Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

Documenti analoghi
Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

COND. DI MILANO VIA...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013

OGGETTO: pagamento somma.

Deliberazione N. 400 del 16/05/2019

TRIBUNALE CIVILE DI SEZIONE CIVILE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Udienza del. Per: Il Signor, nato a in data ed domiciliato in

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sedicesima sezione civile

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Successivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n

nella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE

Sentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. - Sezione Civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile -

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

pagina 1 di 5 intellettuale

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice

N. R.G /2014. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2014 promossa da:

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

Tribunale di Udine. - sezione civile -

TRIBUNALE DI BARI. R.G. n... - Giudice Dott. Avv... Verbale di Conciliazione

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER

Successivamente oggi, , alle ore 11.30, nella causa. contro. avente ad oggetto: appalto; appello avverso la sentenza giudice di pace

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (Art.596 c.p.c.)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

~ '" ,:",.~:'i:::" CONCLL'SIONT. tj"rs:

N. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:

Sentenza n. 3280/2017 pubbl. il 21/03/2017 RG n /2016 Repert. n. 2670/2017 del 21/03/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Su ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del n /03 R.G /03 iscritto al n /03 R.G. tra:

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

Direzione Territorio e Ambiente /112 Area Ambiente MP CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE. nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano - ha pronunciato la SENTENZA

Successivamente oggi, , alle ore 12.30, nella causa. contro. - la (C) S.n.c. di (D) & C. e il sig. (D) personalmente, con l avvocato,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA

AVVERTENZA PER IL LETTORE

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere. ha pronunziato la seguente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER

Sentenza n. 418/2019 pubbl. il 02/04/2019 RG n. 4017/2012

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

ATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

Transcript:

Opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale di pagamento somme di denaroassemblea condominiale- condanna al pagamento delle somme rilevate- revoca il decreto ingiuntivo opposto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 275/2004 di R.G. degli affari contenziosi civili, posta in decisione all udienza del 12 marzo 2007 in seguito alla precisazione delle conclusione e alla concessione dei termini di cui all art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa da P. A. M., rappresentata e difesa, per mandato in margine all atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall avv. V. D. M. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in I., via E. 116 Attrice contro 1 / 11

Condominio via E. 342 di I. in del C. A. S.r.l. rappresentato e difeso, come da mandato in margine alla comparsa di costituzione e risposta, dall avv. V. M. ed elettivamente domiciliato in I. presso il suo studio, via P. G. 3. Convenuto avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 376/2003 e domanda riconvenzionale di pagamento di somme di denaro. Conclusioni per l attrice opponente (foglio allegato al verbale di udienza del 12 marzo 2007 2006): Voglia l ill.mo Giudice adito, esaminati gli atti istruttori svolti in accoglimento delle richieste già formulate dalla parte opponente, contrariis reiectis: in via principale: dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 376/2003 e quindi revocarlo, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione, essendo la richiesta di pagamento della somma di 6.877,91 erronea ed infondata in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale: dichiarare tenuto il Condominio di via E. 342 in I., in persona del legale rappresentate pro tempore e quindi condannarlo al pagamento, in favore della sig.ra A. M. P., della somma di 5656,36 oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo dovuta a titolo di rimborso delle spese di competenza condominiale alla medesima anticipate integralmente ed in via esclusiva; 2 / 11

