Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 14 20.04.2015 Modelli INTRASTAT Entro il 27 Aprile la presentazione per i mensili e i trimestrali Categoria: Iva Sottocategoria: Operazioni intracomunitarie Entro il prossimo 27 Aprile (IL 25 Aprile cade di Sabato) è necessario presentare gli elenchi INTRASTAT: - per i soggetti mensili in riferimento al mese di Marzo 2015; - per i soggetti trimestrali relativamente al 1 trimestre 2015. Con il presente intervento s intende riepilogare le regole che disciplinano l adempimento in questione. Si ricorda sin da ora che per gli elenchi riferiti alle operazioni effettuate dall'1.1.2010, non è più consentita la presentazione in modalità cartacea. Dal 10.5.2010 gli elenchi riepilogativi INTRASTA possono essere presentati, direttamente (Fisconline) dai soggetti obbligati o tramite gli intermediari (Entratel) di cui all art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. 22.7.1998, n. 322, attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate. Il co. 1 dell'art. 2 del D.M. 22/02/2010 ha stabilito che ciascun elenco deve essere presentato: con cadenza trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore ad euro 50.000; con cadenza mensile, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni suddette. Da segnalare una importante novità normativa. L art. 23 del decreto sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014) ha previsto la riduzione del contenuto informativo degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi (modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater). Con la determinazione dell Agenzia delle Dogane del 19 Febbraio 2015 sono state apportate le modifiche relative alla riduzione del contenuto informativo degli elenchi riepilogativi. È stato precisato che le nuove disposizioni si applichino agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1 gennaio 2015. Quindi già dal 27 Aprile si applicano le semplificazioni. 1
Ambito oggettivo I soggetti passivi Iva, in riferimento alle operazioni intracomunitarie, devono presentare: l elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea: cessioni intracomunitarie di beni comunitari; prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972). Sono tuttavia esclusi dagli elenchi i servizi di cui agli art. 7-quater e 7- quinquies del decreto Iva, ossia le prestazioni oggettivamente localizzabili, cioè: prestazioni di servizi relative a beni immobili situati nel territorio dello Stato; prestazioni di trasporto di passeggeri; prestazioni di ristorazione e catering materialmente eseguite nel territorio dello Stato; prestazioni di ristorazione e catering a bordo di navi, aerei o treni con luogo di partenza nel territorio dello Stato, prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto a breve termine (non oltre i 30 giorni o 90 se natanti). l elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea: acquisti intracomunitari di beni comunitari; prestazioni di servizi (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972). Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di riepilogo le operazioni per le quali l'imposta non è dovuta nello Stato membro del destinatario. 2
Per tale ultima causa di esclusione vanno distinte due fattispecie: 1. Prestazioni generiche rese da prestatore UE a committente stabilito in Italia Tali tipologie di operazioni sono territorialmente rilevanti in Italia. Per stabilire se è dovuta l'imposta, è necessario verificare le disposizioni nazionali le quali possono stabilire, in alcune ipotesi, un regime di non imponibilità o di esenzione della prestazione di servizi. In entrambe le ipotesi - non imponibilità ovvero esenzione - l'operazione non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi. L accortezza da utilizzare in questi casi è di avvisare la controparte comunitaria, al fine di evitare che lo stesso inserisca l'operazione negli elenchi Intrastat. 2. Prestazioni generiche rese da prestatore italiano a committente stabilito in UE Tali fattispecie è maggiormente problematica, in quanto tale prestazione rileva nello Stato to del committente, ragion per cui è necessario verificare le disposizioni vigenti nel Paese del committente. I Modelli I modelli da utilizzare per espletare gli adempimenti sono i seguenti: Modello Intra-1 Relativo alle cessioni intracomunitarie e alle prestazioni di servizi rese Tale modello si compone del: modello Intra-1: frontespizio; modello Intra-1-bis: riepilogo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo di riferimento; modello Intra-1-ter: sezione dedicata alle rettifiche di cessioni eseguite in periodi precedenti; modello Intra-1-quater: sezione dedicata alle prestazioni di servizi eseguite nei confronti di residenti in altri Stati membri eseguite in periodi precedenti; 3
