REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL PIANO CASA ai sensi dell art. 9 comma 5 della L.R. 14/2009 e s.m.i

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Allegato sub. A REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL PIANO CASA ai sensi dell art. 9 comma 5 della L.R. 14/2009 e s.m.i Art 1. Ambito di applicazione... 2 Art 2. Modalità di presentazione della domanda di ampliamento... 2 Art. 3 Termini per la presentazione delle istanze... 2 Art 4. Modalità di calcolo degli ampliamenti... 3 Art 5. Calcolo del bonus costruttivo... 3 Art 6. Definizione di prima casa d abitazione... 3 Art 7. Definizione di edificio esistente... 3 Art 8. Definizione di Ristrutturazione edilizia... 3 Art 9. Interventi a favore dei soggetti disabili... 4 Art. 10. Installazione di impianti solari, fotovoltaici e di altri sistemi di captazione... 4 Art. 11. Istituzione dell elenco degli ampliamenti... 4 Art. 12. Zone e fabbricati esclusi dall ambito di applicazione della Legge Regionale 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011... 4 Art. 13 Interventi per la prima casa di abitazione... 4 Art. 14 Divieto di moltiplicazione delle unità abitative... 5 Art. 15 Interventi di ampliamento nei condomini... 5 Art. 16 Interventi di ampliamento su case a schiera... 5 Art. 17 Interventi su edifici diversi dalla prima casa di abitazione... 6 Art. 18 Disciplina della destinazione d uso dell edificio... 6 1

INTRODUZIONE Art. 1 Ambito di applicazione L Ambito di applicazione del regolamento è dato dagli articoli 2 e 3 della Legge regionale 8 luglio 2009, n.14 avente ad oggetto Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12 luglio 2007, n.16 in materia di barriere architettoniche così come modificata dalla L.R. 8 luglio 2011 Modifiche alla legge regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche e successive modificazioni, alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici nonché dalla Circolare allegata alla DGR n del 15/11/2011 La suddetta disciplina è finalizzata a promuovere misure per il sostegno del settore edilizio, a migliorare la qualità abitativa e a favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. Le finalità sopra dichiarate e le specificazioni indicate dal Consiglio Comunale di Crocetta del Montello costituiscono elementi previlegiati di interpretazione delle norme. La normativa regionale sopra indicata viene recepita e sarà applicata nel territorio di Crocetta del Montello con le modalità e nei limiti indicati dal presente regolamento. Art. 2 Modalità di presentazione della domanda di ampliamento 1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 14/09 così come modificati dagli artt. 1 e 2 della l.r. 13/2011 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi gli interventi in cui vi sia la contestuale richiesta di un procedimento ordinario ai sensi dell art. 10 del DPR 380/01 e di un procedimento straordinario ai sensi degli art. 2,3,4 della L.R. 14/09, il titolo abilitativo richiesto è il permesso di costruire. In suddetta istanza devono essere chiaramente individuate in modo separato le superfici e/o volumi relative a ciascuno dei due diversi interventi. 2. La Denuncia Inizio Attività deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del titolo di legittimazione; b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell intervento; c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente; d) parere dell autorità competente ai sensi dell articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato; e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti; f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie nonché sul possesso dei requisiti soggettivi espressamente richiesti dal presente regolamento per specifici interventi 3. L esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 4. L utilizzo delle tecniche costruttive di riqualificazione energetica ed il rispetto degli indici di prestazione energetica deve essere certificato da un professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti non può essere certificata l agibilità dell ampliamento realizzato. Art. 3 Termini per la presentazione delle istanze 1. Le istanze relative agli interventi devono essere presentate entro il 30 novembre 2013 2

