INTRODUZIONE AL TRUST NEI RAPPORTI FAMILIARI

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Transcript:

INTRODUZIONE AL TRUST NEI RAPPORTI FAMILIARI di Angelo Busani Torino, 26 maggio 2015

IL TRUST E UN ISTITUTO DI ESTREMAMENTE DIFFICILE COMPRENSIONE IL TRUST NON E DISCIPLINATO DALLA LEGGE ITALIANA (IL TRUST ERETTO ALL ESTERO E OVVIAMENTE DISCIPLINATO DA UNA LEGGE STRANIERA - ANCHE) IL TRUST ERETTO IN ITALIA HA BISOGNO DI ESSERE DISCIPLINATO DA UNA LEGGE STRANIERA IL TRUST HA MOLTI ASPETTI DI CONFLITTO O DI DIFFICILE ADATTAMENTO AI PRINCIPI DEL DIRITTO ITALIANO

LA DESTINAZIONE PATRIOMNIALE Codice Civile, art. 2740 Art. 2740. Responsabilità patrimoniale Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

CONVENZIONE DE L AJA DEL 1 LUGLIO 1985 Articolo 2 «per trust s intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell interesse di un beneficiario o per un fine determinato» «Il trustee è investito del potere e onerato dell obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust»

TRUST SIGNIFICA: ATTRIBUIRE, DA PARTE DI UN DISPONEN- TE, UN PATRIMONIO (IN PROPRIETA ) A UN TRUSTEE IN MODO CHE QUESTI ABBIA IL POTERE/DOVERE DI AMMINISTRARE, GESTIRE E DISPORRE CON L OBIETTIVO DI REALIZZARE LO SCOPO PER IL QUALE IL TRUST E STATO ISTITUITO, NELL INTERESSE DEL BENEFI- CIARIO

Esempi di utilizzo del trust 1) Trasferimento di una posizione di risparmio gestito al trustee, affinché egli corrisponda il reddito alla vedova del disponente e poi, decorso un certo periodo, ripartisca il capitale fra i discendenti del disponente.

Esempi di utilizzo del trust 2) Trasferimento di determinati beni al trustee affinchè egli li venda nell interesse dei creditori del disponente.

Esempi di utilizzo del trust 3) Trasferimento di determinati beni al trustee affinchè egli li gestisca nell interesse dei figli di una coppia di coniugi che si separano, fin tanto che i figli raggiungano una certa età, momento dal quale i beni saranno loro trasferiti.

Esempi di utilizzo del trust 4) Trasferimento di azioni al trustee, da parte di più soci di una società, affinché il trustee eserciti i diritti di voto

Esempi di utilizzo del trust 5) Trasferimento di beni immobili al trustee affinché egli li lochi e destini il reddito al figlio disabile del disponente e, una volta defunto il disabile, li attribuisca ai suoi parenti più prossimi oppure in beneficienza (es. all ente che ha curato il disabile)

Esempi di utilizzo del trust 6) Trasferimento di un immobile storico artistico a un trustee affinchè l immobile e le sue dotazioni (quadri, arredi, ecc.) venga adibito a sede museale dopo la morte del disponente.

IL TRUST È UN FORMIDABILE STRUMENTO DI ASSET PROTECTION IL SETTLOR PERDE LA PROPRIETA DEI BENI IN TRUST, CHE ESCONO DAL SUO PATRIMONIO IL TRUSTEE ACQUISISCE LA PROPRIETA DEI BENI IN TRUST, CHE SONO ISOLATI DAL SUO PERSONALE PATRIMONIO I BENI IN TRUST «RISPONDONO» SOLO DEI DEBITI DEL TRUST, NON DI QUELLI DEL DISPONENTE, NON DI QUELLI DEL TRUSTEE

L AGENZIA DELLE ENTRATE HA CODIFICATO (AL FINE DI CONSIDERARE IL TRUST FITTIZIAMENTE INTERPOSTO AGLI EFFETTI FISCALI) UNA SERIE DI FATTISPECIE DI PRESUNTA FITTIZIETA DEL TRUST IL DISPONENTE DEVE DARE IL SUO CONSENSO PER GLI ATTI DEL TRUSTEE IL DISPONENTE LIMITA O CONDIZIONA L OPERATIVITA DEL TRUSTEE IL DISPONENTE PUO FAR CESSARE IL TRUST IN QUALSIASI MOMENTO IL DISPONENTE DESIGNA O PUO DESIGNARE SE STESSO COME BENEFICIARIO IL DISPONENTE PUO MODIFICARE I BENEFICIARI Non è un trust valido il trust che abbia come trustee un soggetto non indipendente rispetto al disponente (a meno che ciò sia giustificato dalle «circostanze» del trust: ad esempio, che si tratti di un trust per un soggetto debole, caso nel quale è più opportuno che il trustee sia un familiare piuttosto che la fiduciaria di una banca).

IL FONDO PATRIMONIALE Codice Civile, art. 167 Art. 167 - Costituzione del fondo patrimoniale [1] Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. Codice Civile, art. 170 Art. 170 - Esecuzione sui beni e sui frutti [1] L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

IL VINCOLO DI DESTINAZIONE Codice Civile, art. 2645-ter Art. 2645-ter. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.