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SERVIZIO RISORSE UMANE D E T E R M I N A Z I O N E OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N. 04197 - FRUIZIONE CONGEDO EX ART. 42 D.LGS. 151/2001. RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE N : 821 / 2016 del : 30/05/2016

Il Responsabile del Servizio PREMESSO CHE: con decreto del Commissario Prefettizio prot.n.174260 del 21/12/2015 la Dirigente Avv. Immacolata Pizzella è stata incaricata della direzione del Servizio Risorse Umane; con Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del C.C.n.31/2016 del 12/05/2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( DUP), Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018; l'istanza del 30.03.2016, acquisita agli atti di questo Servizio in pari data, con prot.n.43532 del 31.03.2016, con cui la dipendente Lo Rillo Antonia attualmente assegnata al Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, ha richiesto di usufruire del congedo previsto dal combinato disposto dell art.42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e dell art.4, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53, in favore del proprio genitore convivente nel seguente periodo: DAL 15 aprile 2016 al 31 luglio 2016 GG. 108 Atteso che: la richiesta di fruizione del congedo in argomento è motivata dalla presenza delle condizioni riconosciute dall art.4 della legge n.104/1992, così come risulta dalla certificazione allegata all istanza, archiviata agli atti atti dell'ufficio ed omessa in questa sede ( diritto alla privacy), nel rispetto del D. Lgs. 151/2001; l art.4, comma 2, della Legge n.53/2000, come richiamato dall art.42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001, prevede la concessione del congedo ai dipendenti dei datori di lavoro pubblici per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, nell arco della vita lavorativa; la sig.ra Lo Rillo Antonia come risulta dai dati estrapolati dal software Kronos, non ha mai usufruito del congedo de quo; Preso atto, del visto apposto in data 13.04.2013, dal Dirigente P.T. del Servizio di appartenenza della Dipendente, Ing. Lorenzo Le Donne, sulla richiesta di fruizione in esame; che l art.42, comma 5 del D.Lgs.n.151/2001, prevede che Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi ;

che l art.42, comma 5 ter, del D.Lgs.n.151/2001, prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ; che l art.42 comma 5 bis, del D.Lgs. n. 151/2001, prevede che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto ; altresì, che l art.42 comma 5 quinquies, del D.Lgs.n.151/2001, prevede che il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 ; infine, che le circolari I.N.P.D.A.P. n. 11 del 12/03/2001 e n. 30 del 21/07/2003, pur confermando che il congedo in argomento è utile ai fini del trattamento di quiescenza, escludono la valutabilità dello stesso sia ai fini del T.F.S. sia ai fini del T.F.R.; Visto, il Decreto Legislativo n.151/2001 ad oggetto "Disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità "; la Legge n.53/2000 ad oggetto "Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta' la legge 104/92 ad oggetto Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ; Viste, le Circolari INPDAP n. 11 del 12/03/2001 e n. 30 del 21/07/2003 "Trattamenti di fine servizio ( Indennità di buona uscita, indennità premio servizio) e trattamento di fine rapporto; Visto,

il Decreto Legislativo n.165/2001 ad oggetto Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; Visto, il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; la corrispondenza intercorsa tra la Segreteria Generale, la Dirigenza del Servizio LL.PP. e Manutenzioni e il Sevizio Risorse Umane, in atti; Preso atto, dell art. 42 comma 5 del D.Lgs.151/2001, che stabilisce il diritto del dipendente a fruire del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta; Ritenuto, che sussitono tutti i requisiti previsti dalle normative sopra richiamate, incluso il requisito della convivenza con la persona disabile, così come risulta dalla certificazione agli atti del Servizio; Ritenuto, di dover provvedere alla formalizzazione del provvedimento, tenuto conto del periodo richiesto dalla dipendente nell istanza e che la fruizione del congedo potrà decorrere dal giorno successivo all adozione della presente determinazione e fino alla scadenza del periodo di durata originariamente richiesto; DETERMINA Per le motivazioni sopra espresse, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, di riconoscere il diritto alla dipendente Lo Rillo Antonia della fruizione del congedo richiesto, di cui al combinato disposto dell art.42, comma 5 ter, D.Lgs.n.151/2001 e dell art.4, comma 2, Legge n.53/2000, per il periodo di seguito indicato: DAL 31 maggio 2016 al 31 luglio 2016 GG. 63 Di comunicare immediatamente alla dipendente interessata l adozione del presente provvedimento; Di stabilire, in applicazione del comma 5 ter dell art.42 D.Lgs.n.151/2001, che venga corrisposta alla suddetta Dipendente, nella misura della durata del periodo di congedo predetto, l indennità corrispondente all ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, nel limite massimo annuo di cui al citato articolo; Di disporre che venga assicurata la copertura del predetto periodo con contribuzione figurativa, nel limite massimo annuo di cui al comma 5 ter dell art.42 D.Lgs.n.151/2001, con l avvertenza che il medesimo periodo non è valutabile ai fini del T.F.S., né del T.F.R., né giova ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità; Si notifichi il presente provvedimento alla dipendente Lo Rillo Atonia, all Ing. Lorenzo Le Donne n.q. di Dirigente del Servizio di appartenenza e alla Segreteria Generale, nonché agli Uffici del trattamento Economico e Previdenziale, per le rispettive competenze; di dare atto altresì ai sensi dell art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull apposita sezione dell Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio. Di dare atto che la presente determinazione senza impegno è immediatamente esecutiva in quanto non necessita del Visto di regolarità contabile. Latina, 30/05/2016 Il Dirigente del Servizio PIZZELLA AVV. IMMACOLATA Preparazione/Digitazione: Caldarozzi Vincenzo Supervisione: Giovangrossi Lucia

Area Amm.va ed Economico Finanziaria Servizio Programmazione e Bilancio Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della Spesa sottoindicata, ai sensi dell art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con impegno a valere sugli interventi seguenti del bilancio corrente esercizio: Cap.; Art.; Anno registrato al numero, per Lit. / Euro Cap.; Art.; Anno registrato al numero, per Lit. / Euro Cap.; Art.; Anno registrato al numero, per Lit. / Euro Cap.; Art.; Anno registrato al numero, per Lit. / Euro Cap.; Art.; Anno registrato al numero, per Lit. / Euro Latina, lì Il Responsabile Il Dirigente del Servizio Programmazione e Bilancio Segreteria Generale Ufficio Delibere Registro di Pubblicazione N : Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Latina, lì Il Funzionario Responsabile +