Il conferimento dell incarico e la revisione di gruppo SIMONE SCETTRI Ernst Young

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Il conferimento dell incarico e la revisione di gruppo SIMONE SCETTRI Ernst Young

IL CONFERIMENTO DELL INCARICO Normativa di riferimento per gli enti diversi dagli EIP: Art.13 del Nuovo Dlgs 39/2010 Conferimento, revoca e dimissioni dall incarico, risoluzione del contratto ; Normativa di riferimento per gli EIP e gli ESRI: Art. 17, c. 1, del Nuovo Dlgs 39/2010; Art. 16 del Regolamento Europeo 537/2014 (solo EIP). Page 2

IL CONFERIMENTO DELL INCARICO Enti diversi dagli EIP Non sono intervenute modifiche in ordine al processo di conferimento dell incarico; Il legislatore ha inserito il divieto di clausole contrattuali limitative della scelta del revisore (o società di revisione) da parte dell Assemblea; Per gli Enti Sottoposti a Regime Intermedio (ESRI), l incarico conferito ha durata novennale. Page 3

IL CONFERIMENTO DELL INCARICO Enti di Interesse Pubblico Il Regolamento Europeo prevede una specifica procedura di gara; La procedura di selezione è su invito ed è lasciata alla libera scelta dell Ente, ma devono essere indicati criteri di selezione trasparenti e non discriminatori; L Ente deve essere in grado di dimostrare all Autorità (Consob) la correttezza della procedura di selezione; Responsabile delle procedura è il comitato per la controllo interno e la revisione contabile (Collegio Sindacale); Page 4

IL CONFERIMENTO DELL INCARICO Enti di Interesse Pubblico (segue) Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile convalida le conclusioni della procedura e presenta una raccomandazione all organo amministrativo; La raccomandazione deve essere motivata e deve contenere almeno due alternative, su cui il comitato deve esprimere una preferenza giustificata; La proposta all Assemblea contiene tale raccomandazione e preferenza; Sono vietate le clausole contrattuali limitative della scelta da parte dell Assemblea Page 5

INCARICHI DI REVISIONE Temi ancora aperti Come si concilia la «libertà di invito» con i criteri di selezione? La raccomandazione della scelta è vincolante per l Assemblea? La proposta in sede assembleare è compito dell organo di controllo o dell organo amministrativo? L organo amministrativo può discostarsi dalla raccomandazione del comitato per il controllo interno e avanzare una proposta alternativa? Come gestire il «regime transitorio» di: controllanti / controllate di EIP e società soggette a comune controllo di EIP che, pur non subendo una modifica di status, devono adeguare i termini del loro mandato? Page 6

LA REVISIONE DEI GRUPPI Normativa di riferimento: Art.10 quinquies del Nuovo Dlgs 39/2010 Revisione legale del bilancio consolidato ; Art. 9 bis del Nuovo Dlgs 39/2010 Riservatezza e segreto professionale. Standard professionali di riferimento: ISA Italia n. 600 La revisione del bilancio del gruppo. Page 7

LA REVISIONE DEI GRUPPI (segue) Viene confermata la PIENA RESPONSABILITA del revisore di gruppo per la relazione di revisione ex art.14 del Nuovo 39/2010 ed anche dell art.10 Reg. 537/UE nonché per la relazione aggiuntiva ex art.11 Reg.537/UE Il revisore di gruppo valuta il lavoro svolto da altri revisori sia di Paesi UE che di paesi Terzi - e mantiene documentazione su: Natura Tempistica Estensione del lavoro Review del lavoro svolto Preventivo consenso ai revisori di paesi UE che di paesi Terzi per il trasferimento o l accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per potersi basare sul lavoro da essi svolto altrimenti pone in essere misure appropriate (verifiche aggiuntive ed accertamenti e controlli diretti presso la società interessata) In occasione di controlli di qualità o enforcement la documentazione di revisione è messa disposizione della Consob o del MEF Page 8

LA REVISIONE DEI GRUPPI Il principio di revisione ISA Italia 600 La disciplina sulla revisione dei gruppi ora contenuta nell art.10 quinquies del Nuovo Dlgs 39/2010 deve essere letta «insieme a» ed «integrata con» le indicazioni contenute negli standard professionali ed in particolare nel Principio di Revisione ISA Italia n.600; Con riferimento ai temi legati alle «comunicazioni» tra il revisore di gruppo ed i revisori delle componenti, già oggi lo standard professionale contiene un preciso riferimento alle disposizioni di legge stabilite dal Dlgs 39/2010; In particolare i par. 40 43 disciplinano i contenuti minime delle informazioni che formano oggetto di scambio tra i diversi soggetti interessati nonchè le modalità di escalation del revisore di gruppo nel caso ritenga debbano essere svolte verifiche addizionali rispetto a quelle standard definite in fase di pianificazione del lavoro. Page 9

LA REVISIONE DEI GRUPPI Cooperazione internazionale La Consob ed il MEF possono richiedere alle autorità competenti di Stati membri della UE documentazione supplementare sul lavoro di revisione; La stessa richiesta può essere formulata ad autorità di Paesi Terzi in conformità ad accordi di cooperazione siglati con le stesse autorità. In assenza di accordi di cooperazione il revisore di gruppo deve garantire la messa a disposizione della documentazione di revisione dei revisori secondari Per garantire tale consegna il revisore di gruppo conserva copia della documentazione di revisione o in alternativa concorda con i revisori di Paesi Terzi che potrà avere accesso libero e incondizionato alle carte di lavoro o adotta misure appropriate Page 10