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2 L eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d esercizio (parte II) 2.1 I canoni di locazione finanziaria L art. 11 del D.Lgs. 38/2005 (il cosiddetto Decreto Ias ) ha ampliato l ambito di applicazione dell art. 109, comma 4, lettera b), Tuir prevedendo la possibilità di deduzione extra-contabile anche per le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico. La modifica introdotta è stata resa necessaria allo scopo di permettere ai soggetti che per obbligo o per scelta adotteranno i principi contabili internazionali di continuare a dedurre i canoni di locazione finanziaria anche per la parte che eccede la somma degli ammortamenti e degli oneri finanziari rilevati in bilancio. Nel nostro ordinamento giuridico le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate secondo il cosiddetto metodo patrimoniale che comporta la sola rilevazione nel Conto Economico dei canoni di locazione (i quali incorporano sia una quota capitale sia una quota di oneri finanziari). Ai fini fiscali la disciplina del leasing finanziario è contenuta nell art. 102, comma 7, Tuir il quale per l impresa concedente riconosce la deducibilità dei canoni di locazione alla sola condizione che il contratto abbia una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale, per i beni mobili, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici anni per i beni immobili. In base al Principio contabile internazionale IAS n. 17 le operazioni di leasing finanziario sono invece contabilizzate secondo il cosiddetto metodo finanziario, il quale permette di iscrivere il bene nell attivo patrimoniale del locatario e la quota capitale del debito verso la società locatrice nel passivo. Inoltre nel Conto Economico sono rilevati per competenza gli ammortamenti del bene, nonché gli oneri finanziari maturati nell esercizio. Stante il differente criterio di contabilizzazione, in vista dell adozione dei principi contabili internazionali, con il conseguente passaggio al metodo finanziario, è stato necessario prevedere una modifica della normativa fiscale. Il Decreto Ias è quindi intervenuto modificando i seguenti articoli del Tuir in merito alle operazioni di leasing finanziario: l art. 102, comma 7, Tuir il quale ora riconosce in capo all impresa utilizzatrice la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria indipendentemente dai criteri di contabilizzazione ; l art. 109, comma 4, lettera b), Tuir nel quale è stata aggiunta - tra le deduzioni extra-contabili ammesse - anche l eccedenza dei canoni di locazione finanziaria rispetto agli importi effettivamente rilevati nel Conto Economico (e cioè la somma degli ammortamenti e degli oneri finanziari iscritti in base al metodo finanziario ). 2.2 Le deduzioni extra-contabili e la fiscalità differita La disciplina delle deduzioni extra-contabili introdotta dall art. 109, comma 4, lettera b), Tuir comporta l obbligo di rilevazione della fiscalità differita. La possibilità di dedurre extra-contabilmente alcuni componenti negativi di reddito trae origine dall esistenza di un disallineamento fra ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore imputabili nel Conto Economico dell esercizio e importi ammessi in deduzione dal Legislatore fiscale. In particolare le deduzioni extra-contabili si originano da un disallineamento che comporta un anticipazione della rilevanza fiscale (nel senso di deducibilità) di un componente negativo rispetto alla sua rilevanza economica (imputazione in bilancio). Tale differenza fra risultato economico dell esercizio rappresentato in bilancio e reddito imponibile ai fini fiscali è solo temporanea - e non definitiva - poiché è destinata ad essere riassorbita negli esercizi futuri per effetto del progressivo riallineamento tra valori civili e valori fiscali: le deduzioni extra-contabili di un esercizio - e la conseguente variazione in diminuzione - si tradurranno in corrispondenti variazioni in aumento del reddito complessivo negli esercizi successivi. Ne consegue l obbligo di stanziare la fiscalità differita passiva per i componenti negativi di reddito che sono dedotti extra-contabilmente. Il successivo riallineamento comporta invece l utilizzo del fondo imposte differite che si riduce proporzionalmente. 20

