Policy di gestione dei conflitti di interesse MiFID

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Policy di gestione dei conflitti di interesse MiFID Approvato con delibera del C. di a. del 23/07/2013

PREMESSA 3 1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI 4 2. RIFERIMENTI NORMATIVI 5 3. CRITERI DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 5 4. LA MAPPATURA ED IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE 7 5. INFORMATIVA AL CLIENTE SUI CONFLITTI DI INTERESSE 11 6. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY 13 ALLEGATI 14 2

PREMESSA La Markets in Financial Instruments Directive è la Direttiva n. 39 approvata dal Parlamento europeo nel 2004 (di seguito MiFID ) che, dal 1 novembre 2007 ha introdotto nei mercati dell Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari. Tra le varie disposizioni, la MiFID riconosce che a causa dell intensificarsi delle attività degli intermediari, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e che è impossibile eliminarle a priori; in conseguenza di ciò viene richiesto agli intermediari di adottare ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, l art. 22 della Direttiva di esecuzione della MiFID (disposizione ripresa all interno dell art. 23 del Regolamento Congiunto Consob Banca d Italia) richiede agli intermediari di elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all organizzazione dell intermediario e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità). Alla luce di quanto esposto, il presente documento, denominato Politica di gestione dei conflitti di interesse MiFID o Conflict Policy (di seguito anche Politica o Policy ), descrive la politica aziendale cui il Credito Cooperativo Mediocrati (di seguito la Banca ) si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, in ottemperanza ai dettami ed ai principi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. La Policy identifica i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, le misure di gestione degli stessi e gli obblighi di informativa (disclosure) alla clientela delle fattispecie che, nonostante i presidi adottati, non è possibile presidiare e neutralizzare completamente (c.d. conflitti residuali o non eliminabili ). Le situazioni di conflitto prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per se illeciti. 3

1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI Le disposizioni contenute nella presente Policy integrano l insieme delle regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne e concorrono a definire, unitamente alle restanti Policy adottate dalla Banca, i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d investimento, per come di seguito sintetizzato: la Policy di e Trasmissione degli ordini (c.d. Transmission Policy) descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario, i criteri ispiratori, le modalità di trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca; la Policy di Classificazione della Clientela definisce le regole in base alle quali la Banca acquisisce una conoscenza mirata delle caratteristiche dei clienti, al fine di inquadrare gli stessi in una delle categorie previste dalla normativa, individuata sulla base della natura e delle caratteristiche del cliente e secondo le opzioni legislative concesse. Tali regole permettono di garantire il livello di tutela adeguato alla classificazione operata; la Policy sugli Incentivi (c.d. inducements ) contiene le regole in materia di percezione/corresponsione da/a terzi di pagamenti (monetari e non monetari) a fronte della prestazione dei servizi di investimento e accessori e le circostanze o condizioni che li rendono ammissibili, al fine di rispettare l obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi. Le presenti disposizioni e quelle definite nei suddetti documenti devono: considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni; ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell erogazione dei servizi d investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari. Al fine di assicurare a tutti i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi di investimento una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi 4

adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d uso in apposita disposizione interna. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI I riferimenti normativi di seguito riportati fanno esplicito riferimento alla Direttiva 2004/39/CE (di seguito anche MiFID o direttiva di 1 livello D1 ) e alla Direttiva recante modalità di esecuzione della MiFID (Direttiva 2006/73/CE o di 2 livello D2 ). Il Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/98, in particolare art. 21) e la normativa secondaria di attuazione - Regolamento Congiunto di Banca d Italia e Consob adottato ai sensi dell art. 6 comma 2-bis del TUF, emanato il 29 ottobre 2007 ed il Regolamento Intermediari emanato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 - hanno sostanzialmente confermato il recepimento della totalità dei dettami normativi introdotti dalla MiFID in tema di conflitti di interesse. 3. CRITERI DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE Come previsto dalla Direttiva MiFID (29 considerando della D1) La gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento esercitano simultaneamente ha aumentato le possibilità che vi siano conflitti tra queste diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario prevedere regole volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei loro clienti. Il focus della normativa è, dunque, incentrato sull organizzazione interna degli intermediari, come presidio prevalente e comunque necessario per assicurare la gestione dei conflitti di interesse. L art. 21 della D2 stabilisce un set di criteri minimali in base ai quali gli intermediari debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività. In particolare, tali criteri si articolano su tre livelli: 1 potenzialità del pregiudizio: l intermediario deve verificare al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; 5

