Criticità ed interpretazioni sulla normativa vigente

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S C U O L A di A C U S T I C A UNIVERSITA' di FERRARA CRITICITÀ NELL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO E POSSIBILI REVISIONI Seminario di Aggiornamento per Tecnici in Acustica Ferrara - 11 Novembre 2010 Criticità ed interpretazioni sulla normativa vigente Presentazione tratta da: Criticità e proposte di modifica della legge quadro a quindici anni dalla emanazione Poli M.(1), Callegari A. (1), Bassanino M.(2), Bertoni D. (3), Gabrieli T. (4) (1)ARPA Emilia Romagna, Bologna (2)Arpa Lombardia, Milano (3)Consulente in Acustica ambientale, Modena (4)ARPA Veneto, Verona Seminario AIA GAA : Riflessioni e proposte per l evoluzione della legislazione sul rumore ambientale Siracusa, 26 maggio 2010 Daniele Bertoni Analisi e proposte modifica della L. 447/95 In relazione a: Questioni emerse nell applicazione della 447/95 Coordinamento con la Direttiva 2002/49/CE (END) e con il D. Lgs. 194/05 di recepimento della stessa

I sistemi normativi italiano ed europeo I sistemi sono l uno complementare dell altro Si mantengono fermi i principi della Legge 447/95, integrandoli con quanto richiesto dalla END Finalità della legge 447/95 La Legge 447/95 mira alla tutela dell ambiente Definisce limiti per tutte le tipologie di sorgenti sonore e per le diverse modalità di esposizione Fornisce gli strumenti per la gestione dei problemi di inquinamento acustico

Finalità della END Evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale Attenzione all esposizione della popolazione da quantificare con la mappatura acustica (metodo comune) Elaborazione e adozione dei piani di azione volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale Applicazione limitata ai residenti degli agglomerati (principali centri urbani) ed in prossimità delle principali infrastrutture di trasporto D. Leg.19 agosto 2005 n. 194 Definizioni (art. 2) o) «mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona (compete ai gestori infrastrutture trasporto) p) «mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona (compete agli agglomerati)

D. Leg. 19 agosto 2005 n. 194 Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche (art.3) Vanno presentate a regioni e province autonome da parte di: Società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture per: Assi stradali principali, assi ferroviari principali, aeroporti principali Le autorità individuate dalle Regioni o Province Autonome per: Agglomerati D. Leg. 19 agosto 2005 n. 194 Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche (art.3) Da presentare: Entro il 30/06/2007 Agglomerati Assi stradali principali Assi ferroviari principali Aeroporti principali con 250.000 abitanti con 6.000.000 Veic/anno con 60.000 Convogli/anno con 50.000 Mov/anno Entro il 30/06/2012 Agglomerati Assi stradali principali con 100.000 abitanti con 3.000.000 Veic/anno Assi ferroviari principali con 30.000 Convogli/anno

Mappa acustica strategica e mappatura acustica (D. Leg. 194) Per mappe strategiche e mappature acustica il D. Leg. 194 prevede che: Si utilizzino anche ai fini della valutazione dell esposizione della popolazione i descrittori introdotti dalla END: L den e L night D. Leg. 19 agosto 2005 n. 194 Piani d azione (art.4) «piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario,la sua riduzione Vanno trasmessi a regioni o province autonome da parte di: Società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture per: Le autorità individuate dalle Regioni o Province Autonome per: Assi stradali principali, assi ferroviari principali, aeroporti principali Agglomerati

Da presentare: Entro il 18 luglio 2008: D. Leg. 19 agosto 2005 n. 194 Piani d azione (art.4) Agglomerati Assi stradali principali Assi ferroviari principali Aeroporti principali con 250.000 abitanti con 6.000.000 Veic/anno con 60.000 Convogli/anno con 50.000 Mov/anno Entro il 18 luglio 2013 Agglomerati Assi stradali principali Assi ferroviari principali con 100.000 abitanti con 3.000.000 Veic/anno con 30.000 Convogli/anno Definizioni (L. 447/95) art. 2 Limiti di emissione Art 2, punto 1, Lett. e, L. 447/95: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa il valore massimo di rumore che può essere emesso da una specifica sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; coincide con i valori di omologazione della sorgente

