L oggetto troppo ampio e generico inficia la regolarità della fattura L indistinto accorpamento di svariate prestazioni, molto differenti sotto il profilo dei contenuti, fa venir meno gli obiettivi di trasparenza e conoscibilità fissati dalla normativa Iva. Le fatture devono identificare in maniera esatta e precisa l oggetto della prestazione, specificandone natura, qualità e quantità, in modo da consentire l espletamento delle attività di verifica e controllo da parte dell Amministrazione finanziaria. Se ne deduce, pertanto, che l emissione di documenti dall oggetto troppo ampio e generico, con l accorpamento in un unica descrizione di attività molto diverse, legittima l Agenzia delle Entrate a irrogare le sanzioni per violazione degli obblighi di tenuta della contabilità, essendo venute meno le finalità conoscitive che la norma intende assicurare. Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza n. 21980 del 30 ottobre 2015. Il fatto La vicenda trae origine dall emissione, da parte dell Agenzia delle Entrate, di atti di contestazione nei confronti di una società per violazione degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità, avendo questa emesso fatture con la generica indicazione dell oggetto della prestazione. La società contestata ha proposto ricorso, accolto sia in primo che in secondo grado. In particolare, i giudici dell appello hanno respinto i motivi di gravame proposti dall Amministrazione finanziaria ritenendo che, seppur le prestazioni effettuate fossero state indicate
in fattura in maniera estremamente generica e ampia, i documenti dovevano essere ritenuti regolari perché, trattandosi di collaborazioni correnti in molti anni, la descrizione poteva anche ricomprendere quelle effettivamente prestate negli anni oggetto di contestazione. L Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Ctr, lamentando erronea applicazione dell articolo 21, comma 2, del Dpr 633/1972. La Corte di cassazione ha accolto il principale motivo di ricorso dell Agenzia e ha cassato la sentenza impugnata, con condanna alle spese a carico della società. La decisione L oggetto del contendere riguarda la corretta interpretazione dell articolo 21, comma 2, lettera b) oggi lettera g) del Dpr 633/1972, secondo cui, tra l altro, le fatture emesse devono indicare la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione. Nel caso di specie, la società aveva emesso una serie di fatture nei confronti di un cliente, indicando nell oggetto servizi professionali, magazzinaggio, trasporto, tenuta contabile, marketing e promozione vendite. A parere degli organi verificatori, data l estrema genericità delle indicazioni che vi figuravano, detti documenti dovevano essere considerati irregolari, perché emessi in violazione dell articolo 21 citato e, da qui, l irrogazione delle sanzioni per irregolare compilazione delle fatture previste dall articolo 9 del Dlgs 471/1997. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, avendo errato in diritto i giudici della Ctr quando, una volta riscontrata la genericità e l ampiezza del contenuto delle fatture, non hanno riconosciuto la violazione delle disposizioni di legge e, invece, hanno dichiarato illegittime le sanzioni irrogate dall Agenzia delle Entrate. A parere della Corte suprema, le prescrizioni previste dall articolo 21 della legge sull Iva in merito alla esatta e
precisa individuazione dell oggetto delle prestazioni rispondono ad oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità essendo funzionali a consentire l espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell Amministrazione finanziaria. Diretta conseguenza di tale principio è che un indicazione generica delle operazioni fatturate comporta l irregolarità dei relativi documenti contabili perché non rispondenti alle finalità conoscitive che la norma intende assicurare. Appare evidente come, nel caso di specie, la società sia incorsa nella violazione del richiamato articolo 21, avendo indistintamente accorpato, in un unica descrizione, attività molto differenti sotto il profilo dei contenuti, spaziando da attività materiali (trasporto e magazzinaggio), ad attività d ordine (tenuta contabilità), ad attività a più alto contenuto di professionalità (promozione vendite) e ad attività del tutto generiche (servizi professionali e marketing). FONTE: fiscooggi.it Minimi: Fatture da cambiare Premessa Coloro che hanno iniziato l attività nel 2015 aderendo al regime forfettario o ordinario hanno ora la possibilità di applicare il vecchio regime dei minimi con imposta sostitutiva del 5%. Il cambio di regime avviene correggendo il comportamento concludente finora tenuto. Milleproroghe Come anticipato nei giorni scorsi, è finalmente giunto il via libera sull emendamento al d.d.l. di