2 perimetro della verifica: il comma 1 dell art. 21 richiede espressamente di prendere in esame non solo l intermediario in sé considerato, ma anche il relativo Gruppo di appartenenza, tenuto conto della struttura del gruppo medesimo e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono 1 ; 3 tipologie di conflitto di interesse, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti. In particolare, l art. 21 della D2 individua cinque possibili tipologie di conflitti di interesse nei quali la Banca o un soggetto rilevante ad essa connesso: è probabile realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria, a spese del cliente; presenta, nel risultato del servizio prestato al cliente o dell operazione realizzata per conto di quest ultimo, un interesse distinto da quello del cliente; ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato; svolge la stessa attività del cliente; riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. In relazione a quanto sopra esposto, il successivo art. 22 della D2 fornisce alcune indicazioni circa le misure e procedure da prendere in considerazione nel definire la politica di gestione. Trattasi di soluzioni dirette a garantire che i soggetti impegnati nello svolgimento delle attività, che danno luogo a conflitti di interessi, operino con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività dell intermediario e il grado di rischio per i clienti. Le misure di gestione dei conflitti di interesse richieste dalla citata norma fanno riferimento a: - soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti 2 (ad esempio: amministratori e dipendenti). 1 A tal fine, si evidenzia che la Banca non appartiene ad alcun Gruppo ai sensi dell art. 11 del TUF; tuttavia assume rilevanza la sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo e le attività svolte dalle società che ne fanno parte. 2 La categoria dei soggetti rilevanti, prevista dall art. 2, lettera p), del Regolamento Congiunto, è stata definita dalla Banca nella Policy di gestione delle operazioni personali predisposta dalla banca in ottemperanza all art. 18 del citato Regolamento. 6

A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato; - soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti; - soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse; - misure volte ad eliminare o limitare l esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento; - misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse. In relazione a ciò, le soluzioni organizzative dirette a presidiare e gestire i conflitti di interesse sono state individuate dalla Banca nel rispetto dei criteri e dei principi normativi sopra richiamati e applicando il principio di proporzionalità (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità) e la gestione degli stessi avviene attraverso: l adozione di un efficace modello operativo; una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità; l adozione di procedure interne e punti di controllo; la disposizione di mirate regole di condotta. 4. LA MAPPATURA ED IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE Come detto nei paragrafi precedenti, l obiettivo principale della MiFID in materia di conflitti di interessi è quello di assicurare che gli intermediari adottino ogni misura ragionevole per evitare che detti conflitti ledano gli interessi della clientela. 7

A tal proposito, l art. 22 della D2 e l art. 25 del Regolamento Congiunto richiedono agli intermediari di elaborare in forma scritta la politica di gestione dei conflitti di interesse, secondo il richiamato principio di proporzionalità, con la quale: 1. individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti; 2. descrivere le misure ed i presidi, di tipo organizzativo ed amministrativo, adottati e le regole da seguire per un efficace gestione dei conflitti di interesse identificati; 3. indicare i conflitti di interesse c.d. residuali o ineliminabili, ovvero quelle fattispecie di conflitti che, nonostante le misure ed i presidi adottati, non è possibile neutralizzare o presidiare adeguatamente. L art. 23 della D2 e l art. 26 del Regolamento Congiunto, richiedono, inoltre, agli intermediari di istituire ed aggiornare regolarmente un Registro, nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. Nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, pertanto, la Banca ha predisposto un Registro dei conflitti di interesse (riportato in allegato 1), nel quale sono indicati le diverse situazioni di conflitto che in concreto possono sorgere nello svolgimento di servizi e delle attività di investimento e le relative modalità di gestione degli stessi. Il registro in oggetto costituisce l archivio storico di tutti i conflitti di interesse, connessi all erogazione dei singoli servizi e attività di investimento, emersi a partire dalla prima mappatura effettuata dalla Banca. La responsabilità della tenuta e aggiornamento di tale registro è affidata all Ufficio Finanza, che si avvale del supporto della Funzione di Compliance. La corretta gestione del registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione tra la funzione aziendale incaricata di amministrare il registro e le unità organizzative aziendali preposte all erogazione dei servizi, o in possesso di 8

informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, affinché possa essere aggiornato con tempestività. Si precisa che, ai fini dell individuazione delle misure di gestione dei conflitti, la Banca non ha fatto alcuna distinzione in base alla natura della clientela (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e che le soluzioni definite saranno adottate, pertanto, nei confronti della generalità dei clienti. Si ritiene opportuno evidenziare che, nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso: il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile ex ante. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate ex post, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione; l esistenza di una possibile subordinazione dell interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente; la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità. Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni previste dall art. 21 della D2, recepite nell art. 24 del Regolamento congiunto, di seguito illustrate: - lett. a) realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente; - lett. b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; - lett. c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; - lett. d) svolgano la medesima attività del cliente; - lett. e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, 9

di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l analisi congiunta dei seguenti parametri: a. tipologia di servizio di investimento prestato; b. tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio; c. unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dalla regolamentazione aziendale; d. modalità operative di erogazione del servizio di investimento; e. Regolamento della Struttura Organizzativo Funzionale. A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura: - interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali; - interresse a variare la propria posizione creditizia; - interesse ad acquisire informazioni confidenziali. Ne è derivata la necessità di considerare l insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari: delle imprese affidate, purché l affidamento loro concesso risulti rilevante; di fornitori strategici della Banca; delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all emissione ed al collocamento; di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari 3 3 Ad esempio le società che fanno parte del Sistema del Credito Cooperativo. 10