Art. 4 Modalità di calcolo degli ampliamenti 1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge, si specifica che: a. gli ampliamenti concedibili agli edifici a destinazione residenziale sono calcolati in percentuale sul volume esistente dell edificio. b. gli ampliamenti concedibili agli edifici produttivi sono calcolati percentualmente sulla superficie coperta esistente per l edificio; c. gli ampliamenti concedibili agli edifici commerciali, direzionali e assimilati sono calcolati percentualmente sulla superficie di calpestio. 2. E comunque ammesso l aumento della superficie utile di pavimento all interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, fatto salva la corresponsione del contributo di costruzione e verifica della dotazione/adeguamento delle aree a servizi qualora dovuti. Art. 5 Calcolo del bonus costruttivo 1. Il calcolo del bonus costruttivo viene effettuato secondo le Linee Guida dell Allegato B alla L.R. 9 marzo 2007, n.4 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile e secondo l allegato A alla D.G.R. 2499 del 04/08/2009. 2. Tali allegati prevedono l utilizzo di un foglio di calcolo che prevede un punteggio assegnato per ciascun intervento a favore dell edilizia sostenibile e che permette di calcolare la percentuale di aumento della volumetria o superficie coperta ampliabile. 3. La mancata realizzazione degli interventi concorrenti alla formazione del presente bonus, comportano l applicazione degli artt. 34 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e sue successive modificazioni. Art. 6 Definizione di prima casa d abitazione Per prima casa di abitazione si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l avente titolo, o i suoi famigliari risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per i 36 mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell art. 8 della L.R. 9 ottobre 2009 n. 26 così come modificato dall art. 7 della L.R. 8 luglio 2011 n. 13. Fermo restando i termini previsti al comma precedente, per i fabbricati ricadenti all interno del Piano d Area, si intendono prima casa, gli edifici abitati, da soggetti che vi hanno ivi mantenuto la propria residenza per i 5 anni antecedenti alla presentazione di intervento. Art. 7 Definizione di edificio esistente 1. Per edificio esistente si intende un organismo edilizio almeno dotato di mura perimetrali e copertura; sono esclusi i ruderi o gli edifici da tempo demoliti o diroccati. Si intendono comunque esistenti i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31/05/2011 Art. 8 Definizione di Ristrutturazione edilizia 1. Ai fini delle presenti norme, per consentire l utilizzo delle nuove tecniche costruttive, è considerata ristrutturazione edilizia anche l integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purchè la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore e all interno della sagoma del fabbricato precedente. 2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento, di cui all art. 10 comma 1 lettera c) del DPR 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi, sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell art. 3 comma 1 lettera d) del dpr 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie. 3. Per quanto concerne la localizzazione dell edificio ricostruito, esso, fatte salve le variazioni dovute all ampliamento, deve mantenere un rapporto con la localizzazione originaria, con esclusione della possibilità di ricomporre il volume in altra posizione. 3

Art. 9 Interventi a favore dei soggetti disabili 1. Nel caso in cui gli interventi previsti dal Piano Casa vengano realizzati al fine di rendere fruibili edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi con impedimento permanente alla deambulazione dalla commissione competente ai sensi dell art. 4 della legge n. 104/1992, il costo di costruzione da corrispondere al comune è ridotto del 100% sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell art. 10, comma 2 della L.R. 12 luglio 2007, n.16 Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Art. 10 Installazione di impianti solari, fotovoltaici e di altri sistemi di captazione 1. A sensi dell Art. 5 comma 1 della legge 14/09 così come modificato dall art. 3 della L.R. 13/2011 è possibile realizzare pensiline e tettoie su abitazioni esistenti alla data in vigore della legge finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari di tipo integrato o parzialmente integrato, così come stabilito dalla normativa statale, con potenza non superiore a 6 kwp, senza che queste concorrano a formare cubatura. Non concorrono inoltre a formare cubatura sulle abitazioni esistenti, alla data di entrata in vigore della legge 13/2011, i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali le serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell energia solare, purchè compresi nel calcolo di progetto degli impianti termo-meccanici. 