NUOVO LIMITE ALL UTILIZZO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE NOVITA Il legislatore e` intervenuto piu` volte con provvedimenti restrittivi a modificare la soglia dalla quale e` vietato il trasferimento di denaro contante nonche di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Tali interventi sono stati introdotti con una doppia finalita` : da un lato, l esigenza di aumentare la tracciabilita` dei movimenti finanziari per contrastare il riciclaggio di capitali di provenienza illecita, dall altro, di contrastare l evasione e l elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti. Limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore nel corso degli anni Periodo Divieto di trasferimento in contanti per importi dal 1991 al 29.04.2008 > 12.500 dal 30.04.2008 al 24.06.2008 > 5.000 dal 25.06.2008 al 30.05.2010 > 12.500 dal 31.05.2010 al 12.08.2011 > 5.000 dal 13.08.2011 al 31.01.2012 > 2.500 dal 1.02.2012 al
31.12.2015 > 1.000 dal 1.01.2016 > 3.000 Dal 1º gennaio 2016 la Legge di stabilita` 2016 ha innalzato a euro 3.000 la soglia a partire dalla quale sono vietate le transazioni in contanti, con libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Come evidenzia la relazione illustrativa al disegno di legge l innalzamento della soglia e` stato determinato a fronte di studi che hanno escluso un indice di correlazione diretta tra l utilizzo del contante e l evasione fiscale ed assolve all esigenza di garantire maggiore fluidita` nelle transazioni effettuate quotidianamente per il soddisfacimento di bisogni di stretto consumo, oltre che per allineare la soglia prevista dall ordinamento italiano alle scelte degli altri Stati Membri, diretti competitors dell Italia, tendenzialmente attestati su politiche meno restrittive. Lo studio ha tenuto anche conto dell elevata percentuale di soggetti unbanked, ossia soggetti estranei al circuito degli intermediari abilitati che non hanno conti correnti bancari o postali. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla norma generale di cui al comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007 si e` ritenuto di adeguare il limite alle movimentazioni in contante, consentite ai cambiavalute (soggetti iscritti nella sezione prevista dall art. 17 bis del D.Lgs. n. 141/2010) alla nuova soglia di euro 3.000. La Legge di stabilita` 2016 interviene dall altro lato ad incentivare l utilizzo del POS attraverso l estensione per commercianti, imprese di servizi, e professionisti dell obbligo di accettare pagamenti mediante carte di credito oltre che carte di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilita` tecnica. Per chi non accettera` i pagamenti con le carte sara` prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, che verra` stabilita con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell economia. Sara` possibile inoltre pagare con carte di debito o di credito anche importi inferiori a 5 euro e dal 1º luglio 2016 anche per i parcheggi dei veicoli sara` possibile utilizzare le carte. Nel caso di pagamenti inferiori a 5 euro e` previsto l abbattimento delle commissioni bancarie ovvero la riduzione delle stesse nell osservanza dei principi stabiliti dall Unione Europea. L adeguamento alle disposizioni comunitarie con riferimento alla riduzione delle commissioni sara` effettuato con decorrenza 1º febbraio 2016. SOGGETTI INTERESSATI Interessati alla nuova normativa sono tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e nell Unione europea che effettuano transazioni in contanti oppure attraverso depositi bancari o postali al portatore o altri titoli al portatore. Nella pratica commerciale occorrera` fare attenzione ai pagamenti a fornitori, ai pagamenti tra societa` appartenenti allo stesso gruppo, ai rapporti tra socio e societa` (ad esempio conferimenti di capitale, pagamento di dividendi, prelievi soci, finanziamenti soci) che avvengono in contanti, tali pagamenti dovranno essere eseguiti entro l importo massimo consentito di 2.999,99 euro. Attenzione Solo per i turisti cittadini stranieri extra UE (ed extra Spazio economico europeo) non residenti in Italia e` riconosciuta una deroga riguardante gli acquisti di beni o servizi effettuati presso negozi, agenzie di viaggio e operatori del turismo che porta il limite da cui decorre il divieto a 15.000 euro. PROCEDURA I pagamenti tra soggetti diversi di importi pari o superiori a 3.000 euro possono essere effettuati solo attraverso intermediari abilitati come banche, Poste Italiane SpA, istituti di moneta elettronica (carte di debito o di credito). Il trasferimento in contanti oppure attraverso depositi
bancari o postali al portatore o altri titoli al portatore e` vietato anche quando e` effettuato con piu` pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. SANZIONI La sanzione amministrativa per i soggetti che trasferiscono contanti, depositi bancari o postali al portatore o altri titoli al portatore somme superiori 2.999,99 euro e per coloro che le accettano, resta compresa tra l 1% ed il 40% delle somme trasferite e, comunque, con un importo minimo di 3.000 euro (art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007). Per le transazioni di importo non superiore a 250.000 euro e` possibile effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione) pari al 2% dell importo (doppio del minimo edittale). Il pagamento dev essere effettuato entro 60 giorni dall avvenuta notifica della contestazione. DECORRENZA Il nuovo limite e` entrato in vigore il 1º gennaio 2016. CASI PARTICOLARI 1) Casi in cui resta in vigore il limite di 1.000 euro Resta fissato a 1.000 euro, invece, il limite per i pagamenti in contanti effettuati dalla Pubblica Amministrazione (art. 1, comma 904, Legge di stabilita` 2016). Il limite di 1.000 euro resta anche per chi esercita il servizio di rimessa di denaro con l estero (Money Transfer). Nonostante il trasferimento dei libretti di deposito bancari o postali possa avvenire fino a 2.999,99 euro come da nuovo limite, il saldo dei libretti di deposito non puo` essere pari o superiore a euro 1.000. Per cui potrebbe essere possibile trasferire piu` libretti di deposito di saldo inferiore a 1.000 euro fino al limite dei 2.999,99 euro. Gli assegni bancari e postali resteranno trasferibili solo al di sotto dei 1.000 euro. Gli assegni emessi per importi pari o
superiori a 1.000 euro dovranno ancora recare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita`. 2) Pagamenti relativi a canoni di locazione di unita` abitative e pagamenti nella filiera dei trasporti I commi 902 e 903 dell art. 1 della Legge di stabilita` 2016 hanno eliminato l obbligo di pagare i canoni di locazione di unita` abitative in forme e modalita` che escludano l uso del contante e ne assicurino la tracciabilita` e l obbligo per i soggetti della filiera dei trasporti ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando strumenti tracciabili. Pertanto, anche in questi casi, si seguira` la regola generale del divieto di pagamento in denaro contante di importi pari o superiori a 3.000 euro.