LE COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE

Documenti analoghi
C o n v e g n o 23 novembre 2015

Rapporti di collaborazione post Dlgs. 81/2015

Cosa cambia per le collaborazioni e le altre forme di lavoro autonomo

Le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a progetto nel Jobs Act: cosa cambia?

Avv. Alessandro De Palma

Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni a partita IVA

RIORDINO DEI CONTRATTI DI LAVORO: LE FORMULE ATIPICHE

Circolare N. 143 del 16 Ottobre 2015

1) la semplificazione delle tipologie contrattuali. 2) la promozione del contratto a tutele crescenti.

La stabilizzazione dei cocopro e P.IVA alla luce dei chiarimenti del Ministero del Lavoro

Circolare N. 53 del 8 Aprile 2015

Il lavoro autonomo nei decreti attuativi del Jobs Act: ricadute sulle Amministrazioni pubbliche

Le Circolari della Fondazione Studi

A Ministero dellavoro e delle Politiche Sociali

JOBS ACT 1 IL DECRETO POLETTI SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

I NUOVI CONTRATTI DI LAVORO. ACCESSORIO TEMPO DETERMINATO COLLABORAZIONI (Relazione di Giuseppe Mongelli) Brescia, 22 marzo 2016

Formazione Continua Ordine degli Avvocati di Varese Varese, 23 ottobre 2015

IL RAPPORTO DI LAVORO PARASUBORDINATO ALLA LUCE DEL JOBS ACT

Seminari Jobs Act Modulo 3-2 ottobre Lavoro autonomo e collaborazioni organizzate

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

COLLABORAZIONI AUTONOME

Jobs Act - le modifiche ai contratti di lavoro

I CONTRATTI DI LAVORO nello schema di Decreto attuativo della Legge 10/12/2014, n. 183

Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione

L associazione in partecipazione e le partite IVA

IL RIORDINO DEI CONTRATTI DI LAVORO. a cura di Roberto Camera

DA.MA. SRL. Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2016 CIRCOLARI EUTEKNE PER LA CLIENTELA NUMERO 1-4 GENNAIO 20161

News per i Clienti dello studio

Ballarè Sponghini e Associati

JOBS ACT Licenziamenti e nuove co.co.co.

PARTITA IVA: COME SI DEFINISCE

CRITICITÀ DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI TRA SOCIETÀ E COLLABORATORI

Sono pertanto obbligatoriamente assoggettati a contribuzione presso ENPAPI i redditi di natura autonoma percepiti da:

Quanto resta del co.co.co e dell associazione in partecipazione?

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 4/2017

CIRCOLARE INPS 22/01/2004, N. 9

Circolare N. 4 del 12 Gennaio 2016

Oggetto : INTERVENTO SNA SULLE CD. FALSE PARTITE IVA

Contratti a tempo indeterminato Donne - 11,3% - 3% Uomini - 8% - 2,5% Contratti a tempo determinato Donne + 6,5% + 2,8% Uomini + 10% + 4,3%

CIRCOLARE N. 1 DEL 09 GENNAIO 2017 NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS DAL 2017

Lavoro occasionale accessorio contratto a progetto contratto di lavoro occasionale: analisi e. Loredana Rosato, DPL Rovigo

Le collaborazioni coordinate sotto la lente del Ministero.

False partite IVA: la Fornero aumenta la confusione per gli Psicologi

Lavoro parasubordinato e lavoro a progetto. Piera Loi

NEWSLETTER 27/2015. Corato, 19 novembre 2015 SOMMARIO

SISTEMI DI CONTROLLO E VIGILANZA PER CONTRASTARE FORME DI LAVORO IMPROPRIE

Le collaborazioni autonome: dal passato al presente. Avv. Maria Vinciguerra

Senato della Repubblica

JOBS ACT La nuova disciplina dei rapporti di lavoro a termine La nuova disciplina dei licenziamenti e tutele crescenti

Le nuove collaborazioni a progetto (alla luce della legge n.92/2012)

GESTIONE SEPARATA ENPAPI RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COLLABORATORI

L ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE

Datori di lavoro. I contratti di inserimento possono essere stipulati da: enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di imprese;

CIRCOLARE N. 10/2016. Approfondimento. Oggetto: Contributi 2016 per gli iscritti alla gestione separata INPS. A tutti i sigg.ri Clienti Loro sedi

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Agosto Settembre Approfondimento su: Il lavoro a progetto. AGOSTO. Mer. 15. Iva.

Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2016

NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI

Sulle prestazioni occasionali di lavoro autonomo

Oggetto: La riforma del lavoro a progetto Prestazioni rese da lavoratori autonomi con partita Iva (cenni).