2. La possibilità di realizzare tale intervento è subordinata alla presentazione della DIA. 3. Per le caratteristiche tipologiche e dimensionali di cui all art. 5, comma 3 della LR 14/09 per la realizzazione di strutture ed impianti atti ad ospitare impianti solari e fotovoltaici si fa riferimento all allegato A alla D.G.R. n. 2508 del 4 agosto 2009. Sono fatte salve le distanze dai confini così come normate dalle Norme Tecniche di Attuazione, dal Regolamento Edilizio vigente e dalla legislazione nazionale, nonchè i diritti di terzi. Sono fatte salve le successive disposizioni regolamentari regionali previste dalla L.R. 13/2011. Art. 11 Istituzione dell elenco degli ampliamenti 1. Ai sensi dell art. 8 della L.R. 14/2009, a fini conoscitivi, viene istituito presso l ufficio tecnico comunale il registro degli ampliamenti autorizzati ai sensi del Piano Casa. 2. I contenuti trascritti riguardano i dati del titolare, il bonus edificatorio impiegato, la destinazione d uso, la tipologia d ampliamento la dotazione di standards ecc. Art. 12 Zone e fabbricati esclusi dall ambito di applicazione della legge regionale 14/09 così come modificata dalla L.R. 13/2011 Oltre alle aree e agli edifici che la L.R. 14/09 e s.m.i. ha espressamente escluso, sono altresì escluse dalla applicazione della legge: 1. le zone classificate di Tipo A individuate dai Piani Particolareggiati del vigente P.R.C.G. l area del Canapificio Veneto individuata come zona D5/1 dal vigente PRCG in quanto area oggetto di specifiche norme di tutela; 2. la zona classificata B1- B2- B3 dal vigente PRCG corrispondente in cartografica al PR 2 in quanto area oggetto di specifiche norme di tutela per il quale il Piano prevede un accurata analisi d indagine storicoarchitettonica; 3. la zona classificata D1/1 dal vigente PRCG in quanto area di interesse comunitario (SIC e ZPS); 4. gli edifici produttivi situati in zona impropria; 5. gli edifici esistenti ad uso non residenziale (annessi rustici, stalle, cantine ecc.) ricadenti nelle zone classificate E dal vigente PRCG e dal Piano d Area del Montello; 6. gli edifici, diversi dalla prima casa di abitazione, esistenti con volumetria superiore a mc 960 ricadenti nelle zone classificate E dal vigente PRG e gli edifici diversi dalla prima casa di abitazione esistenti con volumetria superiore a mc 880 ricadenti nel Piano d Area del Montello. Art. 13 Interventi per la prima casa di abitazione 1. Gli interventi previsti a sensi degli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 14/09 così come modificati dagli artt. 1 e 2 della L.R. 13/2011, sono da considerarsi immediatamente applicabili per gli edifici con funzione di prima casa anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali (art. 2 comma 1 della L.R. 14/2009). Non sono derogabili le disposizioni statali (quali Codice Civile, Codice della Strada, altre leggi nazionali ecc.), né i rapporti negoziali costituiti, secondo le norme dell ordinamento civile (quali servitù, regolamenti condominiali ecc.). Relativamente alle distanze dai confini di proprietà e tra fabbricati, non sono 4

derogabili le disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione e nel Regolamento Edilizio Comunale vigenti, con le sole eccezioni previste al successivo comma 4. 2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009 così come modificati dagli artt. 1 e 2 della L.R. 13/2011, gli interventi previsti per la prima casa d abitazione sono i seguenti: a) Ampliamento nei limiti del 20% del volume per edifici esistenti ad uso residenziale (L.R. 14/2009 art. 2 comma1). b) La percentuale di cui alla lettera a) è elevata di un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedono l uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kw anche se già installati. (L.R. 14/2009 art. 2 comma 5) c) La percentuale di cui alla lettera a) è elevata di un ulteriore 15% purchè vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91 CE relativa al rendimento energetico nell edilizia e dal DPR 2 aprile 2009 n. 59 Regolamento di attuazione dell art. 4, comma 1 lett.a) e b), del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e successive modificazioni, alla corrispondente classe B. d) Aumento nei limiti del 40% del volume nel caso di demolizione (anche parziali) e ricostruzione di edifici ad uso residenziale realizzate anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici e di sicurezza (L.R. 14/2009, art. 3, comma 2 così come modificato dalla L.R. 13/2001 art. 2 comma 1); tale percentuale è applicata solamente al volume effettivamente demolito e non al totale del volume dell edificio. e) La percentuale del 40% di cui alla lett.d) può essere elevata al 50% nel caso in cui gli interventi previsti comportino una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della L.R. 11/2004 (L.R. 14/2009, art. 3 comma 3). 