INFORTUNIO: INDENNIZZO INAIL E RISARCIMENTO DEL DANNO DIFFERENZIALE SECONDA PARTE Matteo BARIZZA



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INFORTUNIO: INDENNIZZO INAIL E RISARCIMENTO DEL DANNO DIFFERENZIALE SECONDA PARTE Matteo BARIZZA P&D.IT In un precedente scritto apparso sulla presente rivista, si era trattato il tema, tutt'altro che scontato, del risarcimento del danno non patrimoniale differenziale in caso di infortunio sul lavoro con percentuale di invalidità permanente superiore al 15% ed intervento assistenziale da parte dell'inail. Punto nodale della questione era se, in caso di indennizzo dell'ente assicuratore già corrisposto al lavoratore sotto forma di rendita, dal risarcimento dell'integrale danno non patrimoniale che il lavoratore aveva diritto di ottenere dal datore di lavoro andasse detratta la complessiva capitalizzazione della rendita INAIL (e, quindi, la capitalizzazione di quanto erogato a titolo di danno biologico, sommato alla capitalizzazione di quanto erogato a titolo di indennizzo per la perdita di capacità di lavoro generica); ovvero se la detrazione dovesse avvenire posta per posta, ossia detraendo da quanto richiesto a titolo di danno biologico quanto percepito a titolo di rendita dall'inail a tale titolo, separatamente dalle altre voci di danno. La sentenza che allora si era commentata (Corte di Appello di Venezia, sentenza del 14 giugno 2011, Presidente dott. R. Santoro, estensore dott.ssa C. Parise), in riforma della pronuncia di primo grado, aveva affermato che la tutela assicurativa indennitaria non mirerebbe all integrale ristoro del danno subito dal lavoratore, ma assolverebbe ad una funzione di natura previdenziale, costituita dalla esigenza di assicurare al lavoratore colpito dalle conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale una somma di denaro per far fronte alle esigenze di vita, quando, invece, la tutela risarcitoria possiede una natura ed una funzione diverse e più ampie, con la conseguenza che, mentre la valutazione del danno biologico in ambito INAIL verrebbe operata con riferimento esclusivo allo stato patologico attuale, per la possibilità di valutare in sede di revisione eventuali variazioni, la valutazione del danno alla salute in ambito civilistico terrebbe, invece, conto anche della situazione del danno in prospettiva, dal momento che eventuali successive variazioni non danno al danneggiato il diritto di ottenere alcunché.

Il giudice del gravame aveva, quindi, concluso ribadendo la necessità di rispettare il principio dell'integrale risarcimento di tutti i danni patiti dal lavoratore in conseguenza di un infortunio sul lavoro e, quindi, aderendo alla tesi secondo la quale, dal complessivo ammontare spettante all'infortunato a titolo di danno non patrimoniale, andrebbe scomputato (solo) quanto dallo stesso percepito a titolo di indennizzo dall'inail a titolo di danno biologico, e non anche, in aggiunta, quanto percepito a titolo di indennizzo per la diminuita capacità di lavoro generica, come invece aveva fatto il giudice di primo grado. Compiendo un veloce disamina della giurisprudenza di merito balza agli occhi come l'interpretazione offerta dal giudice di secondo grado non sia unanimemente accolta dai giudici del lavoro che, in alcuni frangenti, hanno concluso adottando la soluzione diametralmente opposta a quella riassunta poco sopra. Così è stato, per esempio, per la sentenza n. 1118 del 6.12.2011 emessa dalla sezione lavoro del Tribunale di Venezia, estensore dott. L. Perina, nella quale si è affermato che il danno non patrimoniale è categoria generale, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, e merita di essere risarcito quando si risolva nella lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, tenuto conto della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio. Secondo tale pronuncia, (in chiave nettamente anti esistenzialista) il danno biologico avrebbe portata tendenzialmente onnicomprensiva, tanto che in esso dovrà confluire anche quel tipo di danno che in precedenza veniva qualificato come morale, attraverso la c.d. personalizzazione del danno biologico, mentre nel danno differenziale non patrimoniale rientrerebbero sia la differenza tra l'ammontare del danno biologico, sia la quota di danno biologico afferente la vecchia categoria del danno morale ed esistenziale.

