Comune di S. Zenone degli Ezzelini (TV) PIANO DEGLI INTERVENTI ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ARTICOLO 6 L.R. 23 aprile 2004 n. 11 TRA IL COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (d ora in avanti Comune ) E Ditta IMMOBILIARE SAN MARTINO srl (d ora in avanti Parte privata ) S: ZENONE DEGLI EZZELINI lì Novembre 2015
ACCORDO L anno 2015, il giorno del mese di Novembre, nella Casa Comunale in S. Zenone degli Ezzelini (TV), in Via Roma n. 1, tra le parti sottoscritte: - Società IMMOBILIARE SAN MARTINO S.R.L. (P.I. 03868060264) - Via San Martino, 79 31020 San Zenone degli Ezzelini (TV) rappresentata dall Amministratore Unico e legale rappresentante TEDESCO Francesco, d ora in avanti indicata come parte privata ; - da una parte - E COMUNE DI S. ZENONE DEGLI EZZELINI (C.F.83003130263), in persona del Sindaco pro tempore LUIGI MAZZARO, nato a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, il 24.05.1947 e domiciliato per la carica presso la residenza comunale in Via Roma n. 1, a S. Zenone degli Ezzelini, autorizzato alla firma del presente atto con delibera di Consiglio comunale n.. del, assunta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 4 bis, L. n. 241/1990 (siccome modificata dalla L. n. 15/2005) dall altra parte - PREMESSO - che la Parte Privata è proprietaria dei terreni in Comune di San Zenone degli Ezzelini, in Via San Martino, censiti all Agenzia del Territorio di Treviso - Catasto Fg. 3^ Mapp. nn. 442-1272-1273 della superficie complessiva di mq. 8.554 così come rappresentati nell Allegato A ; - che detta area è classificata dal P.R. Comunale vigente - Piano degli Interventi, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 01.07.2010, in Zona per insediamenti commerciale, artigianali di servizio e direzionali consolidata (Z.T.O. D4/1), disciplinata dall art. 69 delle N.T.O. che al comma 6 prescrive per tale ambito: In queste zone il PI si attua per mezzo di Piano Urbanistico Attuativo finalizzato alla
migliore utilizzazione degli indici edificatori e/o alla riconversione degli impianti esistenti, con interventi di ristrutturazione urbanistica, come puntualmente indicato nelle tavole di piano. Il comma 8 del predetto articolo precisa che : E prescritta l osservanza dei seguenti indici e parametri edificatori : - Indice di utilizzazione fondiario : 5000 mq/ha ; superficie a parcheggio : 1.500 mq./ha; superficie a verde : 1500 mq./ha ecc.. Inoltre sempre l art. 69 delle N.T.O. al comma 14 precisa che : Nella sottozona D4/1 la superficie coperta massima è fissata in mq. 2.500. L altezza massima dei fabbricati è fissata in ml. 6,50. Il Piano Urbanistico Attuativo relativo alla sottozona D4/1, dovrà prevedere la realizzazione di medesime quantità di area a parcheggio pubblico previste dal vigente strumento generale, relativamente all ubicazione, siano previsti sul fronte strada S.P. 248. - che la parte privata ha presentato, per l'ambito produttivo in questione in data 08-10-2015 prot. 10533, una proposta di eliminazione dell obbligo di PUA e, rispettando gli attuali parametri edificatori, la realizzazione di soli due edifici, di cui uno inglobando le volumetrie già esistenti; si prevede inoltre la monetizzazione degli standards a parcheggio e verde pubblico, limitatamente alla parte non realizzata lungo la S.P. 248; - che le parti intendono concludere un accordo per la realizzazione di una proposta di intervento, ai sensi dell'art. 6 L.R. 11 /04; - che tale accordo, quale parte integrante degli strumenti di pianificazione succitati, dovrà essere successivamente recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è da intendersi condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; SI PATTUISCE QUANTO SEGUE 1 - PREMESSE 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo. 2 - OGGETTO 2.1 Il presente accordo si compone nell individuazione di contenuti discrezionali del P.I.. 2.2 L accordo diverrà valido ed efficace solo con l approvazione dello stesso nelle forme previste dall art. 6 della L.R. 11 /2004. 2.3 le parti si obbligano reciprocamente alla sottoscrizione dell Accordo. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE RELATIVI AL P.I.
