FONDO DI COMPENSAZIONE DEGLI INVESTITORI (ICF) 1. Generale Rodeler Limited (da qui in poi, la Società ) fa parte del Fondo di compensazione per gli investitori ( ICF ) per i Clienti delle società di investimento di Cipro ( CIF ), ai sensi della Legge sulla Prestazione dei Servizi di Investimento, l'esercizio delle Attività di Investimento, la Gestione dei Mercati Regolamentati e altre Disposizioni correlate, 144(I)/2007, e successive modifiche ( la Legge ). 2. Obiettivo L obiettivo dell ICF è garantire i diritti dei Clienti nei confronti delle società appartenenti all ICF attraverso il pagamento di una compensazione, nel caso in cui un membro dell ICF non sia in grado di farlo a causa della sua situazione finanziaria e quando sembra che non vi sia alcuna prospettiva realistica di miglioramento delle circostanze di cui sopra nell'immediato futuro. L ICF provvede alla compensazione dei clienti in seguito a reclami relativi ai servizi forniti dai suoi membri, quando l inadempimento da parte del membro è stato accertato in base ai termini e alle procedure definiti dal Fondo, a prescindere dagli obblighi dei membri dell ICF nei confronti dei propri Clienti, secondo quando stabilito dalla legislazione e dai termini dell Accordo fra le parti, e a prescindere dal fatto che tale obbligo del membro dell ICF sia basato su un accordo o un irregolarità. 3. Servizi coperti I servizi coperti della Società riguardano i servizi d investimento che implichino la (i) ricezione e trasmissione degli ordini in relazione a uno o più Strumenti Finanziari, e (ii) l Esecuzione degli ordini per conto dei Clienti e la protezione e la gestione degli strumenti finanziari, inclusi servizi di custodia e correlati offerti dalla Società. 4. Clienti assistiti L ICF assiste i Clienti Retail della Società. Non copre i Clienti Professionali e le Controparti Qualificate. Per maggiori dettagli, vedere il paragrafo 5 di seguito. 5. Clienti non assistiti 5.1. L ICF non risarcirà gli individui che avranno dei carichi pendenti in base alle normative della Legge Prevention and Suppression of the Legalization of Proceeds from Criminal Activities del 2007, e successive modifiche. 5.2. Ai sensi del regolamento applicabile, l ICF non risarcirà le seguenti categorie di investitori: (a) Le seguenti categorie di investitori istituzionali e professionali: 1
imprese di investimento (IF). persone giuridiche collegate alla Società e, in generale, appartenenti allo stesso gruppo societario; banche. enti creditizi a forma cooperativa. società di assicurazione. organizzazioni di investimento collettivo in valori mobiliari e le loro società di gestione. enti e fondi previdenziali; investitori classificati dalla Società come professionali, a seguito della loro richiesta. (b) Le organizzazioni statali e internazionali. (c) Le autorità amministrative centrali, federali, confederate, regionali, e locali. (d) Le imprese collegate alla Società. (e) Personale dirigente e amministrativo della Società. (f) Gli Azionisti della Società, la cui partecipazione, diretta o indiretta, nel capitale della Società è pari ad almeno il 5% del capitale sociale, o i suoi partner, che sono personalmente responsabili per gli obblighi della Società, nonché le persone responsabili per lo svolgimento della revisione contabile della Società, come previsto dalla legge, quali i revisori qualificati. (g) Gli Investitori che hanno, nelle imprese collegate alla Società e, in generale, che appartengono allo stesso gruppo societario della Società, posizioni o doveri corrispondenti a quelli indicati nei punti (e) e (f) del presente paragrafo. (h) Parenti e coniugi di secondo grado delle persone elencate ai punti (e), (f) e (g) del presente paragrafo, nonché soggetti terzi che agiscono per conto di queste persone. (i) A parte gli investitori condannati per la violazione della Legge Prevention and Suppression of Money Laundering Activities del 2007, e successive modifiche, gli investitori-clienti della Società responsabili per fatti, relativi alla Società, che ne hanno causato le difficoltà finanziarie, hanno contributo al peggioramento della situazione finanziaria o hanno tratto profitto da tale situazione. (j) Gli investitori sotto forma di società che, a causa delle sue dimensioni, non è autorizzata a preparare una sintesi di bilancio in conformità con il diritto societario o una legge corrispondente di uno Stato membro dell'unione europea. 5.3. Nei casi dei sotto-paragrafi (e), (f), (g) e (g) del paragrafo 5.2., l ICF sospende il pagamento del risarcimento informando le parti interessate, fino a quando non avrà preso una decisione riguardante tali casi. 2
6. Procedure per il pagamento della compensazione 6.1. L ICF compensa i clienti coperti per ciò che riguarda le richieste di compensazione in merito ai servizi offerti dalla Società, laddove l inadempienza di quest ultima ai suoi obblighi sia stata accertata. (vedere anche i paragrafi 6.2., 6.3. e 6.4. di seguito). 6.2.I seguenti punti delineano le circostanze di inadempienza agli obblighi da parte della Società: (a) Rimborso ai suoi clienti coperti dei fondi dovuti che sono trattenuti indirettamente dalla Società nell ambito della fornitura dei servizi della stessa ai clienti coperti, i quali ne hanno chiesto il rimborso, esercitando un loro diritto previsto; (b) Rimborso ai suoi Clienti degli strumenti finanziari che appartengono ad essi e che sono gestiti dalla Società. 