modello Intra-1-quinquies: sezione dedicata alle rettifiche di prestazioni di servizi eseguite in periodi precedenti. Modello Intra-2 Relativo agli acquisti intracomunitari ed alle prestazioni di servizio ricevute Il Modello si compone del: modello Intra-2: frontespizio; modello Intra-2-bis: riepilogo degli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo di riferimento; modello Intra-2-ter: sezione dedicata alle rettifiche di acquisti eseguiti in periodi precedenti; modello Intra-2-quater: sezione dedicata alle prestazioni di servizi ricevute da residenti in altri Stati membri eseguite in periodi precedenti; modello Intra-2-quinquies: sezione dedicata alle rettifiche di prestazioni di servizi ricevute in periodi precedenti. La Direttiva 2008/8/Ce ha imposto l'obbligo di presentazione del modello Intra-1 (cessioni intracomunitarie) anche per le prestazioni di servizi, per le quali l'assolvimento dell'imposta spetta al committente. Il Legislatore ha accolto tale invito nello schema di Decreto Legislativo estendendo l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT anche alle prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario. Sebbene la direttiva europea non preveda espressamente l inclusione delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti comunitari, il Legislatore italiano, parallelamente a quanto previsto per l'acquisto intracomunitario di beni, ha previsto il modello Intra "acquisti" da compilare a cura di coloro che commissionano prestazioni di servizi a operatori comunitari soggetti passivi d'imposta. Le informazioni che devono essere indicate nei modelli hanno una duplice valenza: fiscale, ossia dirette a verificare il corretto adempimento degli obblighi da parte dei partner comunitari; 4
statistica, finalizzato alla rilevazione statistica dei movimenti di merci in ambito comunitario. Contenuto dei modelli INTRASTAT 1 MODELLO DATI FISCALI DATI STATISTICI Intra 1-BIS Da colonna 1 a colonna 4 Da colonna 5 a colonna 13 Intra 2-BIS Da colonna 1 a colonna 5 Da colonna 6 a colonna 15 Intra 1-TER Da colonna 1 a colonna 8 Da colonna 9 a colonna 11 Intra 2-TER Da colonna 1 a colonna 9 Da colonna 10 a colonna 12 Intra 1- QUATER Da colonna 1 a colonna 11 Intra 2- QUATER Da colonna 1 a colonna 11 Intra 1- QUINQUIES Da colonna 1 a colonna 15 Intra 2- QUINQUIES Da colonna 1 a colonna 15 L'obbligo di compilazione degli elenchi, sia per la parte fiscale, che per la parte statistica, dipende dalla periodicità di presentazione degli stessi. Infatti: i soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi con cadenza mensile, devono compilare sia la parte fiscale, sia quella statistica, ad eccezione di alcuni casi particolari in cui è richiesta la compilazione "ai soli fini fiscali" (ad esempio, cessioni verso la Repubblica di S. marino), ovvero ai soli fini statistici" (movimentazioni di beni a titolo non traslativo della proprietà, da parte dei soggetti con obbligo di presentazione "mensile"); i soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi con cadenza trimestrale o annuale invece, devono compilare solamente la parte fiscale. 1 Sistema Frizzera, SOLE24ORE, Adempimento, Modelli INTRASTAT. 5