dichiarare tenuto il condominio di via E. 342 in I., in persona del legale rappresentante pro tempore e quindi condannarlo al pagamento della sig.ra A. M. P., della ulteriore somma che verrà determinata in corso di causa o che risulterà di giustizia, per avere l opponente autorizzato l occupazione del proprio cortile esclusivo per l esecuzione dei lavori di intonacatura e tinteggiatura del fabbricato, così evitando al condominio l esborso dei diritti richiesti per l occupazione del suolo pubblico., In entrambe le domande con compensazione, ove possibile, fino a concorrenza delle avverse obbligazioni. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri fiscali come per legge dell intero procedimento, nella sua duplice fase monitoria e contraddittoria. Conclusioni per il convenuto opposto (come da comparsa di costituzione e risposta): Voglia il Giudice adito, previa ogni declaratoria del caso e di legge, nel merito, voglia rigettare l opposizione proposta da P. A. M. e le connesse domande riconvenzionale avanzate dall opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto; conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo ex art 63 disp. att. c.c., ovvero, comunque conda.re la opponente al pagamento della somma di 6.877,91 in favore del Condominio sito in I. (BO), via E. 342 a titolo di spese condominiali arretrate, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese di lite, comprensive di rimborso forfetario e rivalse previdenziali e fiscali. Svolgimento del processo Con atto di citazione in opposizione notificato il 1 marzo 2004 al procuratore domiciliatario, la sig.ra P. A. M. ha convenuto in giudizio di fronte all intestato giudice il condominio di via E. 342 di I. all interno del quale è proprietaria di unità immobiliari, proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo 376/2003 e proponendo altresì domanda riconvenzionale di pagamento di 3 / 11

somme di denaro. Riferiva quale motivo di opposizione l esistenza di un contro credito da lei avanzato consistente in tre componenti: la prima relativa alle spese di per i lavori di manutenzione del muro perimetrale lato via Fondazza che sarebbero state escluse illegittimamente dalle spese condominiali dopo che l assemblea le aveva deliberate con decisione presa fuori dall assemblea dall amministratore su sollecitazione scritta di alcuni condomini; un'altra somma per il pagamento effettuato dall opponente degli oneri amministrativi relativi alle autorizzazioni comunali per l effettuazione di lavori. Queste somme erano determinate (per il dettaglio si veda l atto di citazione in opposizione) nella citazione sul presupposto della proprietà da parte dell opponente di 306,06 millesimi. Veniva anche accampata l esistenza di un ulteriore credito per l occupazione di un cortile per il rifacimento degli intonaci della facciata e della tinteggiatura grazie ai quali il condominio avrebbe risparmiato oneri per l occupazione di suolo pubblico. Questa componente era ancora da liquidare e se ne è chiesta la liquidazione in corso di causa. Nel merito delle somme chieste nel decreto ingiuntivo veniva svolta solo una generica contestazione circa la insussistenza del requisito della certezza e più in particolare circa la componente luce scala assumeva di non doverla pagare perché non usufruisce del servizio essendo proprietaria di locali commerciali con ingresso indipendente dalle scale. Con comparsa di costituzione e risposta intempestivamente depositata il all udienza fissata in citazione, il condominio ha chiesto il rigetto integrale di tutto quanto chiesto in opposizione e come domanda riconvenzionale. In particolare prendeva posizione sulla questione dell occupazione del cortile sostenendo che la richiesta è stata della stessa sig.ra P. dopo che era stato deliberato che l impalcatura fosse montata sul suolo pubblico. Tuttavia in tal modo l impalcatura sarebbe stata davanti alle vetrine del negozio della sig.ra P. che pertanto si accordò con l impresa esecutrice dei lavori per mettere l impalcatura nel cortile privato di sua proprietà. Inoltre l impalcatura sarebbe stata posizionata solo per fare lavori sul tetto mentre quando si sarebbe dovuto passare alla facciata, i contrasti insorti tra i condomini e l opponente hanno indotto quest ultima a chiedere la rimozione dell impalcatura in modo tale che l intonaco e la tinteggiatura non sono stati rifatti. Per il resto evidenziava la legittimità della assemblea condominiale che ha deliberato il verbale su cui è basato il decreto ingiuntivo e quanto agli altri componenti del contro credito li contestava richiamando l onere della prova che sarebbe a carico della opponente. 4 / 11

