Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 64 15.09.2016 Fallimento: mancata notifica della cartella ai soci È nulla l intimazione di pagamento se l atto prodromico è stato notificato solamente al curatore Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Equitalia È a rischio la riscossione del credito tributario riferentesi a una società di persone dichiarata fallita se Equitalia abbia notificato la cartella di pagamento solo al curatore fallimentare: se, infatti, l atto esattivo non è stato notificato anche ai soci, deve ritenersi nulla l intimazione di pagamento rivolta a questi ultimi. È quanto emerge da alcune recenti sentenze di merito (CTP di Lecce n. 2809/02/15; CTP di Como n. 322/03/15; CTP di Bergamo n. 348/04/16). PREMESSA Per quanto riguarda le società di persone (Snc, Sas etc.), dopo l infruttuosa chiusura della procedura fallimentare, la responsabilità solidale e illimitata per i debiti sociali (artt. 2291 e 2313 c.c.) legittima l Amministrazione Finanziaria a far valere nei confronti del fallito ritornato in bonis la pretesa tributaria avanzata nei confronti della società. Tuttavia, l eventuale notifica della cartella esattoriale al solo curatore fallimentare consente ai soci di impugnare l intimazione di pagamento emessa nei loro confronti in virtù del principio secondo cui l atto conseguenziale deve ritenersi illegittimo quando è mancata la rituale notifica dell atto presupposto. 1
L insegnamento della Cassazione Secondo l orientamento consolidato della Cassazione, l'accertamento tributario, che inerisca a obbligazioni i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, in ragione della partecipazione al concorso fallimentare, ma anche al contribuente, che, tornato in bonis, resta direttamente tenuto al soddisfacimento del debito tributario non soddisfatto dal fallimento, sicché è nullo l'atto esattivo emesso nei confronti del fallito tornato in bonis, cui, tuttavia, non sia stato notificato l'avviso di accertamento (cfr. Cass. 4235/06, 6937/02, 14987/00, 3667/97, 7561/95). Dunque, in mancanza di notifica dell'avvio di accertamento alla società e/o ai suoi soci illimitatamente responsabili, l'atto esattivo emesso nei confronti di questi ultimi deve ritenersi nullo per mancata previa notifica dell'atto presupposto (cfr. Cass. n. 29644/2008). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato che la mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (sentenze n. 5791/2008 e n.16412/2007). Il principio generale espresso dalle Sezione Unite permette di formulare due conclusioni: 1. che la mancata o irrituale notifica dell'avviso di accertamento (atto presupposto) comporta la nullità della successiva cartella di pagamento (atto conseguenziale); 2. che la mancata o irrituale notifica delle cartella di pagamento (atto presupposto) comporta la nullità della successiva intimazione di pagamento (atto conseguenziale). Ebbene, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità hanno ispirato i giudici di merito che si sono trovati a dirimere controversie instaurate da soci di società dichiarate fallite alle prese con intimazioni di pagamento fondate su cartelle per crediti erariali notificate solamente al curatore fallimentare. Si vedano, ad esempio, tra le più recenti: la sentenza n. 2809/02/15 della CTP di Lecce; la sentenza n. 322/03/15 della CTP di Como; la sentenza n. 348/04/16 della CTP di Bergamo. 2
CTP di Lecce n. 2809/02/15 Il caso La fattispecie concerne un imprenditore tornato in bonis che ha ricevuto alcune intimazioni di pagamento per debiti tributari sorti prima del fallimento. Le intimazioni sono state annullate perché basate su cartelle notificate solamente al curatore in pendenza della procedura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio salentino ha ritenuto nulla l intimazione di pagamento collegata a una cartella che, in pendenza della procedura, è stata notificata solamente al curatore e non anche al fallito. È vero, secondo i giudici, che il contribuente, tornato in bonis, è tenuto ad assolvere il debito tributario non soddisfatto dal fallimento, ma la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione induce a ritenere nullo l atto esattivo non preceduto dalla notifica dell atto presupposto. Pertanto, nell accogliere l impugnazione dell imprenditore, la CTP di Lecce scrive, fra l altro: [ ] il ricorrente ha sempre eccepito di non aver mai ricevuto notifica delle cartelle di pagamento citate nelle contestate intimazioni e, a tal proposito Equitalia Sud spa non ha saputo dimostrare e documentare il contrario limitandosi a depositare le copie conformi agli originali delle sole relate di notificazione della cartella di pagamento, nonostante le varie eccezioni di parte ricorrente. [ ] In ogni caso, la mancata dimostrazione delle notifiche delle cartelle esattoriali, nonché il mancato deposito delle cartelle esattoriali stesse, determinano, la totale nullità di tutte le intimazioni di pagamento contestate. Infatti, è inesistente la notifica di un atto quando non è possibile comprendere il collegamento tra la relata di notifica e l'atto stesso notificato, come recentemente ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 15423, depositata il 22/07/2015 [ ]. 3
