30-1-2007 Speciale Finanziaria 2008 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 I Agevolazioni per individui e famiglie a cura di LEONARDO ZIZZO La quasi contemporanea approvazione di un testo di grande portata innovatrice in materia di lavoro e previdenza come la legge che recepisce il Protocollo sul Welfare, ha sottratto questa volta alla legge Finanziaria una funzione di intervento programmatico su questi temi. La Finanziaria si conferma invece come l appuntamento annuale in cui il Governo aggiorna le politiche fiscali e di sostegno economico nei confronti dei singoli cittadini e delle famiglie, in base agli obiettivi di redistribuzione delle risorse pubbliche che si pone. Quest anno i principali interventi si concentrano sull alleggerimento dell imposta ICI per l abitazione principale e su una serie di detrazioni a sostegno delle famiglie numerose, di chi vive in affitto, di chi sostiene spese per ristrutturazioni edilizie che consentano un risparmio energetico e di chi acquista abbonamenti al trasporto pubblico locale. Impegno per l utilizzo delle maggiori entrate Le maggiori entrate tributarie che si realizzeranno nel 2008 saranno destinate: 1) alla riduzione dell indebitamento pubblico; 2) la parte eccedente verrà destinata alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti. (art. 1, c. 4) ICI Nuova detrazione ICI per abitazione principale Dall ICI dovuta per l unità immobiliare destinata ad abitazione principale, del soggetto passivo, si detrae un ulteriore importo pari all 1,33 per mille della base imponibile. Tale ulteriore detrazione non può essere superiore a 200,00 euro. (art. 1, c. 4) Agevolazioni ICI per installazione impianti a fonti rinnovabili di energia La Finanziaria dà la possibilità ai Comuni di decidere un aliquota agevolata ICI inferiore al 4 per mille a favore dei soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni. (art. 1, c. 6) Lo stesso comma 6 prevede che i benefici ICI per la prima casa (aliquota agevolata e detrazione) sono estesi al coniuge che, dopo la separazione o il divorzio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione è prevista a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale.
Tutte le detrazioni Affitti Il comma 9 aggiunge nuove detrazioni a quelle esistenti a favore degli inquilini: - A coloro che rinnovano o stipulano un contratto di locazione a norma della L. 431/98 viene concessa una detrazione complessiva pari a - euro 300 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 - euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. - Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/98, per l unità immobiliare da adibire a propria abitazione principale spetta una detrazione per i primi tre anni (art. 16, c. 1 bis del Tuir), pari a euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71. Questi interventi migliorativi sono da applicarsi con riferimento già al 2007. Redditi derivanti da assegni periodici Questa misura riguarda gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva. La nuova detrazione viene assimilata a quella spettante al reddito da pensione, con la variante che tale detrazione non è rapportata a nessun periodo dell anno (rif. Comma 5 bis art. 13 del Tuir). La norma è valida già dai redditi dell anno 2007. (art. 1, cc. 11-12) Famiglie numerose Alle detrazioni per carichi di famiglia previste dall art. 12 del Tuir, vengono aggiunte le seguenti: - in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro; - qualora per questa detrazione non ci sia capienza nelle imposte pagate, verrà corrisposto un credito d imposta per la relativa differenza. Come negli anni precedenti, viene ristabilita la regola, che per il calcolo delle detrazioni per familiari a carico, il reddito verrà assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. La norma è valida già dai redditi dell anno 2007. (art. 1, cc. 15-16) Interventi edilizi Prorogate le detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio (36%) per gli anni 2008, 2009 e 2010. (art. 1, cc. 17-19) Risparmio energetico Prorogate le detrazioni previste per il risparmio energetico sostenute entro il 31 dicembre 2010, con una serie di revisioni che agevolano i contribuenti. (art. 1, cc. 20-24) Mutuo abitazione principale Dall imposta lorda si detrae un importo pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall acquisto stesso, per
un importo non superiore ad euro 4.000. L acquisto dell unità immobiliare deve essere effettuato nell anno precedente o successivo alla data di stipula del contratto di mutuo. (art. 1, c. 202) Docenti: autoformazione e aggiornamento Per l anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche spetta una detrazione dall imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo di 500 euro per l autoaggiornamento e per la formazione. (art. 1, c. 207) Affitto studenti fuori sede Alla detrazione prevista dall art. 15 del Tuir, comma 1, lettera i-sexies, viene aggiunta la possibilità di detrarre anche i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti di diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. (art. 1, c. 208) Familiari fiscalmente a carico I contribuenti che usufruiscono di detrazioni per familiari fiscalmente a carico, dovranno dichiarare al proprio sostituto d imposta, annualmente, di averne diritto indicando il codice fiscale di ogni familiare. (art. 1, c. 221) Riscaldamento ad alta efficienza La detrazione del 55% prevista dalle norme sul risparmio energetico viene estesa alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. (art. 1, c. 286) Abbonamenti trasporto pubblico locale Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblici locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore ad euro 250. