Le Operazioni ad effetti differiti Bologna, 2 Ottobre 2014 D.ssa Nadia Gentina 1 CASO: fornitore IT - cliente UE Invio dei beni in altro Paese UE: non costituisce cessione intracomunitaria assimilata da parte del fornitore IT; annotazione nel registro di cui all art. 50 co. 5 DL 331/93. Prelievo beni da parte del cessionario UE: realizzazione in questo momento della cessione intracomunitaria ex art. 41 DL 331/93 (R.M. 235/96); compilazione Intra-1bis (fini fiscali e statistici). N.B.: occorre in ogni caso verificare la normativa del Paese UE del cessionario. 2 1
2 CASO: fornitore UE - cliente IT Arrivo dei beni in Italia da Paese UE: non costituisce acquisto intracomunitario; annotazione nel registro di cui all art. 50 co. 5 DL 331/93. Prelievo beni da parte del cessionario IT: effettuazione dell acquisto intracomunitario da parte del cessionario italiano ex art. 39 DL 331/93 (R.M. 44/2000); integrazione e registrazione ex artt. 46 e 47 del DL 331/93; compilazione Intra-2bis (fini fiscali e statistici). 3 3 CASO: fornitore IT - cliente EXTRAUE Invio dei beni in altro Paese EXTRA-UE: non costituisce «cessione all esportazione» ma semplice esportazione «doganale». Prelievo beni da parte del cessionario EXTRA-UE: realizzazione in questo momento della cessione all esportazione ex art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72; costituzione del plafond (R.M. 58/E/2005). 4 2
4 CASO: fornitore EXTRAUE - cliente IT Introduzione dei beni in Italia da Paese EXTRAUE: costituisce importazione con diritto alla detrazione dell imposta assolta in dogana (R.M. 346/2008). Prelievo beni da parte del cessionario IT: effettuazione dell acquisto da non residente documentato da fattura estera; emissione autofattura con annotazione corrispettivo, iva, estremi bolla doganale e della sua registrazione nel reg. IVA acquisti. Detta autofattura va registrata in colonna a parte ai soli fini della documentazione dell operazione; applicazione dell IVA con autofattura solo se corrispettivo sia superiore a quello dichiarato in dogana (R.M. 346/2008). 5 I beni movimentati dagli operatori comunitari in occasione di fiere mercato ed esposizioni tenute in Italia non rientrano nella disciplina degli scambi intracomunitari di cui al DL 331/93. Art. 38 co. 5 lett. a) del DL 331/93 Non costituiscono acquisti intracomunitari l introduzione nel territorio dello Stato di beni [ ] che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali 6 3
Art. 17 2 lett. h) Direttiva 2006/112/CE non costituisce trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, la temporanea utilizzazione del bene, per una durata non superiore a 24 mesi, nel territorio di un altro Stato membro all interno del quale l importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all importazione. 7 Art. 17 3 lett. h) Direttiva 2006/112/CE qualora una delle condizioni cui è subordinato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 2 non sia più soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di un altro Stato membro Pertanto al configurarsi di tale ipotesi ad es. IL BENE VIENE CEDUTO durante la sua permanenza fuori dallo Stato, si realizzano le condizioni affinché l operazione assuma rilevanza da un punto di vista fiscale. 8 4
1 CASO B2B: cessione di bene da fornitore IT durante fiera in Paese UE L'invio di beni dall'italia a un altro stato membro per essere ivi esposti in una mostra o fiera non costituisce cessione intracomunitaria ex art. 41 DL 331/93. Dovrà essere eseguita l annotazione di cui all'art. 50 co. 5 DL 331/93 su apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39 DPR 633/72. Per ogni trasferimento occorrerà indicare il carico (cioè le quantità di merci trasferite verso lo stato membro). La merce uscirà accompagnata da DDT. Nel caso in cui il bene venga ceduto durante l evento, la società realizzerà un acquisto intracomunitario nel Paese UE, con necessità acquisire una posizione IVA nel Paese UE per assolvere gli adempimenti. La cessione sarà esclusa da IVA ex art. 7-bis co. 1 del DPR 633/72. L acquirente assolverà l imposta in reverse charge salvo che nel Paese UE non si applichi alla fattispecie, nel qual caso sarà la ditta IT identificata ad emettere fattura con IVA. Ai fini INTRASTAT (C.M. 13-VII-14-464/1994 15) gli elenchi riepilogativi devono essere compilati, agli effetti fiscali e statistici, solo in caso di cessione o acquisto dei beni e con riferimento al periodo di registrazione della relativa fattura. 9 2 CASO B2B: cessione di bene da fornitore UE durante fiera in IT L'introduzione di beni in Italia da un altro stato membro per essere esposti in una mostra o fiera non costituisce acquisto intracomunitario ex art. 38 co. 5 lett. a) DL 331/93. Nel caso in cui il bene venga ceduto durante l evento, il cedente UE realizzerà un acquisto intracomunitario in IT, con necessità acquisire una posizione IVA in IT per assolvere gli adempimenti. La cessione sarà rilevante in Italia ai sensi dell art. 7-bis co. 1 DPR 633/72. L acquirente IT assolverà l imposta con reverse charge ex art. 17 co. 2 DPR 633/72. Ai fini INTRASTAT (C.M. 13-VII-14-464/1994 15) gli elenchi riepilogativi devono essere compilati, agli effetti fiscali e statistici, solo in caso di cessione o acquisto dei beni e con riferimento al periodo di registrazione della relativa fattura. 10 5
3 CASO B2B: cessione di bene da fornitore IT durante fiera in EXTRAUE L'invio di beni dall'italia a un altro stato EXTRAUE in occasione di una fiera nel Paese EXTRAUE può avvenire in uno dei seguenti modi: utilizzo del carnet A.T.A. (documento di ammissione temporanea) nei Paesi aderenti alla convenzione A.T.A. Vantaggi: sostituzione contemporanea dei documenti di esportazione temporanea e di relativa reimportazione, di quelli di importazione temporanea e di relativa riesportazione, oltre che di quelli di transito; esonero dalla presentazione di garanzie adozione della procedura di temporanea esportazione; adozione della procedura dell esportazione definitiva. 11 6