Gentile Rup acquisti verdi Codice dei contratti pubblici

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Transcript:

Gentile Rup, il 2 febbraio è entrato in vigore il cosiddetto Collegato ambientale alla legge di stabilità per l anno 2016, la Legge 28 dicembre 2015 n. 221 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell uso eccessivo di risorse naturali. Il provvedimento contiene importanti novità in materia di acquisti verdi (green public procurement) e introduce rilevanti modifiche al Codice dei contratti pubblici, che saranno mantenute anche a seguito del recepimento delle Direttive Appalti 2014/24/UE, Utilities 2014/25/UE e Concessioni 2014/23/UE. Nel rimandare al testo completo della legge 221/2015, si segnalano di seguito alcune delle novità più significative per gli affidamenti degli appalti: a) ulteriori riduzioni delle garanzie a corredo dell offerta (art. 16) b) modifiche ai criteri di valutazione dell offerta economicamente più vantaggiosa (art. 16) c) obbligo applicazione dei C.A.M. - criteri ambientali minimi (art. 18). In particolare, l articolo 16 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell offerta nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di prevedere la riduzione del 30 per cento dell importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS o una riduzione del 20 per cento per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell Unione europea Ecolabel in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei

beni e servizi oggetto del contratto stesso, quest ultima cumulabile con la precedente riduzione. Il medesimo articolo, inoltre, inserisce tra i criteri di valutazione dell offerta economicamente più vantaggiosa di cui all articolo 83 del Codice: - il possesso di un marchio Ecolabel in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o delle prestazioni oggetto del contratto stesso (e bis); - la considerazione dei consumi di energia e delle risorse naturali, delle emissioni inquinanti e dei costi complessivi inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici - riferiti all intero ciclo di vita dell opera, del bene o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione (lettera f); - la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell azienda (lett. f bis). L articolo 18, attraverso l introduzione dell articolo 68-bis nel codice dei contratti, disciplina l applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell ambito delle categorie previste dal Piano d azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP). In particolare, la norma inserisce l articolo 68 bis nel Codice dei Contratti e prevede l obbligo per le pubbliche amministrazioni, incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali. Ciò comporta l obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali relativi ai CAM adottati in attuazione del PAN-GPP, per l intero valore degli appalti (comma 1) oppure per il 50% dello stesso valore (comma2). Sono soggetti all applicazione per il 100 per cento del valore le seguenti categorie di forniture e affidamenti: a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensita', di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica; b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici; c) servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici.

Sono soggetti all applicazione per almeno il 50 per cento del valore degli appalti (sia di importo inferiore sia di importo superiore alle soglie di rilievo comunitario) le seguenti categorie di forniture e affidamenti: a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani; b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce, toner e a getto di inchiostro; c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione; d) carta per copia e carta grafica; e) ristorazione collettiva e derrate alimentari; f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene; g) prodotti tessili; h) arredi per ufficio. Infine è prevista l applicazione dei suddetti obblighi anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi (comma 4). Con l occasione si ricorda che con DM 24 dicembre 2015 del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 21 gennaio 2016, n. 16) sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e i criteri minimi per le forniture di ausili per l incontinenza. Come ha il precisato il Ministero, i suddetti CAM rientrano tra quelli di cui al comma 1, ovvero tra quelli per i quali si prescrive l obbligo di applicazione del 100 per cento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nel decreto ministeriale, in quanto si tratta di categorie con le quali si può conseguire l efficienza energetica negli usi finali. A tale riguardo il Ministero dell Ambiente sta predisponendo una FAQ interpretativa per ricomprenderli tra i CAM previsti nel comma 1. Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi sono contenute nell articolo 19, assegnando all Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio sia dell applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e sia del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP). Inoltre la norma prevede che: - nei bandi-tipo (art. 64, comma 4 bis del Codice) devono essere contenute le indicazioni per l integrazione dei CAM;

- nell articolo 83 del Codice, nella lettera e) il criterio di valutazione delle offerte relativo alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali deve trovare applicazione anche per i servizi e deve tenere conto anche delle specifiche tecniche premianti previste dai CAM. Infine, tra le disposizioni della L. 221/2015 che si inseriscono nel quadro normativo delle disposizioni in materia ambientale (D. Lgs 152/2006 e ss.mm. ii.) si ricordano: - l articolo 17 prevede che il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscano titoli preferenziali richiesti nell assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale; - l articolo 20, introdotto nel corso dell esame al Senato, prevede - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge - che le lampade ad incandescenza utilizzate nelle lanterne semaforiche siano sempre sostituite, quando se ne presenti la necessità, da lampade a basso consumo energetico; - l articolo 21, che prevede l istituzione di uno schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell impronta ambientale dei prodotti denominato Made Green Italy al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali; - l articolo 23 contiene una serie di misure finalizzate ad incentivare l acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. A tale fine, si prevede, per un verso, la stipula di accordi e contratti di programma, tra soggetti pubblici e privati, e, per l altro, sono dettati principi per la definizione di un sistema di incentivi per la produzione, l acquisto e la commercializzazione di tali prodotti. - l articolo 31 modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell ordinamento dall art. 2 del D.L. 208/2008 (che viene conseguentemente abrogato), provvedendo a ricollocarla all interno del cd. Codice ambientale (nuovo articolo 306-bis del D.Lgs. 152/2006). - l articolo 74, introdotto nel corso dell esame al Senato, disciplina l espropriabilità dei beni gravati da uso civico, prevedendo che tali beni possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d uso, salvo il caso

in cui l opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l esercizio dell uso civico (nuovo comma 1-bis dell articolo 4 del D.P.R. n. 327/2001). ES/