Tipologie contrattuali

OGGETTO: Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2017.

LAVORO A PROgETTO E LAVORO OCCASIONALE D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276

LE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE AI SENSI DELL ART. 61, COMMA 2, D. LGS. N. 276/2003 (C.D. MINI CO.CO.CO.)

Art c.c. «PRESTAZIONE DEL LAVORO» (nuovo 2103) «MANSIONI DEL LAVORATORE» (vecchio 2103)

Gli Approfondimenti della

Capitolo 14 LAVORO AUTONOMO (OCCASIONALE, D OPERA, IN PARTITA IVA)

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro autonomo occasionale dott.luca Busico e Rolando Vivaldi

La riforma del mercato del lavoro

Cambiamenti e opportunità per la gestione del personale nei contratti di lavoro subordinato

D.Lgs , n. 276

DIRITTO DEL LAVORO. Nozioni base

Renato Sarica. Consulente del lavoro in Torino

LE ALTERNATIVE AL LAVORO DIPENDENTE SECONDO LA RIFORMA FORNERO. a cura del Dott. Paolo Girardo

Fondamenti di Diritto

Voucher lavoro accessorio: le possibili alternative dopo l abrogazione

Roma, 28/07/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 122

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Contratti di collaborazione

CONTENUTI Obiettivi del Corso Le fonti del diritto del lavoro Autonomia e subordinazione Lavoro subordinato Lavoro parasubordinato

Università degli Studi Guglielmo Marconi

Certificazione dei contratti di lavoro a progetto

IL LAVORO AUTONOMO NELLO SCHEMA DI RIORDINO DEI CONTRATTI

Contratti di collaborazione

SOMMARIO. Capitolo 1 SEMPLIFICAZIONI IN ENTRATA

Giugno RISORSE SPA - Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n.81 -

Circolare N. 140 del 13 Ottobre 2016

Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro

LICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE

Le nuove frontiere del lavoro: Jobs Act e smart working. A cura di Studio Legale FAVA&ASSOCIATI

NOVITÀ DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DEL JOBS ACT COSTITUZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

DECRETO CRESCITA e LEGGE FORNERO

COMUNE DI RUBIERA (Provincia di Reggio Emilia)

Jobs Act, nuova flessibilità nel riordino dei contratti di lavoro

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Definizione del contratto part-time

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO, AUTONOMO E PARASUBORDINATO. della Dott.ssa Raffaella De Vico

Indennità, rimborsi, premi e compensi nelle Associazioni Sportive.

Transcript:

LE COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE Aggiornate al 01 febbraio 2016 Sommario L ART. 409 DEL C.P.C.... 1 SUPERAMENTO DEL CONTRATTO A PROGETTO E DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI... 2 LA PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE... 3 LA STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI ANCHE A PROGETTO E DI PERSONE TITOLARI DI PARTITE IVA.... 5 L ART. 409 DEL C.P.C. L art. 409 del C.P.C., come modificato dalla Legge 533/1973, ha esteso le disposizioni sul processo del lavoro a tutti i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, qualificati come rapporti parasubordinati e denominati anche collaborazioni coordinate e continuative (cd. co.co.co). Tali collaborazioni hanno registrato un ampia diffusione consentendo ai datori di lavoro di avvalersi di rapporti simili al lavoro dipendente ma senza i vincoli di quest ultimo (basti pensare, fra tutte, le limitazioni di ordine legale in materia di licenziamento). La norma di diritto processuale sopra richiamata richiede, pertanto, che i rapporti di collaborazione si concretino in una prestazione: continuativa: ossia deve trattarsi di una prestazione non occasionale né istantanea. La prestazione deve protrarsi in un arco temporale abbastanza con un impegno costante a favore del committente; coordinata: l attività deve essere strutturalmente e funzionalmente collegata all organizzazione produttiva del committente; prevalentemente personale: il requisito della personalità deve essere prevalente sugli altri fattori impiegati e sulla struttura di cui si avvale per raggiungere il risultato. La struttura non deve consistere in un organizzazione imprenditoriale perché in tal caso si configurerebbe un contratto di appalto. 1

