La gestione dei leasing dopo la circ. 17/13



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Transcript:

La gestione dei leasing dopo la circ. 17/13 1) Determinazione del canone deducibile 2) Determinazione della variazione diminutiva a fine contratto 3) Riflessi Irap

Determinazione del canone deducibile Occorre suddividere l intero importo del canone e non solo la quota capitale, per la durata fiscale del contratto ( tesi Assilea) Una societa acquista macchine elettroniche di ufficio. coefficiente di ammortamento pari al 20%, e quindi un periodo di ammortamento pari a 60 mesi. Il periodo di durata minima fiscale e quindi paria 40 mesi ( 2/3 di 60). La durata effettiva del contratto di leasing e di 24 mesi. Quota canone civilistico di competenza 12.000 all anno. Costo concedente 20.000, costo complessivo al lordo di interessi passivi 24.000, quindi interessi passivi 4.000.

La corretta soluzione I metodo ( Assonime) : quota capitale deducibile e paria 20.000/40 mesi x 12 mesi = 6.000, mentre quota interessi deducibile e pari a 2.000 annui. Totale canone deducibile = 8.000 II metodo ( Assilea e Agenzia Entrate) : totale costo contratto 24.000/40 x 12 = 7.200

Calcolo interessi secondo D.M. 24.4.1998 (applicabile per i soggetti non IAS circ. 19/09) Si sottrae dal canone di competenza il valore che si ottiene assumendo il costo concedente diviso per i giorni del contratto e moltiplicato per i giorni di utilizzo nel periodo d imposta Ma se si sottrae il costo concedente rapportato a giorni al canone civilistico si ottiene un valore irragionevole di interessi passivi!!!!

Riprendendo l esempio di prima: Quota canone imputata a conto economico = 12.000 costo concedente rapportato a giorni 6.000 ( 20.000/ 40 x 12) = 6000 che sarebbe la quota interessi di un esercizio!!!! Mentre il dato e ragionevole se l importo del costo concedente e sottratto non dal canone imputato a conto economico ma da quello che risulta fiscalmente deducibile > quindi 7.200 6000 = 1200

Calcolo interessi secondo metodo contrattuale La societa di lesing dovra fornire un dato per gli il valore degli interessi non utilizzando come parametro il contratto ma la competenza fiscale Esempio precedente Interessi secondo conto economico = 2000 (4.000/2 anni) Interessi secondo calcolo fiscale = 1200 (4.000/40 mesi x 12)

Al termine del contratto 1) Riscatto Valore riscatto viene ammortizzato La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone

Al termine del contratto 1) Cessazione senza riscatto La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone

Al termine del contratto 1) Cessione contratto La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta in unica soluzione nel periodo d imposta di cessione del contratto

ATTENZIONE Nella variazione diminutiva occorre tener conto che una quota corrisponde ad interessi, da considerare Ai fini art. 96 Tuir

Determinazione quota terreno per leasing immobiliari La quota capitale determinata considerando la durata fiscale del contratto e anche il montante per determinare la quota terreno indeducibile Esempio: valore immobile 2.000.000, interessi 900.000, riscatto 200.000. durata contrattuale 15 anni, quota imputata a c.e. 180.000 di cui 120.000 capitale e 60.000 interessi Quota fiscale deducibile 2.700.000/18 = 150 di cui 100.000 capitale e 50.000 interessi Il 20% ( o 30%) si calcola su 100.000 e non su 120.000

Irap Soggetti art. 5 > canone imputato a c.e. e deducibile salvo quota interessi che pero, ai fini Irap, sono desunti dalla durata civilistica del contratto Una societa acquista macchine elettroniche di ufficio. coefficiente di ammortamento pari al 20%, e quindi un periodo di ammortamento pari a 60 mesi. Il periodo di durata minima fiscale e quindi paria 40 mesi ( 2/3 di 60). La durata effettiva del contratto di leasing e di 24 mesi. Quota canone civilistico di competenza 12.000 all anno. Costo concedente 20.000, costo complessivo al lordo di interessi passivi 24.000, quindi interessi passivi 4.000. 12.000 (20.000/24 x 12) 10.000 = 2.000

ATTENZIONE ai fini Ires la quota interessi e diversa da quella calcolata ai fini Irap Esempio precedente = quota interessi Ires 1.200, quota interessi Irap = 2000

Irap Soggetti art. 5 bis > canone deducibile calcolato come nelle IIDD

Irap La quota terreno e indeducibile per i soggetti di cui all art. 5???? In ogni caso la circ. 17 afferma che il calcolo va eseguito assumendo la quota capitale in base alla durata contrattuale del leasing Quindi si ha oltre ad doppio valore di interessi passivi anche un doppio valore dell area

Esempio leasing autoveicoli Auto costo rilevante ( comprensivo Iva non detraibile) 50.000 Contratto di 3 anni Durata minima ex art. 102 comma 7 Tuir = 4 anni Interessi passivi = 5.000

