Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 17 05.05.2015 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento Categoria: Operazioni straordinarie Sottocategoria: Fallimento Nel nostro Ordinamento le procedure concorsuali sono riservate a specifici soggetti, aventi determinati requisiti dimensionali. Le imprese agricole, le piccole imprese, i soggetti privati sono invece esclusi dalla possibilità di accedere a dette procedure. Tuttavia, questi ultimi soggetti, al pari degli altri, possono presentare delle situazioni di crisi, le quali devono essere affrontate con specifici strumenti. Ecco il motivo per il quale, con la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, seguita dal Decreto attuativo del 24 settembre 2014, è stata definita la procedura della composizione della crisi da sovraindebitamento. Più precisamente, la Legge n. 3/2012 prevede 3 diversi strumenti per rispondere alla situazione di crisi del soggetto non fallibile. 1. Accordo del debitore. 2. Piano del consumatore. 3. Liquidazione del patrimonio. Il consumatore che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta può accedere a tutte e tre le procedure. Il debitore che ha assunto le obbligazioni in occasione dell attività imprenditoriale o professionale non può ricorrere al piano del consumatore. Tale diverso trattamento può essere facilmente spiegato ove si ricordi che il piano del consumatore si differenzia dall accordo del debitore per il procedimento di omologazione, in quanto, in questo caso, non occorre il consenso dei creditori. Premessa Nel nostro Ordinamento le procedure concorsuali sono riservate a specifici soggetti, aventi determinati requisiti dimensionali. www.fiscal-focus.it 1 www.fiscal-focus.info
REQUISITI SOGGETTIVI I SOGGETTI FALLIBILI Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Sono quindi esclusi i soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, come ad esempio i privati e le imprese agricole. REQUISITI DIMENSIONALI Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000. Il superamento del limite, anche in uno degli esercizi del triennio, unitamente al possesso degli altri requisiti, rende il soggetto fallibile; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000. Le procedure concorsuali, riservate solo a specifici soggetti rappresentano una protezione, sia per il soggetto in crisi, sia per i suoi creditori. Qualora infatti sia aperta una procedura fallimentare (o un concordato preventivo), i creditori possono beneficiare di disposizioni in grado di assicurare la par condicio, mentre, nel caso di esecuzioni individuali, il patrimonio del soggetto in crisi può essere attaccato in qualsiasi momento da qualsiasi creditore. Allo stesso modo, il soggetto in crisi, grazie alle procedure concorsuali, può essere condotto alla soluzione della crisi, e, quindi, alla procedura di esdebitazione, preclusa, invece, agli altri soggetti. Le imprese agricole, le piccole imprese, i soggetti privati, sono invece esclusi dalla possibilità di accedere a dette procedure. Tuttavia, questi ultimi soggetti, al pari degli altri, possono presentare delle situazioni di crisi, le quali devono essere affrontate con specifici strumenti. Ecco il motivo per il quale, con la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, seguita dal Decreto attuativo del 24 settembre 2014, è stata definita la procedura della composizione 2
della crisi da sovraindebitamento. Più precisamente, la Legge n. 3/2012 prevede 3 diversi strumenti per rispondere alla situazione di crisi del soggetto non fallibile: 4. accordo del debitore; 5. piano del consumatore; 6. liquidazione del patrimonio. Il consumatore che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta può accedere a tutte e tre le procedure. Il debitore che ha assunto le obbligazioni in occasione dell attività imprenditoriale o professionale non può accedere al piano del consumatore. LEGGE N. 3 DEL 27 GENNAIO 2012 Obbligazioni sorte nell ambito dell attività imprenditoriale o professionale Obbligazioni NON sorte nell ambito dell attività imprenditoriale o professionale Accordo di ristrutturazione. Procedura di liquidazione dei beni. Accordo di ristrutturazione. Procedura di liquidazione dei beni. La qualifica di consumatore deriva dalla tipologia di obbligazioni in conseguenza delle quali si verifica la situazione di sovraindebitamento, e non è strettamente legata alle caratteristiche del soggetto debitore. Ben potrebbe accadere, quindi, che, un imprenditore non fallibile possa presentare un piano del consumatore se le sue obbligazioni siano sorte fuori dall attività d impresa. La Legge n. 3/2012 Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali: il debitore può concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi; il consumatore può proporre un piano del consumatore (oltre all accordo con i creditori); entrambi possono ricorrere alla procedura di liquidazione dei beni. 3
LEGGE N.3/2012 Disciplina gli strumenti per il consumatore e il debitore in situazioni di sovraindebitamento. Il "consumatore è il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Per "sovraindebitamento" si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Possono quindi accedere alle procedure richiamate i seguenti soggetti che si trovano in situazioni di sovraindebitamento: le persone fisiche; gli imprenditori persone fisiche che esercitano attività commerciali che non superano la soglia dimensionale per la fallibilità; imprenditori agricoli (Art. 7, comma 2-bis L. 3/2012); gli enti collettivi, le associazioni che hanno quale oggetto esclusivo l attività forense (art. 4, comma 10, L. 31 dicembre 2012, n. 247), le società tra avvocati, le società tra professionisti; le società, associazioni, fondazioni e consorzi che non superano i limiti di fallibilità; il socio illimitatamente responsabile di società non fallibile; la start-up innovativa, che, nei primi 4 anni, non è soggetta a procedure concorsuali. Disposizioni generali Gli articoli da 6 a 9 della L. n. 3/2012 si occupano delle disposizioni generali, valevoli sia per l accordo di composizione della crisi che per il piano del consumatore. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che: - preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi; - indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti; - indichi le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. 4