L art. 23 del decreto sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014) ha previsto la riduzione del contenuto informativo degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi (modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater) 2. Sul sito dell Agenzia delle Dogane 3 è stata pubblicata la determinazione del 19 febbraio 2015, n. 18978/RU, con cui sono modificate le istruzioni per l uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, in ottemperanza all art. 23 del decreto sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) che, come precedentemente accennato, dispone la modifica del contenuto informativo previsto dai modelli INTRASTAT per le prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE. Il citato provvedimento attuativo, emanato con la determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015, non ha ridefinito il contenuto dei modelli, ma si è limitato a modificare le istruzioni per l uso e la compilazione dei medesimi, sostituendo l Allegato XI alla determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 e prevedendo che le semplificazioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1 gennaio 2015. Il decreto sulle semplificazioni fiscali ha ridotto il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi relativi ai servizi generici (modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater, nonché modelli INTRA 1-quinquies e INTRA 2-quinquies). La semplificazione, diretta ad allineare il contenuto degli elenchi a quello previsto dall art. 264 della Direttiva n. 2006/112/CE, consiste nell obbligo di comunicare i soli dati riguardanti: il numero di identificazione IVA della controparte (colonna 3 dei modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater e colonna 7 dei modelli INTRA 1-quinquies e INTRA 2-quinquies); l ammontare delle operazioni in euro (colonna 4 dei modelli INTRA 1- quater e INTRA 2-quater e colonna 8 dei modelli INTRA 1-quinquies e INTRA 2-quinquies) e l ammontare delle operazioni in valuta (colonna 2 Semplificazioni fiscali: INTRASTAT servizi con contenuto ridotto, Quotidiano IPSOA, di Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino, Advisor scientifico di Adacta Studio Associato 3 L art. 23, D.Lgs. n. 175/2014 prevede che, con provvedimento dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore dell Agenzia delle Entrate e d intesa con l ISTAT, da emanarsi entro 90 giorni dall entrata in vigore del decreto, sono apportate modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi generiche, vale a dire alle prestazioni di servizi soggette alla regola territoriale fondata sul Paese di stabilimento del committente. 6
5 del modello INTRA 2-quater e colonna 9 del modello INTRA 2- quinquies); il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta (colonna 7 del modello INTRA 1-quater e colonna 8 del modello INTRA 2-quater, nonché colonna 11 del modello INTRA 1- quinquies e colonna 12 del modello INTRA 2-quinquies); il Paese di pagamento (colonna 10 del modello INTRA 1-quater e colonna 11 del modello INTRA 2-quater, nonché colonna 14 del modello INTRA 1-quinquies e colonna 15 del modello INTRA 2- quinquies). Informazione Descrizione Numero di identificazione IVA della controparte Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (si veda la Tabella A allegata alle istruzioni per la compilazione dei modelli) Ammontare delle operazioni in euro L ammontare dei servizi resi o ricevuti, espresso in euro, deve essere indicato conformemente alle disposizioni in materia di IVA Ammontare delle operazioni in valuta L ammontare dei servizi ricevuti, espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore, non deve essere indicato se tale Stato membro rientra fra quelli che hanno adottato l euro Codice identificativo del tipo di prestazione Codice del servizio desunto dalla classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività), pubblicata sul sito internet dell Agenzia delle Dogane Paese di pagamento Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso o ricevuto, inteso - secondo la Circolare dell Agenzia delle Entrate 21 giugno 2010, n. 36 (Parte II, 36) - come Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario (si veda la Tabella A allegata alle istruzioni per la compilazione dei modelli) 7