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell interesse delle persone fiscalmente a carico. (art. 1, c. 309) Esenti redditi da immobili fino a 500 euro Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari (terreni e fabbricati) di importo complessivo non superiore a 500 euro, l imposta non è dovuta. La norma è valida già dai redditi dell anno 2007. (art. 1, cc. 13-14) Agevolazioni per l edilizia residenziale Per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all attuazione dei programmi di edilizia residenziale, l imposta di registro è fissata all 1%, l imposta ipotecaria al 3% e l imposta catastale al 1%. Norma valida dal 2008. (art. 1, cc. 25-28)
Canone RAI abolito agli ultra 75enni A decorrere dall anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI. (art. 1, c. 132) Assegni nuclei familiari Si affida ad un decreto ministeriale la rideterminazione, a partire dal 2008, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi tetti di reddito, al fine di elevare in particolare gli importi dei nuclei con almeno un componente inabile e i nuclei familiari orfanili. (art. 1, c. 200) Asili nido Prorogate le agevolazioni previste a favore dei genitori che hanno figli presso asili nido. La norma è valida già nella dichiarazione dei redditi dell anno 2007 (art. 1, c. 201) Fondo di solidarietà per mutuo prima casa Chi dimostrerà una reale difficoltà a pagare le rate del mutuo, potrà sospendere il pagamento per la prima casa fino a due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi. Per maggiori specificazioni si dovrà attendere un regolamento attuativo dal Ministero dell Economia. (art. 2, cc. 475-480) Lavoratori frontalieri Confermata la fascia di esenzione di 8 mila euro oltre la quale si pagano le imposte. (art. 1, c. 204) Obbligo dichiarazione dei redditi per via telematica entro il 31 luglio Le persone fisiche, nonché le società o le associazioni di cui al DPR n. 600/73, presentano all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di IRAP esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta. Sono esonerati dall obbligo di invio telematico (e quindi possono utilizzare il formato cartaceo) i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione. (art. 1, c. 218) Contribuenti minimi: regime fiscale agevolato Si considerano contribuenti minimi le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività d impresa, arti o professioni che, al contempo: a) - hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro. Tali sono quelli richiamati agli artt. da 57 a 85 e 54 del TUIR; - non hanno effettuato cessioni all esportazione; - non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori.
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Sia la Legge che la Circolare dell Agenzia delle Entrate del 21.12.2007 n. 73/E identificano anche le attività escluse da tale regime agevolato. Il regime comporta fra l altro, a partire dal 1 gennaio 2008, l esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR N. 633/72, ossia: - registrazione fatture emesse (art. 23); - registrazioni dei corrispettivi (art. 24); - registrazione degli acquisti (art. 25); - tenuta e conservazione dei registri e documenti (art 39), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione; - dichiarazioni e comunicazioni annuali (artt. 8 e 8bis DPR N. 322/98); - ecc. Per le restanti agevolazioni o adempimenti si rinvia alla norma. (art. 1, cc. 96-117) Semplificazioni fiscali per i sostituti d imposta La norma prevede tutta una serie di semplificazioni a favore dei sostituti d imposta in merito alla dichiarazione annuale presentata dai sostituti d imposta tenuti al rilascio dei CUD. Un decreto Interministeriale regolamenterà tali semplificazioni. (art. 1, cc. 121-123) Rilascio delle certificazioni fiscali da parte della P.A. A partire dal 2009 le certificazioni fiscali rilasciate ai dipendenti della pubblica amministrazione dovranno essere rese disponibili all indirizzo di posta elettronica del dipendente. (art. 1, c. 131) Cinque per mille La Legge finanziaria ripristina una quota del 5 per mille sull IRPEF destinata, previa scelta del contribuente a favore delle seguenti finalità: - sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale(art. 10 D.Lgs. n. 460/97, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (L. n. 283/2000 art. 7 commi 1,2,3 e 4; - finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell università; - finanziamento agli enti della ricerca sanitaria. (art. 3, cc. 4-11) Documenti - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) - Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Testo Unico delle imposte sui redditi - Agenzia delle Entrate Circolare 21 dicembre 2007, n. 73/E