Respinta la richiesta di revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (esecutivo per legge ex art. 63 disp. att. c.c.), in sede di memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. l opponente dichiarava per la prima volta che ella non è proprietaria di due unità immobiliari come da lei stessa dichiarato anche nell atto di opposizione e come risulta da tutti i conteggi fatti. Rivelava che proprietario di una delle due unità immobiliari è suo figlio sig. U. G. che ne è proprietario fin dal 1 giugno 2000. In forza di questo chiedeva a maggior ragione la caducazione del decreto ingiuntivo opposto e rifaceva tutti i conteggi delle sue pretese spettanze sulla base della nuova situazione dei millesimi da questo fatto determinata in modo tale che i suoi crediti assumevano una maggiore consistenza. Il condominio ha chiesto dichiararsi inammissibili le domande nuove così determinate. Il processo è stato istruito con prove documentali e prove testimoniali In particolare tra le prove documentali vi è tutto il carteggio relativo all effettuazione di lavori che hanno determinato i pretesi crediti della sig.ra P.. Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione e sono state depositate tempestivamente da tutte e due le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica. Motivi della decisione Si deve per prima cosa valutare il fatto della denuncia svolta da parte dell opponente che ella in realtà è titolare solo di una delle due unità immobiliari delle quali si sapeva che era proprietaria per essere l altra di proprietà, fin dal 1 giugno 2000 del figlio sig. A. U.. Non vi è alcun dubbio che tale fatto è stato portato a conoscenza del condominio, per quello che riguarda le obbligazioni per cui si discute in questo procedimento solo al momento del deposito della memoria prevista dall art. 183 comma 5 c.p.c. nel testo vigente prima della novella del 2006. Preso atto di ciò si rileva che indipendentemente dalla questione circa la tempestività di questo 5 / 11

rilievo in quel momento, la cosa che a questo giudice pare più importante è la violazione del canone della correttezza che tale modo di procedere ha comportato. In effetti si deve rilevare che in questo caso si sta parlando di vicende che pur nascendo da titolarità di diritti reali riguardano la nascita e l estinzione di obbligazioni pecuniarie. Pertanto ritiene lo scrivente che nel presente caso è pienamente vigente l art. 1175 c.c. che impone al creditore e al debitore di comportarsi secondo correttezza. Non vi è dubbio che la sig.ra P. fino al momento in cui ha reso noto che il proprietario di una delle due unità immobiliari era il sig. U., suo figlio, ha fatto di tutto per ingenerare negli altri condomini e nell amministratore la convinzione che ella era invece proprietaria di tutte e due le unità immobiliari. Ciò è tanto vero che anche l atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale che ha dato il via alla fase contenziosa di questo processo è basato sulla titolarità di due unità immobiliari in modo tale che perfino il conteggio dei contro crediti è basato su questo assunto. Le prove testimoniali offerte dalle parti confermano, se ve ne fosse bisogno questo, assunto: la sig.ra P. si è sempre presentata come titolare di due unità immobiliari. Ritiene pertanto che la sig.ra P. abbia dolosamente dato corso a questa apparenza di essere proprietaria di due anziché una unità immobiliare. Il fatto può avere rilievo anche sotto il profilo del fatto illecito ex art. 2043 c.c. e pertanto si deve ritenere che l opponente non si debba giovare di quella che appare essere una furbizia spicciola. Si evince inoltre che l art. 63 disp. att. c.c. prevede che il decreto ingiuntivo può essere richiesto sulla base dello stato di ripartizione approvato dall assemblea e non vi è alcun dubbio che in proposito lo stato di ripartizione è basato sul fatto che la sig.ra P. sia proprietaria di due unità immobiliari anziché una senza che fosse possibile per qualcuno sostenere il contrario a meno che non si fosse recato a controllare la conservatoria dei registri immobiliari tenendo anche presente la difficoltà di consultazione degli stessi essendo basati su nominativi di persone e non su una rappresentazione grafica del territorio come invece è il catasto che però non attesta le proprietà. È evidente che la regola di correttezza prima detta impone la tempestiva comunicazione dei passaggi di proprietà. Preso atto di ciò e pure delle fondate eccezioni svolte da parte opposta circa l intempestività del rilievo del difetto di titolarità del diritto di proprietà (vedila in comparsa conclusionale), l applicazione della regola della correttezza sopra indicata impone che nel presente procedimento la sig.ra P. sia considerata proprietaria di due unità immobiliari secondo l apparenza che ella stessa ha creato. I rapporti dare avere con l altro proprietario dovranno essere regolati tra lei e quello tenuto conto che, almeno per quello che appare dagli atti di questo processo, premesso che il sig. U. non è stato parte di questo processo e che dunque 6 / 11

