Firmato l accordo sull apprendistato per il settore terziario distribuzione e servizi

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Transcript:

N. 150 del 11.04.2012 La Memory A cura di Francesca Marzia Firmato l accordo sull apprendistato per il settore terziario distribuzione e servizi In data 24.03.2012 CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL hanno firmato l accordo di riordino complessivo della disciplina dell apprendistato per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi, dando così attuazione al nuovo Testo Unico, D.Lgs. n. 167/2011. L accordo decorre dal 26.04.2012. Tra le varie disposizioni contenute nell accordo, evidenziamo che vengono individuate le seguenti categorie di contratti di apprendistato: Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Apprendistato di alta formazione e ricerca. Premessa CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL in data 24.03.2012 hanno firmato l accordo di riordino complessivo della disciplina dell apprendistato per il settore terziario distribuzione e servizi, adeguando la disciplina dell istituto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 167/2011, ovvero il Testo Unico in materia di Apprendistato. Segnaliamo che facendo seguito a quanto stabilito dall art. 2 del D.Lgs n. 167/2011, è prevista la figura del referente per l apprendistato (il tutor ), quale figura interna od esterna all azienda che ha il compito di monitorare l attuazione del programma formativo dell apprendista. Se diverso dal titolare dell impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante, il referente aziendale interno dovrà 1

possedere un livello preferibilmente pari o superiore a quello previsto per l finale dell apprendista. Decorrenza L Accordo stipulato dalle parti sociali decorre dal 26 aprile 2012, cioè il giorno successivo al termine del periodo transitorio istituito dal TU sull apprendistato. OSSERVA Le nuove disposizioni, dunque, si applicano solamente ai contratti di apprendistato stipulati a partire dal 26 aprile 2012, mentre per tutti i contratti già in essere, nonché per i contratti stipulati fino al 25 aprile 2012 compreso, restano in vigore le norme relative all apprendistato contenute nel CCNL 18 luglio 2008, così come integrato e rinnovato in data 26 febbraio 2011. Tipologie di contratti di apprendistato Secondo quanto previsto dall accordo sull apprendistato, sono applicabili le seguenti tipologie di apprendistato: apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato per la qualifica e il diploma professionale apprendistato di alta formazione e ricerca. TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO Apprendistato Il datore di lavoro che intende assumere un apprendista deve professionalizzante inoltrare specifica domanda, corredandola del piano o contratto di formativo, alla commissione dell Ente Bilaterale competente mestiere per territorio, che si esprimerà sulla conformità del contratto in relazione alle norme previste dal CCNL nonché sul piano formativo. Qualora entro 15 giorni dal ricevimento della domanda la Commissione non abbia espresso il proprio parere, per il principio del silenzio assenso, il contratto si intenderà approvato. Qualora le aziende abbiano unità produttive dislocate in più di due Regioni, la domanda deve essere inviata alla Commissione dell Ente Bilaterale Nazionale, che dovrà esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, oltre i quali il contratto sarà considerato conforme alla disciplina contrattuale e ai programmi formativi. Il parere di conformità o, superati i 30 giorni, l avvenuta automatica conferma del piano formativo dovranno poi essere comunicati agli Enti bilaterali dei territori entro i quali sono previste le 2

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Apprendistato di alta formazione e ricerca assunzioni, che verificheranno la congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, l ammissibilità del livello contrattuale di e il rispetto della condizione legata alla percentuale di conferma (di cui si dirà in seguito). La Commissione territoriale ha tempo 15 giorni dal ricevimento della richiesta per esprimere il proprio parere, oltre i quali la domanda si intende accolta. Viene precisato che l inoltro del piano formativo deve essere fatto anche in relazione ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, nonché per l apprendistato di alta formazione e ricerca, con le stesse modalità previste al punto precedente, anche al fine di consentire un monitoraggio della diffusione e dell utilizzo di tali tipologie di apprendistato. Periodo di prova Il contratto di apprendistato può contenere l indicazione di un periodo di prova, che non può essere superiore a quello previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale. Si ricorda che il periodo di prova previsto per i lavoratori qualificati è il seguente: PERIODO DI PROVA Livello Q e I II e III IV e V VI Durata 6 mesi di calendario 60 giorni di lavoro effettivo 60 giorni di lavoro effettivo 45 giorni di lavoro effettivo Trattamento economico Nulla cambia rispetto alla disciplina pregressa in riferimento all dei lavoratori apprendisti e al loro trattamento economico che dipende, dunque, dall finale del lavoratore e viene distinto in due periodi, corrispondenti alla prima e seconda metà del periodo formativo. La seguente tabella riassume, per ogni livello di finale, i livelli di intermedi. TRATTAMENTO ECONOMICO Inquadramento finale Inquadramento primo Inquadramento (livello) periodo secondo periodo 2 4 liv. 3 liv 3 5 liv. 4 liv. 4 6 liv. 5 liv. 3