Definizioni (L. 447/95) art. 2 Limiti di emissione Riferimento contemplato nel DPCM 14/11/1997, art. 2, c. 4 Ricondurre il concetto di emissione unicamente alla tipologia di sorgente considerata, a prescindere dal contesto in cui è collocata Si eliminerebbe l ambiguità circa la posizione in cui verificare il limite Definizioni (L. 447/95) art. 2 Limiti di immissione Art. 2, punto 1, Lettera f, L. 447/95: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori Si potrebbero definire valori limite di immissione di singola sorgente cui attribuire gli attuali valori limite di emissione della Tabella B del DPCM 14/11/1997 (già così interpretati in alcune regioni)

Definizioni (L. 447/95) art. 2 Tecnico competente in acustica ambientale Art. 2, punto 7, L.447/95: è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo È necessaria una maggiore omogeneità circa modalità e criteri per il riconoscimento del tecnico competente Definizioni (L. 447/95) Art. 2 Tecnico competente in acustica ambientale Due ipotesi: centralizzazione dell ente certificatore: definizione di un programma di competenze, esame presso Commissione ministeriale, istituzione di un elenco nazionale mantenimento delle competenze in capo alle Regioni che dovranno però attenersi a criteri definiti a livello nazionale

Definizioni (L. 447/95) Art. 2 Tecnico competente in acustica ambientale Privilegiare rispetto al tirocinio la formazione presso enti e strutture riconosciuti La formazione dovrebbe comprendere una parte teorica ed una parte pratica, assimilabile al tirocinio attuale Prevedere una sanatoria per i tecnici già iscritti negli elenchi regionali/provinciali e per il personale delle strutture pubbliche che svolge l attività specifica da un certo numero di anni Competenze dello Stato (L. 447/95) art. 3 Tra le principali competenze: la determinazione dei valori limite per le diverse sorgenti sonore prevedere limiti specifici per nuove tipologie di sorgenti quali gli impianti eolici la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera eventuale recepimento di specifiche norme tecniche

Competenze dello Stato (L. 447/95) art. 3 Opportuno porre in capo allo Stato la definizione dei criteri per la predisposizione delle documentazioni di impatto acustico e delle valutazioni di clima acustico La vigente delega alle Regioni produce disomogeneità nelle richieste formulate ai proponenti di nuove opere e nelle documentazioni presentate Competenze delle regioni (L. 447/95) art. 4 Definizione dei criteri per la classificazione acustica del territorio: Potrebbe spettare alle regioni la definizione delle modalità di coordinamento della classificazione acustica e degli strumenti di pianificazione urbanistica (oggi in capo ai comuni)

Competenze delle regioni (L. 447/95) art. 4 Commenti e proposte Il coordinamento tra classificazione acustica e PRG è ribadito in modo generico nelle norme regionali Una norma regionale sulle modalità di integrazione, sulle procedure di gestione interazione aggiornamento semplificherebbe il compito dei Comuni uniformandone i comportamenti Competenze delle regioni (L. 447/95) art. 4 I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico Si è proposta la competenza dello stato su tali criteri Le regioni potrebbero definire l iter procedurale cui assoggettare le documentazioni di impatto e clima Definizione della fase temporale del processo autorizzativo in cui devono intervenire tali documenti

Competenze delle Province (L. 447/95) art. 5 Le Province potrebbero esercitare, oltre a quelle assegnate, funzioni di controllo sulle classificazioni acustiche comunali e sui piani comunali di risanamento, esprimendo pareri vincolanti con il supporto di ARPA/APPA e AUSL Competenze dei Comuni (L. 447/95) art. 6 Le principali competenze riguardano: La classificazione acustica del territorio secondo i criteri stabiliti dalle Regioni Il coordinamento della classificazione acustica e della pianificazione urbanistica L'adozione dei piani di risanamento Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall inquinamento acustico all atto del rilascio dei provvedimenti autorizzatori per attività produttive, sportive, ricreative di servizi commerciali polifunzionali Le funzioni amministrative di controllo delle prescrizioni per il contenimento dell inquinamento acustico L adozione di regolamenti per l attuazione della disciplina statale e regionale di tutela dall inquinamento acustico L autorizzazione in deroga ai limiti delle attività temporanee