I operazione: canone deducibile ex art. 164 Tuir 18.076:50.000= x : 100 = 36,15% Canone annuo = 55.000 : 3 = 18.333 Deducibile al 36,15% = 6627 Variazione in aumento definitiva RF 19 ( spese auto) = 11.706

II operazione: canone deducibile ex art. 102 comma 7 Tuir Canone annuo deducibile 55.000 : 4 = 13750 x = 36,15% = 4970 Differenza con 6.627 = 1657 canone non deducibile rigo RF 32 cod 35

III operazione: canone deducibile ex art. 164 Tuir 4970 x 80 % = 3976 variazione in aumento definitiva che si somma all altra variazione in aumento di 11.706 per un totale al rigo RF 19 di 15.682 Variazione in aumento di cui al rigo RF 32, cod 35 = 1657 Quindi il canone pari a 18.333 viene dedotto per 994!!!!

IV operazione: calcolo quota interessi Irap Per societa di capitali ( art. 5 D.Lgs 446/97) = 5.000 : 3 = 1666 Per societa di persone e altri soggetti Irpef ( art. 5 bis D.lgs 446/97) = 5.000 : 4 = 1250

Perdite su crediti Approccio civilistico tra svalutazione e rilevazione della perdita Svalutazione voce B 10 d) OIC 15 e Doc. Int. 1) La svalutazione riguarda sia le perdite per inesigibilita gia manifestata sia quelle per inesigibilita temuta o latente ( compreso il caso del debitore fallito) Perdita voce B 14 Doc. Int. 1) La perdita va rilevata di fronte ai fatti che non possono essere ricondotti a valutazioni quali: a) Perdite da riconoscimento Giudiziale b) Cessione del credito c) Transazione d) Prescrizione

Perdite su crediti Parallelismo imperfetto con Tuir Art. 101 comma 5 : Perdite deducibili Comprendono sia le svalutazioni ( es. Credito svalutato per cliente fallito), sia Gli atti realizzativi o estintivi ( es. Transazione, a certe condizioni) Art. 106 : deduzione forfettaria a fronte di svalutazioni analitiche o forfettarie Va sempre calcolata sul valore fiscale del credito, quindi minusvalenze per Cessioni pro soluto, a certe condizioni sono classificabili come «svalutazioni Improprie»

Perdite su crediti Circ. 26/13 la disciplina del Tuir si applica indiscriminatamente verso debitori nazionali e debitori esteri con unica eccezione dei debitori black list Debitore residente e non residente White list: Si applicano gli artt. 101 e 106 del Tuir Debitore non residente black list: Si applica l art. 110 comma 10 del Tuir Vedi circ. 35/12

Perdite su crediti Circ. 26/13 Due elementi necessari per la deduzione ex art. 101 comma 5 Tuir DEFINITIVITA DELLA INESIGIBILITA : VA ESCLUSO UN POSSIBILE INCASSO FUTURO SUSSISTENZA DI ELEMENTI CERTI E PRECISI

CIRC. 26/13 : ELEMENTI CERTI E PRECISI E SVALUTAZIONI CONTABILI IRREPERIBILITA DEL DEBITORE PROVATA CON LE PREVISTE PROCEDURE PENALISTICHE E CIVILISTICHE DICHIARAZIONI DI PARTE ( AVVOCATI O SOCIETA DI RECUPERO CREDITI) CHE ATTESTINO L INUTILITA DELL AZIONE DI RISCOSSIONE ANTIECONOMICITA DEL RECEUPERO IN PRESENZA DI CREDITI DI MODESTA ENTITA ( CONFRONTO TRA COSTO PER RECUPERO E AMMONTARE DEL CREDITO)

Perdite su crediti Circ. 26/13 GLI ATTI REALIZZATIVI O ESTINTIVI DEL CREDITO ( PERDITE CONTABILI) 1) Cessione del credito pro soluto 2) Transazione 3) Remissione del debito

Perdite su crediti Cessione pro soluto DOTTRINA E PARTE MINORITARIA GIURISPRUDENZA ( ctp SS 67/2004) LA COLLOCAVANO NELL ARTICOLO 101 COMMA 1 DEL Tuir ( minusvalenze), MENTRE PARTE MAGGIORITARIA GIURISPRUDENZA LA COOLOCAVA NEL COMMA 5 > OBBLIGO DI DIMOSTRAZIONE DI INESIGIBILITA DEL CREDITO 1) CIRC. 26 RITIENE CHE SE IL CREDITO E CEDUTO A BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI LA MINUSVALENZA CONTABILE E DEDUCIBILE > E ALTRI CESSIONARI? 2) CESSIONE CREDITI MODESTO IMPORTO > VEDI SVALUTAZIONE Legge Stabilita 2014 : l azzeramento dei crediti in ottemperanza ai principi contabili e fiscalmente deducibile > conseguenze

