GESTIONE FISCALE DEI CREDITI INSOLUTI 1 Raniero Mazzucato dottore commercialista / revisore legale
2 Art 2423 Codice Civile Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell esercizio Art 2426 - criteri di valutazione I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione
3 Classificazione e contenuto delle voci L art 2424 C.C. prevede che i crediti siano esposti nell attivo patrimoniale nella voce relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e nella voce relativa ai crediti facenti parte dell attivo circolante, a seconda della loro natura e destinazione. B III 2 Crediti Verso imprese controllate Verso imprese collegate Verso controllanti verso altri C II crediti Verso clienti Verso imprese controllate Verso imprese collegate Verso controllanti 4-bis crediti tributari 4-ter imposte anticipate 5-verso altri
4 Aspetto civile I principi di redazione del bilancio prevedono che i crediti siano iscritti al valore del presumibile realizzo. Quando una perdita diventa probabile, deve essere accantonato un fondo svalutazione, il cui ammontare deve essere calcolato tenendo conto delle circostanze, dei motivi e del principio di prudenza. Aspetto fiscale La norma fiscale considera deducibili tali accantonamenti, entri limiti qualitativi, ossia considerando solo i crediti commerciali non assicurati iscritti a bilancio, da cui derivano ricavi d esercizio, nel rispetto di limiti quantitativi, ossia entro lo 0,50% del valore nominale dei crediti stessi. La deduzione non è più ammessa fiscalmente quando l ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell esercizio
5 Il Decreto Legislativo 147/2015 interviene e modifica alcune norme del TUIR che disciplinano le perdite su crediti, che in passato, erano già state oggetto di modifica per effetto sia del DL n 83/2012 (Decreto crescita e sviluppo) sia dalla Legge di Stabilità per il 2014. La disciplina delle perdite su crediti di cui all art 101, comma 5 del DPR 917/86 torna ad essere l obiettivo del legislatore, diretto ad estendere le ipotesi di deduzione automatica delle perdite.
6 OIC Organismo italiano di contabilità Predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d esercizio e consolidati delle imprese nazionali Cancellazione dei crediti La società cancella il credito dal bilancio quando: I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono La titolarità dei diritti contrattuali sui flussi derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti tutti i rischi inerenti al credito Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di una operazione di cessione che comporta il trasferimento di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscrivere nel conto economico
7 Le modifiche apportate alla disciplina delle perdite su crediti dall art 13 Dlgs 147/2015 riguardano il criterio di imputazione temporale delle perdite, la cui deduzione può essere effettuata nel periodo compreso tra l esercizio nel quale sono contabilizzate nel conto economico e quello in cui i relativi crediti devono essere cancellati dal bilancio Tale criterio è applicabile sia ai crediti di modesta entità, sia a quelli vantati nei confronti dei creditori assoggettati alle procedure concorsuali e assimilate. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 07/10/2015 La norma contiene anche un criterio interpretativo dell art 101 del Tuir in relazione alla gestione dei crediti per masse e ai relativi problemi di imputazione contabile. In particolare, la mancata deduzione delle svalutazioni contabili dei crediti nell esercizio in cui sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisce violazione del principio della competenza fiscale
8 PERDITE DA REALIZZO (es. cessione di credito) Deducibilità art 101 Tuir Le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate mediante Cessione a titolo onero Risarcimento anche in forma assicurativa PERDITE DA VALUTAZIONE (es. fallimento, insolvenza) Deducibilità generale art 101 Tuir Le perdite su crediti sono deducibili: Se risultano da elementi certi e precisi In ogni caso se il debitore assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato
9 Deducibilità automatica art 101 Tuir crediti non superiori a Euro 2.500,00 Euro 5.000,00 per imprese di grandi dimissioni (volume di affari o ricavi non inferiore a 100milioni) Decorsi 6 mesi dalla scadenza di pagamento (è irrilevante la data della fattura) Crediti prescritti In caso di cancellazione dei crediti dal bilancio, operata in applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali (Dal periodo di imposta in corso al 31/12/2013) Riconoscimento giudiziale del minor importo Cessione pro soluto del credito Transazione con il debitore
10 Le perdite su crediti: SVALUTAZIONI PRECEDENTI Deducibilità art 106 Tuir Risultanti in bilancio e che derivano dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi, verificatesi nell esercizio, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi sono deducibili alla parte che eccede l ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Le altre perdite su crediti derivanti da operazioni che non danno luogo a ricavi (es cessione di bene strumentale) e direttamente imputate a conto economico ai fini fiscali, sono immediatamente deducibili
11 COMPETENZA Coordinamento tra perdite su crediti e fondo svalutazione crediti Perdite eccedenti il fondo Le perdite su crediti realizzate sono imputate all intero ammontare delle svalutazioni operate Le perdite su crediti sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi Utilizzo del fondo Il fondo fiscale deve essere utilizzato al verificarsi di perdite su crediti che presentano i requisiti di deducibilità di cui all art 101 Tuir se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. In altri termini la perdita realizzata è imputata al fondo, in quanto capiente, e la determinazione della quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni dell esercizio, così come la valutazione dell eventuale eccedenza imponibile rispetto alla soglia globale del 5 % deve essere calcolata sull ammontaredei crediti al netto della perdita.
12 Valore fiscale dei crediti Le perdite su crediti devono essere determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi Il valore fiscalmente riconosciuto dei crediti è costituito dal valore nominale di acquisizione degli stessi, pertanto, per effetto delle rettifiche per svalutazione, il valore fiscale risulta disallineato rispetto a quello di bilancio DEDUCIBILITA Costo imputato come svalutazione crediti (norma di interpretazione art 13 Dlgs 147/2015) Le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento sono deducibili nell esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio
13 Pertanto la mancata deduzione, in tutto od in parte, delle svalutazioni contabili dei crediti nell esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisce violazione del principio di competenza fiscale, sempre ché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d imposta in cui si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio. In sostanza, in presenza degli elementi certi e precisi la deduzione spetta anche nel caso in cui al conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione. Costo imputato come perdita su crediti Art 101 Tuir La deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodi imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi sempre ché l imputazione non avvenga in periodo di imposta successivo a quello in cui, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito in bilancio.
14 Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali (o a procedure estere equivalenti) ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento In sostanza, è possibile rinviare la deduzione a un esercizio successivo a quello in cui sono soddisfatti i requisiti di certezza e precisione; il termine ultimo è il momento in cui il credito non deve risultare in bilancio, considerata la sua inesigibilità
15 Grazie per l attenzione