deduzione le perdite d esercizio dal proprio reddito complessivo. Tale compensazione poteva avvenire esclusivamente nel periodo d imposta in cui le perdite si erano prodotte, escludendo, quindi, la possibilità di riportarle in esercizi successivi. Le perdite possono essere adesso scomputate, sempre dai redditi della stessa specie, nei successivi periodi d imposta ma non oltre il quinto. Si passa, in sostanza, da un regime di compensazione orizzontale a uno verticale che diventa, adesso, il regime normale delle perdite per la generalità dei contribuenti. Infine, anche nei confronti degli esercenti arti e professioni, trova applicazione il comma 2 dell articolo 84 del Tuir che disciplina il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività. Spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande La nuova formulazione del comma 5 dell articolo 54 del Tuir stabilisce che non sono soggette al limite di deducibilità del 2 per cento dell ammontare dei compensi annui e, quindi, sono integralmente deducibili le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi nel caso in cui siano sostenute direttamente dal committente per conto del professionista medesimo e da questi addebitate in fattura. Tali spese vanno indicate nella colonna 1 del rigo RE15. Nella colonna 2 del medesimo rigo devono essere indicate le spese effettivamente sostenute dal professionista, per un importo non superiore al 2 per cento dell ammontare dei compensi annui percepiti. Nella colonna 3 va iscritto l importo totale deducibile (Corrispondente alla somma del rigo RE15, colonna 1, e la parte deducibile di RE15, colonna 2). Disciplina fiscale degli automezzi A partire dall anno d imposta 2006 è stata ridotta al 25% la possibilità di dedurre le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati promiscuamente per l esercizio di arti e professioni.
6 PRINCIPALI NOVITA IVA Agricoltura - nuove percentuali di compensazione Si ricorda che la legge 14 maggio 2005, n. 80, ha reso definitivo il regime speciale di detrazione in base alle percentuali di compensazione anche per le imprese il cui volume d affari è superiore a ,28 euro, contrariamente a quanto prevedeva la norma in precedenza. In realtà, per effetto di continue proroghe, il regime speciale ha sempre trovato piena applicazione per tutte le imprese agricole. Il meccanismo di detrazione per le imprese che operano nel regime speciale consiste nel sostituire la detrazione analitica e cioè quella assolta sugli acquisti con un ammontare determinato mediante l applicazione delle percentuale di compensazione. Con decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del sono state introdotte nuove percentuali sulle cessioni di beni effettuate dal primo gennaio 2006 e, relativamente ai conferimenti alle cooperative in regime speciale, sui corrispettivi percepiti e quindi fatturati dopo tale data. Il citato decreto apporta le seguenti riduzioni alle percentuali di compensazione vigenti: 1. viene fissata nella misura del 7,30% (in luogo del 7,50%) la percentuale di compensazione sui seguenti prodotti: suini, equini, ovini e caprini vivi; conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati alla alimentazione umana, api e bachi da seta. Rimane la percentuale del 7,5% per i volatili da cortile vivi o morti, commestibili, freschi e refrigerati, ovvero per il pollame di cui all articolo 2, Dpr n. 587/93 (galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici nonché gli uccelli corridori) e per le rane; 2. viene prevista la percentuale dell 8,30% (in luogo dell 8,50%) per i seguenti prodotti: carni, frattaglie e parti di conigli domestici e lepri e altri animali destinati alla alimentazione umana; la norma esclude espressamente il pollame (articolo 2 Dpr 587/93) per le cui carni, parti e frattaglie continua ad applicarsi la percentuale di compensazione dell 8,50%; 3. si riduce all 8,80% (prima era del 9%) la percentuale di compensazione
7 sui seguenti prodotti: latte fresco (non concentrato e non condizionato per la vendita al minuto), crema di latte, uova di volatili fresche o conservate, miele naturale, cera d api greggia, bozzoli di bachi da seta, lane in massa, peli fini e grossolani, olio essenziale di mentha piperita. 4. La percentuale di compensazione viene infine prevista nella misura del 12,3% per i vini di uve fresche (prima la percentuale era del 12,5%). Rimane quindi inalterata la percentuale di compensazione del 7% per i bovini, quella del 4% per la frutta, ortaggi, cereali, foraggi, piante, formaggi e latticini, così pure resta del 2 % la percentuale di compensazione sul legname. Evoluzione del quadro VT La ripartizione territoriale delle operazioni imponibili effettuate nei confronti dei consumatori finali diviene un obbligo. Estensione del sistema del reverse charge Viene esteso il sistema dell inversione contabile alle seguenti operazioni, se poste in essere nei confronti di soggetti passivi residenti: 1. prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore; 2. cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di cc. gg., relativi componenti e accessori; 3. cessioni di personal computer, relativi componenti e accessori; 4. cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.