Rispetto, pertanto, alla previgente modalità di compilazione degli elenchi, l art. 23 del D.Lgs. n. 175/2014 ha eliminato le informazioni, considerate non essenziali ai fini dell analisi del rischio, riguardanti: il riferimento della fattura, ossia il numero e la data (colonne 5 e 6 del modello INTRA 1-quater e colonne 6 e 7 del modello INTRA 2-quater, nonché colonne 9 e 10 del modello INTRA 1-quinquies e colonne 10 e 11 del modello INTRA 2-quinquies); le modalità di erogazione (colonna 8 del modello INTRA 1-quater e colonna 9 del modello INTRA 2-quater, nonché colonna 12 del modello INTRA 1-quinquies e colonna 13 del modello INTRA 2- quinquies); le modalità di incasso (colonna 9 del modello INTRA 1-quater e colonna 10 del modello INTRA 2-quater, nonché colonna 13 del modello INTRA 1-quinquies e colonna 14 del modello INTRA 2- quinquies). Dato che i modelli relativi ai servizi non sono stati sostituiti, le nuove istruzioni precisano che le suddette informazioni, anche se eliminate dal decreto sulle Semplificazioni fiscali, assumono carattere facoltativo per gli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dal 2015. Per questi ultimi, in ciascuna riga di dettaglio, sono riepilogati, sommando i relativi importi, tutti i servizi resi o ricevuti che presentano le stesse caratteristiche, cioè codice di identificazione IVA del committente o del prestatore, codice identificativo del servizio reso o ricevuto e Paese di pagamento. Non era chiaro se le modifiche avrebbero trovato applicazione già a partire dagli elenchi Intrastat relativi all inizio del 2015. Sul punto, l art. 2 del provvedimento prevede che le nuove disposizioni si applichino agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1 gennaio 2015 4. Quindi già dal 27 Aprile si applicano le semplificazioni. 4 Semplificazioni fiscali: INTRASTAT servizi con contenuto ridotto, Quotidiano IPSOA, di Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino, Advisor scientifico di Adacta Studio Associato 8
Operazioni da ricomprendere e da escludere Abbiamo già detto che costituiscono oggetto di comunicazione le operazioni intracomunitarie rese e ricevute da soggetti passivi italiani. Più in dettaglio, devono essere comunicate: gli acquisti intracomunitari di beni, di cui all'art. 38, co. 2, e co. 5, lett. b), D.L. 331/1993; le cessioni intracomunitarie di beni, di cui all'art. 41, co. 1, lett. a) e c), D.L. 331/1993; le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi di imposta in altri Stati membri, per le quali l'imposta è assolta nello stato del committente, salvo che in quello Stato si tratti di operazioni per le quali non è dovuta l'imposta; prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti in altri Stati membri, per le quali l'imposta è dovuta nel territorio dello Stato, salvo che si tratti di operazioni per le quali non è dovuta l'imposta; movimentazioni di merci in ambito comunitario, senza trasferimento della proprietà (ad esempio, merci in conto lavorazione). Per quanto riguarda i servizi oggetto di comunicazione, la C.M. 36/E/2010 ha chiarito che sono rilevanti ai fini dell'inserimento negli elenchi solo quelli disciplinati dalla norma dell'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, ossia i cd. servizi generici, mentre non debbono essere oggetto di elencazione i servizi oggetto di deroghe specifiche in tema di territorialità (artt. da 7- quater a 7-septies, D.P.R. 633/1972). Sempre la C.M. 36/E/2010 ha chiarito che non sono rilevanti ai fini dell'inserimento negli elenchi le prestazioni di servizi rese o ricevute, qualora la controparte sia un soggetto stabilito in Paese extracomunitario, senza stabile organizzazione nel territorio comunitario, ancorché identificato ai fini IVA nella Comunità (tramite rappresentante fiscale od identificazione diretta), in base al cd. principio di stabilimento. 9
Servizi da riepilogare negli elenchi INTRASTAT Servizi resi o ricevuti di cui all art. 7 ter. non devono essere oggetto di elencazione i servizi oggetto di deroghe specifiche in tema di territorialità. non debbono essere oggetto di elencazione le prestazioni di servizi rese o ricevute, qualora la controparte sia un soggetto. Per quanto riguarda le cessioni di beni, invece, devono essere comunicate le cessione e/o acquisto di beni anche qualora la controparte sia un soggetto giuridico residente in Paese extracomunitario, se identificato ai fini Iva (tramite rappresentante fiscale od identificazione diretta) nel territorio della Comunità. Da segnalare infine che la C.M. 13/E/1994, ha previsto le seguenti ulteriori esclusioni: campioni omaggio e beni ceduti gratuitamente; sostituzione di beni in garanzia; beni in c/lavorazione gratuita; beni inviati per la tentata vendita. Periodicità e termini di presentazione Periodicità di presentazione Per gli elenchi riferiti alle operazioni effettuate dall'1.1.2010, non è più consentita la presentazione in modalità cartacea ma sarà obbligatorio l'utilizzo del canale telematico. Dal 10.5.2010 gli elenchi riepilogativi INTRASTAT possono essere presentati, direttamente (Fisconline) dai soggetti obbligati o tramite gli intermediari (Entratel) di cui all art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. 