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A tutti i clienti Circolare Bolzano, 17 luglio 2013 N. 29/2013 Oggetto: ritenute sui pagamenti a soggetti esteri pubblicati i modelli ufficiali delle istanze per l esenzione ovverosia la riduzione Preliminarmente alcuni accenni sulla normativa vigente: i sostituti d imposta italiani sono obbligati a operare una ritenuta fino al 30% sui pagamenti destinati a soggetti non residenti in Italia di - dividendi, - interessi, - royalties, - affitti/noleggi di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche (utilizzate in Italia), - e per redditi diversi, tra cui ad esempio i compensi percepiti per l esercizio di attività professionali se eseguite in Italia. Il contribuente italiano può (non è un obbligo!) sotto la propria responsabilità omettere di applicare la ritenuta nel caso in cui il destinatario non residente richieda con un apposita richiesta, l esenzione ovverosia la riduzione della ritenuta come prevista dalla convenzione sulla doppia imposizione. In assenza di tale istanza, il sostituto d imposta deve applicare la ritenuta con l aliquota piena. Al beneficiario del pagamento viene accreditata all estero la ritenuta solo se conforme all accordo sulla la doppia imposizione siglato con l Italia dallo Stato di appartenenza. Il soggetto estero può richiedere in Italia il rimborso della ritenuta operata in eccesso. Ad

esempio nel caso di un pagamento di un canone di noleggio di beni mobili verso la Germania, che secondo la convenzione è sottoposto a una ritenuta del 5%, ma che a causa della mancata richiesta viene assoggettato ad una ritenuta del 30%, il beneficiario germanico può richiedere in Italia il rimborso del 25%. Gran parte dei Paesi hanno messo a disposizione da anni dei moduli ufficiali per richiedere l esenzione, la riduzione e il rimborso delle ritenute. In Italia invece, i moduli ormai obsoleti venivano accompagnati da dichiarazioni in forma libera, cosicché spesso non si ottenevano dal beneficiario straniero tutte le informazioni necessarie con il rischio di incorrere in sanzioni in caso di una verifica. L Agenzia delle Entrate con ordinanza n. 2013/84404 del 10 luglio 2013 ha pubblicato i moduli ufficiali per la richiesta di benefici previsti dagli accordi sulla doppia imposizione. Viceversa, per le società italiane è stato messo a disposizione un modulo per certificare la residenza in Italia nel caso di una richiesta di applicazione dell accordo sulla doppia imposizione in Paesi esteri. 1. Richiesta del soggetto estero Per i soggetti esteri che percepiscono redditi da sostituti d imposta italiani è stato previsto un modulo uniforme. La copertina va compilata sempre nello stesso modo e non dovrebbe presentare particolari difficoltà. Una precisazione: con la richiesta TIN estero è inteso il codice fiscale estero del beneficiario. Il modulo è composto da sei allegati, per mezzo dei quali è possibile richiedere il beneficio per ciascun reddito, vale a dire: - con l allegato A) è possibile, nel caso di distribuzione di dividendi a soggetti esteri, su cui la società italiana applica di base una ritenuta alla fonte del 20%, richiedere l applicazione di una ritenuta minore oppure richiedere la totale esenzione della ritenuta se ed in quanto previsto dalla rispettiva convenzione e in presenza delle condizioni richieste; - con l allegato B) è possibile per il pagamento di interessi a soggetti esteri, sui quali il debitore italiano applica una ritenuta del 20%, anche quando gli interessi vengono posti in fattura nello svolgimento di un attività commerciale, richiedere l applicazione di una ritenuta minore oppure richiedere la totale esenzione della ritenuta se ed in quanto previsto dalla rispettiva convenzione e in presenza delle condizioni richieste; - con l allegato C) infine è possibile per il pagamento di canoni (per beni mobili, che vengono utilizzati in Italia) e royalties, su cui il licenziatario oppure locatario applica una ritenuta del 30%, richiedere la riduzione oppure l esenzione. Particolarmente rilevanti sono i pagamenti che avvengono nel contesto di noleggi tra imprese che sono sottoposti alla ritenuta italiana e che per esempio per un noleggiatore residente in Germania, può essere ridotta in base alla convenzione al 5% (ciò vale anche per i noleggi a lungo termine di autoveicoli); - 2 -

