4. Il Parlamento Il Parlamento italiano costituisce l espressione della volontà popolare, in quanto sarebbe improponibile che in un Paese formato da diversi milioni di cittadini, le decisioni in tema legislativo venissero prese ogni volta, coinvolgendo e discutendo con l intera popolazione. Il potere del popolo è esercitato in modo indiretto (o rappresentativo), attraverso i suoi rappresentanti in Parlamento, la cui regolamentazione principale è sancita dalla Costituzione nella seconda parte (Ordinamento della Repubblica), titolo primo, agli articoli 55 e seguenti. Il Parlamento nella sua struttura è formato da due rami denominati Camere e rappresenta l organo titolare del potere legislativo, il potere cioè che ha il fondamentale compito di discutere e approvare le leggi. Entrambe la Camere restano entrambe in carica 5 anni per il periodo denominato legislatura. Restano entrambe in carica 5 anni per il periodo denominato legislatura. Le due Camere sono: la Camera dei deputati, composta da 630 membri elettivi, avente sede a Roma, a Palazzo Montecitorio; il Senato della Repubblica, composto da 315 membri elettivi più i senatori a vita (ovvero gli ex Presidenti della Repubblica e coloro che per eccezionali meriti in campo sociale, scientifico, artistico o letterario vengono eletti tali dal Presidente della Repubblica). Le due Camere operano generalmente in modo separato tranne nei casi di particolare importanza previsti dalla Costituzione: elezione, giuramento e messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura elezione di un terzo dei membri della Corte Costituzionale
Per votare i membri della Camera (elettorato attivo) è necessario aver compiuto 18 anni, per essere eletti alla Camera (elettorato passivo) è invece necessario aver compiuto 25 anni. Al Senato tali limiti sono elevati rispettivamente a 25 e 40 anni. Per essere eletti alle Camere non devono sussistere casi di ineleggibilità e incompatibilità, ovvero rispettivamente impedimenti giuridici all elezione o impossibilità giuridica di cumulare il ruolo di rappresentante parlamentare con altre cariche istituzionali (per esempio non è compatibile la carica di senatore con quella di deputato). Le Camere possono essere sciolte anticipatamente dal Presidente della Repubblica nel caso in cui rapporti tra Parlamento e Governo non siano più basati sulla fiducia o il Parlamento non sia più espressione della volontà popolare. Se le Camere sono sciolte il loro potere è prorogato fino all elezione delle nuove Camere. Il bicameralismo italiano è detto perfetto in quanto le Camere hanno entrambe le stesse funzioni. L esistenza del bicameralismo anziché del monocameralismo ha origini storiche, quando cioè le camere avevano differenti parlamentari: di nomina regia l una, detta camera alta espressione della borghesia l altra, detta camera bassa. Ma il bicameralismo ha motivazioni legate anche al fatto che si presume che l esistenza di due camere porti a decisioni più ponderate, anche se questo però comporta maggiori rallentamenti dell iter formativo delle leggi e maggiori costi. Le riunioni parlamentari sono pubbliche e le delibere sono valide se è presente la maggioranza dei parlamentari di ogni Camera, anche se questo non sempre succede per le decisioni meno rilevanti, grazie ad un particolare accorgimento del regolamento delle Camere, in base al quale il numero legale è supposto se nessuno ne chiede la verifica. La votazione avviene in via ordinaria con voto palese (non segreto) attraverso il voto elettronico. Il voto palese ha posto termine al fenomeno dei franchi tiratori, coloro cioè che proclamavano di votare in un modo, ma poi segretamente votavano in un altro. Solo in rari casi il voto è segreto (votazioni riguardanti singolo persone).