1. Il Comune di San Zenone degli Ezzelini nel contesto del P.I., si impegna: - sottoscrivere con la parte privata la seconda parte dell'accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, ove questo sia stato approvato congiuntamente all'approvazione del P.I., nel rispetto dei contenuti definiti nella prima parte del presente accordo; - assoggettare l ambito corrispondente all area produttiva in questione a Intervento Edilizio Diretto prescrivendo l'osservanza degli indici e dei parametri edificatori della Z.T.O. di riferimento ; - stralciare dall art. 69 Comma 14 delle N.T.O. del P.I. le seguenti prescrizioni, utilizzando la dicitura barrata per indicare le parti stralciate : Nella sottozona D4/1 la superficie coperta massima è fissata in mq. 2.500. L altezza massima dei fabbricati è fissata in ml. 6,50. Il Piano Urbanistico Attuativo relativo alla sottozona D4/1, dovrà prevedere la realizzazione di medesime quantità di area a parcheggio pubblico previste dal vigente strumento generale, relativamente all ubicazione, siano previsti sul fronte strada S.P. 248. 4. - OBBLIGAZIONE DELLA PARTE PRIVATA 1. la Parte Privata si impegna a: - sottoscrivere con il Comune la parte dell accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 nel rispetto dei contenuti definiti e approvati congiuntamente all approvazione del P.I.; - cedere al Comune un contributo finanziario pari a Euro 143.900,00 (Diconsi Euro Centoquarantatremilanovecento/00) finalizzati alla realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico così distribuiti, : a) Euro 121.300,00 per la monetizzazione della quota delle opere di urbanizzazione (parcheggio e verde) non realizzate pari a circa mq. 1.866; b) Euro 22.600,00 per la monetizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie dei volumi esistenti; La somma di cui sopra dovrà essere corrisposta presso la Tesoreria Comunale CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO di San Zenone degli Ezzelini (TV), IBAN: IT78 Q062 2512 1861 0000 0300 763, in forma rateale con un massimo di due rate del 50% ciascuna; la prima rata dovrà essere versata entro 15 giorni dalla data di adozione del presente accordo da parte del Consiglio comunale mentre la seconda rata dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data di approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale.
- produrre con la sottoscrizione del presente accordo, a garanzia dell adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, le garanzie fidejussorie, bancarie o assicurative, necessarie per la progettazione e la realizzazione della quota parte degli standards previsti lungo la S. P. 248, secondo le indicazioni del PI, e la dotazione complessiva dei sottoservizi pari a complessivi Euro 45.500,00= (Diconsi Euro Quarantacinquemilacinquecento/00); - presentare gli elaborati relativi al progetto architettonico secondo quanto prescritto dal P.I. contenenti le prescrizioni indicate nel presente accordo e nel P.I., nonché ogni altra clausola d'uso; - le obbligazioni di cui al presente articolo si intendono sospensivamente condizionate all'avvenuta approvazione da parte del Comune del P.I. con i contenuti e nei termini indicati. 5 - INADEMPIENZE Qualora la parte privata non dovesse partecipare alle fasi successive di concertazione e in particolare non avesse a sottoscrivere l accordo di cui al precedente articolo 5, l Amministrazione Comunale potrà attivare le procedure ad evidenza pubblica previste dall'art. 17, comma 4, L.R. del Veneto n. 11/04, al fine di perseguire comunque l interesse pubblico e gli obiettivi strategici del PATI. Nel caso in cui i contenuti del presente accordo non fossero portati a conoscenza degli eventuali aventi causa della parte privata, l'amministrazione Comunale potrà assumere nei confronti della parte privata inadempiente ogni iniziativa ritenuta utile, ivi compresa l'escussione di eventuali garanzie. 6 - REGIME FISCALE Per norma di registro si dichiara che il presente accordo non è soggetto a registrazione ai sensi dell art. 3 della tabella allegata al Dpr 131/1986. Tutte le spese conseguenti al presente atto sono a carico della parte privata. 7 - RICHIAMI NORMATIVI Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni dell art. 6 della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell art. 11 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. 8 - CONTROVERSIE Tutte le controversie scaturenti dall'esecuzione e/o interpretazione del presente accordo, verranno deferite al
giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di Presidente, d'accordo tra questi due ovvero, in caso di disaccordo sulla sua nomina, dal Presidente del Tribunale di Treviso. Il Collegio deciderà secondo le norme di diritto, il lodo avrà l'efficacia prevista dall'art. 824 bis C.P.C. e sarà ammessa l'impugnazione per nullità anche nel caso previsto dall'art. 829, comma 3, C.P.C. (violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia). Si è redatta la presente scrittura che consta di facciate n. e righe di testo n.. e che, previa lettura, viene sottoscritta dalle parti, come sopra rappresentate e intervenute. Letto, confermato e sottoscritto. San Zenone degli Ezzelini, Lì Parte privata IMMOBILIARE SAN MARTINO. Comune Sig. LUIGI MAZZARO (Sindaco del Comune di S. Zenone degli Ezzelini)