22.7.1998, n. 322, anche attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, secondo i dettagli tecnici pubblicati e mantenuti aggiornati sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. 10
L'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli uffici doganali deve avvenire entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Scadenza Intrastat mensile Gli adempimenti previsti da disposizioni fiscali riguardanti l'amministrazione economico-finanziari, compresa la trasmissione dei modelli Intrastat che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, anche se effettuabili con modalità esclusivamente telematica (art. 7, co. 2, lett. l), D.L. 13.5.2011, n. 70). Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Dicembre 25 febbraio 25 marzo 25 Aprile 25 Maggio 25 Giugno 25 Luglio 25 Agosto 25 Settembre 25 Ottobre 25 Novembre 25 Gennaio anno successivo Scadenza Intrastat trimestrali Gli adempimenti previsti da disposizioni fiscali riguardanti l'amministrazione economico-finanziari, compresa la trasmissione dei modelli Intrastat che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, anche se effettuabili con modalità esclusivamente telematica (art. 7, co. 2, lett. l), D.L. 13.5.2011, n. 70). I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 25 Aprile 25 Luglio 25 Ottobre 25 gennaio anno successivo 11
Periodicità di presentazione Il co. 1 dell'art. 2 del D.M. 22/02/2010 ha stabilito che ciascun elenco deve essere presentato: con cadenza trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore ad euro 50.000; con cadenza mensile, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto. Periodicità presentazioni elenchi Ammontare operazioni per categoria quattro trimestri precedenti inferiori a 50.000,00. Ammontare operazioni per categoria quattro trimestri precedenti superiori a 50.000,00. trimestrale mensile Il "parametro" di riferimento, quindi, per la determinazione della periodicità di presentazione degli elenchi, è rappresentato dall'ammontare: delle vendite, di beni e di servizi, effettuate nei quattro trimestri precedenti, per quanto riguarda il modello INTRA 1; degli acquisti, di beni e di servizi effettuati nei quattro trimestri precedenti, per quanto riguarda il modello INTRA 2. Da evidenziare che il superamento della soglia deve essere verificato con riferimento a ciascun elenco. Il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni all interno di un elenco comporta la variazione della periodicità di presentazione per l intero elenco a cui si riferisce. Come evidenziato dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. 14/E/2010, le singole categorie di operazioni (beni e servizi), all'interno dello stesso modello, non si sommano, ma debbono essere considerate singolarmente. 12
Tuttavia, il superamento della soglia, alternativamente per beni o servizi, comporta l'applicazione della periodicità mensile anche per l'altra categoria. È quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l elenco relativo alle cessioni di beni e servizi. ESEMPIO 1 Alfa S.r.l. nel corso del 2014 ha effettuato le seguenti operazioni intracomunitarie: Vendite di beni 2014 Acquisti di beni 2014 I trimestre Euro 32.000 I trimestre Euro 15.000 II trimestre Euro 13.000 II trimestre Euro 20.000 III trimestre Euro 22.000 III trimestre Euro 17.000 IV trimestre Euro 62.000 IV trimestre Euro 10.000 Nell esempio proposto, Alfa SRL dovrà procedere alla presentazione mensile, già dal mese di gennaio 2015 sia per le cessione di beni effettuate che per le prestazioni di servizi rese. Diversamente, per gli acquisti beni e i servizi ricevuti la presentazione degli elenchi potrà rimanere trimestrale, non essendo superata la soglia indicata. ESEMPIO 2 Analogamente, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 20.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto prestazioni di servizi per 51.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi intracomunitari ricevuti. Cambio di periodicità Da trimestrale a mensile 13