CTP di Como n. 322/03/15 Il caso È stata annullata una pretesa erariale portata da una cartella di pagamento notificata al solo curatore di una Sas fallita. Il socio accomandatario ha proposto impugnazione sostenendo di non avere ricevuto la notifica né della cartella di pagamento né dell avviso di accertamento su cui essa si basava, atto divenuto definitivo per mancanza d impugnazione. La CTP ha riconosciuto il diritto del socio accomandatario di proporre il ricorso avverso l intimazione di pagamento in virtù dell art. 19 ult. co. del D.Lgs. n. 546/92. MOTIVI DELLA DECISIONE Il socio accomandatario ha impugnato l intimazione di pagamento notificata da Equitalia sul presupposto della cartella di pagamento già emessa a seguito di avviso di accertamento per IVA. Il ricorrente ha eccepito di non avere ricevuto la notifica né della cartella né del prodromico avviso di accertamento e, pertanto, ha dedotto la illegittimità dell intimazione a causa della omessa notifica della cartella di pagamento ivi indicata. Costituitasi in giudizio, l Agenzia delle Entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva a contraddire circa le questioni attinenti alla notifica e al contenuto della cartella, in quanto atti propri dell agente di riscossione; nel merito, l Agenzia ha comunque resisto al ricorso, assumendo che, a seguito del fallimento della Sas e del socio accomandatario, la citata cartella era stata notificata al relativo curatore, stante la perdita di capacità processuale del fallito. Inoltre il pregresso atto presupposto, rappresentato da avviso di accertamento in materia d IVA, era stato ritualmente notificato. Dunque l ente impositore ha chiesto alla CTP di Como di dichiarare inammissibile il ricorso, ma senza successo. Il Collegio giudicante, avendo rilevato l irritualità della notifica della cartella di pagamento, ha annullato la conseguente intimazione di pagamento notificata al socio accomandatario. 4
Ad avviso della Commissione: la eccezione preliminare di inammissibilità opposta dalla parte convenuta risulta immeritevole di accoglimento; se è vero che la intimazione di pagamento non rientra infatti fra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 (il che si giustifica in quanto fa seguito alla cartella di pagamento, atto con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai ben definita), è altresì vero che la mancata notifica della cartella o comunque dell'atto presupposto rende ammissibile l impugnazione dello atto successivo (nel caso di specie della intimazione di pagamento) ex art. 19 ult. co D.Lgs. n. 546 del 1992; nel caso in esame ricorre appunto tale circostanza; quanto alla cartella, essa risulta notificata al citato curatore nella data del 17-12-2009, ma non risulta che analoga notifica sia avvenuta nei confronti del (omissis), né vi è prova che detto organo del fallimento abbia informato il fallito della esistenza di tale pretesa tributaria (facente carico a società diversa da quella fallita e circa la quale li ricorrente nega di aver assunto alcun ruolo); come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, l accertamento tributario, se relativo a crediti maturati prima della dichiarazione di fallimento, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente (essendo egli esposto alle conseguenze della definitività dell'atto impositivo), che è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo nella inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione del fallimento, che può essere eccepita esclusivamente dal curatore nello interesse della massa dei creditori (cfr. Cass. 2910/09, 17687/13, 4113/14, 9434/14); ciò tanto più che, nel caso di specie, l'atto presupposto su cui si fonda la cartella riguarda debito tributario pacificamente estraneo al fallimento del F. e della s.a.s. I., circa il quale il curatore non ha evidentemente ritenuto di occuparsi; ne discende la irritualità della notifica della cartella e quindi la illegittimità della conseguente intimazione di pagamento; il ricorso deve quindi essere accolto entro tali limiti; risulta invece inammissibile la domanda di annullamento dell'atto di diniego alla istanza di autotutela, non essendo esso autonomamente impugnabile. 5
CTP di Bergamo sentenza n. 348/04/16 Il caso I soci di una Snc, dapprima dichiarata fallita e poi cancellata dal Registro delle imprese, hanno impugnato un intimazione di pagamento emessa in virtù di una cartella di pagamento notificata al solo curatore fallimentare. La notifica al (solo) curatore della cartella esattoriale è intervenuta in epoca successiva alla chiusura del fallimento, quindi quando l organo della procedura non era più legittimato a ricevere atti rivolti all ente. Pertanto sono due le circostanze che hanno assunto rilievo decisivo ai fini dell accoglimento della domanda di annullamento dell intimazione di pagamento rivolta ai soci: 1. la notifica della cartella al curatore quando la procedura concorsuale si era chiusa; 2. la mancata notifica della cartella ai soci nel tempo che ha seguito l estinzione della società per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione di Bergamo osserva quanto segue: Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio: a) che la società (omissis) è stata dichiarata fallita dal tribunale di Bergamo con sentenza in data 17 maggio 2005; b) che con successivo decreto 21 gennaio 2010 il presidente del tribunale di Bergamo ha dichiarato la chiusura del fallimento per avvenuta esecuzione del concordato fallimentare, ordinando, contestualmente la cancellazione dal registro pubblico dei falliti dei nominativi dei signori (omissis); c) che la (omissis) snc è rimasta formalmente attiva fino all'8 luglio 2013 data in cui è stata cancellata dal registro delle imprese; d) che la cartella di pagamento in relazione alla quale è stato emesso l'atto di intimazione di cui si discute risulta essere stata notificata in data 31 marzo 2010, unicamente al curatore fallimentare della (omissis) snc. Vale a dire a un soggetto non più legittimato alla sua ricezione, posto che il fallimento della società era stato dichiarato chiuso già il 21 gennaio 2010, con contestuale ordine di cancellazione dal pubblico registro dei falliti dei nominativi dei due soci, odierni ricorrenti. Tale mancanza di notifica della cartella tanto alla società, quanto, nel tempo successivo 6
alla sua cancellazione dal registro delle imprese, agli odierni ricorrenti, che di essa erano stati soci comporta la invalidità dell'avviso di intimazione impugnato nel presente giudizio. Il ricorso proposto va pertanto accolto [ ]. Le spese del giudizio sono state addebitate, in solido, all Agenzia delle Entrate e a Equitalia. RIFERIMENTI NORMATIVI - Cod. civ., Art. 2291; - Cod. civ., Art. 2313; - Regio decreto 16/03/1942 n. 267 (L.fall.) Art. 4, - Cass. civ. Sez. Unite, 04-03-2008, n. 5791. - Riproduzione riservata - 7