Perdite su crediti TRANSAZIONE MAP 23.9.2010 > E MINOR RICAVO O SOPRAVVENIENZA PASSIVA QUANDO SI E DI FRONTE AD UNA CONTESTAZIONE NEL MERITO 1) CIRC. 26 : APPLICABILITA ART. 101 COMMA 5, QUINDI NECESSARIO DIMOSTRARE INSOLVENZA DEBITORE, NEGLI ALTRI CASI. MA OCCORRE RICORDARE, TRA LE MOTIVAZIONI, ANCHE LE IPOTESI DI NON CONVENIENZA ALL AZIONE ESECUTIVE PER MOTIVI COMMERCIALI ( Cass. sent 17087/09 E CASS. 10256/13)

Perdite su crediti Remissione del debito INCONSISTENZA PATRIMONIALE DEBITORE ANTIECONOMICITA DELL AZIONE DI RECUPERO QUALE E LA DIFFERENZA FISCALE CON LA SVALUTAZIONE?

Circ. 26/E/13, par. 4 Crediti modesto importo Novità art. 101, comma 5 : deducibilita perdite per crediti di modesto importo < 2.500 ( 5.000 per soggetti con ricavi non inf a 100 ml euro) e scaduti da almeno un semestre 1) Calcolo soglia: a) Comprende Iva b) Non rilevano svalutazioni ( mentre discorso diverso dovrebbe essere fatto per abbuoni) c) Pagamento parziale > Circ. Ass. 15/13: il semestre decorre dal sorgere del credito e l entita dipende dal residuo che deve essere pagato

Circ. 26/E/13, par. 4 Crediti modesto importo Novità art. 101, comma 5 : deducibilita perdite per crediti di modesto importo < 2.500 ( 5.000 per soggetti con ricavi non inf a 100 ml euro) e scaduti da almeno un semestre 2) Calcolo soglia: a) Per diverse posizioni creditorie verso unico debitore si assume Il credito che deriva dalla singola obbligazione b) Per rapporti contrattuali unitari ( somministrazione, ma anche locazione) si assume Il valore totale dei crediti. Per valutare se entrano nella soglia, pero, occorre tenere in considerazione il semestre

ESEMPI Esempio 1 : due crediti scaduti da almeno sei mesi per 1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori 1000. Il rapporto e continuativo, quindi il saldo finale verso il debitore e pari a 3.000 ( importo sopra soglia), tuttavia si potra dedurre il valore di 2000 ( somma dei crediti scaduti da almeno sei mesi) poiche l importo del credito non scaduto da almeno sei mesi non partecipa al controllo della soglia. Esempio 2 : due crediti sorti nel 2012 e scaduti da almeno sei mesi per 1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori 1000. Nel 2012 non viene operata alcuna deduzione poiche manca il passaggio a conto economico. Nel 2013 viene operato il passaggio a conto economico delle perdite relative ai crediti scaduti nel 2012 oltre ad eseguire la svalutazione dell ultimo credito, per il quale il requisito temporale si manifesta nel 2013. Quindi nel 2013 avremo perdite per 3.000 nei confronti del medesimo debitore, ma tutte deducibili secondo la circ. 26, perche il presupposto temporale dei primi due crediti si e manifestato nel 2012 e quindi tali importi non partecipano al computo della soglia nel 2013.

Coordinamento con deduzioni forfettarie art. 106 Tuir 1) Disciplina generale art. 106 Tuir a) Svalutazione ed accantonamenti deducibili nel limite dello 0,5% totale crediti a fine esercizio b) Deduzione non piu ammessa quando il fondo fiscale raggiunge il 5% del totale crediti c) Perdite deducibili su crediti comportano utilizzo fondo e solo per eventuale Sono deducibili

Art. 106 Tuir: chiarimenti circ. 26/13 1) Il calcolo della svalutazioni e della soglia del 5% va eseguito dopo aver utilizzato il fondo fiscale 2) Sia le perdite deducibili, sia il tetto del 5% vanno calcolati assumendo il valore fiscalmente riconosciuto del credito, non quello civilistico > irrilevanza di eventuali svalutazioni 3) Il fondo va previamente utilizzato per perdite su crediti a prescindere dai soggetti per i quali e stato attivato che possono essere diversi da quelli che hanno generato la perdita 4) Nel caso di svalutazioni per masse, le perdite deducibili riducono il fondo fino a capienza ( criterio di consumazione) 4Dubbio: alle perdite su crediti che non hanno i requisiti per essere dedotte sono applicabili le regole dell art. 106 Tuir? Letteralmente si direbbe di no

Coordinamento con principio di derivazione 1) Disciplina generale art. 109 Tuir: deduzione fiscale ammessa, previa imputazione del costo nel conto economico ( eccezione contabilita semplificata) a) Il passaggio a conto economico puo essere rappresentato sia da perdite sia da svalutazioni ( anche se sul punto la circ. 26/13 fa solo esempio di svalutazione eseguita in esercizio precedente e non dedotta fiscalmente)