SUPERAMENTO DEL CONTRATTO A PROGETTO E DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI Al fine di contrastare il diffondersi di forme di collaborazione fittizie e di arginare la condotta tesa a dissimulare contratti di lavoro subordinato, il legislatore del 2003 introdusse con il D. Lgs. n. 276 il divieto di stipulare collaborazioni coordinate e continuative che non fossero ricondotte alla formula contrattuale del lavoro a progetto. Salvo determinate eccezioni, tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovevano essere riconducibili a uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il committente doveva indicare per iscritto, dandone precisa descrizione, il progetto che diveniva parte integrante del contratto di lavoro. Il D. Lgs. n. 81/2015 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 di attuazione del Jobs Act, nell ambito di un ampia riforma delle tipologie contrattuali, ha abrogato la disciplina del lavoro a progetto che a partire dal 25/06/2015 (data di entrata in vigore del provvedimento) non può più essere stipulato. Restano validi i contratti già in atto alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015 i quali potranno esplicare effetti fino alla loro scadenza. L art. 52, I comma, del D. Lgs. n. 81 del 2015 stabilisce, infatti, che le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69 bis del D. Lgs. n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito del D. Lgs. n. 81/2015, le collaborazioni coordinate e continuative possono sì essere stipulate ma solo ex art. 409 C.P.C., senza dover essere ricondotte allo schema del lavoro a progetto. Si consideri, inoltre, che dall entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015: a) non possono più essere poste in essere le cd. prestazioni occasionali (previste dal secondo comma dell art. 61 del D. Lgs. n. 276 del 2003, ora abrogato) intendendosi per tali le collaborazioni coordinate ma non continuative perché di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell anno solare ovvero, nell ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, con compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non superiore a 5000 euro. Tali collaborazioni per le loro peculiarità erano state esentate, nel 2003, dalla redazione di un progetto; 2

b) non sono più operativi i presupposti che l art. 69 bis del D. Lgs. n. 276/2003 richiedeva per considerare le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, tale norma prevedeva la sussistenza di almeno due dei seguenti presupposti: che la collaborazione con il medesimo committente avesse una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni civili consecutivi; che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi, costituisse più dell 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco di due anni solari consecutivi; che il collaboratore disponesse di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Tale presunzione non avrebbe operato qualora la prestazione lavorativa fosse stata connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività e fosse stata svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Tale presunzione non operava, inoltre, nei confronti delle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiedeva l iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e specificati dal Decreto del Ministero del Lavoro del 20 dicembre 2012. LA PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE Superato il contratto a progetto, il legislatore ha previsto, a partire dal I Gennaio 2016, una presunzione di subordinazione per i rapporti di collaborazione che presentino caratteristiche tali da far supporre l elusione dello schema tipico del lavoro subordinato (per es. l assenza di autonomia, l assoggettamento al potere disciplinare, direttivo e organizzativo dell imprenditore, l inserimento stabile all interno del processo produttivo dell azienda, ) In particolare, all art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 è stabilita l applicazione della disciplina del lavoro subordinato per i rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro: 1) esclusivamente personali e non solo, si noti bene, prevalentemente personali. Come specificato dalla Circ. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 01 Febbraio 2016, Prot. 37/0001886/MA007.A002.1474 deve trattarsi di prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l ausilio di altri soggetti; 3

2) continuative: si ripetono in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità; 3) e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le modalità di esecuzione della prestazione devono essere decise dallo stesso lavoratore, in caso contrario si applica la disciplina del lavoro subordinato. Queste condizioni devono ricorrere congiuntamente perché sia applicata la disciplina del lavoro subordinato. A partire dal 1 gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.) normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato. Ne discende, altresì, l irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Le parti, mediante procedura di certificazione presso le commissioni preposte, possono attestare la genuinità del rapporto di collaborazione. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. La presunzione di subordinazione non si applica: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e) le collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, previste dall art. 76 del D.L.vo n. 276/2003. 4

La Circ. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 01 Febbraio 2016 sopra richiamata evidenzia che anche rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove tuttavia non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell art. 2094 del C.C. Dal primo gennaio 2017 è fatto divieto a tutti i datori di lavoro pubblici di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche sotto il profilo spaziotemporale. Fino al riordino dei contratti di lavoro flessibile del settore pubblico la presunzione di subordinazione, pur in presenza delle caratteristiche individuate dal D. Lgs. n. 81/2015 (in particolare, l etero-organizzazione spazio-temporale della prestazione lavorativa) non opera. LA STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI ANCHE A PROGETTO E DI PERSONE TITOLARI DI PARTITE IVA. A decorrere dal primo gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano all assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e titolari di Partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, possono ottenere l estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all assunzione. La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti (la disposizione fa infatti riferimento a soggetti già parti ) richiede due condizioni: 1) che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all art. 2113 del CC o avanti alle commissioni di certificazione; 2) nei 12 mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. Qualora l accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. nel caso in cui sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall assunzione dei lavoratori interessati) il rispetto delle condizioni sopra indicate potrà determinare l estinzione degli eventuali illeciti accertati all esito dell ispezione. 5