TORRE D AVORIO. Dott. Fabrizio Dominici Dottore commercialista Revisore Legale Pubblicista Rimini via Marecchiese 314 (47922)

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C I CONTROLLI FISCALI NELL AMBITO DELL INDAGINE TORRE D AVORIO Dott. Fabrizio Dominici Dottore commercialista Revisore Legale Pubblicista Rimini via Marecchiese 314 (47922) www.dominiciassociati.com

L indagine investigativa Torre d Avorio interessa migliaia di soggetti, anche non residenti in Italia, che avrebbero effettuato, ingenti movimentazioni finanziarie da e verso la Repubblica di San Marino, potenzialmente in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

L indagine è quindi rivolta alle persone fisiche, (anche titolari di partita Iva, che risultano aver movimentato flussi finanziari da e verso San Marino per importi complessivamente superiori a 10.000 euro in almeno un annualità, riguarda anche i soggetti iscritti all AIRE, (anagrafe degli Italiani residenti all estero), che hanno movimentato, nel periodo 2009-2014, con flussi finanziari per importi superiori a 100.000 euro.

L indagine ha suddiviso i contribuenti (italiani) in tre tipologie di soggetti a seconda del livello di rischio (per il periodo che va dal 2009 al 2014): «fascia A» operazioni > 10 milioni di euro. «fascia B» operazioni > 1 milione di euro. «fascia C» soggetti fiscalmente pericolosi (contribuenti che presentano una sproporzione tra redditi e patrimoni dichiarati e contestualmente hanno compiuto operazioni con San marino).

A parere dello scrivente, le informazioni bancarie acquisite, sono grezze e cioè non sono state adeguatamente filtrate, in altri termini non tengono conto delle movimentazioni legittime. Si pensi al fatto che il periodo di osservazione è stato interessato: dallo SCUDO FISCALE e dalla VOLUNTARY DISCLOSURE

dal giorno successivo al termine dell operazione rientro dei capitali, sarà sufficiente pigiare un tasto per incrociare i 27 mila identikit con le domande o meno di adesione alla disclosure e, a quel punto, tirare la rete

Secondo il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino l operazione è illegittima, poiché riguarda operazioni massicce ed indistinte basate sull acquisizione di flussi finanziari da e per la Repubblica di San Marino, e quindi assimilabile ad una fishing expedition, pratica notoriamente non consentita dall OCSE

Le fishing expedition sono richieste di informazioni generalizzate su intere categorie di contribuenti, prive di un nesso chiaro con un indagine o un accertamento, (hanno finalità più esplorativa che ispettiva). Sono vietate dall Ocse e sono anche escluse anche dai recenti accordi siglati dall Italia con Svizzera, Monaco e Liechtenstein, nell ambito della V.D.

Tralasciando le questioni relative alla eventuale punibilità per riciclaggio e per reati tributari, sotto il profilo strettamente fiscale occorre stabilire se il fisco possa o meno utilizzare i dati acquisiti o richiesti con i questionari inviati.

Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, in ambito tributario la prova dell evasione fiscale può essere fornita sulla base di presunzioni e, quindi, anche in ragione di dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell Agenzia delle Entrate. Ordinanze nn. 8605 e 8606 del 28.04.2015 Sentenza n. 16950 del 19 agosto 2015

L utilizzabilità dei dati di fonte estera sarebbe giustificata dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte

In altri termini, il fatto che talune informazioni non siano utilizzabili nel processo penale, per le modalità illegittime relative all acquisizione, non esclude che queste possano essere poste a base di un accertamento fiscale

LA MOTIVAZIONE Per l autonomia del processo penale rispetto al processo tributario In considerazione del fatto che nella materia fiscale non esiste una norma che ne sanziona l irrituale acquisizione

Secondo la migliore dottrina l utilizzabilità dei documenti nel processo tributario ha come unico limite la tutela dei diritti fondamentali di natura costituzionale (l inviolabilità della libertà personale o del domicilio), valori che non vengono in discussione quando si ha riguardo ai rapporti tra istituti finanziari e i propri clienti, trattandosi di relazioni che coinvolgono valori di ordine economico-patrimoniale.

