I Piani di risanamento ex art. 67 LF

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I Piani di risanamento ex art. 67 LF Aggiornato al 16.04.2016 Autore: Gianni Dini

Il nuovo art. 67, 3 co., lett. d) statuisce che non sono soggetti ad azione revocatoria fallimentare gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. Un professionista indipendente designato dal debitore deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. 12

È quindi un piano interno all'impresa e solo eventualmente contrattuale non deve essere sottoposto necessariamente alla approvazione dei creditori Quando al piano aderiscono i creditori Diventa accordo di risanamento (cd. accordo stragiudiziale protetto) Ha l'unico effetto di far conseguire l'esenzione da revocatoria degli atti di esecuzione FACOLTÀ DI DEPOSITO DEL PIANO A REGISTRO IMPRESE 13

FINALITÀ DEL PIANO DI RISANAMENTO Ombrello protettivo dei pagamenti (a scapito del principio della par condicio creditorum) Ricostituzione dell'equilibrio finanziario (anche grazie ad atti integrativi della ristrutturazione, quali nuova finanza, aumenti di capitale, versamenti dei soci, etc ) Favorire il risanamento delle imprese anche grazie alle scriminanti penali 14

IL CICLO DI VITA DI UN PIANO DI RISANAMENTO Gli elementi indicatori della crisi L'individuazione degli advisor della società La predisposizione del piano industriale La presentazione del progetto alle banche La gestione del periodo interinale L'attestazione del piano industriale La firma della convenzione bancaria ed il closing 15

GLI ELEMENTI INDICATORI DELLA CRISI Carenza di liquidità Ritardi (non patologici) nei pagamenti ai fornitori (banche incluse) 16

L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ADVISOR Advisor legale Advisor industriale e finanziario 17

LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE Prospettive di crescita a tre / cinque anni Dismissione asset non strategici / immobili Nuovi apporti finanziari dei soci o nuova finanza banche Conversione di crediti in capitale Pactum de minus petendo o de non petendo Riduzione costi interni (interventi sul personale) Conferma linee a breve termine 18

LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALLE BANCHE Riunione plenaria Riunione one to one 19

LA GESTIONE DEL PERIODO INTERINALE La revoca dei fidi a breve termine L'accordo di stand still Il term sheet Il legale delle banche 20

FOCUS SULL'ACCORDO DI STAND STILL Moratoria su leasing e mutui a medio lungo termine Conferma delle linee a breve termine per un determinato periodo di tempo Rinuncia alle azioni legali (il procedimento NON blocca le esecuzioni) 21

L'ATTESTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE: REQUISITI DELL'ESPERTO Nominato dal debitore Iscritto al registro dei revisori contabili Appartenenza ad una delle categorie «del curatore» (avvocati, commercialisti, ragionieri, studi associati Non legato all'impresa da rapporti personali o professionali tali da comprometterne l'indipendenza In possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c. (cause ineleggibilità sindaci) Non aver prestato, negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore o aver preso parte ai suoi organi amministrativi o di controllo 22

L'ATTESTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE: L'OGGETTO DELLA PERIZIA Veridicità dei dati di partenza Fattibilità del piano 23

L'ATTESTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE: RESPONSABILITÀ PENALE DELL'ESPERTO Reato di falso in attestazioni e relazioni: reclusione da due a cinque anni per il professionista che nelle relazioni cui è tenuto per legge espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti 24

FIRMA DELLA CONVENZIONE BANCARIA E CLOSING Perfezionamento accordi Perfezionamento eventuali garanzie Erogazione nuova finanza Giuramento perizia Monitoraggio Successivo 25

LIMITI DELL'ISTITUTO Nessuna misura protettiva rispetto alle azioni dei creditori Non è possibile collegare all'istituto la transazione fiscale Non è prevista la possibilità di ottenere nuova finanza con il requisito della prededucibilità Non opera la sospensione dalla disciplina del 2446 e 2447 c.c. 26