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Il principio di intangibilità della legittima (terza parte) Prof.ssa Cinzia Criaco Previsione art. 540 cc riserva a favore del coniuge A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. 1

L art. 540 cc è una novità del diritto di famiglia. Prima della riforma al coniuge era riservato solo l usufrutto di 1/3 dell eredità (usufrutto uxorio) Con la riforma la posizione del coniuge è cambiata: È stato soppresso l usufrutto uxorio Gli si attribuisce una quota di piena proprietà del patrimonio ereditario L art. 540 cc riconosce al coniuge superstite anche i diritti di abitazione nella casa di residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà comune. Sotto questo aspetto la norma è stata interpretata in modi diversi La riserva di cui all art. 540 cc trova un precedente nel diritto consuetudinario francese anteriore al codice napoleonico. 2

Presupposto per l applicazione dell articolo è che la casa adibita a residenza familiare appartenga al testatore Funzione della riserva: non per soddisfare un bisogno economico del coniuge superstite, ma per soddisfare un interesse morale del coniuge. Tra più alloggi, la casa adibita a residenza familiare va individuata in base a criteri qualitativi e quantitativi La casa va identificata in uno stato duraturo e preminente di residenza della vita familiare: si deve far riferimento ad una sola abitazione 3

Secondo parte della dottrina i diritti di cui all art. 540 cc sono gli stessi diritti previsti dagli articoli 1021 ss del codice civile: diritti reali di godimento su cosa altrui. Art. 1021 cc Art. 1022 cc Chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. Chi ha diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. È sorto dunque il problema se tale limitazione ai bisogni sussiste anche per i diritti di uso e abitazione riservati al coniuge superstite. La dottrina nega questa limitazione 4

Si deve sottolineare come la destinazione della casa a residenza familiare non implica necessariamente la perdurante residenza dei coniugi: non viene meno per il solo fatto della separazione. L art. 540 cc si applica anche al coniuge separato senza addebito a meno che dopo la separazione questa casa non fosse abbandonata da entrambi i coniugi. Altro problema riguarda se i due diritti di uso e abitazione devono considerarsi un aggiunta alla quota di legittima spettante al coniuge o siano solo una connotazione qualitativa. Ci si chiede dunque se la quota di legittima debba essere calcolata indipendentemente dall attribuzione dei diritti di uso e abitazione Secondo parte della dottrina, al coniuge non si possono attribuire gli stessi beni anche come diritti reali. Tale interpretazione è stata criticata: lo scopo della legge è la tutela dell interesse morale del coniuge e ciò non può andare a discapito della quota di legittima né di un eventuale obbligo di conguaglio. 5

Secondo la dottrina prevalente dunque, i diritti di cui all art. 540 cc devono essere considerati come un aggiunta della quota di piena proprietà già riservata al coniuge. Solo se la disponibile non è sufficiente, i diritti in esame potranno gravare sulla porzione riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. Si pone un problema quando si abbia l attribuzione in piena proprietà della casa familiare e dei mobili che la corredano al coniuge per testamento e nello stesso tempo venga disposta l attribuzione dei diritti al legittimario. In tali casi la dottrina prevalente sostiene che al coniuge spetta comunque il pieno soddisfacimento del diritto di uso e abitazione, eventualmente gravante sulla quota disponibile destinata a terzi legittimari. 6

L altro presupposto dell art. 540 cc richiede che i diritti di abitazione e di uso dei mobili che la corredano spettano al coniuge superstite se di proprietà del defunto o comuni Si ha un problema in caso di comproprietà con un soggetto estraneo ai due coniugi. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la comunione vada riferita non solo alla comunione che vi può essere tra i coniugi, ma anche alla comproprietà tra defunto ed un terzo. In tale ipotesi il diritto di abitazione troverà un limite di attuazione solo in relazione alla quota di proprietà del defunto. La natura giuridica dell attribuzione è discussa. Si è concordi nel ritenerla una forma di successione a titolo particolare Ciò comporta che il coniuge possa essere chiamato nei beni del defunto tanto a titolo di erede che nei diritti di uso e abitazione. In tale ipotesi il coniuge non sarà costretto ad accettare e conseguire sia l eredità sia questa attribuzione a titolo particolare. 7