Se nel corso di un trimestre viene superata la soglia dei 50.000,00, per il contribuente scatta l'obbligo di presentazione mensile con riferimento: al modello Intra-1, se nel corso dell'ultimo trimestre vengono realizzate vendite (beni e/o servizi) per un importo superiore ad euro 50.000; al modello Intra-2, se nel corso dell'ultimo trimestre vengono realizzati acquisti (beni e/o servizi) per un importo superiore ad euro 50.000. ESEMPIO 3 Acquisti beni 2015 Servizi ricevuti 2015 Gennaio Euro 8.000 Gennaio Euro 37.000 Febbraio Euro 26.000 Febbraio Euro 4.000 Marzo Euro 14.000 Marzo Euro 13.000 Totale Euro 48.000 Totale Euro 54.000 In tale ipotesi, Alfa S.r.l. deve procedere al cambio di periodicità, da trimestrale a mensile, indicando nel modello Intra 2 "trimestre completo", da presentarsi entro il 27 aprile 2015, e riportando tutte le operazioni di acquisto effettuate nel corso del primo trimestre 2015. Di conseguenza, con riferimento alle operazioni relative al mese di aprile, Alfa S.r.l. deve procedere alla presentazione del modello Intra 2 con periodicità mensile (entro il 25 maggio 2015). Cambio di periodicità Da mensile a trimestrale Il riferimento temporale sul quale verificare il superamento o meno della soglia di euro 50.000 è rappresentato dai quattro trimestri precedenti, ragion per cui, si deve ritenere che il "plafond" delle operazioni effettuate sia "mobile" e consenta, quindi, anche il cambio di periodicità "regressivo" da mensile a trimestrale. 14
Tale ipotesi, infatti, si verifica nel caso in cui un contribuente nei quattro trimestri precedenti, abbia realizzato operazioni per un importo inferiore al limite di cui sopra. Esempio 4 Vendite di beni 2014 Acquisti di beni 2014 I trimestre Euro 62.000 I trimestre Euro 15.000 II trimestre Euro 13.000 II trimestre Euro 20.000 III trimestre Euro 22.000 III trimestre Euro 17.000 IV trimestre Euro 32.000 IV trimestre Euro 10.000 In tal caso, si potrebbe realizzare il cambio di periodicità "regressivo", con effetto dal secondo trimestre 2015, nell'ipotesi in cui, nel corso del I trimestre 2015, la stessa società realizzi un importo complessivo di operazioni, alternativamente per cessioni di beni e prestazioni di servizi, inferiore ad Euro 50.000. Momento di determinazione dell obbligo di presentazione dei modelli L art. 4, co. 1, D.M. 27.10.2000, prevede un principio di carattere generale per cui l'operazione intracomunitaria deve essere inclusa negli elenchi con riferimento al momento in cui la fattura è stata registrata o avrebbe dovuto essere registrata, anche se tale annotazione non è stata eseguita. DEROGA Tale principio, secondo quanto stabilito dall art. 50, co. 7, D.L. 331/1993, trova un'eccezione per le operazioni in cui, anteriormente alla consegna o spedizione, sia stata emessa la fattura o sia stato pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo; in questo caso le operazioni, devono essere comprese negli elenchi Intra con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni, per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. 15
Sanzioni Gli organi competenti ad eseguire i controlli delle operazioni intracomunitarie sono gli Uffici dell'agenzia delle Dogane, gli Uffici dell'agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza..Le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni fiscali prevedono la qualificazione dell errore derivante dalla compilazione degli elenchi quale errore di natura formale, in quanto non idonei ad arrecare un danno erariale (C.M. 31/E/2014). Le sanzioni in materia di Intra sono suddivise come segue: violazioni di natura statistica: sono disciplinate dall art. 11, D.Lgs. 322/1989; violazioni di natura fiscale: sono disciplinate dell art. 11, D.Lgs. 471/1997. - Riproduzione riservata - 16