non sono state sentite e considerate le sue eventuali ragioni, appare essere corresponsabile della situazione apparente che si è creata. Ciò premesso le ragioni di opposizione in se al decreto ingiuntivo sono inesistenti. Infatti esso è basato su delibera condominiale che non è impugnata e che è dunque titolo per l emissione del decreto ingiuntivo e costitutivo del credito che il condominio vanta nei confronti di ciascun condomino. In particolare non sono state fatte valere in sede condominiale neppure i pretesi errori circa la ripartizione dei millesimi relativi alla vendita della cantina al sig. Poni. Inoltre, si deve rilevare come la questione del mancato uso del vano scale in modo tale da determinare l inutilizzo della luce scale non è stata neppure oggetto di prova e pertanto, fermo restando che anche sul punto la delibera condominiale non risulta impugnata, anche sul punto l opposizione è infondata. Si deve passare all esame delle domande riconvenzionale e in questo caso a parere dello scrivente si deve dare in gran parte ragione alla sig.ra P.. Infatti è documentalmente provato che in seguito alla relazione tecnica del 25 luglio 2000 dell ing. Paladini l assemblea straordinaria del 22 giugno 2001 ha deliberato di consolidare anche il muro perimetrale prospiciente la via Fondazza e il muro di spina posto tra il negozio della sig.ra P. ed il corridoio di accesso agli appartamenti e del muro del corridoio già interessato dall ordinanza comunale. Nella medesima assemblea è stato anche deliberato anche il rimborso delle spese già sostenute dalla sig.ra P. per le autorizzazioni comunali. All assemblea condominiale del 14 marzo 2002 è stato approvato il consuntivo dei lavori svolti e la relativa ripartizione delle spese. 7 / 11

Qui inizia la vicenda strana: alcuni condomini che peraltro hanno approvato il consuntivo e la ripartizione delle spese prima dette, senza convocare una nuova assemblea, assumendo che i lavori relativi al muro di via Fondazza non fossero fatti nell interesse del condominio hanno chiesto ed ottenuto dall amministratore che il riparto delle spese fosse modificato ponendo le spese del muro in questione a carico della sola sig.ra P. che però nel frattempo con bonifico del 18 giugno 2002 ha provveduto a saldare l ing. P.. Si precisa che la successiva assemblea del 2 aprile 2003 non ha disposto la revoca del deliberato della precedente assemblea del 14 marzo 2002, ma si è limitata a respingere la richiesta della sig.ra P. che le fosse pagata la somma in questione. Si deve osservare che la materia del riparto delle spese condominiali è certamente materia demandata all assemblea e questa può anche rivedere precedenti posizioni e determinare ripartizioni dei pagamenti diverse rispetto a quanto deliberato in precedenza. Tuttavia è sempre necessario che tali decisioni vengano prese dall assemblea e non fuori da essa se non altro per mettere in condizione l eventuale oppositore nella condizione di espletare i rimedi previsti contro le deliberazioni condominiali. In tale caso, mancando una delibera condominiale la sig.ra P. non è stata neppure messa in condizione di fare opposizione ad alcunché. Per quanto riguarda le somme pagate per le autorizzazioni condominiali non vi è nulla. Premesso che le somme sono state pagate (vedi ricevute nel fascicolo della sig.ra P.) e che il loro rimborso era già stato deliberato, non vi è né pagamento, né delibera di revoca della precedente delibera che disponeva il pagamento. Dunque in relazione a queste due componenti, considerate nel loro ammontare come riportate in atto di citazione e non come riportato in memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. essendosi detto della contrarietà del comportamento alla regola della correttezza di cui all art. 1175 c.c. e perciò rispettivamente 3.033,15 ed 1598,49, le relative somme sono dovute alla sig.ra P.. Invece la domanda riconvenzionale deve essere respinta in relazione alla occupazione del cortile. Il teste sig. M. G. ha riferito che il montaggio dell impalcatura nel cortile è stata un iniziativa della sig.ra P., che era interessata a non vedere oscurate le vetrine del negozio, quando l assemblea aveva disposto il montaggio nella pubblica via. Si evidenzia inoltre che l accesso al cortile in favore del condominio potrebbe anche essere obbligatorio per la sig.ra P. in riferimento a quanto prevede l art. 843 c.c. salva la corresponsione di un indennizzo nel caso l accesso provochi danni. Si deve precisare che la sig.ra P. non chiede un indennità per danni 8 / 11

