La liquidazione delle società di persone

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La liquidazione delle società di persone Come noto la procedura di liquidazione nelle società di persone è una fase facoltativa alla quale i soci possono rinunciare, e quindi decidere di realizzare l'estinzione della società immediatamente attraverso la divisione consensuale dei beni facenti parte dell'azienda, ovvero chiedendo al giudice di definire i rispettivi rapporti di dare ed avere. Come noto la procedura di liquidazione nelle società di persone è una fase facoltativa alla quale i soci possono rinunciare, e quindi decidere di realizzare l estinzione della società immediatamente attraverso la divisione consensuale dei beni facenti parte dell azienda, ovvero chiedendo al giudice di definire i rispettivi rapporti di dare ed avere. Pertanto la legge non impone la procedura di liquidazione per le società di persone; peraltro la procedura di liquidazione può essere prevista dall atto costitutivo della società, ovvero da un accordo successivo dei soci. La procedura di liquidazione in una società di persone prende avvio nel momento in cui si verifica una causa di scioglimento prevista dalla legge o dal contratto sociale. La società si scioglie Al verificarsi di una di queste cause, indipendentemente dall espressa manifestazione dei soci diretta ad accertarne l effettiva sussistenza,. Infatti, la causa di scioglimento è immediatamente efficace nei confronti degli organi sociali e dei soci (non appena ne vengono, o ne sarebbero dovuti venire, a conoscenza), con la conseguenza che da questo momento è fatto espresso divieto agli amministratori di compiere atti che non siano urgenti. Nei confronti dei terzi, invece, la causa di scioglimento diventa efficace non appena gli amministratori della società adempiono agli obblighi di accertamento e di pubblicità. 1 / 5

In caso di contestazione tra i soci, circa l effettiva verificazione di una causa di scioglimento, ognuno di essi potrà agire giudizialmente al fine di ottenere una sentenza di accertamento in tal senso, con la conseguenza che, qualora l accertamento dovesse risultare positivo, la società potrà dirsi, a tutti gli effetti di legge, sciolta. Le cause di scioglimento delle società di persone che comportano l ingresso nell eventuale fase di liquidazione sono le seguenti: - fallimento dell attività se commerciale; - sentenza che dichiara la nullità della società. Non è possibile la revoca dello stato di liquidazione. - volontà di tutti i soci; - cause previste dell atto costitutivo; - decorso del termine previsto nell atto costitutivo; - conseguimento dell oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; - mancanza della pluralità dei soci e mancata ricostituzione della compagine entro 6 mesi; - fallimento dell attività se commerciale; 2 / 5

- sentenza che dichiara la nullità della società. Non è possibile la revoca dello stato di liquidazione. 1. procedura di liquidazione può essere suddivisa nelle seguenti fasi: 1) Nomina di un liquidatore I liquidatori possono essere nominati dai soci, ovvero i nomi degli stessi possono essere contenuti nell atto costitutivo, oppure sono nominati dall autorità giudiziaria. Si rileva che possono essere nominati liquidatori esclusivamente persone fisiche quali i soci, gli amministratori, ovvero anche soggetti esterni alla società. La legge non prevede un numero determinato di liquidatori, quindi, salvo diversa pattuizione dell atto costitutivo, il numero dei liquidatori è lasciato alla discrezionale volontà dei soci. La nomina dei liquidatori, ai sensi dell articolo 2275 comma 1 del codice civile, da parte dei soci deve avvenire all unanimità. A tal riguardo si rileva che la Cassazione, con sentenza del 16 luglio 1976 n. 2815, ha considerato nulla la nomina dei liquidatori effettuata non con decisione unanime dei soci, bensì a maggioranza degli stessi. La nomina dei liquidatori deve essere a tempo indeterminato atteso che essi devono rimanere in carica per tutto il tempo necessario per poter portare a termine le procedure di liquidazione fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese. In caso di mancanza di accordo unanime dei soci alla nomina dei liquidatori provvede l autorità giudiziaria. In particolare compete al Presidente del Tribunale la nomina dei liquidatori mediante apposito decreto. Sono legittimati a richiedere all autorità giudiziaria la nomina dei liquidatori i soci, gli amministratori, i creditori particolari del socio e secondo certa giurisprudenza anche i creditori sociali. 2) L attività di liquidazione 3 / 5