Coordinamento con principio di derivazione 1) Disciplina generale art. 109 Tuir: deduzione fiscale ammessa, previa imputazione del costo nel conto economico ( eccezione contabilita semplificata) a) Coordinamento tra maturazione del semestre ed imputazione del componente negativo a) Conto economico anno x, semestre anno x +1 = variazione dim X + 1 b) Conto economico anno x, semestre anno X = ok c) Semestre anno x, conto economico anno x +1 = deduzione X +1 d) Semestre anno antecedente 2012, C.E. 2012= deduzione 2012 e) Semestre ante 2012, C.E. ante 2012 = dubbio

Prospetto Unico 2013 5000 500 5000 2000 3000 500 100000 100000 Esempio: 2011 svalutazioni 5000 e fondo dedotto 5000 Crediti al 31.12.2012, dato uguale sia civile che fiscale, 100.000 Nel corso del 2012 si e verificata una perdita per fallimento del debitore per 2000 La perdita di 2000 comporta l utilizzo del fondo fiscale per pari importo. Il fondo residuo resta paria 3000, importo sotto la soglia del 5% del valore dei crediti. A questo punto nel corso del 2012 diventa possibile operare la svalutazioni per 500, importo deducibile

Prospetto Unico 2013 100.000 1000 100.000 99.000 50.000 zero 500 50000 100000 Esempio: Nel corso del 2011 i crediti pari a 200.000 sono stati svalutati per 100.000 con rilevanza solo civilistica. La deduzione fiscale e stata operata per lo 0,5% cioe 1000. Nel corso dell esercizio 2012 si e manifestata una perdita per fallimento del debitore per 100.000. Inoltre viene operata una ulteriore svalutazione per 50.000. In primo luogo viene utilizzato il fondo che diventa pari a zero, mentre la perdita e deducibile per 99.000. La svalutazione di 50.000 viene dedotta nel limite dello 0,5% dei crediti per l importo nominale fiscale, cioe 100.000, quindi importo deducibile e 500. L importo dei crediti al 31.12.2012 e 50.000 valore civilistico e 100.000 valore fiscale

Momento di deducibilita della perdita sul credito derivante da procedura concorsuale Cass. N. 8822 del 1 giugno 2012: non e possibile ripartire la deduzione della perdita in piu esercizi decorrenti dalla data di ammissione del debitore alla procedura concorsuale.. Ma cio non significa che la perdita possa essere dedotta solo nell esercizio in cui e dichiarata la procedura > si ha una presunzione semplice che evita di dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi, ma il contribuente puo dimostrare che la certezza della perdita si e avuta in altro e successivo esercizio rispetto alla apertura della procedura DOCUMENTI UTILI SECONDO CIRC. 26/13 PER DEDUZIONE a)inventario redatto dal curatore fallimentare b) piano del concordato preventivo c) situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa d) relazione del commissario giudiziale nell amministrazione straordinaria

Procedure concorsuali Possibile dedurre parzialmente la perdita sul credito Aspetto Iva > se il credito e irrecuperabile possibile nota di accredito a fine procedura ( circ. 77/2000), quindi corretto portare a perdita il solo imponibile In caso di perdita stimata parziale, nota di accredito proporzionale ad incasso. Es. credito 1000 piu iva 10% = 1100. Incasso stimato 400 > scorporo Iva su 700, quindi 630 e la perdita mentre Iva pari a 70 verra recuperata tramite nota di variazione

Circ. 31 del 23.9.13 correzione spontanea degli errori sulla competenza OIC 29: gli errori in materia di competenza comportano l insorgenza di componenti positivi e negativi da inserire nell area straordinaria Rispetto del principio di divieto di doppia imposizione: il componente negativo va riconosciuto, previa imputazione a conto economico: ma in quale periodo e con quali modalita???

Il componente reddituale indicato nella area straordinaria nel periodo d imposta in cui ci si accorge dell errore Va recuperato a tassazione o stornato dall imponibile a seconda dei casi Variazione in aumento o in diminuzione

La modalita di recupero o tassazione avviene operando sulla dichiarazione originaria Ravvedimento operoso se possibile Rifacimento della dichiarazione originaria se oltre ravvedimento, con effetto riportato sull ultima dichiarazione emendabile

La correzione della dichiarazione originaria e di quella oggetto del ravvedimento mette a conoscenza l Agenzia della correzione al fine di eseguire gli opportuni controlli

Correzione della omessa rilevazione di componenti positivi

Ma quali conseguenze in termini sanzionatori??