provocati, ma un corrispettivo, sostanzialmente un canone di locazione che la chiara dizione dell art. 843 c.c. esclude. Conseguentemente a fronte di un credito vantato dal condominio di 6877,91 oltre interessi nella misura legale pro tempore vigente, portato dal decreto ingiuntivo, sussiste un contro credito della sig.ra P. pari ad 4631,64 oltre ad interessi legali nella misura pro tempore vigente. Si deve operare la compensazione chiesta fin dall inizio (vedi atto di citazione) ai sensi dell art. 1241 c.c. e 1242 c.c. (il giudice non avrebbe potuto operare d ufficio la compensazione). Conseguentemente il condominio è ancora creditore dalla data del 10 settembre 2002 (data dell assemblea del condominio che ha deliberato i crediti per cui si è proceduto per decreto ingiuntivo) è creditore della somma residua di 2246,27. I rispettivi interessi maturati nelle more dovranno essere liquidati, se necessario in separata sede. È evidente che la compensazione avrebbe dovuto essere operata in sede di assemblea condominiale. Pertanto il credito del decreto ingiuntivo non sarebbe sorto nella misura poi azionata. In conseguenza il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e si deve condannare la sig.ra P. a pagare la somma di 2246,27 detratta da questa le somme maturate per interessi sul credito azionato in via riconvenzionale e riconosciuto in suo favore. Invece in favore del Condominio deve essere disposto anche il pagamento delle somme per interessi sulla somma rimanente detratto il credito per interessi. Essendovi soccombenza reciproca, le spese di causa vengono dichiarate compensate. 9 / 11

P.Q.M. Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella, defi nitivamente pronunciando nella causa (n.r. 275/2004) tra P. A. M. (avv. V. Dal M.); contro Condominio di via E. 342 di I. (avv. P. M.); avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 376/2003 e domanda riconvenzionale di pagamento di somme di denaro ogni diversa istanza disattesa e respinta dichiara che il comportamento di A. M. P. ha causato l apparenza di essere titolare di due unità immobiliari anziché una e dichiara tale comportamento contrario alla regola della correttezza prevista dall art. 1175 c.c.; dichiara che per effetto della delibera assembleare del 10 settembre 2002 il condominio sopra indicato è creditore della sig.ra A. M. P. della somma di 6877,91; dichiara che A. M. P. è creditrice a quella data del condominio della somma di 4631,64 rigettando le maggiori pretese da essa avanzate; dichiara compensati i rispettivi crediti e per l effetto condanna. A. M. P. a pagare in favore di C ondominio di via E. 342 di I., la residua somma di 2246,27 detratta da questa la somma maturata per interessi legali sul credito vantato da A. M. P. e sommata a questa la somma 10 / 11

maturata per interessi legali sulla residua somma; revoca il decreto ingiuntivo opposto; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento, comprese quelle della fase monitoria. Imola, 4 luglio 2007. Il giudice 11 / 11