In altri termini e secondo la Suprema Corte i dati acquisiti possono essere utilizzati in quanto essi siano idonei a fondare una o più presunzioni gravi, precise e concordanti circa l evasione fiscale perpetrata dal contribuente,

La Ctr di Milano, con la sentenza n. 4801/67/15 del 9.10.2015 ha stabilito che le prove acquisite in divieto dell art. 191 c.p.p. sono illegittime.

la sentenza ha deciso in merito alla acquisizione, di documenti reperiti presso la sede svizzera di uno studio legale, nonostante l'autorità elvetica avesse esplicitamente diffidato l autorità italiana dall'utilizzo diverso da quello per cui ne era stata rilasciata l'autorizzazione (principio di specialità).

I Giudici Tributari Milanesi, hanno deciso ricordando che che il dettato dell'art. 191 c.p.p. prevede che: le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate... e che secondo l insegnamento della Corte di legittimità, l inutilizzabilità è rilevabile anche d ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Cassazione nn. 2002/16424 e 2013/2916).

i giudici hanno poi fatto rilevare che l articolo 111 della Costituzione prevede che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» e di certo non può definirsi giusto un processo in cui, a fondamento della decisione assunta, vengano poste delle prove acquisite illegittimamente.

Utilizzo di informazioni acquisite da Stati esteri - Lista Falciani C.T. Prov. Varese 25.2.2013 n. 29/1/13 Deve essere annullato l'avviso di accertamento fondato sulla c.d. "Lista Falciani", poiché frutto di attività illegale... A nulla rileva che la lista sia stata acquisita nel rispetto delle norme in tema di collaborazione internazionale dalla nostra autorità tributaria, in quanto l'origine delittuosa delle informazioni non viene meno.

Il questionario Nel corso di controlli e ispezioni, gli organi verificatori chiedono al contribuente di produrre la documentazione fiscale utile, anche avvalendosi dell invio di uno specifico questionario. La richiesta è circostanziata, e prevede come sanzione indiretta, la preclusione amministrativa e processuale a produrre i dati e i documenti non forniti nella sede precontenziosa.

ma nemmeno trova applicazione l articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non potendo procedersi alla produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario di appello Corte di Cassazione sentenza n. 10489/2014

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 6654 DEL 6.4.2016 la mancata esibizione, giustifica l esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario,, mentre la sanzione dell inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all esibizione accompagnato dall avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza,

Il questionario dovrebbe quindi assolvere a precise indicazioni e cioè evidenziare, in maniera puntuale e specifica, la documentazione richiesta; illustrare le conseguenze della mancata produzione documentale.

La Suprema Corte, in tema di inutilizzabilità in giudizio dei documenti non prodotti in sede di verifica, ha affermato la rilevabilità d ufficio dell eccezione Cassazione, sentenza n. 7232 del 10 aprile 2015

la mancata risposta ad inviti o richieste di produzione di documenti dell Amministrazione finanziaria, costituisce preclusione ad una successiva produzione in fase giudiziaria (come se fosse una sorta di sanzione indiretta alle tecniche di ostacolo all azione accertativa)

L indirizzo è peraltro conforme all orientamento della Corte Costituzionale, la quale, investita sub specie di violazione del principio della capacità contributiva ( perché la... decadenza dalla facoltà di produrre documenti in giudizio impedirebbe l accertamento della effettiva situazione patrimoniale del contribuente e, pertanto, sarebbe causa di imposizione fiscale eccedente la capacità contributiva del medesimo contribuente )

Con ordinanza del 7 giugno 2007 n. 181, ha escluso qualsiasi vizio di costituzionalità della norma in riferimento all art. 53 Cost., comma 1, chiarendo che la preclusione prevista dalla norma censurata, risolvendosi in un divieto di allegazione in giudizio dei dati e dei documenti non forniti in risposta all invito dell amministrazione finanziaria, opera sul piano esclusivamente processuale ed è perciò inidonea a menomare il principio di capacità contributiva.

il mancato adempimento alle richieste dell ufficio, per cause imputabile al contribuente o comunque dovute a sua negligenza, comporta che i documenti non prodotti non potranno più essere presi in considerazione ai fini del giudizio.