Storia delle codificazioni moderne 1 Paolo Alvazzi del Frate 2014/15
Testi d esame Ettore Dezza, Lezioni di storia della codificazione civile, Torino, Giappichelli, 2000 P. Alvazzi del Frate, Giustizia e garanzie giurisdizionali, Torino, Giappichelli, 2011 P. Alvazzi del Frate, L interpretazione autentica nel XVIII secolo, Torino, Giappichelli, 2000 J.-E.-M. Portalis, Discorso preliminare al primo progetto del codice civile, a cura di R. Calvo, Napoli, Esi, 2013
Info sul corso sito web per informazioni e testi per il corso: www.corsistoriadiritto.weebly.com Pre-appello riservato ai soli frequentanti Lunedì 25 maggio 15 Saranno raccolte le firme degli studenti effettivamente presenti (max 5 assenze consentite)
Periodizzazione tematica Ordinamenti di diritto comune (sec. XI-XVIII) Diritto codificato (sec. XIX-XX)
Consolidazioni e codificazioni Tesi di Mario Viora esposta nel volume Consolidazioni e codificazioni, Torino 1967 Novità, sistematicità, razionalizzazione quali caratteri distintivi dei codici Prototipo di codice è il Code civil des Français (Code Napoléon) del 1804 Esempi di consolidazioni le Ordonnances di Luigi XIV Civile (1667), Criminelle (1670)
Cos è un codice? Dal punto di vista terminologico Codex codicis termine latino utilizzato per definire una tavoletta di legno coperta di cera sulla quale si poteva scrivere Nella compilazione giustinianea (VI sec.) il Codex raccoglie le constitutiones imperiali
Sabatini-Coletti, Dizionario lingua italiana Nell'antichità, tavoletta lignea rivestita di cera su cui scrivere; dal Medioevo alla diffusione della stampa, serie di fogli di pergamena o di carta legati insieme a formare un libro manoscritto: c. cartaceo, membranaceo dir. Raccolta sistematica delle norme giuridiche relative a una data branca del diritto: c. penale, civile; c. della strada estens. Normativa non formalizzata ma considerata vincolante dall'intera società o da suoi gruppi: c. di comportamento Nella teoria della comunicazione, sistema di segni e di regole per la loro combinazione, convenzionalmente assunto (c. segreto, cifrato )
Giovanni Tarello, «Storia della cultura giuridica moderna» 1976, pp. 20-21 I codici sono documenti che: a) contengono serie di norme, e null altro che serie di norme; b) vengono considerati, da chi li produce, e da chi li adopera, come documenti unitari, talché le norme in essi contenute sono a loro volta considerate come in qualche senso coerenti e sistematizzate; c) vengono ritenuti, da chi li produce e da chi li usa, realizzare una disciplina giuridica esauriente (salve deroghe viste appunto come eccezionali) di tutti i rapporti appartenenti a un genere individuato dall unita di materia
Natalino Irti L età della decodificazione, p. 45 L età della decodificazione ossia gli anni che viviamo e che ci attendono nel vicino futuro, è dinanzi ai nostri occhi nella nettezza della sua fisionomia. Il codice civile ha perduto il carattere di centralità nel sistema delle fonti: non più sede di garanzie dell individuo, ormai assunte e svolte dalla Costituzione; non più sede di principi generali, ormai espressi, per singole categorie di beni o classi di soggetti, dalle leggi esterne. La storia del nostro secolo rivela, sotto il profilo delle vicende legislative, un radicale indirizzo centrifugo. Mentre il secolo decimonono converge nei codici civili, che perciò offrono, non semplici criteri normativi, ma complete immagini di una società laica e moderna; il secolo ventesimo sgretola, insieme con il potere statale, i suoi simboli più e suggestivi.
Natalino Irti L età della decodificazione, p. 45 La fuga dal codice civile riguarda fondamentali istituti ed interi complessi di rapporti (così la disciplina del divorzio e lo statuto dei lavoratori); e si intensifica ed allarga a mano a mano che gruppi sociali o cerchie di soggetti strappano, dopo aspri e tormentati negoziati con i poteri pubblici, leggi particolari e tavole di privilegi. Al giurista non è data la consolazione della nostalgia, né la serena tristezza di chi scruta il tramonto: egli ha l ineludibile dovere di capire, del ricomporre, tra le rovine del passato ed i labili o incerti segni del futuro, la logica del proprio tempo. E questa non consente più di collocare al centro del sistema il codice civile, ma impone di assumere, come portatori di autonomi principi, i diversi nuclei di leggi speciali.
Rosario Nicolò, Codice civile, in Enc. diritto Chiedersi che cosa debba rappresentare un codice di diritto privato in una società moderna, se esso cioè debba essere un corpus il più completo possibile di norme precise e analitiche per tutti gli istituti della vita giuridica, ispirate al più rigoroso tecnicismo degli iniziati, o se piuttosto non debba essere un tessuto di principi, sui filoni fondamentali della esperienza giuridica che, per la loro capacità espansiva e la loro flessibilità, possano, attraverso la integrazione di fonti normative a carattere meno impegnativo di un codice (leggi speciali, usi, ecc.) e attraverso il penetrante lavoro dei giuristi, teorici e pratici, che vivono e comprendono quella esperienza, adeguarsi più da vicino al ritmo della evoluzione delle nostre strutture sociali.
Ugo Petronio, La lotta per la codificazione L alternativa era quella o di un codice come corpo organico e completo di norme, che proprio perché era organico e completo era capace di dettare la disciplina per tutti gli istituti della vita giuridica ; oppure di un codice come tessuto di principi o come nucleo sistematico di concetti - come ha scritto Schlensinger che forniva non la disciplina effettiva, ma il criterio di orientamento sul quale fondare la disciplina effettiva, la quale era affidata alle leggi speciali, alla dottrina e alla giurisprudenza. Ma questo significava allora mettere in dubbio l ideologia della completezza di un codice e recuperare invece la sua duttile capacità di espandersi in direzioni nuove per dare soluzione a problemi nuovi, e di flettersi per trovare tutela a quelle esigenze anch esse nuove che venivano emergendo dalla realtà sociale.
Luigi Mengoni, L'Europa dei codici o un codice per l'europa? Questa ideologia, concomitante all'ascesa dello Stato nazionale, è tramontata con l'avvento delle costituzioni del secondo dopoguerra, nelle quali la sovranità non è più la categoria fondante della costituzione. [...] L idea di codice può ridursi, e ormai si è ridotta, a un concetto puramente tecnico, ordinato alla funzione di apprestare un nucleo sistematico di principi e di categorie ordinatorie adeguato alla selezione strutturale dei conflitti di interesse e all'organizzazione delle relative decisioni nell'unità del sistema giuridico, garantendo il primato dell'argomentazione giuridica sulla contingenza delle valutazioni politiche. La forza che l'idea di codice
continua a esercitare in tutti i paesi del continente deriva precisamente dal senso profondo della sistematicità del diritto, che assegna ai concetti sistematici una funzione irrinunciabile di guida e di controllo dell'argomentazione giuridica, e quindi di razionalizzazione unificante dell'esperienza giuridica. Pur avendo perduto la centralità occupata negli ordinamenti degli Stati liberali e non essendo più accreditato di valore deduttivo della soluzione di tutti i possibili casi giuridici, il codice civile conserva una forte valenza politico-culturale come deposito della tradizione giuridica nazionale e perciò elemento primario del complesso meccanismo che determina l'identità nazionale dello Stato.