LA VOLUNTARY DISCLOSURE: ASPETTI GENERALI

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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Voluntary Disclosure, Monitoraggio Fiscale, Scambio di Informazioni ed Autoriciclaggio LA VOLUNTARY DISCLOSURE: ASPETTI GENERALI Paolo Bifulco Salone del Risparmio 2015-27 marzo 2015 Università Bocconi Milano

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le annualità regolarizzabili

1. NORME DI CONTRASTO ALL EVASIONE: TERMINI DI ACCERTAMENTO IN PRESENZA DI PAESI BLACK LIST Art. 12, comma 2-bis, DL 78/2009 RADDOPPIO DEI TERMINI PER LE VIOLAZIONI SOSTANZIALI «Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, SONO RADDOPPIATI 3

1. NORME DI CONTRASTO ALL EVASIONE: TERMINI DI ACCERTAMENTO IN PRESENZA DI PAESI BLACK LIST Art. 12, comma 2-ter, DL 78/2009 RADDOPPIO DEI TERMINI PER LE VIOLAZIONI DEL MONITORAGGIO FISCALE «Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, SONO RADDOPPIATI». 4

2. NORME DI CONTRASTO ALL EVASIONE: TERMINI DI ACCERTAMENTO IN PRESENZA DI REATI TRIBUTARI Art. 43, comma 2-bis, DPR 600/1973 IMPOSTE SUI REDDITI «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti SONO RADDOPPIATI relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione». 5

2. NORME DI CONTRASTO ALL EVASIONE: TERMINI DI ACCERTAMENTO IN PRESENZA DI REATI TRIBUTARI Art. 57, comma 3, DPR 633/1972 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti SONO RADDOPPIATI relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione». 6

3. EFFETTO PREMIALE DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA Ai soli fini dell applicazione della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.l. 78/2009, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: - entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge n. 186/2014 (quindi entro il 2/3/2015), lo stato estero black list nel quale sono detenute le attività oggetto di emersione o di rimpatrio abbia stipulato con l Italia un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni conforme all art. 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni; 7

3. EFFETTO PREMIALE DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA - il contribuente rilasci all intermediario estero l autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni richieste dalle autorità fiscali italiane, allegando una copia controfirmata dall intermediario finanziario estero alla richiesta di voluntary disclosure; - in caso di successivo trasferimento delle attività ad altro intermediario estero (localizzato fuori dagli Stati membri dell UE o dello SEE), il contribuente rilasci analoga autorizzazione (sempre controfirmata e poi trasmessa all amministrazione) al predetto altro intermediario. 8

3. TERMINI DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE (QUADRO RW) NOTE: (*) Il D.l. n. 192/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2015) ha modificato l art. 5-quater del Dl 167/90, escludendo il raddoppio dei termini in caso di accordo entro il 2/3/2015. (**) Secondo la Cass. 18.12.2014 n. 26848 gli anni ancora accertabili sono: in caso di paese WL l anno 2010 ed in caso di paese BL, indipendentemente dalla sottoscrizione dell art. 26 modello OCSE, l anno 2006, rispettivamente 2009 e 2004 in caso di omessa dichiarazione. 9

4. TERMINI DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 10

4. TERMINI DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 11

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO VD nazionale/vd internazionale

1. VD NAZIONALE/VD INTERNAZIONALE La legge n. 186/2014 introduce: Voluntary disclosure «internazionale». Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all estero in violazione della normativa di monitoraggio fiscale Voluntary disclosure «nazionale» (art. 1, commi da 2 a 4, legge n. 186/2014) 13

1. VD NAZIONALE Ambito di applicazione Possibilità di sanare le violazioni commesse, entro il 30/9/2014, da tutte le tipologie di contribuenti in materia di: - Imposte sui redditi - Addizionali imposte sui redditi - Imposte sostitutive delle imposte sui redditi - IVA - Violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti d imposta Per tutti i periodi d imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l accertamento 14

1. VD NAZIONALE Disposizioni applicabili Alla procedura di VD domestica si applicano le medesime disposizioni previste in materia di VD internazionale in materia di: - ammissibilità - termine - effetti (anche in termini di «copertura» penale) - modalità procedurali - responsabilità per false dichiarazioni Non si applica il regime «forfetario» dei rendimenti, previsto per la VD internazionale, dal comma 8 dell art. 5-quinquies Dl n. 167/90 15