2.3 Il riallineamento tra valori civilistici e valori fiscali Ai sensi dell art. 109, comma 4, lettera b), Tuir l ammontare dell eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. Pertanto l entità dell eccedenza delle deduzioni extra-contabili rispetto ai valori imputati nel Conto Economico si riduce per effetto: del riallineamento progressivo fra valore civilistico e valore fiscale dei beni e dei fondi; della distribuzione di utili e di riserve assoggettate a imposizione. La norma richiamata prevede quindi le due seguenti ipotesi di riallineamento fra valore civilistico e valore fiscale. In primo luogo si osserva che le deduzioni extra-contabili operate in un esercizio sono destinate a concorrere in futuro alla determinazione del reddito complessivo mediante un apposita variazione in aumento e il contestuale utilizzo del fondo imposte differite, che si riduce per un importo corrispondente al riallineamento. Si pensi ad esempio alla prosecuzione dell ammortamento civilistico dopo la conclusione dell ammortamento fiscale: le quote di ammortamento imputate nel Conto Economico danno luogo a variazioni in aumento del reddito complessivo in quanto sono già state integralmente dedotte ai fini fiscali in via extra-contabile negli esercizi precedenti. Una seconda ipotesi di riallineamento prevista dalla norma si verifica per effetto della distribuzione tassata di utili portati a nuovo e di riserve: si tratta dell assoggettamento a imposizione della distribuzione di utili e riserve nel caso in cui - a seguito di tale distribuzione - non residuano voci del Patrimonio Netto sufficienti a coprire le deduzioni extra-contabili nette. Tale distribuzione tassata determina un riallineamento dei valori civilistici e fiscali in quanto è portata ad incremento del valore fiscale. Come è stato chiarito dalla Circolare n. 27/E/2005, paragrafo 7, il concorso alla formazione del reddito degli utili e delle riserve distribuite legittima un aumento del valore fiscale (che tende a riallinearsi a quello civilistico) su tutti i beni e i fondi per i quali sussiste un disallineamento ed in misura proporzionale al disallineamento stesso. Con riferimento alle modalità operative del riallineamento nel caso di distribuzione tassata di utili e riserve si segnala che le bozze delle istruzioni del Modello Unico 2005 per le Società di Capitali precisavano che il riallineamento dovesse avvenire proporzionalmente su tutti i beni e su tutti i fondi per i quali nel Prospetto EC era stata indicata una differenza fra valore civile e valore fiscale. Nella versione definitiva delle istruzioni 2005 e 2006 non è stata riproposta tale metodologia. Viceversa la Circolare n. 27/E/2005 ha aderito a quanto prescritto nelle bozze: il riallineamento deve avvenire con riferimento a tutti i beni e i fondi che presentano un disallineamento e in proporzione allo stesso disallineamento. 2.4 Il regime di sospensione di imposta per massa Nell ambito della disciplina delle deduzioni extra-contabili l art. 109, comma 4, lettera b), Tuir prevede che in caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo è aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti. L ammontare dell eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. Il Legislatore riconosce la possibilità di dedurre extra-contabilmente alcuni componenti negativi, introducendo però un regime di sospensione di imposta gravante sulle voci del Patrimonio Netto con la dichiarata finalità di evitare che la deduzione dal reddito di impresa di componenti negativi di reddito non imputati al Conto Economico permetta la distribuzione di utili che non siano stati assoggettati ad imposizione. Nella Relazione al 21