6.3.Il Fondo avvia le procedure di pagamento della compensazione nei seguenti casi: (a) La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ha determinato, tramite delibera, che la Società non è in grado di ottemperare ai suoi obblighi nei confronti dei Clienti in merito agli investimenti finanziari da essa forniti, a patto che tale impossibilità sia dovuta, direttamente, a delle circostanze finanziarie per le quali non vi sia la prospettiva di miglioramento in un futuro prossimo. La CySEC avrà anche comunicato la sua decisione di avvio delle procedure del pagamento di compensazione all ICF e pubblicato detta decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cipro, oltre che sul suo sito internet. Il CySEC può prendere tale decisione qualora siano soddisfatte le seguenti precondizioni: (i) La Società invia all ICF o alla CySEC una dichiarazione scritta in cui si dichiara l inadempienza agli obblighi nei confronti del Cliente; (ii) La Società presenta una domanda di liquidazione in base alle disposizioni previste dal paragrafo V della Companies Law di Cipro; (iii) la CySEC ha revocato o sospeso l autorizzazione della Società a fornire servizi di investimento e accerta che la Società non è in grado di adempiere ai suoi obblighi nei confronti del Cliente, nel prossimo futuro, per ragioni che non hanno a che fare con una mancanza temporanea di liquidità che può essere risolta immediatamente. (b) Un autorità giudiziaria ha, per motivi ragionevoli legati alla situazione finanziaria della Società, emesso una sentenza che ha l effetto di sospendere la possibilità che gli investitori si rivalgano sulla Società. 6.4. In seguito ad una delibera della Corte o della CySEC, riguardo all'avvio del processo di pagamento di compensazione, l ICF pubblicherà, in almeno tre (3) giornali a copertura 3
nazionale, un invito ai Clienti coperti dal fondo a fare domanda di rimborso alla Società. Tale invito delineerà le procedure per l invio delle domande di compensazione, includendo anche la data ultima di presentazione ed i contenuti delle domande. 6.5. Le domande di rimborso presentate dai Clienti nei confronti della Società devono essere inviate, per iscritto, all ICF e devono includere: (i) il nome del Cliente/richiedente; (ii) l indirizzo, i numeri di telefono/fax e gli indirizzi email dei richiedenti; (iii) il codice Cliente del richiedente presso la Società; (iv) i dettagli dell accordo sui servizi coperti fra l ICF ed il richiedente; (v) il tipo e l importo delle richieste di rimborso; (vi) la descrizione dei particolari riguardanti le richieste e gli importi; (vii) qualsiasi altra informazione che l ICF potrebbe o potrà richiedere. 6.6. Dopo l invio delle domande di compensazione, il consiglio di amministrazione dell ICF avrà il controllo, specialmente se: (i) il richiedente appartiene alla categoria dei clienti coperti; (ii) la domanda è stata presentate entro i termini stabiliti; (iii) il richiedente non è stato condannato in base alla Legge Prevention and Suppression of Money Laundering Activities del 2007, o alle sue successive modifiche; (iv) sono soddisfatte le condizioni di validità della presentazione della domanda. 6.7. Il consiglio di amministrazione rifiuta la domanda di compensazione nel caso in cui il richiedente non soddisfacesse le condizioni di cui al paragrafo 6.6, oppure se, a discrezione del consiglio di amministrazione, è presente almeno uno dei seguenti motivi: (i) (ii) Il richiedente ha utilizzato metodi fraudolenti per ottenere il pagamento di compensazione dall ICF, specialmente, qualora abbia presentato una falsa dichiarazione in maniera consapevole; Il danno subito dal richiedente è derivato, sostanzialmente, da una negligenza o offesa concomitante per suo conto, in relazione al danno subito e alla causa di tale danno. 6.8. Al termine della valutazione, l ICF: (i) (ii) pubblica dei verbali indicanti i Clienti della Società beneficiari della compensazione, oltre all importo di denaro che ciascuno di essi ha diritto a ricevere e comunica la sua decisione alla CySEC e alla Società entro cinque (5) giorni lavorativi dalla pubblicazione; comunica a ciascun Cliente interessato l esito della valutazione, non più tardi di quindici (15) giorni dalla pubblicazione dei suddetti verbali in cui verrà indicato l importo totale della compensazione che tale Cliente avrà diritto a ricevere. 7. Importo della compensazione 4
7.1. L importo della compensazione erogabile a ciascun Cliente coperto è calcolato secondo i termini legali e contrattuali che disciplinano la relazione del Cliente coperto con la Società e in base alle regole di compensazione che si applicano per il calcolo delle richieste del Cliente coperto nei confronti della Società; 7.2. Il calcolo della compensazione erogabile deriva dalla somma di tutte le richieste legittime alla Società da parte del Cliente coperto, che si riferiscono a tuti i servizi coperti forniti dalla Società, a prescindere dal numero di account posseduti dal cliente, dalla valuta e dal luogo in cui avviene la fornitura di tali servizi. 7.3. La compensazione totale erogabile a ciascun cliente coperto della Società non può eccedere a cifra di ventimila euro (EUR 20,000), a prescindere dal numero di account posseduti dal cliente, dalla valuta e dal luogo in cui avviene la fornitura del servizio di investimento. 7.4. Nel caso in cui i beneficiari di un account congiunto della Società siano, in maggioranza, clienti coperti: (a) l importo massimo erogabile a tutti i co-beneficiari dell account è di ventimila euro (EUR 20,000); (b) la compensazione è stabilita come somma totale per tutti i co-beneficiari dell account congiunto e viene, poi, divisa fra loro, secondo quanto stabilito nell accordo fra i cobeneficiari e la Società; altrimenti, in assenza di tale accordo, viene divisa in parti uguali fra gli aventi diritto. 5