8 Aliquota Iva prestazioni artistiche Viene chiarito che l aliquota Iva agevolata del 10% prevista per i contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali, si applica ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli indicati al n. 123) della tabella A), parte III del Dpr 633/72 (concerti vocali e strumentali, attività circensi...). Rimborsi Iva Tra le ipotesi in cui è possibile chiedere il rimborso infrannuale del credito Iva ai sensi dell art. 38-bis, co. 2 Dpr 633/72 viene inclusa quella prevista all art. 30, co. 3, lettera e). Quindi potranno chiedere il rimborso trimestrale anche i soggetti non residenti che operano in Italia attraverso un rappresentante fiscale ai sensi dell art. 17, oppure mediante identificazione diretta ai sensi dell art. 35-ter. Esenzione delle prestazioni socio-assistenziali Sono considerate esenti da Iva le prestazioni socio-sanitario-assistenziali in favore di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, i detenuti, le donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo. Interventi di recupero delle abitazioni Vengono prorogate per il 2007 le agevolazioni fiscali previste per il recupero degli edifici abitativi e cioè la detrazione Irpef del 36% con il tetto di Euro per unità immobiliare e la riduzione dell aliquota Iva al 10%. Elenco clienti e fornitori Il D.L. 223/2006 ha stabilito l obbligo di inviare telematicamente l elenco clienti e fornitori. Per il 2006, primo periodo di applicazione della nuova disposizione i contribuenti sono obbligati a riportare nell elenco solo i titolari di partita Iva. L invio deve avvenire entro 60 giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati Iva (fine Aprile). Introduzione della franchigia Iva Dal 2007 è possibile avvalersi per i contribuente che ne abbiano i requisiti del regime della franchigia. Chi sceglie di optare per questo regime, già
9 sul modello di quest anno, lo deve comunicare, barrando l apposita casella posta nel rigo VA45 al campo 1, ed indicare nel campo 2 l eventuale rettifica all Iva detratta in precedenti periodi che deve essere restituita all erario in 5 rate per effetto del mutato regime fiscale. PRINCIPALI NOVITA IRAP Cuneo fiscale (Effetto sugli acconti del mese di giugno) La Finanziaria 2007 dispone l ingresso delle deduzioni tese alla riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, che prevedono sconti fino a euro (elevabili al doppio nelle regioni meridionali) per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta. Le nuove deduzioni spettano a decorrere dal mese di febbraio 2007, nella misura del 50%, e per il loro intero ammontare, a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno. La norma, escludendo dai benefici banche, assicurazioni e società che operano in regime di concessione pubblica, ritenuti comparti meno esposti alle incertezze del mercato o, comunque, meno bisognosi della riduzione del carico impositivo conseguente alla manovra sul cuneo, può configurarsi come aiuto di Stato e quindi si riteneva necessaria subordinare l operatività del beneficio alla preventiva notifica per l approvazione da parte di Bruxelles. In questo modo si rischiava di arrivare al versamento dell acconto IRAP per il 2007 senza sapere se, nella determinazione degli acconti, fosse consentito assumere, come imposta del periodo precedente, quella minore che si sarebbe determinata applicando, in tale periodo, le disposizioni per la riduzione del cuneo. Inoltre, l aver espressamente subordinato l operatività della norma all assenso di Bruxelles poteva comportare come conseguenza di rendere problematico farne retroagire gli effetti al 1 febbraio. L approvazione del Dl 67/2007 ha eliminato (materialmente dal testo della legge) la subordinazione della riduzione del cuneo all assenso comunitario, rendendo possibile la determinazione dell acconto Irap riferito al 2007 calcolato rideterminando l imposta del 2006 come se le nuove deduzioni fossero già state in vigore in tale anno.
10 Irap professionisti e autonoma organizzazione Con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 la Corte costituzionale ha dichiarato che l assoggettamento all imposta regionale sulle attività produttive (Irap) del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, è... pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva... essendo, in entrambi i casi, l idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta.... Tuttavia la Corte costituzionale, mentre ha ritenuto l elemento organizzativo connaturato alla nozione di impresa, ha precisato che... è possibile ipotizzare un attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. In sostanza alla Corte di cassazione non appare lecito porre ulteriormente in dubbio, più o meno surrettiziamente, la legittimità costituzionale dell Irap applicata ai lavori autonomi - dovendo aversi ormai per pacifico che tale imposta colpisce un fatto economico diverso dal reddito rappresentato dal valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate - ciò che occorre valutare, al fine di escludere, eventualmente, l assoggettabilità in concreto all Irap degli esercenti arti e professioni cui fa riferimento l articolo 3, comma 1, lettera c), del Dlgs n. 446 del 1997, è se la loro attività professionale sia svolta in assenza di elementi di autonoma organizzazione di capitale o lavoro altrui. Anche nella compilazione di Unico 2007 professionisti e artisti che operano senza rilevanti investimenti si sono trovati di fronte al dubbio della loro assoggettabilità all Irap. L 8 febbraio 2007 la sezione tributaria della Corte di cassazione ha deliberato circa 80 sentenze in materia di Irap, concernenti per la maggior parte la questione dell assoggettamento a tale imposta degli esercenti arti e professioni, enunciando alcuni importanti principi ai fini dell individuazione dell attività autonomamente organizzata di cui all articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui: Presupposto dell imposta è l esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Numerose altre sentenze sono state deliberate in date successive.
11 Preso atto dell orientamento della Corte di cassazione secondo cui l autonoma organizzazione costituisce presupposto per l assoggettamento a Irap degli esercenti arti e professioni, occorre individuarne gli elementi costitutivi. Con la sentenza n del 2007 è stato evidenziato che Per far sorgere l obbligo di pagamento del tributo basta... l esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore e interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l attività. Con la Circolare 45/E del 13 giugno 2008 l Amministrazione prende atto dell orientamento della Corte di cassazione, dichiarando come non sia ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell assoggettamento generalizzato ad Irap degli esercenti arti e professioni. Si intendono quindi superate le istruzioni precedentemente fornite in contrasto con l orientamento della Suprema Corte.
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