decreto attuativo della Riforma fiscale si legge che l introduzione del vincolo patrimoniale nella disciplina delle deduzioni extra-contabili muove dall esigenza di condizionare la fruizione dell opportunità e, quindi, della detassazione dell utile, al mantenimento dell utile stesso nell economia dell impresa e di evitare così la distribuzione di dividendi che non hanno subito alcun prelievo a carico della società erogante. È interessante notare che la previsione di tale vincolo patrimoniale avviene nel rispetto della finalità sottostante l introduzione della disciplina delle deduzioni extra-contabili e cioè l eliminazione delle interferenze fiscali sul bilancio d esercizio. Infatti, secondo la definizione data dallo stesso Legislatore, la sospensione di imposta è realizzata per massa e cioè senza apporre vincoli alle riserve espresse in bilancio. Pertanto viene rispettata l esigenza di evitare qualsiasi interferenza del sistema fiscale non solo con le poste del conto economico, ma anche con quelle del netto patrimoniale. Anche la Circolare n. 27/E/2005 precisa che il regime di sospensione che vincola riserve ed utili risulta coerente con l obiettivo di eliminare le interferenze fiscali dal bilancio. Il contribuente, infatti, non è obbligato ad individuare e vincolare utili dell esercizio o determinate riserve, come nel passato era richiesto - ad esempio - per la riserva degli ammortamenti anticipati. [ ] Di conseguenza tale regime non influenza l esposizione in bilancio delle riserve di patrimonio netto e dell utile di bilancio. Il regime di sospensione di imposta è quindi definito per massa in quanto grava indistintamente su tutte le poste del Patrimonio Netto, con la sola esclusione delle riserve già in sospensione di imposta per specifica previsione normativa. Inoltre l obiettivo di disinquinamento del bilancio d esercizio si riscontra anche nel fatto che tale vincolo patrimoniale è definito in modo da non costituire un limite all accesso alla disciplina delle deduzioni extracontabili. Infatti tale opportunità è riconosciuta dal Legislatore a tutte le imprese, e cioè anche in presenza di perdite d esercizio e/o in mancanza di riserve o di utili assoggettabili al regime di sospensione di imposta. Nel commento all art. 109, Tuir contenuto nella Relazione al D.Lgs. 344/2003 si legge che viene previsto, infatti, che i benefici fiscali possano essere fruiti da tutte le imprese, quindi anche da quelle che non hanno utili o riserve da vincolare, attraverso l esposizione in un prospetto riconciliativo che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, laddove esistano utili o riserve, questi devono essere mantenuti nell economia dell impresa (vale a dire non distribuiti) fino a concorrenza delle deduzioni forfetarie non imputate a conto economico. Nella disciplina previgente la deduzione in dichiarazione dei redditi di alcuni componenti negativi (fra i quali gli ammortamenti anticipati) era riconosciuta a condizione che si procedesse alla costituzione di una specifica riserva in sospensione di imposta mediante l accantonamento di parte dell utile dell esercizio. Diversamente la nuova normativa permette di operare le deduzioni extra-contabili anche nel caso di insufficienza o addirittura di mancanza di riserve e di utili da destinare a copertura del vincolo patrimoniale. In tale ipotesi saranno assoggettati al regime di sospensione di imposta per massa gli utili e le riserve se e nella misura in cui si formeranno negli esercizi successivi a quello in cui sono state operate le deduzioni extra-contabili. Allo stesso tempo si nota che la norma relativa al vincolo patrimoniale non impedisce la distribuzione di utili o di riserve. Infatti l impresa è libera di distribuire utili e riserve eccedenti, ma incorre nella tassazione qualora tali distribuzioni intacchino il livello di patrimonio netto che funge da copertura dei benefici fiscali. Tra gli aspetti di maggiore criticità connessi al regime di sospensione di imposta per massa introdotto dalla disciplina delle deduzioni extra-contabili si segnalano i seguenti: individuazione delle voci del Patrimonio Netto vincolabili; quantificazione del vincolo patrimoniale; quantificazione dell utile tassato in caso di distribuzione; individuazione del termine di riferimento per la verifica della consistenza patrimoniale; individuazione del momento impositivo. 