Utilizzo dei beni da parte dei soci 1) D.L. 138/11 art. 2 commi da 36 terdecies a 36 duodevicies 2) Provvedimenti 94904 e 94902 del 2.8.13 3) Circ. 24 del 15.6.2012 4) Circ. 25 del 19.6.2012 5) Circ. 36 del 24.9.12 a cura di Paolo Meneghetti

argomento Reddito diverso imputato ai soci Art. 2 c.36-terdecies e 36-quinquiesdecies DL 138/11 Introdotta lett. h-ter all art. 67 TUIR Costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore Ambito soggettivo utilizzatore in base alla norma: Soci, residenti e non di societa o Enti commerciali Familiari, residenti e non, dell imprenditore individuale Ambito soggettivo utilizzatore in base alla Circ. 24/12: Familiari, residenti o meno, dei soci ( anche se la partecipazione e a societa collegata)

Precisazioni Circ. 24/12 I familiari sono il coniuge ed i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado Sono esclusi dalla norma i soggetti che, per loro natura, non possono essere titolari di reddito diverso ( es. socio che riveste la qualifica di societa )

argomento Indeducibilità costi Art. 2 c.36-quaterdecies DL 138/11 I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile. Ambito soggettivo concedente: Imprenditore individuale, societa di persone, di capitali, enti non commerciali limitatamente alla sfera di impresa, Stabili organizzazioni societa non residenti Quindi escluse: Societa semplici, societa non residenti

Ambito Oggettivo > Tutti i beni dell impresa ( sia beni merce, sia beni strumentali, sia beni patrimonio) > sia detenuti a titolo di proprieta, sia semplicemente posseduti in forza di contratto di locazione anche finanziaria o comodato > esclusi i beni diversi da veicoli, aerei o natanti, con valore non superiore a 3000 al netto Iva > esclusi i beni concessi in godimento a enti non commerciali soci che li utilizzano ai soli fini istituzionali ( circ. 24/12) > esclusi anche alloggi di cooperative a proprieta indivisa concessi in uso ai soci

Determinazione reddito diverso Differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo: valore di mercato ex art. 9 Tuir ( per i beni per cui non e possibile individuare una tariffa d uso e possibile ricorrere ad apposita perizia) E necessario documentare gli accordi contrattuali con utilizzatore tramite certificazione scritta di data certa, antecedente la data di inizio dell utilizzazione del bene ( circ. 24/12) > possibili problemi per i contratti gia stipulati nel 2011 che non presentano queste caratteristiche: puo essere una soluzione formalizzare l adempimento con data certa entro 60 gg dall emanazione della circ. 24 del 15 giugno 2012? Circ. 36/12 : la data certa e solo consigliabile e opportuna, in mancanza sara il contribuente a dimostrare il contenuto dell accordo per l utilizzo del bene

argomento comunicazione Art. 2 c.36-sexiesdecies DL 138/11 Provv. 2.8.13 Obbligo di comunicazione all A.E. dei beni in godimento ai soci o familiari. Prima comunicazione relativa al 2012 >Termine per la comunicazione relativa al 2012 > 12 dicembre 2013 ( poi entro il 30 aprile a regime) Sanzioni comunicazione beni ai soci(proporzionale 30% differenza tra valore di mercato e corrispettivo stabilito) Sanzioni Comunicazione finanziamenti 258

Provvedimento 02.08.13 Dati anagrafici dei soci ( anche per partecipazione indiretta), dei familiari dell imprenditore, dei familiari dei soci ( compresa l ipotesi di soci o familiari di altra societa del gruppo Circ. 25/12: nel caso di societa fiduciaria o Trust in cui il disponente ha in godimento il bene, va comunicato il nominativo del fiduciante o del disponente

Provvedimento 02.08.13 Comunicazione relativa ai beni Soggetti obbligati: la societa o in via alternativa socio o familiare dell imprenditore. Il modello aggiunge anche il familiare del socio. 1) Utilizzatore 2) Concedente A) Socio B) Familiare imprenditore D) Familiare del socio * Viene citato con codice C anche l imprenditore che utilizza beni della sua impresa, ma questa ipotesi e esclusa dal Provvedimento!!!

Provvedimento 02.08.13 Comunicazione relativa ai beni Oggetto: dal 2012 il soggetto obbligato comunica i dati dei soci o dei familiari dell imprenditore che hanno ricevuto beni dell impresa. Art. 2 del Provv. Non cita i familiari del socio ( utilizzatore), in questo caso obbligo di comunicazione del codice fiscale del socio. Se chi compila e la societa concedente vanno comunicati gli estremi dell utilizzatore, se chi compila e l utilizzatore vanno comunicati i dati del concedente >>> Comunicazione va effettuata per ogni bene, e va eseguita anche se il godimento e iniziato prima del 2012 ma perdura nel 2012.

Provvedimento 2.8.13 Art. 3 Esclusioni soggettive: Beni concessi in godimento ad amministratori, ( sempre) Beni concessi al socio dipendente o lav autonomo qualora si manifesti un benefit Beni concessi all imprenditore individuale Beni di enti che svolgono attivita commerciale concessi al socio Ente per i fini istituzionali Alloggi delle societa cooperative a proprieta indivisa Beni ad uso pubblico per i quali e prevista deducibilita integrale ( taxi) Ogni bene concesso in godimento, qualora non vi sia una differenza tra valore di mercato e corrispettivo erogato dall utilizzatore Beni di valore non superiore a 3.000 al netto di Iva

Problemi Esonero comunicazione per chi ha tassato il reddito diverso ex art. 67 Tuir e non 51 o 54 Tuir? Situazione del socio amministratore che ha tassato il benefit come reddito diverso Esonero da comunicazione comporta esonero anche da tassazione reddito ( es, imprenditore individuale) Reddito diverso non tassato in capo al socio accomandante perche l indeducibilita del costo supera il reddito ( es. auto) > comunicazione?

