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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Alessandro Leproux.. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Gustavo Olivieri. Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore] Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi. Membro da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 25/02/2011 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto La società ricorrente, in relazione a tre rapporti di conto corrente aperti presso la banca resistente, ha chiesto, con altrettanti ricorsi all ABF (rispettivamente, n. 66084, 666188, 666194) il pagamento della somma complessiva di 78.970,64 euro a titolo di restituzione d interessi non accreditati e di maggiori costi addebitati in violazione di quanto previsto, rispettivamente, dalla legge n. 108/96 in materia di usura e dell art. 1283 c.c. in materia di anatocismo e/o capitalizzazione di interessi. Il periodo interessato dalle richieste restitutorie della ricorrente varia, in ragione del rapporto di conto corrente di cui si discute, dal gennaio 1996 all agosto 2009. A sostegno della propria domanda restitutoria, la ricorrente ha depositato una relazione tecnico contabile redatta da un esperto. Pag. 2/6

L intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha rilevato che: a) preliminarmente non possono essere presentati all ABF ricorsi relativi a fatti o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007; b) per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi, la banca si è sempre attenuta e conformato a quanto previsto dalla legge vigente e alle altre norme tempo per tempo applicabili al contratto di conto corrente bancario; c) in ordine, poi, alle problematiche inerenti all'usura, la Banca ritiene di avere sempre ottemperato alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché alle istruzioni di vigilanza dettate dalla Banca d'italia. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la banca resistente chiede quindi dichiararsi l inammissibilità e il rigetto delle richieste avanzate dalla società ricorrente. Diritto La trattazione dei tre ricorsi presentati dalla ricorrente nei confronti della banca resistente può avvenire previa riunione degli stessi, stante la identità delle parti e della causa petendi. Sempre in relazione alle domande avanzate dalla società ricorrente, occorre premettere che, in base alla normativa che regola l attività dell ABF, questo organo non può decidere in merito a controversie relative a fatti o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007. Ne discende che le richieste restitutorie della società ricorrente possono essere prese in considerazione in questa sede solo a partire da tale data, mentre devono considerarsi irricevibili per tutto quanto attiene al periodo precedente. Così delimitato sotto il profilo temporale il thema decidendum, si possono affrontare nel merito le questioni sollevate dalla ricorrente, concernenti il mancato rispetto da parte della banca: Pag. 3/6

a) della normativa in materia di usura e dei tassi soglia tempo per tempo applicabili al rapporto con il cliente; b) delle norme che regolano la capitalizzazione degli interessi (c.d. anatocismo bancario). Il profilo di doglianza indicato sub a), non appare fondato. La tesi sostenuta dalla ricorrente è che - al fine di valutare se l interesse in concreto applicato dalla banca sia, o meno, inferiore al limite oltre il quale gli interessi vanno ritenuti sempre usurari, alla stregua di quanto stabilito dall art. 2, co 4, l. 7 marzo 1996, n. 108, in relazione all art. 644, co. 2, c. pen. - dovrebbe tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto. Secondo la ricorrente la banca avrebbe dunque violato la normativa vigente nonostante la circostanza che, secondo le Istruzioni della Banca d Italia, detta commissione fosse espressamente esclusa dal computo degli elementi che concorrono a formare il tasso effettivo globale (teg) rilevante a questi fini. Si tratta di una tesi che non può essere condivisa. Invero, all epoca dei fatti di causa le disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d Italia al fine di concorrere con i decreti ministeriali previsti dall art. 2, l. 7 marzo 1996, n. 108 alla determinazione del tasso soglia, non ricomprendevano detta commissione nel computo degli elementi che a tal fine dovevano essere presi in considerazione. Questo rilievo detta commissione ha assunto solo a seguito dell entrata in vigore dell art. 2 bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella l. 28 gennaio 2009, n. 2. Si tratta di una disposizione dall evidente portata innovativa che, in quanto tale, può trovare applicazione solo per il futuro, come del resto confermato, in modo esplicito, dalla disposizione transitoria contenuta nella norma sopra citata, la quale prevede che il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Banca d Italia, emana disposizioni transitorie.. per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni (Coll. Napoli, dec. n. 1363/10). Pag. 4/6

Le nuove regole di determinazione del tasso soglia sono divenute operanti solo dal 1 gennaio 2010 e non possono venire quindi in considerazione ai fini della soluzione della presente controversia. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a comprovare, sotto altro profilo, l avvenuto superamento del tasso soglia calcolato sulla base dei criteri indicati dalla disciplina previgente. Le richieste formulate con il primo motivo di ricorso debbono essere quindi respinte Parzialmente fondato appare, invece, il secondo motivo di doglianza, indicato sub b), consistente nel mancato rispetto da parte della banca delle norme in tema di capitalizzazione infrannuale degli interessi attivi e passivi (c.d. anatocismo bancario). A tal proposito è noto come, secondo le disposizioni dettate al riguardo dal CICR il 9.2.2000, le banche possono (continuare) a capitalizzare gli interessi attivi (i.e. a debito del correntista) con cadenza trimestrale, a condizione che tale facoltà sia stata espressamente approvata per iscritto dal cliente e che l anatocismo operi con la stessa cadenza anche sugli interessi passivi (i.e. a credito del correntista). A questo proposito, la banca resistente, da un lato, non è stata in grado di esibire copia del contratto nel quale tale previsione sarebbe stata espressamente autorizzata dal cliente; dall altro, ha prodotto degli estratti conto dai quali si evince una diversa modalità di capitalizzazione degli interessi attivi rispetto a quelli passivi. Infatti, mentre i primi risultano effettivamente diversi per effetto dell anatocismo, i secondi (i.e. quelli attivi per il cliente) non sembrano risentire dell effetto della capitalizzazione trimestrale; il che non appare conforme alle disposizioni che regolano la materia. Sotto questo profilo, dunque, i ricorsi appaiono fondati e meritano di essere accolti, con conseguente invito alla banca ad effettuare un nuovo conteggio degli interessi attivi maturati dal cliente nel periodo 1/1/2007 fino al termine dei singoli Pag. 5/6

contratti che tenga conto della capitalizzazione trimestrale degli stessi ed a corrispondere alla ricorrente l eventuale differenza risultante a suo credito. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, per l effetto, invita la banca ad effettuare un nuovo conteggio degli interessi attivi maturati dal cliente nel periodo 1/1/2007 fino al termine dei rispettivi contratti che tenga conto della capitalizzazione trimestrale degli stessi ed a corrispondere alla ricorrente l eventuale differenza risultante a suo credito. P.Q.M. Il Collegio, riuniti i ricorsi, li accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6