L anagrafe zootecnica
Anagrafe Bovina A livello nazionale gli strumenti normativi sono principalmente legati al DPR n. 317/96 "regolamento recante norme per l'attuazione delle Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali". Il DPR n. 437/2000 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini". Il DM 31 gennaio 2002 " disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" e successivo manuale operativo pubblicato nella GU del 18 ottobre 2005.
L Anagrafe nazionale bovina" è un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina ed ha come obiettivo principale la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico Essa, infatti, oltre a salvaguardare la salute del patrimonio zootecnico con una completa tracciabilità dell'animale, rappresenta una fonte di informazioni per il consumatore.
Un capo bovino si intende correttamente identificato quando: è marcato con due marchi auricolari recanti un codice identificativo individuale univoco è iscritto sul registro aziendale è iscritto nella BDN è dotato di documento identificativo individuale (non più obbligatorio per i nati dopo l 1/5/15)
Il sistema prevede la marcatura con doppia marca auricolare recante un codice univoco assegnato da un numeratore nazionale Le marche si applicano ad entrambe le orecchie del bovino, in posizione centrale nello spazio delimitato dal passaggio delle due vene del padiglione auricolare, in modo da evitare il più possibile il loro smarrimento a causa di strappi o distacchi.
Il detentore richiede attraverso la BDN un quantitativo di marche auricolari non superiore al fabbisogno annuale dell'allevamento di cui è responsabile, indicando il fornitore di marche autorizzato da cui intende approvvigionarsi. Il Servizio Veterinario verifica la congruità dell'ordinativo e autorizza la produzione dei marchi auricolari richiesti. Il fornitore di marchi auricolari riceve l'ordinativo autorizzato dal S.V e procede alla produzione e alla spedizione delle marche recanti i codici identificativi e le invia presso il luogo indicato dal richiedente allegandovi la Cedola Identificativa del Bovino che dovrà essere compilata dall'allevatore quando marca l'animale.
I capi bovini devono, essere identificati: entro 20 giorni dalla nascita devono esser applicate le marche auricolari entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari deve essere aggiornato il registro aziendale entro 7 giorni dalla marcatura del capo deve esserne data comunicazione al Servizio Veterinario (se delegato) mediante l'invio della cedola identificativa correttamente compilata. Il Servizio Veterinario (ricevuta la cedola) iscrive i capi in BDN e stampa il documento identificativo individuale (passaporto) entro i 14 giorni successivi
Anagrafe Suina L Anagrafe dei suini è regolamentata dal D.lvo n. 200 del 26/10/2010, attuazione della direttiva n. 2008/71 CE, relativa all identificazione e registrazione dei suini. La Regione Sardegna ha adottato l 11.02.2015 il Secondo Provvedimento per la lotta alla Peste Suina Classica e all art. 6 integra le norme nazionali in materia di identificazione dei suini
l Anagrafe dei suini richiede la registrazione di una serie di informazioni relative alla: La Struttura zootecnica(indicandone la Capacità della struttura) Alla tipologia di allevamento indicando: l Orientamento Produttivo (cioè se si tratta di allevamento familiare, da ingrasso, o da riproduzione), la Tecnica produttiva(ciclo aperto o chiuso) La modalità di allevamento: indicando se si tratta di allevamento Stabulato, o Semibrado. Questa è un informazione obbligatoria poiché dalla modalità di allevamento dipende la valutazione del rischio che influenza i piani di controllo sanitari e le qualifiche sanitarie dell allevamento.