2. INTERRELAZIONI VD NAZIONALE/VD INTERNAZIONALE Agenzia delle Entrate, circolare 13/3/2015 n. 10/E Cause ostative: vanno verificate separatamente per i «comparti» nazionale ed internazionale Completezza della VD: in caso di VD internazionale vanno sempre indicate anche le violazioni domestiche (principio di completezza della collaborazione volontaria), sia pure limitatamente ai periodi d imposta in cui sono state commesse le violazioni oggetto di VD internazionale 16

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO I soggetti interposti

1. I SOGGETTI INTERPOSTI CM 13/3/2015 n. 10/E (par. 1.1): «Può avvalersi della presente procedura altresì il contribuente che detiene attività all'estero senza esserne formalmente intestatario avendo fatto ricorso ad un soggetto interposto o a intestazioni fiduciarie estere.» Nozione di soggetto interposto: «non può essere risolta in modo generalizzato, essendo direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto. A titolo esemplificativo, si ritiene che debba essere considerato soggetto interposto una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettui il rimpatrio.» (CM 4/12/2001 n. 99/E, par. 2.3) 18

1. I SOGGETTI INTERPOSTI Elemento centrale: lo schermo societario appare meramente formale Conseguenze dell interposizione: la regolarizzazione deve riguardare l asset detenuto dal soggetto interposto, e non il soggetto interposto (approccio c.d. «look through»). Impatto dell interposizione sulla determinazione del paese in cui l asset è detenuto. Nella CM 10/E 2015: Principio generale: rileva il paese in cui ha sede il veicolo interposto Deroga al principio generale: quando la localizzazione è già di per sé idonea a garantire l occultamento, rileva il paese in cui si trova l asset 19

1. I SOGGETTI INTERPOSTI Esempi della circolare Esempio 1 Immobile in Francia (o addirittura in Italia, cfr. RM n. 134/2002) detenuto tramite società panamense interposta: l immobile si considera detenuto in Panama Esempio 2 Attività finanziaria detenuta in Svizzera fittiziamente intestata ad un soggetto (interposto) residente in un paese black list: l attività finanziaria si considera detenuta in Svizzera 20

2. SOGGETTI INTERPOSTI E SOGGETTI ESTEROVESTITI TEST Verifica su interposizione Verifica su esterovestizione (VD nazionale?) 21

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La procedura

1. MODALITA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA Presentazione della richiesta (telematica) di accesso alla collaborazione volontaria (art. 1, commi 1 e 2, legge 15 dicembre 2014, n. 186). Relazione accompagnatoria illustrativa (segue nei 30 giorni successivi alla richiesta). Versamento delle somme dovute, entro il 15 giorno antecedente la data fissata per la comparizione ovvero versamento delle somme dovute in base all accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell atto; per il monitoraggio, versamento entro il termine per la proposizione del ricorso. Il versamento può essere eseguito in un unica soluzione ovvero in tre rate mensili di pari importo. 23

2. TERMINI DELLA PROCEDURA La procedura deve essere attivata entro il 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento dell istanza e quella di decadenza dei termini per l accertamento di cui all art. 43 del DPR 600/1973 e all art. 57 del DPR 633/1972, e dei termini per la notifica dell atto di contestazione ai sensi dell art. 20 D.Lgs. 472/1997 intercorrono non meno di 90 gg. In difetto e in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell invito o della sottoscrizione dell atto di accertamento con adesione, il termine di decadenza per la notificazione dell avviso di accertamento e quello per la notifica dell atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei 90 gg. 24

3. LA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA La richiesta deve essere seguita da relazione accompagnatoria illustrativa, redatta conformemente allo schema indicato nel provvedimento 30/1/2015. Punti da illustrare: Costituzione degli investimenti e delle attività estere: occorre illustrare/spiegare la fonte (ad esempio ricavi o compensi, successioni o donazioni, ecc.). Redditi maturati durante il possesso: occorre indicarli analiticamente, a meno che il contribuente opti per il calcolo forfetario del rendimento, utilizzabile per attività estere che non superano un valore medio di euro 2 milioni. 25

3. LA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA Proventi derivanti dalle dismissioni Consistenza delle attività estere alla data della regolarizzazione Eventuali dichiarazioni riservate che s intende far valere Soggetti collegati: individuazione dei soggetti collegati alle attività estere e natura del collegamento 26

3. LA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA Alla relazione dovrà essere allegata la documentazione a supporto di quanto illustrato ed una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal contribuente al professionista (attestazione della completezza e veridicità dei documenti allegati) 27