Provvedimento 02.08.13 Comunicazione relativa a Finanziamenti e alle Capitalizzazioni Soggetti obbligati: la societa o l impresa individuale, ma in ogni caso solo chi esercita attivita d impresa ( non e prevista la comunicazione alternativa del finanziatore) 1) Solo Concedente? 2) Utilizzatore?

Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni Vanno segnalati anche se non funzionali all acquisto dei beni concessi in godimento Vanno segnalati solo se erogati da soci persone fisiche ( o familiari imprenditore) Vanno segnalati solo quelli erogati dal 2012 in poi Vanno segnalati solo se superiori a 3.600 distintamente per apporto ( finanziamenti distinti da capitalizzazioni) e, sembrerebbe per anno ( vedi Motivazioni)

Problematica del tetto soglia: e in capo alla societa o in capo al socio? Es. Tesi 1) in capo alla societa : due finanziamenti da 2.000 eseguiti da due soci fanno scattare l obbligo di segnalazione Tesi 2) Stesso caso sub 1) nessun obbligo * sembra doversi preferire la tesi 1) poiché se e la societa che fa la comunicazione come farebbe a sapere quali finanziamenti ha eseguito il socio ad altre eventuale societa dal medesimo partecipate??

Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni Esempi 1) Rossi e Verdi soci della SRL Alfa, hanno eseguito nel 2012 finanziamenti per 1.500 ciascuno, che sono diventati capitalizzazioni Poiche vi hanno rinunziato. > Nessuna comunicazione 2) Rossi e Verdi hanno eseguito nel 2012 un finanziamento di 1500 ciascuno, e nel 2013 un altro finanziamento Per 1.500 ciascuno. Totale finanziamenti al 31.12.2013 6.000, ma Nessun obbligo di comunicazione 3) Rossi e Verdi eseguono un finanziamento nel 2012 Per 2.000 ciascuno > obbligo di comunicazione Poiche il limite e superato sulla societa ( situazione dubbia)

Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni Il Provvedimento non cita i finanziamenti o le capitalizzazioni esistenti al termine del periodo d imposta, per cui sembra doversi concludere che vanno segnalati anche quelli eseguiti nell anno e restituiti prima del termine dell esercizio Momento rilevante del finanziamento : effettiva erogazione Mera restituzione non va comunicata Restituzione parziale a fronte di debiti stratificati > art. 1193 C.C. Sono esclusi i dati relativi ad apporti gia segnalati all Anagrafe Tributaria Comunicazione per ogni operazione dato che viene richiesta la data???

Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni: esempio Il socio Rossi ha eseguito un finanziamento il per 4.000 il 4.4.12. Poi il 30.9.12 ha rinunziato al finanziamento che e divenuto apporto in conto capitale. 4.4.12 X 4.000

Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni: esempio Il socio Rossi ha eseguito un finanziamento il per 4.000 il 4.4.12. Poi il 30.9.12 ha rinunziato al finanziamento che e divenuto apporto in conto capitale. Sembra doversi indicare anche la rinunzia benché non vi sia manifestazione finanziaria ( tesi meramente prudenziale) 30.09.12 X 4.000

2013 : DECORRENZA DELL EFFICACIA DELLA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

2013: DECORRONO GLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 1) Rilevanza fiscale ai fini dell ammortamento nell esercizio 2013 2) Rilevanza fiscale ai fini del plafond per il calcolo delle manutenzioni ordinarie ( art. 3, c.2. D.M. 86/02) 3) Per il calcolo delle plus/minus il valore rivalutato e riconosciuto a far data dal 2014

Normativa società di comodo Fino al 2012 : immobile rileva nel test al costo storico e si applica coefficiente ordinario ( 6% o 5% per uffici) DAL 2013 Immobile rileva nel test al nuovo valore rivalutato Per 2013, 2014 e 2015 si applica aliquota ridotta del 4% Dal 2016 aliquota ordinaria e valore rivalutato

Normativa società di comodo Fino al 2012 : immobile rileva nel test al costo storico e si applica coefficiente ordinario ( 6% o 5% per uffici) DAL 2013 Immobile rileva nel test al nuovo valore rivalutato Per 2013, 2014 e 2015 si applica aliquota ridotta del 4% Dal 2016 aliquota ordinaria e valore rivalutato Se la rivalutazione e solo civilistica non rileva mai nella normativa delle società di comodo