- l allegato D) è relativo ai altri redditi, sui quali in Italia è prevista l applicazione di una ritenuta. Questi redditi provengono principalmente da attività svolte da liberi professionisti, che sono sottoposti all applicazione di una ritenuta anche nel caso in cui le prestazioni vengano rese da società (per esempio uno studio di architettura, con la forma giuridica della Srl, che progetta un immobile). La ritenuta italiana è per questi ricavi pari al 30%, gran parte degli accordi sulla doppia imposizione prevedono però (di regola all art. 14), che il soggetto italiano non operi alcuna ritenuta, sempreché il soggetto dell altro Stato contraente che svolge la prestazione, sia assoggettato nel suo Paese ad imposizione fiscale senza alcuna limitazione e non disponga di una stabile organizzazione in Italia; - l allegato E) serve nei casi in cui avvengono dei pagamenti di dividendi a una società madre estera, per cui è applicabile la cosiddetta direttiva UE madre-figlia. I dividendi possono essere distribuiti senza l applicazione della ritenuta, qualora le condizioni richieste siano soddisfatte. - L allegato F): questo modulo fa riferimento ai pagamenti di interessi, canoni e royalties a società collegate all estero. Per questi pagamenti è possibile applicare la cosiddetta direttiva UE-interessi. La ritenuta non si applica qualora venga presentata la dichiarazione. Le istruzioni contengono alcuni interessanti chiarimenti per quanto riguarda la validità delle attestazioni: i moduli A, B, C e D, cioè quelli con cui si chiede il ricorso agli accordi sulla doppia imposizione, sono validi a partire dalla data del certificato di residenza attestato nella domanda da parte dell autorità fiscale estera, fino alla fine del periodo d imposta indicato nella domanda, premesso che le condizioni non si modifichino nel frattempo. Solo per le richieste di rimborso, che comprendono spesso diversi anni, la certificazione fiscale estera può valere per più anni. In sostanza questo implica che la richiesta di esenzione o rispettivamente di riduzione della ritenuta del beneficiario estero deve essere richiesta in ciascun periodo d imposta, qualora la ritenuta non sia applicata con l aliquota ordinaria. Gli attestati E e F per l applicazione delle direttive UE hanno una validità di un anno a partire dalla convalida da parte dell ufficio delle imposte estero, anche in questo caso a condizione che non vi siano dei cambiamenti in seguito. Da queste disposizioni si può dedurre che sarà difficilmente possibile richiedere l esenzione a seguito di pagamenti già effettuati, anche se in buona fede, senza l applicazione della ritenuta. L istanza completa deve sussistere al più tardi al momento del pagamento. Il regolamento contiene un ulteriore conferma importante: in precedenza alla domanda si doveva allegare l attestato dell autorità fiscale estera, da cui risultava che il beneficiario del pagamento fosse residente dell altro Stato contraente e per questo legittimato alla fruizione - 3 -

dell agevolazione. Oggi tale attestato è parte integrante della richiesta. Tutti i moduli possono essere utilizzati dal beneficiario del pagamento direttamente per le richieste di rimborso, qualora il sostituto italiano applichi una ritenuta superiore a quanto previsto dalle convenzioni oppure dalle sopraindicate direttive. L Agenzia delle Entrate rammenta che tali richieste devono essere presentate entro 48 mesi dal pagamento all Agenzia delle Entrate di Pescara, che si occupa di tutti i rimborsi per i soggetti esteri. Si devono indicare le coordinate bancarie, qualora (e solo in tale caso) il modulo venga utilizzato per la richiesta di rimborso. Consiglio: qualora la richiesta venga compilata dal soggetto estero in modo non corretto e soprattutto se dovesse mancare l attestato di residenza da parte dell autorità fiscale estera competente, è opportuno operare la ritenuta per intero. Come indicato dal regolamento e confermato dalla giurisprudenza, il sostituto d imposta italiano risponde del versamento corretto della ritenuta. In ogni caso, il beneficiario straniero può sempre richiedere in Italia successivamente il rimborso della ritenuta operata ingiustificatamente. I pagamenti a beneficiari esteri, che sono esenti dalla ritenuta sulla base dei documenti prodotti, devono essere indicati nel modello 770 anche nel caso di un esenzione completa dall applicazione della ritenuta. Le richieste di esenzione e rispettivamente di riduzione devono essere conservate ai fini di eventuali controlli fino al termine di prescrizione. Una considerazione pratica: in tutti i casi in cui siete già in possesso di richieste di esenzione da parte di beneficiari esteri per l esercizio in corso, riteniamo che non sia necessario sostituire tali richieste con nuovi attestati, nel caso in cui nell anno corrente vengano effettuati ulteriori pagamenti allo stesso soggetto estero. Gli attestati in possesso devono però essere controllati in merito al loro contenuto e alla loro completezza ed eventualmente modificati o rispettivamente completati. 2) Modulo per la certificazione di residenza fiscale in Italia Come accennato in precedenza, il provvedimento contiene finalmente anche un modulo ufficiale, sulla base del quale la Direzione Provinciale dell Agenzia delle Entrate conferma la residenza o rispettivamente l obbligo fiscale senza limitazioni in Italia dei contribuenti italiani. Questo documento è necessario nel caso in cui si intenda evitare l applicazione di una ritenuta all estero. Finora il modo in cui veniva rilasciato questo documento dipendeva dalla buona volontà dei funzionari. - 4 -

Alla circolare alleghiamo i moduli in lingua italiana; i moduli possono essere scaricati in versione pdf a titolo gratuito direttamente dalla pagine web dell Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) in lingua francese e inglese. I documenti devono essere stampati due volte: una copia per il richiedente e una per il sostituto d imposta italiano, o, nel caso di istanza di rimborso, per l Agenzia delle Entrate di Pescara. Restiamo naturalmente a Vs. disposizione per qualsiasi informazione. Cordiali saluti, Dott. Josef Vieider Allegato: Moduli secondo regolamento del 10/07/2013-5 -