I servizi e attività di investimento (cfr. art. 1, c. 5, del TUF) ed i servizi accessori considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti: 1 ricezione e trasmissione di ordini (art. 1, c. 5, lett. e); 2 collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (art. 1, c. 5, lett. c-bis); 3 servizio di consulenza in materia di investimenti (art. 1, c. 5, lett. f). La Banca ha inoltre tenuto conto dei conflitti che possono sorgere dall attività di distribuzione di prodotti finanziari di propria emissione. 5. INFORMATIVA AL CLIENTE SUI CONFLITTI DI INTERESSE La normativa (art. 29, c. 1, lett. i) e art. 34, c. 3 del Regolamento Intermediari e art. 23, c. 3, del regolamento Congiunto) richiede agli intermediari di fornire al cliente, in tempo utile prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio: a) una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita in materia di conflitti di interesse; b) un informativa chiara (disclosure) delle fattispecie di conflitti che non è stato possibile presidiare e neutralizzare completamente (c.d. conflitti residuali o non eliminabili ), affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. In relazione a ciò, la Banca ha elaborato una versione di sintesi della presente Policy (di seguito Sintesi della Conflict Policy per la clientela cfr. Allegato 2), che è riprodotta, unitamente alle altre informazioni previste dalla normativa, all interno di un apposita Sezione del documento di Informativa precontrattuale ; la stessa riporta anche le casistiche di conflitti che non è stato possibile presidiare e neutralizzare completamente. Tali fattispecie ricorrono in caso di: 11

- distribuzione (vendita) di strumenti e prodotti finanziari di propria emissione (obbligazioni della BCC; certificati di deposito e pronti contro termine); - collocamento e distribuzione di strumenti e prodotti finanziari (es. quote di OICM e SICAV) per conto di Società che fanno parte del Sistema del Credito Cooperativo o di altri soggetti con i quali la Banca ha rapporti di affari (rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari); - distribuzione di polizze assicurative di cui ai rami vita III (cosiddette polizze unit linked ed index linked) e V (operazioni di capitalizzazione) di cui al Codice delle Assicurazioni emesse da società rientranti nel perimetro del Credito Cooperativo. Gli obblighi previsti dalla normativa, vengono, pertanto, assolti, attraverso la consegna al cliente o potenziale cliente della citata Informativa precontrattuale, prima della prestazione dei servizi richiesti e della stipula del contratto. Tale informativa non costituirà una autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente, acquisendo di volta in volta una firma del cliente per presa visione di tale informativa. La stessa rappresenta una misura residuale ed aggiuntiva rispetto ai presidi di controllo e di gestione dei conflitti predisposti dalla Banca, che non è, pertanto, esentata dall obbligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative necessarie ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti. La Banca ha inoltre ritenuto opportuno informare il cliente della presenza del conflitto anche in occasione allo svolgimento delle singole operazioni riferite a fattispecie ricorrenti da cui originano conflitti di interesse non dirimibili. Ai sensi di quanto previsto dall art. art. 29, c. 1, lett. l) del RI, il cliente può richiedere maggiori dettagli sulla presente Policy presso ogni sportello della Banca, dove è disponibile gratuitamente la copia integrale in formato cartaceo o in altro supporto duraturo, nel rispetto delle condizioni poste dall art. 36 c. 1, lett. b) del Regolamento Intermediari, inoltre la Banca provvederà a pubblicare la presente Policy sul proprio sito web. 12

6. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY La Banca provvede a controllare l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze riscontrate e provvede, altresì, ad informare il cliente delle modifiche di rilievo apportate alla politica di gestione dei conflitti di interesse. In tale ottica, la Banca ha stabilito di sottoporre a verifica l intero contenuto della presente Policy e il connesso documento di sintesi per la clientela, con cadenza almeno annuale oppure ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati che generano o potenzialmente sono in grado di generare conflitti di interesse. Un avviso sul sito web della Banca informerà tutti i clienti circa le modifiche di rilievo apportate alla politica di gestione dei conflitti di interesse e sul fatto che la Policy integrale aggiornata è messa a disposizione degli stessi. 13

ALLEGATI 1. Mappatura dei conflitti di interesse 2. Documento di sintesi della conflict policy per la clientela 14