2.5 Le voci di Patrimonio Netto vincolabili Il regime di sospensione di imposta introdotto dalla disciplina delle deduzioni extra-contabili è definito per massa in quanto opera genericamente su tutte le voci del Patrimonio Netto, con la sola esclusione delle riserve già in sospensione di imposta. Il divieto di far valere il vincolo patrimoniale delle deduzioni extra-contabili sulle riserve già in sospensione di imposta, costituite in esercizi precedenti per effetto di specifiche disposizioni di legge, origina da un chiarimento fornito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 27/E/2005. Sussistendo i presupposti definiti dal Legislatore, tali riserve sono tassate in caso di utilizzo per effetto di un regime di sospensione di imposta specifico derivante dalle stesse disposizioni normative da cui l obbligo di costituzione di tali riserve trae origine. È evidente che 22

destinare le stesse anche a copertura del vincolo patrimoniale delle deduzioni extra-contabili porterebbe a costituire una sorta di doppio regime di sospensione: è proprio l impossibilità tecnica di assoggettarle - in caso di distribuzione - ad una doppia tassazione che porta ad escluderle in modo assoluto dalla disciplina in esame. La formulazione originaria della norma escludeva espressamente anche la riserva legale. Tuttavia l art. 6, comma 9, lettera 1), D.Lgs. 18 novembre 2005 n. 247 (il cosiddetto Decreto correttivo Ires ) ha soppresso dall art. 109, comma 4, lettera b), Tuir le parole diverse dalla riserva legale : per effetto di tale modifica, anche la riserva legale rientra tra le voci del Patrimonio Netto che possono essere destinate alla copertura delle deduzioni extra-contabili. Non sono previste altre esclusioni. In particolare il Legislatore non ha operato alcuna distinzione fra riserve di utili e riserve di capitale. Pertanto, come è stato confermato anche dalla Circolare n. 10/E del 16 marzo 2005 possono essere utilizzate a copertura delle deduzioni extra-contabili operate tanto le riserve di utili quanto le riserve di capitale. Si segnala in questa sede che la Circolare n. 27/E/2005 ha fornito una precisazione che tuttavia si presta ad alcune difficoltà interpretative. Nel paragrafo 6 si legge che nella particolare ipotesi che per la copertura del vincolo fosse necessario utilizzare in tutto o in parte l utile dello stesso esercizio interessato dalle deduzioni extracontabili, l eventuale distribuzione di tale utile fa venir meno, corrispondentemente, il diritto di fruire ab origine delle deduzioni extracontabili. Si ritiene che l espressione utilizzata dall Amministrazione finanziaria non dovrebbe essere intesa nel senso che la distribuzione dell utile dell esercizio a cui si riferiscono le deduzioni extra-contabili produce il disconoscimento - addirittura con effetto retroattivo - delle deduzioni stesse. Quanto affermato nel passaggio della Circolare qui riportato sembra invece comportare l obbligo di assoggettamento a imposizione dell utile distribuito, il quale pertanto concorrerà alla formazione del reddito complessivo nell esercizio di distribuzione. 2.6 La quantificazione del vincolo patrimoniale Per effetto del regime di sospensione di imposta per massa, il Patrimonio Netto risulta vincolato in misura pari all ammontare complessivo delle deduzioni extra-contabili operate (la cosiddetta eccedenza ) al netto del corrispondente fondo imposte differite. Il presupposto per l assoggettamento a imposizione è la distribuzione di utili o riserve a condizione che tale distribuzione determini una riduzione delle riserve e degli utili che residuano al di sotto dell eccedenza delle deduzioni di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore rispetto agli importi imputati nel Conto Economico (al netto delle imposte differite correlate a tali maggiori deduzioni). Deve pertanto originarsi una differenza positiva fra: le deduzioni extra-contabili (al netto delle relative imposte differite) e l importo delle riserve e degli utili che residuano dopo tale distribuzione. Se emerge la suddetta differenza positiva significa che le riserve e gli utili che residuano dopo la distribuzione non sono sufficienti a coprire tutte le deduzioni extra-contabili operate (al netto della relativa fiscalità differita). 