Distribuzione o utilizzo del saldo attivo Ipotesi 1) rivalutazione solo civilistica: utilizzo per copertura perdita non comporta rilievi fiscali ( tranne ACE), mentre distribuzione ai soci rappresenta dividendo per le societa di capitali. Ipotesi 2) rivalutazione anche fiscale, senza affrancamento del saldo attivo: distribuzione 2012 : variazione in aumento imponibile societa e per societa di capitali dividendo per il socio. Credito d imposta per sostitutiva gia versata e riconoscimento anticipato del valore del bene rivalutato distribuzione 2013: variazione in aumento imponibile societa e per societa di capitali dividendo per il socio. Utilizzo a copertura di perdite: irrilevanza fiscale Il saldo attivo non affrancato e riserva in sospensione d imposta quindi non subisce la presunzione di cui all articolo 47 c. 1 del Tuir

Distribuzione o utilizzo del saldo attivo Ipotesi 3) Rivalutazione anche fiscale con affrancamento del saldo attivo : - distribuzione non genera incremento imponibile in capo alla societa, ma dividendo in capo ai soci - La riserva e considerata di utili quindi e sotto posta alla presunzione di cui all art. 47, c.1 Tuir Ipotesi 4) Societa di persone : saldo attivo esiste solo per societa che erano in contabilita ordinaria al momento della rivalutazione Saldo attivo e riserva di utili, quindi distribuzione incrementa imponibile della societa ( attribuito per trasparenza ai soci) senza altro effetto Saldo attivo affrancato non incrementa imponibile della societa ne del socio in caso di distribuzione, poiche la distribuzione riduce il valore della partecipazione che precedentemente e stato incrementato dall affrancamento del saldo attivo

ART. 52 D.L. 69/13 NOVITA RISCOSSIONE

RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO Si tratta solo del debito iscritto a ruolo ( quindi con sanzione piena e aggio dell agente), non modificate le rateazioni dell avviso bonario: 6 rate trimestrali per debiti fino a 5.000 e 20 rate trimestrali per debiti superiori

Art. 19 DPR 602/73 RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO Per ragioni di difficolta legate alla congiuntura economica e senza responsabilita del debitore la rateazione puo passare da 72 rate mensili a 120 rate mensili ( anche prorogabili di altre 120 rate) Nota Equitalia 1.7.13 > applicabile anche a procedure in corso D.M. 6.11.13 > occorre che rata superi il 20% del reddito mensile del nucleo familiare o superi il 10% del Valore produzione mensile in caso di impresa in ordinaria Decadenza rateazione : non pi due rate consecutive non pagate, ma otto rate anche non consecutive non pagate Nuova decadenza applicabile anche al passato ( Nota Equitalia)

RATEAZIONE DEL DEBITO Art. 62 DPR 602/73 TRIBUTARIO Pignoramento beni strumentali: limite di un quinto del valore applicabile anche al debitore societa Art, 72 bis DPR 602/73 Pignoramento dei crediti presso terzi comporta il pagamento all agente della riscossione entro 60 giorni dall intimazione ( a non piu 15 giorni) Art. 72 ter DPR 602/73 Impignorabile l ultimo emolumento erogato a titolo di stipendio, pensione etc.

RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO Art. 76 DPR 602/73 : espropriazione immobiliare Non si da luogo ad espropriazione se immobile: 1) non di lusso 2) destinato ad uso abitativo e debitore vi risiede anagraficamente 3) e l unico immobile di proprieta del debitore ( Nota Equitalia) Comprese pertinenze Effetto retroattivo ( se importo del debito non supera 120.000)

RATEAZIONE DEL DEBITO Nota Equitalia 1.7.13 TRIBUTARIO Iscrizione ipoteca viene comunque eseguita, ma non si da luogo all espropriazione Iscrizione di ipoteca e motivata anche dalla necessita di tutelare il credito erariale di fronte ad altri creditori che intendano avviare procedure di espropriazione

Nuove SRL dopo D.L. 76/13 Ordinarie > 2463 C.C. Capitale minimo 10.000 Compagine societaria libera Statuto libero Alimentazione riserva legale del 5% Versamento del 25% del capitale sottoscritto Novita : Conferimento all organo amministrativo > conseguenze operative

Nuove SRL dopo D.L. 76/13 Ordinarie a capitale ridotto> 2463 C.C. Capitale minimo 1, max 9999 Compagine societaria libera Statuto libero Alimentazione riserva legale del 20% Versamento del 100% obbligatoriamente in denaro del capitale sottoscritto

Nuove SRL dopo D.L. 76/13 Semplificate> 2463 bis C.C. Capitale minimo 1, max 9999 Compagine societaria solo persone fisiche senza limiti di eta Statuto standard inderogabile Alimentazione riserva legale del 5% Versamento del 100% obbligatoriamente in denaro del capitale sottoscritto

Nuove SRL dopo D.L. 76/13 Correlazione con norme poste a tutela del capitale > art. 2482 ter C.C. Il riferimento al capitale minimo e sempre da intendersi per 10.000??

