I soggetti attivi e i soggetti passivi nel diritto tributario
Il soggetto attivo d imposta: è il soggetto creditore d imposta e dunque titolare del diritto alla prestazione impositiva, esercitabile anche in via coattiva nei confronti di coloro i quali sono tenuti ex lege al suo adempimento.
Di regola, anche se non sempre, il creditore d imposta si identifica con l ente impositore intendendosi per tale l ente che, nell esercizio della propria potestà impositiva, ha istituito il tributo.
Poiché il tributo costituisce strumento per il cui tramite si realizza il concorso dei consociati alle pubbliche spese, in genere il soggetto attivo d imposta è un ente pubblico quale ente esponenziale della collettività (lo Stato ma altresì regioni, province, comuni).
MA: In presenza di tributi di scopo ove la disciplina del tributo individua positivamente le spese (pubbliche) alla cui copertura il gettito del tributo è destinato - il creditore d imposta può essere anche un soggetto privato. Vd. Problematiche ente gestore di scalo aeroportuale.
Il creditore d imposta può non essere l integrale beneficiario finale del gettito del tributo laddove il legislatore ne disponga la devoluzione in tutto o in parte ad altro soggetto (fenomeno della cd. compartecipazione). Es. IRAP
L ente compartecipe non è soggetto attivo d imposta ma titolare di un diritto di credito nei confronti dell ente impositore nel contesto di un rapporto che è distinto e dipendente da quello impositivo.
In via di principio il credito d imposta è strettamente personale. Salva diversa disposizione di legge: 1) il credito d imposta è insuscettibile di cessione; 2) i poteri (di accertamento e riscossione) connessi alla sua attuazione non possono essere trasferiti dal soggetto creditore d imposta a soggetti terzi.
MA: frequenti i casi in cui il legislatore, per ragioni di efficienza ed economicità di gestione, prevede la devoluzione (o attribuisce al creditore d imposta la facoltà di devolvere) a soggetti terzi i poteri connessi all attuazione del rapporto obbligatorio per quanto attiene alla fase dell accertamento e/o della riscossione.
Con riferimento ai tributi erariali: Adozione ex lege del modello dell ente pubblico strumentale con affidamento integrale dell attività di accertamento o dell attività di riscossione:
D.l.vo 300/1999 : creazione delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Dogane; Agenzia del Territorio; Agenzia del Demanio). D.l. 205/2005: istituzione di Riscossione spa ora Equitalia spa articolata in 3 Agenti della riscossione: Equitalia Nord Equitalia Centro e Equitalia Sud.
Con riferimento ai tributi locali: Riconoscimento ex lege della facoltà per l ente creditore del tributo di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per la gestione dell attività di accertamento e/o riscossione dei tributi
Il soggetto passivo d imposta: è il soggetto che è tenuto all adempimento della prestazione tributaria per aver posto in essere la fattispecie impositiva e dunque per essere soggetto d imputazione della manifestazione di capacità contributiva colpita dal tributo.
In via di principio scelta vincolata: nesso di consequenzialità necessaria tra l individuazione legislativa del presupposto dell imposizione e l individuazione del soggetto passivo d imposta.
Infatti: la mancata riferibilità soggettiva del presupposto d imposizione a colui che è individuato soggetto passivo della prestazione impositiva mette capo ad un profilo di incostituzionalità ex art. 53 Cost. della correlativa previsione legislativa (es. cumulo familiare dei redditi)
Se il fatto assunto a presupposto è unitariamente riferibile ad una pluralità di soggetti: margine di scelta legislativa nell attribuzione della soggettività passiva d imposta salvo il rispetto dell art. 3 Cost. (vd. art. 57 d.p.r. 131/1986).
In genere: vincolo solidale all adempimento della prestazione impositiva tra i più soggetti (cd. solidarietà paritetica)
Non esistono ostacoli di principio a che l ente impositore rivesta il ruolo di soggetto passivo di tributi di cui sia anche titolare dal lato attivo.