IDENTIFICAZIONE DEI SUINI I suini devono essere identificati entro il 70 giorno dalla nascita e comunque prima di lasciare l azienda nella quale sono nati (in zone di restrizione da PSA può essere anticipata a 45 giorni) mediante l apposizione sul padiglione sinistro di un tatuaggio riportante il codice dell azienda di nascita. Nei Suini destinati alla riproduzione deve essere applicato una marca auricolare recante un numero progressivo. L identificazione è a carico del detentore. I proprietari devono inoltre mantenere un registro aziendale in cui annotare le movimentazioni in entrata e in uscita entro 3 giorni dall evento e le nascite e morti entro 7 giorni dall evento. I proprietari sono, inoltre, tenuti a registrare in BDN la consistenza del loro allevamento rilevata al 31 marzo di ogni anno
Anagrafe ovi-caprina Il sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina prevede che tutti i capi siano univocamente identificati mediante l applicazione di due distinti mezzi di identificazione. Gli animali devono essere identificati entro 6 mesi dalla nascita e comunque prima di lasciare l azienda di nascita. La normativa vigente autorizza i seguenti mezzi di identificazione: Marchi auricolari convenzionali Marchi auricolari elettronici Tatuaggio (eccetto per animali destinati a scambi intracomunitari ed esportazione verso Paesi Terzi) Bolo endoruminale elettronico
Il sistema di identificazione degli animali delle specie ovina e caprina si differenzia per: Animali nati prima del 9 luglio 2005; Animali nati dopo il 9 luglio 2005; Animali nati dopo il 31 dicembre 2009. Per gli animali nati prima del 9 luglio 2005 il sistema di identificazione si compone di: Tatuaggio da apporre alla grassella o sull orecchio sinistro, recante la sigla IT e il codice aziendale; Marchio auricolare o tatuaggio sull orecchio destro, riportante il numero progressivo individuale e, nel caso del marchio auricolare, anche la sigla della provincia. Per gli animali nati dopo il 9 luglio 2005: Marchio auricolare applicato all orecchio sinistro riportante il codice identificativo individuale; Marchio auricolare o tatuaggio all orecchio destro (no per scambi comunitari) riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione.
Per gli animali nati dopo il 31 dicembre 2009 l identificazione elettronica è diventata obbligatoria per i capinati a partire dalla stessa data (ai sensi del Regolamento (CE) n. 21/2004 come modificato dai Regolamenti (CE) n. 1560/2007, 933/2008 e 759/2009). Tutti gli animali nati a partire dal 31 dicembre 2009 devono quindi essere identificati mediante l apposizione di due mezzi di identificazione, dei quali uno convenzionale visuale e l altro elettronico. Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12 mese di età è possibile utilizzare la c.d. identificazione semplificata, rappresentata dall applicazione di un unico marchio auricolare riportante esclusivamente il codice dell azienda di nascita.
Registro di carico e scarico aziendale I detentori degli animali tengono un registro aziendale che si compone di un frontespizio con le informazioni anagrafiche dell azienda e di due sezioni una per la gestione delle movimentazioni degli animali identificati per partita, l altra per gli animali identificati individualmente secondo il modello dell allegato C della Circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute.
Nel registro i detentori sono tenuti a registrare e aggiornare le informazioni relative a: l identificazione dell azienda, le specie detenute, il detentore, il proprietario, il numero complessivo di animali censiti nel mese di marzo di ogni anno, le movimentazioni per partita di animali, il trasportatore e le matricole dei mezzi di trasporto utilizzati per la movimentazione degli animali e capi marcati individualmente A partire dal 31 dicembre 2009, il registro aziendale deve contenere, per ciascun animale nato dopo tale data, almeno le seguenti informazioni aggiornate: codice di identificazione dell animale azienda di nascita, anno di nascita e data di identificazione mese e anno del decesso dell animale nell azienda razza e genotipo(se noti)
La regione Sardegna ha adottato la Delib.G.R. n. 52/30 del 28.10.2015 che prevede che: i detentori di animali della specie ovina e caprina, ai fini dell ottenimento dei premi comunitari per l anno 2015, devono direttamente o tramite persona delegata, registrare individualmente nella BDN, entro il 31 dicembre 2015, tutti gli animali presenti nel proprio allevamento; La deliberazione della RAS, adottata con i consenso del Ministero della Salute e L IZS di Teramo, prevede un programma straordinario per la registrazione individuale dei capi ovini e caprini nella BDN attraverso una procedura semplificata che consente la registrazione massiva degli animali presenti in azienda. Tale operazione è a carico dell allevatore o di un suo delegato.
La delibera adottata dalla RAS prevede che l allevatore, dopo adeguato e attento riscontro degli animali presenti nel proprio allevamento proceda, per proprio conto o attraverso delega scritta a terzi (ASL, associazioni di categoria o privati), all upload in BDN di un file contenente i dati anagrafici degli animali. Le modalità di allestimento del file e le procedure operative relative a queste attività sono esplicititate negli allegati della delibera.
Grazie per l attenzione Dr. Giuseppe Bitti Componente Equipe Anagrafe e Referente per l anagrafe ovi-caprina per l ASL di Sassari gbitti@aslsassari.it