Si discute se si tratta di un prelegato o di un legato ex lege Parte della dottrina ritiene che sia di prelegato in quanto tali diritti vengono attribuiti al coniuge prima della divisione dell eredità tra gli eredi. Altra parte della dottrina parla di legato ex lege perché nasce automaticamente ad opera delle legge Preferibile perché il prelegato grava a carico di tutta l eredità ex art. 661, mentre i diritti in oggetto per espressa previsione di legge gravano prima sulla disponibile ed eventualmente in caso di incapienza sulla quota di riserva del coniuge stesso e su quella dei figli. Anche la giurisprudenza è concorde nel riconoscere natura di legato ex lege. Da ciò consegue che questo legato venga acquisito immediatamente dal coniuge al momento di apertura della successione, secondo la regola dei legati di specie. Questo potrebbe determinare un conflitto con altre ipotesi particolari: Se il testatore attribuisce la proprietà dei diritti in esame ad un soggetto diverso In tale ipotesi il coniuge può agire con azione di riduzione: la tesi è basata sull art. 457 II comma e l art. 554 cc Altra parte della dottrina, prevalente, sostiene che il coniuge superstite non deve agire poiché si tratta di un legato ex lege che si acquisisce prima di qualunque disposizione testamentaria con essa incompatibile. 8

L eventuale azione di riduzione, peraltro, è in contrasto con gli articoli 558, 555 e 564 cc Art. 558 cc La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari. Stabilisce il principio della riduzione proporzionale di tutte le disposizioni testamentarie, ma in questo momento si considera l azione di riduzione del coniuge solo verso colui che ha ricevuto per testamento la casa e i mobili. L art. 555 cc Le donazioni, il il cui valore eccede la quota della quale il il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento. Qualora casa e mobili sono stati donati, mancherebbe il presupposto per l operatività dell art. 540 cc, venendo a mancare la proprietà dell immobile da parte del defunto. 9

Art. 564 cc Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati. Impedisce al coniuge superstite di acquistare soltanto il legato di abitazione e di uso, mentre il diritto di abitazione è un attribuzione a titolo particolare non rientrante in questa fattispecie Nella disciplina della successione legittima non troviamo una stessa norma. Gli articoli 581 e 582 cc che regolano la successione legittima del coniuge nulla dicono sulla casa familiare. Tale silenzio secondo alcuni va interpretato nel senso che tali diritti non spettano al coniuge in caso di successione legittima. Ma l art. 584 - Successione del coniuge putativo, richiama tali diritti: si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540. 10

Tale silenzio viene considerato nel senso che tali diritti non possono cumularsi con la quota stabilita ex art. 581 e 582 cc La teoria si giustifica anche con l espresso richiamo all art. 540 cc operato dall art.584 cc Per il coniuge putativo si ritiene che il legislatore non aveva altro modo per assegnargli i predetti diritti. Si discute se l acquisto dei diritti da parte del coniuge superstite debba essere o meno trascritto nei registri immobiliari Parte della dottrina sostiene che l acquisto in esame non può essere suscettibile di trascrizione in quanto non rientra nell espressa previsione di legge dell art. 2648 ultimo comma: Altra parte, prevalente, sostiene la tesi della trascrivibilità, interpretando l articolo 2648 ultimo comma in modo estensivo, comprendendo ogni forma di acquisto mortis causa La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento. 11

Il problema in realtà è il titolo in base al quale effettuare la trascrizione Secondo alcuni è la sentenza di accertamento dell acquisto di abitazione da parte del coniuge Per altri è un atto notorio attestante la sussistenza dei presupposti legali La dottrina prevalente tiene presente che l art. 2648 pone una tassatività di titoli idonei per la trascrizione e quindi la trascrizione vada effettuata sulla base di un atto pubblico o con sottoscrizione autenticata nel quale il coniuge dichiari di accettare il legato ex lege. Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Copyright UNIMARCONI 12