2.7 La quantificazione dell utile da tassare in caso di distribuzione La disciplina delle deduzioni extra-contabili prevede che la distribuzione di utili e di riserve è assoggettata a imposizione se e nella misura in cui gli utili e le riserve che residuano dopo tale distribuzione scendono al di sotto delle deduzioni extra-contabili nette (cioè ridotte del corrispondente fondo imposte differite). L importo complessivo delle riserve e degli utili distribuiti da assoggettare a imposizione è pari al minore fra: l ammontare dell utile e delle riserve distribuiti e l importo delle deduzioni extra-contabili che eccede le riserve e gli utili che residuano. 23

Si veda il seguente esempio nel quale sono rappresentate quattro ipotesi differenti: Esempio: (A) (B) (C) (D) Riserve e utili "vincolabili" 400.000 - - 400.000 Deduzioni extra-contabili nette 100.000 500.000 500.000 500.000 Utile dell'esercizio interamente distribuito 300.000 200.000 800.000 300.000 Distribuzione da tassare: - 200.000 500.000 100.000 Nell ipotesi (A) l intero importo delle deduzioni extra-contabili nette (cioè ridotte del relativo fondo imposte differite) trova copertura nella consistenza delle riserve e degli utili portati a nuovo. Di conseguenza la distribuzione dell intero utile dell esercizio non origina alcuna imposizione. Diversamente nelle ipotesi (B) e (C) le deduzioni extra-contabili non risultano coperte da riserve di patrimonio netto e da utili portati a nuovo: la distribuzione dell utile dell esercizio fa quindi emergere materia imponibile. In particolare nell ipotesi (B) l utile distribuito - essendo di importo inferiore a quello delle deduzioni extra-contabili - è interamente assoggettato a imposizione. Nell ipotesi (C) invece l utile distribuito è maggiore delle deduzioni extra-contabili: solo un importo corrispondente alle deduzioni extra-contabili nette concorre a formare il reddito dell esercizio. Infine nell ipotesi (D) le deduzioni extra-contabili sono coperte solo parzialmente dalle riserve e dagli utili portati a nuovo: la distribuzione dell utile dell esercizio è quindi da assoggettare a imposizione ma nei limiti della parte di deduzioni extra-contabili che eccede l importo delle riserve e degli utili che residuano dopo tale distribuzione. Si segnala che il cosiddetto Decreto Correttivo Ires ha integrato l art. 109, comma 4, lettera b), Tuir con il seguente periodo: la parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo è aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti. Di conseguenza l importo da riprendere a tassazione a causa dell avvenuta distribuzione di importi generati da deduzioni extra-contabili è l utile lordo e non quello distribuito. Ciò significa che il prelievo impositivo deve avvenire sull utile aumentato delle corrispondenti imposte differite. Esempio: Riserve e utili "vincolabili" 120.000 Deduzioni extra-contabili 100.000 - Fondo imposte differite - 37.250 Deduzioni extra-contabili nette 62.750 Importo distribuito 100.000 Distribuzione da tassare 42.750 al netto delle imposte differite Importo da assoggettare a imposizione 68.127 al lordo delle imposte differite Poiché la tassazione della distribuzione di riserve e di utili rappresenta un ipotesi di riallineamento, a seguito di tale distribuzione si riduce l entità dell eccedenza lorda delle deduzioni extra-contabili e si utilizza il corrispondente fondo imposte differite. Riprendendo l esempio proposto: Come chiarito dalla Circolare n. 27/E/2005 il riallineamento di 68.127 - essendo dovuto alla distribuzione tassata di riserve e di utili - deve essere imputato a incremento del valore fiscale dei beni e dei fondi in proporzione al disallineamento ancora esistente. Si segnala che la modifica introdotta nella disciplina dal Decreto correttivo Ires - prima ancora di essere in vigore - era già stata implicitamente recepita dalla Circolare n. 27/E/2005: si nota infatti che nell esempio proposto in allegato il prelievo fiscale è calcolato sulla parte della distribuzione da tassare incrementata della relativa fiscalità differita. Si riporta l esempio proposto dalla Circolare. 24