Conseguentemente, al fine di verificare l'esistenza in concreto di un danno differenziale, è necessario comparare l'ammontare integrale del risarcimento del danno e dell'indennizzo dovuti; vale a dire verificando se l'entità del risarcimento complessivamente dovuto al lavoratore per i danni patrimoniali e per il danno biologico permanente ascende a somma maggiore di quella dovuta dall'inail per gli stessi titoli. In caso contrario, afferma, infatti, il GL, il ristoro giudizialmente determinato sarebbe superiore all'ammontare del danno effettivamente patito (nello stesso senso si sono espressi Trib. Bassano del Grappa, n. 59/2005; Trib. Vicenza, n. 321/2007; Trib. Arezzo, n. 235/2007; Trib. Pisa, n. 19/2008). L'esemplificazione del caso concretamente risolto dal GL di Venezia aiuterà a meglio comprendere la questione. Il lavoratore aveva subito un infortunio sul lavoro con postumi invalidanti permanenti del 28% e con un'invalidità temporanea di 32 giorni al 100%, 120 giorni al 75% e 330 giorni al 50%. La quantificazione del danno, a seguito di CTU, era stata così determinata: 14.350,00 a titolo di invalidità temporanea; 89.147,00 a titolo di invalidità permanente; 30.000,00 a titolo di personalizzazione del risarcimento in ragione delle altre componenti del danno non patrimoniale;

nulla a titolo di danno patrimoniale, nemmeno allegato dal ricorrente. Per il danno assicurato, il lavoratore era stato indennizzato dall'inail sotto forma di rendita, il cui valore capitale, al tempo del giudizio, ammontava a complessivi 107.862,00, di cui 43.000,00 a titolo di danno biologico, ed 64.800,00 a titolo di danno patrimoniale. Il punto nodale della questione era, quindi, determinare se, ai fini del risarcimento del danno del lavoratore, gli importi allo stesso spettanti a seguito del giudizio e quelli già percepiti in forma capitale dall'inail andassero comparati per poste omogenee (biologico con biologico e rimanendo, invece, il patrimoniale indennizzato dall'inail a parte, visto che, in sede civilistica, tale voce di danno non era stata fatta valere), ovvero raffrontando quanto spettante secondo i criteri civilistici a titolo di danno biologico e quanto percepito a titolo di indennizzo nella globalità delle poste assicurate (quindi, biologico più patrimoniale). Perchè, nel primo caso al lavoratore sarebbe spettato, oltre ai 30.000 a titolo di personalizzazione del risarcimento ed ai 14.350,00 a titolo di invalidità temporanea voci di danno non coperti dall'indennizzo INAIL (c.d. danno complementare, o, anche, danno differenziale qualitativo) la differenza fra quanto riconosciuto in corso di causa a titolo di danno biologico permanente ( 89.147,00) e quanto liquidato in forma capitale dall'inail sempre (e solo) allo stesso titolo ( 43.000,00) e, quindi, l'ulteriore somma di 46.147,00. Nel secondo caso, invece e, quindi, nel caso in cui le poste in gioco andassero comparate integralmente al lavoratore non sarebbe spettato nulla a titolo di biologico differenziale (quantitativo), dal momento che quanto liquidato complessivamente dall'inail ( 107.862,00, biologico più patrimoniale) era di gran lunga superiore a quanto sarebbe spettato al lavoratore a titolo di danno biologico secondo i criteri civilistici, posto che nulla il lavoratore aveva subito a titolo di danno patrimoniale.

Il Giudice di Venezia ha aderito a tale seconda impostazione, affermando che, diversamente, si verificherebbe un indebito arricchimento del danneggiato, il quale riceverebbe un risarcimento del danno biologico puro dal datore di lavoro e dall'inail un maggior danno patrimoniale che in realtà non ha né allegato, né provato, né subito e che, pertanto, non gli spetterebbe secondo i criteri civilistici. La pronuncia del giudice veneziano non sembra considerare, però, quanto sopra ricordato dalla Corte di Appello, ossia che la tutela assicurativa indennitaria offerta dall'inail e la tutela risarcitoria civilistica partono da presupposti differenti ed arrivano, conseguentemente, a risultati non comparabili, avendo la tutela indennitaria (soltanto) una funzione di natura previdenziale, mentre, invece, possedendo la tutela risarcitoria una natura ed una funzione differente e più ampia. A tale impostazione hanno, invece, aderito le due pronunce della sezione lavoro del Tribunale di Treviso, la n. 352 del 14.10.2011, estensore dott. M. De Luca e la n. 279 del 18.5.2011, estensore dott. M. Rinaldi, le quali hanno affermato che al fine di verificare l'esistenza in concreto di un danno differenziale è necessario procedere ad una comparazione qualitativamente omogenea delle voci di danno risarcibili dal datore ed indennizzabili dall'inail, non potendosi far luogo ad una sorta di compensazione tra quanto ricevuto in più dal lavoratore da una parte e quanto ricevuto in meno dall'altra.