Competenze dei comuni (L. 447/95) Art. 6 Vigilanza e controllo Rispetto ai descrittori introdotti dalla END: Per la vigilanza è opportuno mantenere i parametri e le metodiche di misura della 447/95 Non pare applicabile l uso di descrittori come L den (determinato sulle 24 ore, sul periodo di un anno) Molte sorgenti da controllare non rientrano nel campo di applicazione della END (pubblici esercizi, attività commerciali, attività temporanee ricreative, cantieri) Mantenere all interno degli ambienti abitativi il criterio differenziale Competenze dei comuni (L. 447/95) Art. 6 La classificazione acustica del territorio I limiti associati alla classificazione hanno il fine di contemperare esigenze di produzione e di mobilità con esigenze di quiete dei cittadini Propedeutica alle azioni imposte dalla END (mappatura e piano d azione) A livello nazionale soltanto il 35% dei comuni ha zonizzato (ISPRA, Annuario dei dati ambientali, 2008)

Competenze dei comuni (L. 447/95) Art. 6 La classificazione acustica del territorio L den è poco adatto da associare alla classificazione Per gli agglomerati la cartografia della classificazione dovrebbe riportare i valori dei limiti espressi nei descrittori italiani (L Aeq diurno/notturno) ed anche la loro trasposizione in quelli europei (L DEN, L night ) per consentire il confronto con i risultati della mappatura acustica Piani d azione (END - D. Leg. 194) e Piani di risanamento acustico (L. 446/95) Due livelli diversi di uno stesso percorso: il Piano d azione è un piano di indirizzo che definisce le scelte strategiche, individuando, per le diverse tipologie di criticità, le corrispondenti tipologie di interventi il Piano di risanamento, è un piano attuativo, logica prosecuzione del primo, definisce i dettagli degli interventi di risanamento, con riferimento alle singole aree critiche

Mappatura acustica / Caratterizzazione acustica I Comuni non individuati quali agglomerati potrebbero predisporre, con periodicità quinquennale, una caratterizzazione acustica del territorio finalizzata a individuare le criticità e a predisporre il piano comunale di risanamento I gestori delle infrastrutture non individuate come principali potrebbero predisporre con periodicità da definire, una caratterizzazione acustica finalizzata alla stesura del piano di risanamento (criteri DM 29/11/2000) Per la caratterizzazione acustica vengono utilizzati i parametri L Aeq diurno e L Aeq notturno (DM 16/3/1998) Mappatura acustica / Caratterizzazione acustica Per gli agglomerati e le infrastrutture principali: Ai fini della predisposizione dei piani di risanamento attuativi dei piani d azione è comunque necessaria la caratterizzazione acustica che rientra nella attività di mappatura Necessario definire metodiche per l acquisizione dei dati acustici elementari ai fini della determinazione dei descrittori L den e L night e L Aeq diurno/notturno Si potrebbe abrogare l obbligo della relazione sullo stato acustico per i Comuni con più di 50.000 abitanti

Piani d azione (END - D. Leg. 194) e Piani di risanamento acustico (L. 447/95) Commenti e proposte i Comuni non individuati quali agglomerati potrebbero predisporre, con periodicità quinquennale, un Piano di risanamento nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione I gestori delle infrastrutture non individuate come principali, potrebbero predisporre e presentare i Piano di risanamento, con i criteri di cui al DM 29/11/2000 Piani d azione (END - D. Leg. 194) e Piani di risanamento acustico (L. 447/95) Commenti e proposte Al fine di: avere limiti di riferimento per le mappatura acustica e acustica strategica predisporre il Piano d azione e il successivo piano di risanamento appare necessaria la traduzione dei limiti italiani nei descrittori europei (L den e L night )

Controlli (art. 14, L. 447/95) Nella eventuale riformulazione sarebbe opportuno: Precisare che i Comuni (e le Province) si avvalgono delle ARPA/APPA per le attività di vigilanza e controllo prevedere che il Ministero dell Ambiente e le Regioni si avvalgano del sistema agenziale (ISPRA/ARPA/APPA) per le verifiche su mappature e piani d azione