3. Ai sensi dell art. 8 comma 5 della L.R. 13/2011 gli interventi di cui agli artt. 2,3 e 4 della L.R. 14/2009 sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti; in tal senso i beneficiari degli incentivi Prima Casa potranno godere degli ulteriori incrementi fino al raggiungimento delle quote percentuali di aumento volumetrico previste dalla L.R. 13/2011. 4. Sono ammessi interventi di ampliamento, su edifici esistenti, anche in deroga alle norme comunali e nel rispetto del Codice Civile in tema di distanze verso il fondo del vicino, a condizione che l intervento abbia i seguenti presupposti: a) l edificio esistente sia ad uso residenziale e/o pertinenza della prima casa di abitazione; b) l ampliamento dei vani/edifici esistenti, potrà avvenire solo in sopraelevazione, limitatamente al raggiungimento delle altezze minime previste ai fini dell adeguamento igienico sanitario degli stessi e/o consentire la realizzazione di vani agibili. 5. In zona agricola è sempre esclusa la possibilità di realizzare l ampliamento mediante corpo edilizio separato ancorchè unito con elementi di collegamento (es. porticati); è ammessa la possibilità, in presenza di volume accessorio nell area di pertinenza, di ampliare quest ultimo che dovrà mantenere carattere accessorio e potrà essere ampliato fino alla volumetria massima di mc 160. 6. Gli interventi consentiti dalla legge e dal presente regolamento sono consentiti anche per gli edifici classificati non più funzionali all attività agricola e per gli edifici abbandonati individuati dal vigente Piano Regolatore e dal Piano d Area del Montello. Art. 14 Divieto di moltiplicazione delle unità abitative In sede di ristrutturazione edilizia ed ampliamento potrà essere ricavata non più di una nuova unità abitativa. Art. 15 Interventi di ampliamento nei condomini In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici. Art. 16 Interventi di ampliamento su case a schiera In ipotesi di case a schiera l ampliamento è ammesso, qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le unità appartenenti alla schiera o sulle porzioni di testa delle case 5

appartenenti alla schiera, fermo restando i diritti di terzi e l obbligo di estendere il progetto all intero complesso edilizio. Art. 17 Interventi su edifici diversi dalla prima casa di abitazione Fermo restando quanto contenuto nell articolo 13 comma 1, per gli edifici diversi dalla prima casa di abitazione, gli interventi di ampliamento consentiti dalla Legge Regionale n. 14/2009 così come modificata dalla L.R n. 13/2011 sono ammissibili con le seguenti modalità: a) Nelle zone classificate di Tipo A individuate dai Piani Particolareggiati del vigente P.R.C.G è esclusa l applicabilità della L.R. 14/2009 e s.m.i b) Nelle zone classificate B, C1 e C2 sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009 nel rispetto delle distanze da confini, tra edifici e dalla viabilità, nonché nel rispetto delle tipologie e delle destinazioni d uso previste nelle NTA vigenti. c) Nelle zone classificate D1 e D2 sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009 fino al raggiungimento del rapporto di copertura fondiario del 60%, nel rispetto delle distanze da confini, tra edifici e dalla viabilità, nonché nel rispetto delle altezze massime, delle tipologie e delle destinazioni d uso previste dalle NTA vigenti. d) Per gli insediamenti produttivi ricadenti in zona territoriale impropria di cui all art. 29 delle NTA vigenti è esclusa l applicabilità della L.R. 14/2009 e s.m.i. e) Nelle zone classificate E dal vigente Piano Regolatore, gli interventi sugli edifici esistenti ad uso residenziale possono essere realizzati entro una volumetria massima di mc 960. f) Nelle zone classificate E dal vigente Piano d Area del Montello, gli interventi sugli edifici esistenti ad uso residenziale possono essere realizzati entro una volumetria massima di mc 880. g) Nelle zone classificate E dal vigente PRG e dal Piano d Area del Montello, per gli edifici esistenti ad uso non residenziale (annessi rustici, stalle, cantine, ecc.) è esclusa l applicabilità della L.R. 14/2009 e s.m.i. Art. 18 Disciplina della destinazione d uso dell edificio La destinazione d uso dell edificio può essere modificata purchè la nuova destinazione d uso sia consentita dalla disciplina edilizia di zona, fermo restando quanto previsto dall art. 9 commi 2 bis e 2 ter della LR. 14/09 così come modificata dalla L.R. 13/201l. Nelle zone agricole è esclusa l applicabilità del presente articolo. 6