DEBITORE IN STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO Può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti Nel piano devono essere indicate Scadenze e modalità di pagamento Le garanzie rilasciate Modalità di liquidazione dei beni IL PIANO: Deve assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili (art. 545 C.p.c. e altre disposizioni) es. crediti alimentari. Può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile. Con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti per poter essere nominato curatore fallimentare. Il gestore è nominato dal giudice. La proposta di accordo o di piano del consumatore può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. Merita a tal proposito di essere sottolineato che, se i beni e i redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità. La proposta di accordo o il piano devono altresì contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore/consumatore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. 5
La proposta di accordo è depositata: - presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore; - presso il tribunale del luogo di residenza del consumatore. Unitamente alla proposta devono essere depositati: L elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute. L elenco di tutti i beni del debitore. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Attestazione sulla fattibilità del piano. L elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore/consumatore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. Le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale (solo se il debitore svolge attività d'impresa) (solo per il piano del consumatore) Una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali. Inammissibilità La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: A. è soggetto a procedure concorsuali; B. ha già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti in oggetto; 6
C. ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; D. ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. Accordo di composizione della crisi Gli articoli 10, 11 e 12 della L. n. 3/2012 si focalizzano sull accordo di composizione della crisi, prevedendo una specifica procedura per l omologazione dell accordo stesso. Il giudice verifica se la proposta soddisfa i requisiti previsti dalla norma. Se i requisiti sono rispettati, il Giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione e l'udienza non devono decorrere più di 60 giorni. Oltre a fissare l udienza, il Giudice, con lo stesso decreto: a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto (se il proponente svolge attività d'impresa è prevista la pubblicazione nel Registro delle Imprese); b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti; c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo (tuttavia, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili). I creditori fanno pervenire all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno dieci giorni prima dell'udienza (in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta). 7
L accordo deve essere raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso il termine di 10 giorni, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Il giudice omologa l'accordo quando: ha verificato il raggiungimento della percentuale del 60%; ha verificato l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei tributi costituenti risorse proprie dell'unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto ed delle ritenute operate e non versate. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. L'accordo omologato è vincolante per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicità del decreto che fissa l'udienza. Quindi, anche i creditori dissenzienti restano vincolati dall accordo raggiunto con la maggioranza dei creditori (60%). 8
Il piano del consumatore L articolo 12 -bis della L.3/2012 si focalizza sul procedimento di omologazione del piano del consumatore. È a tal proposito necessario ricordare, come già anticipato, che questa procedura è riservata al consumatore, ovvero al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta Il piano del consumatore: - presenta un contenuto ed effetti analoghi a quelli dell accordo di composizione della crisi; - si differenzia dall accordo di composizione della crisi perché, per la sua omologazione, non occorre il consenso dei creditori. Proprio per questo motivo, a garanzia dell interesse dei creditori, è stato previsto che alla proposta venga allegata una relazione particolareggiata dell organismo di composizione della crisi (si rimanda, a tal fine, ai punti precedenti). Il giudice verifica: la presenza dei requisiti previsti dalla norma; l'assenza di atti in frode ai creditori. Il giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Il giudice: verifica che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; verifica che il consumatore non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, Se queste ipotesi sono escluse, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Come è stato prima anticipato, è immediato comprendere, dalla procedura appena richiamata, che, in questo caso, non è prevista alcuna maggioranza per l approvazione della proposta, ma è soltanto il tribunale a decidere sulla stessa. Ecco il motivo per il quale la dottrina parla di una sorta di concordato coattivo. 9
Procedura di liquidazione dei beni L articolo 14-ter della L. n.3/2012 prevede, infine, un ultima procedura: la liquidazione dei beni. Il debitore può infatti chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, ma può anche accadere che il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, disponga, col decreto la conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio (nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore). In questo caso il gestore della procedura è il liquidatore, ovvero un soggetto che possiede i requisiti previsti per la nomina a curatore fallimentare. Il liquidatore, nominato con il decreto di apertura della liquidazione è competente: per l accertamento del passivo; per la liquidazione dell attivo; dell amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Quest ultima procedura ha una struttura molto simile a quella di tipo fallimentare: ecco il motivo per il quale si parla spesso di fallimento civile. LA PROCEDURA Al tribunale è proposta domanda di liquidazione, con allegati: l'inventario di tutti i beni del debitore, una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti previsti, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. 10
La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda (si ricorda che i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa). - Riproduzione riservata - 11