conversione del D.L. 192/2014 (Decreto Milleproroghe) che, in attesa di un riordino complessivo della materia, riapre i termini per l adesione al vecchio regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile (con imposta sostitutiva al 5%), anche da parte dei contribuenti che hanno avviato l attività nel 2015. Comportamento concludente Quello dei contribuenti minimi (con imposta sostitutiva del 5%) è stato più volte definito dalla stessa Amministrazione Finanziaria il regime in cui si collocano naturalmente tutte le persone fisiche esercenti attività d impresa, arte o professione, che possiedono i requisiti previsti dalla normativa di riferimento. In sostanza i contribuenti che posseggono i requisiti previsti si considerano minimi e applicano automaticamente il regime speciale mediante comportamento concludente e senza necessità di espletare alcuna formalità. Il primo adempimento con cui si mette in atto il comportamento concludente corrisponde all emissione della fattura senza addebito di IVA e senza ritenuta d acconto comunicando i rispettivi riferimenti normativi (articolo 1, comma 100, della legge 244/2007). Forfettari Anche per i contribuenti forfettari il nuovo regime previsto dalla Legge di Stabilità 2015 corrisponde a quello naturale a cui si ha accesso, avendone i requisiti, mediante comportamento concludente. E anche in questo regime il comportamento concludente ha inizio emettendo la fattura senza addebito di IVA e senza ritenuta d acconto. In questo caso però il riferimento normativo è diverso in quanto il mancato addebito di IVA avviene indicano in fattura l articolo 1 comma 58 della Legge di Stabilità 2015. Correzione della fattura Alla luce di quanto sopraesposto si ritiene, che se un contribuente nei mesi di gennaio e febbraio ha emesso le fatture adottando il regime forfettario qualora adesso ritenga più conveniente esercitare l attività con il vecchio regime dei minimi (con imposta sostitutiva del 5%)
deve sostituire il documento originario con uno nuovo che annulla il precedente e che attesta il regime fiscale correttamente adottato. Poi la conferma definitiva del regime scelto si avrà con la compilazione in Unico 2016 redditi 2015 del quadro corretto che per i due regimi sarà ovviamente diverso visto che in uno si determina il reddito analiticamente mentre nell altro il reddito viene calcolato forfettariamente. Ordinario Un contribuente può però aver iniziato l attività nel 2015 rinunciando al regime speciale e optando per l applicazione delle imposte nei modi ordinari. L opzione è stata esercitata mediante comportamento concludente, ovvero addebitando l IVA ai propri cessionari/committenti ed esercitando il diritto alla detrazione dell IVA sugli acquisti. In questo caso qualora il contribuente ritenga più conveniente operare con il vecchio regime dei minimi (con imposta sostitutiva del 5%) ci si può rifare a quanto affermato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 7/E/2008. In tale occasione l Agenzia delle Entrate dichiaro che l addebito di IVA può essere stato dettato da un errore dovuto all incertezza normativa e per questo motivo l operazione può essere rettificata con l emissione di una nota di accredito (articolo 26 del D.P.R. 633/1972). Scontrino Anche l emissione di uno scontrino (o ricevuta) fiscale con indicato l aliquota IVA non deve essere considerato come volontà di applicare l imposta sul valore aggiunto. Soltanto se unitamente a tale operazione il contribuente abbia, altresì, esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo il comportamento potrà essere considerato inequivocabilmente espressivo dell opzione per il regime ordinario. Inizio attività Per quanto riguarda l avvio dell attività si ricorda che nell attuale modulistica (modello AA9) è assente un campo dedicato all opzione per il nuovo regime forfetario e
la sua adesione avviene, come chiarito dall Agenzia delle Entrate, barrando la casella prevista per il vecchio regime di vantaggio. Si ritiene quindi non risulti necessaria alcuna rettifica al modello presentato qualora un contribuente forfettario voglia ora operare con il vecchio regime dei minimi con imposta sostitutiva del 5%. FONTE: fiscal-focus.info