La maggioranza richiesta è generalmente quella semplice, (metà più uno dei presenti) a volte è richiesta quella assoluta (la metà più uno dei componenti) o una maggioranza maggiore detta qualificata (per esempio i due terzi). L organizzazione delle camere prevede innanzitutto un regolamento e quattro organi in particolare: 1. il presidente, è super partes e non partecipa al voto in assemblea, ha il compito prncipale di dirigere le discussioni parlamentari; 2. l ufficio di presidenza, composto dal presidente stesso, quattro vicepresidenti, otto segretari e tre questori; 3. i gruppi parlamentari, gruppi che coincidono in linea di massima con le rappresentazioni politiche parlamentari, quindi un gruppo per partito, purchè il numero minimo (20 per la Camera e 10 per il Senato) sia raggiunto, altrimenti i singoli parlamentari devo appartenere al gruppo misto, al quale possono appartenere anche tutti coloro che non vogliono più identificarsi col proprio gruppo; 4. le commissioni permanenti, sono gruppi formati in modo da rappresentare tutte le forze politiche presenti in parlamento e hanno compiti relativi alla discussione o approvazione delle leggi, prima che queste siano presentate all intera assemblea; esistono commissioni competenti per ogni ramo dell amministrazione, quindi fondamentalmente una per ogni Ministero (Commissione Difesa, commissione affari esteri, commissione pubblica istruzione, ecc.) Per garantire il libero e sereno svolgimento della loro attività i parlamentari godono dell insindacabilità del loro operato e del loro pensiero nel solo esercizio però delle loro funzioni e non nell ambito della loro vita privata. Godono inoltre dell immunità parlamentare in base alla quale i giudici per poter sottoporre un parlamentare a indagini o a processo penale devono ottenere l autorizzazione della camera di appartenenza, a meno che il parlamentare non sia colto in flagranza di reato. L immunità ha origini storiche ed è stata introdotta per evitare che i giudici con intenti persecutori possano condizionare l attività del Parlamento. Come detto la funzione del Parlamento è quella legislativa, ha cioè il compito di discutere e approvare, in nome del popolo italiano, le varie proposte di legge. Tali proposte possono essere avanzate:
dai parlamentari stessi; dal Governo, che nella sua funzione amministrativa ha spesso bisogno di adeguare le norme agli obiettivi che si prepone; dai Consigli regionali; da altri organi pubblici; dai cittadini stessi (almeno 50.000) aventi i requisiti per votare alla elezione dei membri della Camera. Distinguiamo l iter formativo delle leggi ordinarie da quello proprio delle leggi costituzionali. Relativamente alle leggi ordinarie, la proposta viene discussa in una della due Camere alla quale indifferentemente può essere presentata e nel caso viene approvata secondo differenti procedure (ordinarie, abbreviate, ecc.) previste dal regolamento della Camera stessa. Possono essere proposti emendamenti (cioè modifiche) al testo iniziale. Lo stesso testo approvato da una Camera deve essere approvato dall altra Camera, se questa appone delle modifiche il testo modificato deve tornare alla prima Camera. Si procede così fino a che non viene approvato lo stesso testo da entrambe le Camere. Questo procedimento viene detto ballottaggio o navetta. Quando lo stesso testo è approvato da entrambe le Camere, la legge è approvata. Una volta approvata, la legge è presentata al Presidente della Repubblica che ha il compito di promulgarla, ma può anche, se ritiene che la legge non sia pienamente conforme alla Costituzione, richiederne un secondo esame parlamentare (potere di veto sospensivo del Presidente della Repubblica). Se il Parlamento però non ritiene di tenere conto delle osservazioni del Presidente della Repubblica e approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. A seguito della promulgazione avviene la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale: una volta pubblicata la legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, tranne casi in cui è fissato un termine diverso dalla legge stessa. Nel caso di leggi Costituzionali, cioè leggi che vanno ad integrare o modificare il testo costituzionale, la procedura è detta aggravata e corrisponde a quella relativa alla formazione di leggi ordinarie con la differenza che lo stesso testo deve essere approvato due volte per ogni Camera a distanza di almeno tre mesi e nella seconda votazione è necessario raggiungere una maggioranza di almeno due terzi dell assemblea. Se nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza assoluta la legge è comunque approvata, ma può
essere sottoposta a referendum costituzionale in cui il popolo è chiamato a decidere se approvare o meno la legge stessa. Le Camere hanno anche altre funzioni. Funzione ispettiva. In alcuni casi di pubblico interesse particolarmente rilevanti e complessi che non si sono risolti con l intervento della Magistratura, le Camere possono nominare della commissioni di inchiesta, composte in modo da rispecchiare le rappresentanze parlamentari, al fine di risolvere il caso. La Costituzione affida a tali commissioni potere molto forti, gli stessi della Magistratura. Funzione di indirizzo politico. Infatti, insieme al Governo, definisce gli orientamenti politici sostanziali. Funzione di controllo politico. Nei confronti del Governo, che si può concretizzare attraverso interogazioni, aventi obiettivi puramente informativi, interpellanze, che richiedono risposte motivate relativamente all operato del Governo e mozioni, atte a provocare dibattito fra Parlamento e Governo (tipico esempio di mozione è la mozione di fiducia), che possono essere richieste da almeno un decimo dei componenti delle singole Camere. Funzione di controllo economico. Anche in questo caso si tratta di un controllo sul Governo, il Parlamento deve infatti ogni anno approvare la legge finanziaria relativa al Bilancio dello Stato.