LE NUOVE S.T.P. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI

Le società tra professionisti NUOVE STP: AL VIA DAL 21.4.2013 Art. 10 L. 183/2011 legge quadro D.M. 8.2.2013 n. 34 regolamento di attuazione Presupposto: svolgimento di attività professionale regolamentata ordinistica commercialisti, cdl, ingegneri, architetti, geometri, medici, ecc. Condizioni almeno 2/3 delle quote di partecipazione a professionisti

Le società tra professionisti Tipologie di STP Società tra professionisti Società multidisciplinari medesima attività, stesso Ordine attività diverse, Ordini diversi Tipologie societarie Società semplici Società per azioni Società in nome collettivo Soc. accomandita p. azioni Soc. in accomandita semplice Società cooperative SRL, SRL Semplificate Restano salve le associazioni professionali (così l art. 10, c.9, L. 183/2011)

Le società tra professionisti Particolarità STP COOPERATIVA: MINIMO 3 SOCI Art. 10 c. 3 L. 183/2011 dopo la modifica dell art. 9-bis c.1, lett. a) D.L. 24.1.2012 n. 1 (conv. L. 24.3.2012 n. 27) STP UNIPERSONALE? NO secondo CNDCEC (Pronto Ordini n. 158 del 22.7.2013) e IRDCEC (Circ. 32/IR del 12.7.2013) In tal senso sembra deporre la stessa legge che nell oggetto sociale della STP prevede che l attività deve essere esercitata dai soci e nella denominazione sociale richiede che deve emergere con chiarezza che si tratta di STP per l esercizio in forma associata della professione

Le società tra professionisti OGGETTO SOCIALE (art. 10 L. 183/2011, ) Atto costitutivo STP deve prevedere: Esercizio in via esclusiva di attività professionale da parte dei soci; Ammissibili attività strumentali o complementari rispetto all esercizio della professione ovvero fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitino l esercizio della professione

Le società tra professionisti SOCI (art. 10 L. 183/2011, ) TIPOLOGIE DI SOCI soci professionisti iscritti ad un albo o collegio soci per prestazioni tecniche soci di mero capitale con maggioranza di 2/3 di soci professionisti da mantenersi per l intera durata della STP

Le società tra professionisti SOCIO PER PRESTAZIONI TECNICHE non è socio professionista e non può svolgere le prestazioni professionali che in base alle risultanze dell atto costitutivo e in base alle competenze previste negli ordinamenti professionali di appartenenza sono riservate solo ai soci professionisti. Si tratta, piuttosto, di un socio che fornisce mansioni ancillari rispetto all attività della s.t.p., quali ad esempio la gestione delle risorse umane o la gestione dei sistemi informatici (IRDCEC, Circ. 32/IR del 12.7.2013)

Le società tra professionisti SOCIO PER FINALITA DI INVESTIMENTO E il classico socio di capitali Deve: rispettare requisiti di onorabilità (cioè non aver riportato misure di prevenzione personali o reali, anche in 1 grado); non aver riportato condanne pari o superiori a 2 anni; non essere stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari

Le società tra professionisti CONFERIMENTO ED ESECUZIONE INCARICO diritto del cliente all informazione (elenco professionisti con titoli, qualifiche e specializzazioni, elenco soci di capitale) diritto di scegliere il professionista che deve eseguire la prestazione dovere della STP di documentare l avvenuta informativa (sottoscrizione del cliente per ricevuta) dovere di informazione sull utilizzo di ausiliari e sostituti informazione su complessità incarico, compensi e oneri indicazione estremi polizza assicurativa di responsabilità professionale

Le società tra professionisti SEDE E DENOMINAZIONE SEDE LEGALE STP In base all indicazione nell atto costitutivo, NON rileva la residenza dei soci DENOMINAZIONE anche con nomi di fantasia con/senza nomi dei professionisti consona al decoro della professione

Le società tra professionisti ISCRIZIONE CCIAA E ORDINE PROFESSIONALE Le STP devono iscriversi: nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con la qualifica di Società tra Professionisti, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (Diritto annuale provvisorio: 200 + 40 per ogni unità locale) nella sezione speciale degli Albi tenuti dagli Ordini professionali di appartenenza dei soci professionisti (quote iscrizione definite da ciascun ordine territoriale) Le società multidisciplinari fanno riferimento all Ordine relativo all attività prevalente (art. 8 del Regolamento)

Le società tra professionisti TRATTAMENTO FISCALE Reddito prodotto dalle STP: - di lavoro autonomo, secondo l opinione più diffusa, alcune interpretazioni del Fisco e il DDL in itinere in Parlamento; - d impresa, atteso il silenzio della legge ed i principi generali della fiscalità delle imprese Obblighi: - fatturazione con iva, ritenuta d acconto e cassa previdenza - imputazione del reddito per trasparenza ai soci

Le società tra professionisti TRATTAMENTO PREVIDENZIALE Le STP devono iscriversi alla Cassa di Previdenza di riferimento e versare il contributo integrativo (4%) addebitato ai clienti Multidisciplinari: tale importo va calcolato: - su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d affari, secondo la Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti - sui soli corrispettivi rientranti nel volume d affari riferibile ai propri associati, per la Cassa di Previdenza dei Ragionieri Il contributo soggettivo rimane a carico dei singoli professionisti in base al reddito loro imputato per trasparenza