2.8 Circolare n. 27/E/2005 - Allegato 1 Esempio Nello Stato Patrimoniale sotto riportato, riferito all esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, è iscritto un bene strumentale nuovo da ammortizzare a partire dall esercizio 2004, con aliquota civilistica e fiscale pari al 25%. Per semplicità non si considera la riduzione alla metà dell aliquota di ammortamento fiscale nel primo esercizio prevista dall art. 102, comma 2, del Tuir. Stato Patrimoniale al 31/12/2003 Bene strumentale 100,0 Capitale sociale 100,0 Cassa 20,0 Riserva sovrapprezzo 20,0 Totale 120,0 Totale 120,0 Nel 2004 si deducono extracontabilmente gli ammortamenti anticipati per 25 e si accantonano le relative imposte differite per 9,4: imposte dirette 8,3 (aliquota del 33% su 25) e Irap 1,1 (aliquota 4,25% su 25). Stato Patrimoniale al 31/12/2004 Bene strumentale 75,0 Capitale sociale 100,0 Cassa 79,4 Riserva sovrapprezzo 20,0 Utile d'esercizio 21,5 Fondo imposte differite 9,4 Debiti tributari 3,5 Totale 154,4 Totale 154,4 Conto Economico al 31/12/2004 Ammortamenti 25,0 Ricavi 59,4 Imposte dell'esercizio: - Correnti 3,5 - Differite 9,4 Utile d'esercizio 21,5 Totale 59,4 Totale 59,4 Reddito imponibile 2004 Utile 21,5 Componenti negativi indicati nel quadro EC (amm.ti anticipati) 25 Variazioni in aumento (imposte indeducibili) 12,9 Variazioni in diminuzione 0 Reddito imponibile 9,4 Imposte dell'esercizio 2004 Ires (33%) 3,1 Irap (4,25%) 0,4 Totale 3,5 L utile dell esercizio prima delle imposte è pari a 34,4. Il reddito imponibile dell esercizio è pari a 9,4. La deduzione extracontabile degli ammortamenti anticipati comporta un disallineamento tra valore civile e fiscale del bene e la creazione di un vincolo sugli utili e sulle riserve di patrimonio netto, pari all ammontare del valore del disallineamento stesso assunto al netto delle imposte differite. Nel corso del 2005 in sede di approvazione del bilancio dell esercizio 2004 viene deliberata la distribuzione 25

dell intero utile dell esercizio, pari a 21,5. La copertura delle deduzioni extracontabili (25) è garantita dalla riserva sovrapprezzo (20) che è di ammontare superiore al vincolo (15,6) richiesto sugli utili e sulle riserve di Patrimonio Netto. Si supponga che nel 2005 non si effettuino altri ammortamenti anticipati, che l esercizio in questione chiuda in pareggio e che nel mese di novembre venga deliberata la distribuzione dell intera riserva sovrapprezzo. Tale ultima distribuzione, facendo venir meno la copertura del vincolo e non essendosi verificati nel corso del 2005 riassorbimenti della eccedenza pregressa, concorrerà alla formazione del risultato d esercizio fino a concorrenza della parte di riserva soggetta a vincolo (15,6) al lordo delle imposte differite (9,4) correlate all importo dedotto extracontabilmente (25). In relazione alle imposte dovute a seguito della distribuzione della riserva si utilizza il fondo imposte differite. Stato Patrimoniale al 31/12/2005 Bene strumentale 50,0 Capitale sociale 100,0 Cassa 59,4 Utile d'esercizio 0,0 Fondo imposte differite 0,0 Debiti tributari 9,4 Totale 109,4 Totale 109,4 Conto Economico al 31/12/2005 Ammortamenti 25,0 Ricavi 25,0 Imposte dell'esercizio: - Correnti 9,4 + Storno imposte differite - 9,4 Utile d'esercizio 0,0 Totale 25,0 Totale 25,0 Reddito imponibile 2005 Utile 0,0 Componenti negativi indicati nel quadro EC 0 Variazioni in aumento (distribuzione riserva) 25 Variazioni in diminuzione 0 Reddito imponibile 25 Imposte dell'esercizio 2005 Ires (33%) 8,3 Irap (4,25%) 1,1 Totale 9,4 Per l importo che ha concorso alla formazione del reddito (25) si determina il riallineamento tra il valore fiscale e civile del bene che si era creato nel corso dell esercizio precedente per effetto della deduzione degli ammortamenti anticipati in via extracontabile. 26

