LE COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE Aggiornate al 01 febbraio 2016 Sommario L ART. 409 DEL C.P.C.... 1 SUPERAMENTO DEL CONTRATTO A PROGETTO E DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI... 2 LA PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE... 3 LA STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI ANCHE A PROGETTO E DI PERSONE TITOLARI DI PARTITE IVA.... 5 L ART. 409 DEL C.P.C. L art. 409 del C.P.C., come modificato dalla Legge 533/1973, ha esteso le disposizioni sul processo del lavoro a tutti i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, qualificati come rapporti parasubordinati e denominati anche collaborazioni coordinate e continuative (cd. co.co.co). Tali collaborazioni hanno registrato un ampia diffusione consentendo ai datori di lavoro di avvalersi di rapporti simili al lavoro dipendente ma senza i vincoli di quest ultimo (basti pensare, fra tutte, le limitazioni di ordine legale in materia di licenziamento). La norma di diritto processuale sopra richiamata richiede, pertanto, che i rapporti di collaborazione si concretino in una prestazione: continuativa: ossia deve trattarsi di una prestazione non occasionale né istantanea. La prestazione deve protrarsi in un arco temporale abbastanza con un impegno costante a favore del committente; coordinata: l attività deve essere strutturalmente e funzionalmente collegata all organizzazione produttiva del committente; prevalentemente personale: il requisito della personalità deve essere prevalente sugli altri fattori impiegati e sulla struttura di cui si avvale per raggiungere il risultato. La struttura non deve consistere in un organizzazione imprenditoriale perché in tal caso si configurerebbe un contratto di appalto. 1
SUPERAMENTO DEL CONTRATTO A PROGETTO E DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI Al fine di contrastare il diffondersi di forme di collaborazione fittizie e di arginare la condotta tesa a dissimulare contratti di lavoro subordinato, il legislatore del 2003 introdusse con il D. Lgs. n. 276 il divieto di stipulare collaborazioni coordinate e continuative che non fossero ricondotte alla formula contrattuale del lavoro a progetto. Salvo determinate eccezioni, tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovevano essere riconducibili a uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il committente doveva indicare per iscritto, dandone precisa descrizione, il progetto che diveniva parte integrante del contratto di lavoro. Il D. Lgs. n. 81/2015 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 di attuazione del Jobs Act, nell ambito di un ampia riforma delle tipologie contrattuali, ha abrogato la disciplina del lavoro a progetto che a partire dal 25/06/2015 (data di entrata in vigore del provvedimento) non può più essere stipulato. Restano validi i contratti già in atto alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015 i quali potranno esplicare effetti fino alla loro scadenza. L art. 52, I comma, del D. Lgs. n. 81 del 2015 stabilisce, infatti, che le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69 bis del D. Lgs. n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito del D. Lgs. n. 81/2015, le collaborazioni coordinate e continuative possono sì essere stipulate ma solo ex art. 409 C.P.C., senza dover essere ricondotte allo schema del lavoro a progetto. Si consideri, inoltre, che dall entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015: a) non possono più essere poste in essere le cd. prestazioni occasionali (previste dal secondo comma dell art. 61 del D. Lgs. n. 276 del 2003, ora abrogato) intendendosi per tali le collaborazioni coordinate ma non continuative perché di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell anno solare ovvero, nell ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, con compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non superiore a 5000 euro. Tali collaborazioni per le loro peculiarità erano state esentate, nel 2003, dalla redazione di un progetto; 2
b) non sono più operativi i presupposti che l art. 69 bis del D. Lgs. n. 276/2003 richiedeva per considerare le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, tale norma prevedeva la sussistenza di almeno due dei seguenti presupposti: che la collaborazione con il medesimo committente avesse una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni civili consecutivi; che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi, costituisse più dell 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco di due anni solari consecutivi; che il collaboratore disponesse di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Tale presunzione non avrebbe operato qualora la prestazione lavorativa fosse stata connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività e fosse stata svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Tale presunzione non operava, inoltre, nei confronti delle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiedeva l iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e specificati dal Decreto del Ministero del Lavoro del 20 dicembre 2012. LA PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE Superato il contratto a progetto, il legislatore ha previsto, a partire dal I Gennaio 2016, una presunzione di subordinazione per i rapporti di collaborazione che presentino caratteristiche tali da far supporre l elusione dello schema tipico del lavoro subordinato (per es. l assenza di autonomia, l assoggettamento al potere disciplinare, direttivo e organizzativo dell imprenditore, l inserimento stabile all interno del processo produttivo dell azienda, ) In particolare, all art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 è stabilita l applicazione della disciplina del lavoro subordinato per i rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro: 1) esclusivamente personali e non solo, si noti bene, prevalentemente personali. Come specificato dalla Circ. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 01 Febbraio 2016, Prot. 37/0001886/MA007.A002.1474 deve trattarsi di prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l ausilio di altri soggetti; 3
2) continuative: si ripetono in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità; 3) e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le modalità di esecuzione della prestazione devono essere decise dallo stesso lavoratore, in caso contrario si applica la disciplina del lavoro subordinato. Queste condizioni devono ricorrere congiuntamente perché sia applicata la disciplina del lavoro subordinato. A partire dal 1 gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.) normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato. Ne discende, altresì, l irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Le parti, mediante procedura di certificazione presso le commissioni preposte, possono attestare la genuinità del rapporto di collaborazione. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. La presunzione di subordinazione non si applica: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e) le collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, previste dall art. 76 del D.L.vo n. 276/2003. 4
La Circ. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 01 Febbraio 2016 sopra richiamata evidenzia che anche rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove tuttavia non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell art. 2094 del C.C. Dal primo gennaio 2017 è fatto divieto a tutti i datori di lavoro pubblici di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche sotto il profilo spaziotemporale. Fino al riordino dei contratti di lavoro flessibile del settore pubblico la presunzione di subordinazione, pur in presenza delle caratteristiche individuate dal D. Lgs. n. 81/2015 (in particolare, l etero-organizzazione spazio-temporale della prestazione lavorativa) non opera. LA STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI ANCHE A PROGETTO E DI PERSONE TITOLARI DI PARTITE IVA. A decorrere dal primo gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano all assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e titolari di Partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, possono ottenere l estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all assunzione. La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti (la disposizione fa infatti riferimento a soggetti già parti ) richiede due condizioni: 1) che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all art. 2113 del CC o avanti alle commissioni di certificazione; 2) nei 12 mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. Qualora l accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. nel caso in cui sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall assunzione dei lavoratori interessati) il rispetto delle condizioni sopra indicate potrà determinare l estinzione degli eventuali illeciti accertati all esito dell ispezione. 5