5 7 liv. 6 liv. 6 7 liv. 7 liv. Inoltre, è fatto divieto di retribuzione a cottimo dell apprendista. Obblighi del datore e doveri dell apprendista Di seguito elenchiamo gli obblighi del datore di lavoro e i doveri dell apprendista previsti dagli articoli 14 e 15 dell accordo sull apprendistato del settore terziario distribuzione servizi. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DOVERI DELL APPRENDISTA Obblighi del datore di lavoro Doveri dell apprendista Impartire o di far impartire nella sua Seguire le istruzioni del datore di lavoro o azienda, all'apprendista alle sue della persona da questi incaricata della dipendenze, l'insegnamento necessario sua formazione professionale e seguire perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato. col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti. Non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle Prestare la sua opera con la massima diligenza. a incentivo. Non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non Partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste siano attinenti alla lavorazione o al dal proprio piano formativo individuale, mestiere per il quale è stato assunto. nel rispetto delle modalità ivi previste. Accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all interno dell orario Osservare le norme disciplinari generali previste dalla contrattazione nazionale del Terziario e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, di lavoro. purché questi ultimi non siano in Accordare all'apprendista i permessi contrasto con le norme contrattuali e di retribuiti necessari per gli esami relativi al legge. conseguimento di titoli di studio. Ottemperare agli obblighi previsti in materia di durata, contenuti e modalità di erogazione della formazione, nonché della relativa registrazione sul libretto formativo. Durata dell apprendistato Le Parti hanno concordato la seguente durata del contratto di apprendistato professionalizzante in relazione al livello di finale: 4

DURATA DELL APPRENDISTATO Livello II III IV V VI Durata 36 mesi 36 mesi 36 mesi 36 mesi 24 mesi Attività tipicamente assimilate a figure artigiane Come previsto dal successivo articolo 22 dell Accordo, che riprende quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con l Interpello n. 40/2011, sono escluse dalle durate sopra individuate le mansioni che riguardano attività tipicamente assimilate a figure artigiane, per le quali è prevista la possibilità di stipulare contratti di apprendistato di durata superiore a 36 mesi. A tal fine, le Parti hanno individuato le figure professionali che ricadono in detta fattispecie: ATTIVITÀ ASSIMILATE A FIGURE ARTIGIANE Area di Tipologie di Qualifiche omologhe Durata Ore complessive attività profilo a quelle artigiane di formazione professionalizza nte Front office Addetto food Addetto alla vendita: 48 mesi 280 ore per e e 1) macellaio specializzato provetto funzioni funzioni ausiliarie ausiliarie 2) specialista di macelleria, 42 mesi 200 ore per gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, finale al IV livello pasticceria, anche con funzioni di vendita Promozion Addetto al Addetto al servizio: 48 mesi 340 ore per e e servizio 1) estimatore nelle aziende di arte e commercial antichità finale al II livello izzazione 2) disegnatore tecnico 280 ore per 3) figurista 4) vetrinista Servizi Addetto Addetto manutenzione: 48 mesi 280 ore per generali manutenzion 1) operaio specializzato provetto nel e / settore automobilistico assistenza 2) operaio specializzato provetto nel settore ferro metalli 3) operaio specializzato provetto 5

Addetto logistica / gestione magazzino no food nelle concessionarie di pubblicità 4) operaio specializzato provetto Addetto assistenza: 1) collaudatore e/o accettatore 2) tecnico riparatore del settore automobilistico 3) tecnico riparatore del settore macchine per ufficio Addetto gestione magazzino no food: 1) operaio specializzato provetto 2) operaio specializzato provetto nel settore automobilistico 3) operaio specializzato provetto nel settore ferro metalli 48 mesi 340 ore per finale al II livello 280 ore per 48 mesi 280 ore per Attività formativa: durata e contenuti Il percorso formativo dell apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d previsto al termine del periodo di apprendistato: ATTIVITÀ FORMATIVA Inquadramento finale / Profilo professionale II LIVELLO Approfondite conoscenze tecnico scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze III LIVELLO Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico pratica IV LIVELLO Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche V LIVELLO Normali conoscenze ed adeguate capacità Ore complessive di Durata formazione dell apprendistato professionalizzante 240 (per gli apprendisti in 36 mesi possesso di diploma di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 200 ore) 210 36 mesi 180 36 mesi 160 36 mesi 6