2.9 L individuazione del termine di riferimento per la verifica della consistenza patrimoniale Nel paragrafo 4.2. della Circolare n. 10/E del 16 marzo 2005, l Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre fare riferimento all ultimo bilancio approvato prima della delibera di distribuzione. Allo scopo di individuare se e in quale misura la distribuzione di utili o di riserve sia da assoggettare a imposizione occorre porre a confronto: l ammontare complessivo delle deduzioni extra-contabili esistenti alla fine dell ultimo periodo di imposta chiuso; l entità delle riserve e degli utili risultanti dall ultimo bilancio approvato prima della delibera di distribuzione. In merito al primo aspetto non sembrano emergere dubbi interpretativi: infatti le deduzioni extra-contabili non sono operate nel corso dell anno e quindi la cosiddetta eccedenza può movimentarsi solo alla chiusura del periodo di imposta attraverso il calcolo di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore. È quindi corretto considerare l eccedenza esistente al termine dell ultimo periodo di imposta chiuso, come risultante dal prospetto riconciliativo allegato alla dichiarazione dei redditi. Viceversa la distribuzione di utili portati a nuovo e di riserve del Patrimonio Netto, così come il loro incremento, può avvenire anche nel corso dell esercizio. In sostanza la consistenza (così come la composizione) del Patrimonio Netto può mutare, incrementandosi ovvero riducendosi, nel periodo che intercorre fra la fine dell esercizio precedente e la data della distribuzione. Ne consegue che l entità del Patrimonio Netto risultante dall ultimo bilancio approvato può non coincidere con quella alla data di distribuzione di utili portati a nuovo o di riserve. Si pensi al caso di un versamento effettuato dai soci ovvero della rinuncia degli stessi a un finanziamento precedentemente erogato che porta a riclassificare il debito della società fra le altre riserve di Patrimonio Netto. Nell ipotesi in cui ci sia stata effettivamente una modifica nella consistenza del Patrimonio Netto successiva alla chiusura dell esercizio (ma precedente alla data di delibera della distribuzione) può risultare non corretto fare riferimento all ultimo bilancio approvato: si può incorrere nel rischio di assoggettare a imposizione un importo superiore ovvero inferiore a quello corrispondente all effettivo importo di deduzioni extracontabili nette non coperte da utili portati a nuovo e riserve. D altra parte la stessa Agenzia delle Entrate si esprime in modo contraddittorio in merito a tale aspetto. Si legge infatti nel paragrafo 4.2. della Circolare n. 10/E del 16 marzo 2005 che le riserve e gli utili necessari a coprire le deduzioni extracontabili possono essersi creati precedentemente o successivamente al periodo d imposta nel quale sono state operate le deduzioni, purché siano esistenti al momento della delibera di distribuzione. Ne consegue che occorrerà fare riferimento all ultimo bilancio approvato prima della delibera. Sulla base delle considerazioni appena svolte le due espressioni utilizzate sembrano fra loro non concordanti: da un lato - così come si ritiene più corretto - le riserve e gli utili devono esistere al momento della delibera di distribuzione, dall altro si fissa come riferimento per la verifica della consistenza patrimoniale l ultimo bilancio approvato prima della delibera. Si veda il seguente esempio, dove nell ipotesi (A) si considerano le consistenze patrimoniali esistenti al momento della delibera di distribuzione, mentre nell ipotesi (B) si considerano quelle risultanti dall ultimo bilancio approvato. Esempio: Anno (1) Anno (2) Deduzioni extra-contabili nette 1.000.000 1.000.000 Riserve 800.000 800.000 Utile dell'esercizio (*) 200.000 - Versamenti soci in c/capitale - 300.000 Distribuzione da tassare (A) - (B) 200.000 Ipotesi (A): si considerano le consistenze patrimoniali alla data di delibera della distribuzione. Per effetto dei versamenti soci in c/capitale intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, le consistenze patrimoniali "vincolabili" eccedono le deduzioni extra-contabili nette. Di conseguenza l'intera distribuzione avviene senza 27