I liquidatori, previa accettazione della loro nomina, entrano in carica; inoltre essi devono iscrivere presso il registro delle imprese la loro nomina. Si rileva che dal momento dell iscrizione della nomina presso il registro delle imprese lo status di liquidatore è opponibile ai terzi. Appena nominati i liquidatori devono, ai sensi dell articolo 2277 del codice civile, prendere in consegna dagli amministratori i beni ed i documenti sociali, e devono redigere, con la collaborazione degli amministratori, l inventario dal quale deve risultare lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L inventario deve essere sottoscritto sia dagli amministratori che dai liquidatori. Si mette in evidenza che i beni indicati nell inventario devono essere valorizzati in base al valore di presumibile realizzo atteso che l inventario rappresenta lo stato iniziale della liquidazione ; ciò comporta la necessità di effettuare un aggiornamento dei valori da assegnare ai beni sociale. I liquidatori hanno ampia libertà nel decidere le modalità attraverso le quali procedere alla liquidazione dei beni componenti l attivo della società. Pertanto, a titolo esemplificativo, i liquidatori, salvo espresso divieto dei soci, possono procedere a vendere in blocco alcuni beni sociali, a porre in essere transazioni e compromessi, ed a continuare provvisoriamente la l esercizio di impresa. Tuttavia i liquidatori i liquidatori non possono compiere nuove operazioni di carattere speculativo che non siano funzionali all attività di liquidazione. In caso contrario essi rispondono illimitatamente verso i terzi delle operazioni che sono state poste in essere. Durante la fase di liquidazione i liquidatori possono richiedere nuovi versamenti ai soci nel caso in cui l attivo della società non sia sufficiente a coprire i debiti contratti dalla società. Tuttavia la richiesta di nuovi versamenti ai soci può avvenire anche nel caso in cui la società, pur in presenza di un attivo capiente, si trovi in una situazione di temporanea mancanza di liquidità. Ai sensi dell articolo 2280 del codice civile i liquidatori devono procedere a pagare per primi i creditori già esigibili e, successivamente, i debiti che hanno scadenza più ravvicinata. Infatti nella liquidazione non vige il principio di parità di trattamento dei creditori. Qualora sussistano, al termine della liquidazione dell attivo, debiti non ancora scaduti è opportuno che il liquidatore proceda al pagamento anticipato, salvo che ciò comporti delle penalità; in tal caso è consigliabile depositare le somme di denaro presso un istituto di credito. Se la liquidazione dura per più di un esercizio è necessario che i liquidatori redigano un rendiconto annuale che 4 / 5

deve avere la forma di quello normalmente predisposto durante la gestione ordinaria della società. Una volta che sono stati pagati tutti i debitori sociali, ovvero sono state accantonate le somme necessarie per procedere al pagamento degli stessi i liquidatori redigono il Bilancio finale di liquidazione, e, se residua dell attivo, anche il Piano di riparto dei beni ai soci. Il bilancio finale di liquidazione riassume le entrate e le uscite che si sono registrate nel corso della liquidazione e la situazione patrimoniale finale. Il piano di riparto rappresenta lo schema in base al quale il residuo attivo viene ripartito tra i soci. Si segnale che nel caso di distribuzione di beni in natura i liquidatori devono indicare nel piano di riparto la valutazione economica del bene. Il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto devono essere sottoscritti dai liquidatori e vanno inviati ai soci, i quali hanno due mesi di tempo per presentare reclamo. In particolare se i soci, o alcuni soci, possono proporre reclamo contro il piano di riparto presso il Tribunale competente. In assenza di reclamo i liquidatori procedono alla effettiva distribuzione dell attivo residuo ai soci. Una volta distribuito l attivo i liquidatori procedono alla cancellazione della società presso il Registro delle Imprese e comunicano l avvenuta estinzione della società all Agenzia delle Entrate. 5 / 5