tecnico pratiche VI LIVELLO Semplici pratiche conoscenze 120 24 mesi OSSERVA È previsto che la formazione professionalizzante possa essere svolta secondo le seguenti modalità: in aula; on the job; mediante formazione a distanza (FAD) e strumenti di e learning. Se la formazione professionale viene svolta interamente presso l azienda, questa deve dimostrare di essere in grado di avere risorse umane idonee a trasferire all apprendista le conoscenze e le competenze necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano formativo individuale. il periodo di apprendistato, il datore di lavoro deve provvedere a: attestare l avvenuta formazione. Tale attestazione, in assenza del libretto formativo, varrà anche ai fini dell attestazione sul percorso formativo compiuto dall apprendista; comunicare al lavoratore, entro 30 giorni dal termine del periodo formativo, dell eventuale acquisizione della qualifica professionale; comunicare all ente bilaterale i nominativi degli apprendisti che hanno raggiunto la qualifica, entro 5 giorni; comunicare al Centro per l Impiego i nominativi degli apprendisti il cui rapporto di lavoro è cessato, per qualsiasi motivo, ovvero sia stato trasformato a tempo indeterminato, entro 5 giorni dall avvenuta cessazione o trasformazione. Limiti al ricorso dell apprendistato Secondo quanto previsto dal nuovo accordo, viene confermato che il numero di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio. Qualora il datore di lavoro non abbia in forza lavoratori qualificati o specializzati, ovvero ne abbia meno di 3, il numero di apprendisti che possono essere presenti contemporaneamente in azienda non può essere superiore a 3. Facendo seguito a quanto stabilito dall art. 2 del D.Lgs n. 167/2011, è prevista la figura 7

del referente per l apprendistato (il tutor ), quale figura interna od esterna all azienda che ha il compito di monitorare l attuazione del programma formativo dell apprendista. Se diverso dal titolare dell impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante, il referente aziendale interno dovrà possedere un livello preferibilmente pari o superiore a quello previsto per l finale dell apprendista. Facendo seguito alle disposizioni di legge, le Parti hanno concordato che: il contratto di apprendistato professionalizzante e/o contratto di alta formazione e ricerca è destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni, ovvero dai 17 se il soggetto è in possesso di una qualifica professionale ex D.Lgs n. 226/2005; il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è destinato ai soggetti di età compresa tra i 15 e i 24 anni di età (fino al compimento del 25 anno). È previsto, infine, che per i giovani con età inferiore ai 18 anni sono applicabili le norme previste dal CCNL del Terziario, in quanto compatibili. Come nella disciplina previgente, le aziende potranno assumere una apprendista qualora abbiano mantenuto in servizio almeno l 80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato è scaduto nei 24 mesi precedenti. OSSERVA Nella determinazione dei contratti scaduti nei 24 mesi precedenti, vanno computati anche i contratti scaduti con i lavoratori in somministrazione che abbiano svolto l intero periodo di apprendistato presso l impresa. Trattamento contrattuale La disciplina della malattia applicabile all apprendista risulta invariata rispetto alle disposizioni previgenti. Pertanto, durante il periodo di malattia sopravvenuto dopo il superamento del periodo di prova, l apprendista avrà diritto: per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di conservazione del posto, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. 8

Viene ribadito che il lavoratore apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal CCNL del Terziario per i lavoratori qualificati appartenenti alla stessa qualifica. E esplicitamente previsto che anche ai lavoratori apprendisti si applichi la nuova disciplina in tema di permessi orari retribuiti. In particolare, viene disposto che fatte salve le 32 ore derivanti dalle ex festività (art. 146, comma 1, CCNL),le ulteriori ore annue di permessi retribuiti, pari a 56 ore per le imprese con meno di 15 dipendenti e 72 ore per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, verranno maturati per il 50% decorso un periodo pari alla metà della durata dell apprendistato, e in misura pari al 100% al termine del periodo di apprendistato. Copyright La Lente sul Fisco 9