alcuna imposizione. Ipotesi (B): si considerano le consistenze patrimoniali alla data di chiusura dell'esercizio precedente. In seguito alla distribuzione dell'utile dell'esercizio (1), l'entità delle riserve e delle voci del patrimonio netto "vincolabili" scende al di sotto delle deduzioni extra-contabili. Di conseguenza l'utile distribuito è interamente assoggettato a imposizione: infatti le deduzioni extra-contabili nette di 1.000.000 risultano coperte solo da riserve pari a 800.000. (*) l intero utile dell anno (1) è distribuito nell anno (2) Dall esempio proposto si nota che nell ipotesi (B) si crea un ingiustificata imposizione di una parte delle deduzioni extra-contabili, le quali trovano copertura nelle riserve che si sono create successivamente alla chiusura dell esercizio ma prima della delibera di distribuzione. 2.10 L individuazione del momento impositivo Nel caso di distribuzione di utili e riserve del Patrimonio Netto sottoposti al particolare regime di sospensione di imposta previsto dalla disciplina delle deduzioni extra-contabili, l importo distribuito concorre alla formazione del reddito complessivo. A tale fine si osserva che il presupposto per l assoggettamento a imposizione è la distribuzione. Pertanto, ai fini dell individuazione del momento impositivo, occorre fare riferimento alla data della delibera di distribuzione: in sostanza la distribuzione rileva fiscalmente nel periodo di imposta in cui ha luogo. 2.11 Altri utilizzi di utili e riserve: aumento gratuito del capitale sociale e copertura di perdite È stato chiarito che le altre forme di utilizzo delle riserve e degli utili - cioè gli utilizzi diversi dalla distribuzione - sono irrilevanti ai fini del rispetto del vincolo patrimoniale a copertura delle deduzioni extra-contabili. La ragione di tale conclusione si ritrova nella finalità stessa dell introduzione del particolare regime di sospensione di imposta per massa : l obiettivo perseguito dal Legislatore è di evitare che si verifichino distribuzioni di utili che non sono stati assoggettati ad alcuna imposizione. Poiché tali utilizzi non comportano alcuna fuoriuscita di risorse dall economia dell impresa è evidente allora la loro neutralità ai fini della disciplina in commento. Questo significa che l utilizzo di riserve o di utili portati a nuovo per l aumento gratuito del capitale sociale ovvero per la copertura delle perdite non esplica alcun effetto. Nel caso di aumento gratuito del capitale sociale il vincolo esistente sulle riserve imputate a capitale si sposta - per un importo corrispondente - sul capitale stesso che funge da copertura delle deduzioni extracontabili e quindi risulta essere assoggettato al particolare regime di sospensione di imposta per massa già descritto. La successiva riduzione del capitale per esuberanza costituisce distribuzione di utili, secondo la previsione dell art. 47, comma 6, Tuir: pertanto tale distribuzione è assoggettata a imposizione se e nella misura in cui - in seguito alla distribuzione -non residuano riserve o utili almeno pari alle deduzioni extra-contabili operate (al netto delle imposte differite). Conclusioni analoghe possono essere formulate con riferimento all utilizzo di riserve per la copertura di perdite. Nella Circolare n. 10/E del 16 marzo 2005 l Agenzia delle Entrate ha affermato infatti che è irrilevante che, per la copertura di perdite, vengano utilizzate riserve vincolate a garanzia delle deduzioni extracontabili [ ] Ovviamente, il vincolo si trasferirà sulle riserve di patrimonio netto che si formeranno nei successivi esercizi che non saranno liberamente distribuibili senza imposizione. Come nel caso dell aumento gratuito di capitale sociale, le future distribuzioni di utili o di riserve perdono il regime di sospensione di imposta se e nella misura in cui l eccedenza di ammortamenti, accantonamenti ed altre rettifiche non trova copertura nelle altre voci del Patrimonio Netto. 28