Il nuovo regime dell IVA per CASSA

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Introduzione Con la pubblicazione del decreto attuativo del 11/10/12 e con il Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate del 21/11/12 si è definito il quadro per l applicazione del nuovo regime DELL IVA PER CASSA. Il nuovo regime dell Iva per cassa istituito con l art. 32 bis del D.L 22 giugno 2012 sarà applicabile dal 1 dicembre 2012, e comporta che in presenza di determinati requisiti, i soggetti passivi possano beneficiare per le operazioni attive e passive effettuate da tale data del regime dell esigibilità differita dell imposta (l iva diviene esigibile e quindi va nel conteggio della liquidazione al momento del pagamento dei relativi corrispettivi). Il contribuente potrà scegliere se aderire al nuovo regime dal 01/12 oppure a partire dal gennaio 2013 oppure mantenere la vecchia procedura di liquidazione iva. Requisiti soggettivi per l applicabilita del nuovo regime Il regime dell Iva per cassa si applica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell esercizio di impresa, arte o professione. L applicazione di tale regime richiede dunque la sussistenza di 2 requisiti per il differimento dell Iva all atto del pagamento del corrispettivo, ovvero: 1. La qualità di soggetto passivo in capo al cessionario o committente dell operazione, (sono quindi escluse le operazioni effettuate nei confronti dei privati) e 2. Il rispetto del limite del limite di volume d affari fissato a 2milioni di euro. A tal proposito è opportuno precisare che: Il decreto precisa che nel calcolo del volume di affari vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell Iva per cassa, sia le operazioni escluse da tal diritto. Inoltre, in merito al riferimento temporale per la determinazione del volume di affari, si deve considerare il volume di affari realizzato nell anno solare precedente ovvero, in caso di inizio attività, a quello che si presume di realizzare nel corso dell anno. Effetti in capo al cedente o prestatore L applicazione del regime dell Iva per cassa implica per il cedente il verificarsi dei seguenti effetti: 1. L iva relativa alle cessioni dei beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti passivi d imposta diviene esigibile all atto del pagamento dei relativi corrispettivi; 2. Per tali soggetti, inoltre, il diritto alla detrazione dell imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. www.studiocappietti.com pag. 2 di 5

Limite temporale In merito al limite temporale del differimento dell esigibilità dell Iva, vale il principio generale in base al quale l Iva relativa alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori soggetti passivi d imposta diviene esigibile dal Fisco al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Tuttavia esiste un eccezione se l incasso della fattura viene effettuato decorso un anno dal momento in cui l operazione è stata effettuata, l iva diviene comunque esigibile dopo tale data, a meno che in tale arco temporale la controparte non sia soggetta ad una procedura concorsuale; in tal caso infatti l imposta rimane sospesa. Quindi il differimento dell iva può durare al massimo 12 mesi. Adempimenti formali In caso di esercizio dell opzione iva per cassa, sono previsti i seguenti obblighi formali: 1. Adempimenti in caso di operazioni attive La scelta dell opzione iva per cassa si desume esclusivamente dal comportamento concludente del contribuente, e deve esser comunicata nella prima dichiarazione iva da presentarsi successivamente alla scelta di esercitare l opzione. Ciò implica dunque che: nessun modello ad hoc deve esser presentato da parte del soggetto passivo iva. Tuttavia, è previsto che i soggetti che intendono optare per il regime dell Iva per cassa devono riportare nelle fatture emesse la seguente dicitura: operazioni con Iva per cassa ex art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. NOTA BENE: Nel mese o trimestre di incasso della fattura l Iva sarà conteggiata a debito nella relativa liquidazione periodica a seguito dell avvenuta esigibilità. In caso di incasso parziale del corrispettivo, l Iva diventa esigibile e deve esser dunque computata nella liquidazione periodica nella proporzione tra quanto incassato e il corrispettivo complessivo della fattura. Le operazioni in esame concorrono a formare il volume d affari, e partecipano alla determinazione del pro-rata con riferimento all anno di effettuazione dell operazione. 2. Adempimenti in caso di operazioni passive La detrazione dell Iva a credito può esser operata dal momento in cui è pagato il corrispettivo, o decorso un anno dal momento in cui l imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento. NOTA BENE: in caso di pagamento parziale del corrispettivo la detrazione dell iva spetta nella proporzione tra quanto pagato e il corrispettivo complessivo della fattura. www.studiocappietti.com pag. 3 di 5

Operazioni escluse dal regime iva per cassa Sono escluse dall esercizio dell opzione dell iva per cassa le seguenti operazioni: 1. Attive: Qualora il cedente o prestatore si avvale di regimi speciali di determinazione dell Iva; Qualora l acquirente o committente assolve l imposta mediante l applicazione del reverse charge ; Qualora l acquirente o committente è un soggetto privato; Nel caso di operazioni con Iva ad esigibilità differita, disciplinate all art. 6, co 5, D.P.R. 633/1972. 2. Passive: Acquisti di beni e servizi soggetti a iva con il metodo del reverse charge; Acquisti intracomunitari; Importazioni; Estrazioni di beni dai depositi iva. Effetti contabili L esercizio dell opzione Iva per cassa implica che il committente della prestazione, al ricevimento della fattura con l indicazione iva per cassa, registrerà il documento secondo quanto stabilito dall art. 25 D.P.R. 633/1972, e potrà detrarre l iva nel mese di registrazione del documento anche a pagamento non ancora avvenuto, come fosse un imposta addebitata nelle fatture ad esigibilità immediata. In sintesi, dunque: il diritto alla detrazione del cessionario o committente viene collegato all effettuazione dell operazione (per i beni mobili:la consegna)e non all esigibilità. Inoltre, con le nuove regole, il differimento della detrazione riguarda chi si avvale del regime e non chi acquista da tal soggetto. Ma il soggetto che sceglie questo regime non potrà detrarre l iva sugli acquisti prima di aver saldato i fornitori. Durata dell opzione e revoca L esercizio dell opzione iva per cassa vincola il contribuente ad avvalersi di tale regime per almeno un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d affari che comportano la cessazione dell applicazione di tal regime. Una volta esercitata l opzione il contribuente si atterrà, per tute le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi alle disposizioni che differiscono l esigibilità dell iva a debito e la detraibilità di quella a credito al momento di incasso ovvero di pagamento delle fatture. Trascorso il triennio, l opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini dell imposta sul valore aggiunto presentata successivamente alla scelta effettuata. Ai fini del computo del triennio, se l opzione è esercitata a partire dal 1 dicembre, l anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime. www.studiocappietti.com pag. 4 di 5

RIFERIMENTI Si ricorda che per quesiti, dubbi o delucidazioni oltre ai consueti recapiti, è possibile far riferimento ai seguenti indirizzi e-mail: lavoro@studiocappietti.com fiscale@studiocappietti.com Via Vittorio Veneto, 69 52100 Arezzo Tel. 0575907007 Fax 0575 907008 Email: info@studiocappietti.com Sito Web: www.studiocappietti.com www.studiocappietti.com pag. 5 di 5