Gli strumenti tecnologici della pubblica amministrazione digitale. XXVIII Convegno Nazionale ANUSCA Riccione 18 Novembre 2008

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Transcript:

Gli strumenti tecnologici della pubblica amministrazione digitale XXVIII Convegno Nazionale ANUSCA Riccione 18 Novembre 2008

Avvertenze per l uso ===== 2 ===== Nei prossimi 15 minuti parleremo di strumenti

Avvertenze per l uso ===== 3 ===== Lo strumento è un mezzo atto a svolgere varie attività: un'arte, un mestiere, una misura. Lo strumento in genere aiuta l'uomo al conseguimento di un qualcosa, in base al suo utilizzo. From Wikipedia

Lo strumento giusto al posto giusto ===== 4 ===== E essenziale scegliere lo Forse, se l obiettivo è eliminare una zanzara strumento corretto che consente di raggiungere l obiettivo Questo strumento non è del tutto adatto

in una cornice di regole ===== 5 ===== nel rispetto delle norme di legge 5

Strumenti digitali ===== 6 ===== Documento informatico D.Lgs 82/2005 CAD Deliberazione CNIPA 11/2004 Firma Digitale Validazione Temporale Direttiva 1999/93/CE Decreto Lgs 82/2005 - CAD Decreto PCM 13/01/2004 Posta Elettronica Certificata DPR 11 febbraio 2005, n. 68 Decreto Min 02/11/2005 - RT Circolare CNIPA 49/2005

Strumenti digitali: documento informatico ===== 7 ===== Documento informatico Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti D.Lgs. 82/05 Codice dell Amministrazione Digitale, articolo 1, comma 1, lettera p) 7

Strumenti digitali: documento informatico ===== 8 ===== Il documento informatico può mandare finalmente in pensione il documento cartaceo, in quanto: Documento informatico Può garantire la forma scritta Può essere sottoscritto Può essere blindato e reso immodificabile Può essere conservato a lungo termine È semplice da creare, gestire e ritrovare

Strumenti digitali: documento informatico ===== 9 ===== Ma bisogna conoscere le regole essenziali, contenute nel Codice dell Amministrazione Digitale Documento informatico Decreto Lgs 5 marzo 2008, n. 82 Art. 20. Documento informatico 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Strumenti digitali: documento informatico ===== 10 ===== Ma bisogna conoscere le regole essenziali, contenute nel Codice dell Amministrazione Digitale Documento informatico Decreto Lgs 5 marzo 2008, n. 82 Art. 20. Documento informatico 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.

Strumenti digitali: documento informatico ===== 11 ===== Ma bisogna conoscere le regole essenziali, contenute nel Codice dell Amministrazione Digitale Documento informatico Decreto Lgs 5 marzo 2008, n. 82 Art. 21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza, integrità e immodificabilità. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Strumenti digitali: documento informatico ===== 12 ===== Ma bisogna conoscere le regole essenziali, contenute nel Codice dell Amministrazione Digitale Documento informatico Decreto Lgs 5 marzo 2008, n. 82 Art. 23. Copie di atti e documenti informatici 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche». 2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche. 2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti é attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Strumenti digitali: Firma digitale ===== 13 ===== È l equivalente elettronico della firma autografa e consente di rendere manifeste e garantire le caratteristiche di: Firma Digitale Integrità: il documento non è stato modificato, volontariamente o accidentalmente, dopo la sua firma Autenticità: il documento è stato firmato effettivamente dalla persona indicata nel certificato digitale allegato Non ripudio: chi ha firmato il documento lo può disconoscere solo in giudizio

ODCEC ===== Firma digitale 14 ===== É il risultato di un complesso algoritmo matematico ed è associata stabilmente ad ogni singolo documento Firma Digitale È il software gratuito che permette di apporre velocemente e semplicemente la propria firma digitale disponendo del dispositivo di firma e del PIN. Permette di effettuare la verifica delle firme e delle marche temporali 14

La firma digitale ODCEC ===== Strumenti digitali: Firma digitale 15 ===== Nel caso della firma digitale non è necessario lo specimen di firma: il certificato allegato dichiara chi è il firmatario La firma digitale è legata, tramite l'hash, al testo del documento e non al supporto, come la firma autografa Il livello di sicurezza è nettamente più elevato 15

===== Strumenti digitali: Validazione temporale ODCEC 16 ===== È il risultato di una procedura informatica con cui si attribuiscono a uno o più documenti una data e ora certe Validazione Temporale Riferimento temporale: informazione, contenente data e ora, ottenuta con soluzioni interne. Le misure attuate a garanzia dell associazione e della precisione di data e ora devono essere documentate Marca temporale: fornita da una Terza Parte Fidata (CA), garantisce che il riferimento è una data certa ed è opponibile ai terzi 16

ODCEC ===== Strumenti digitali: Marca temporale 17 ===== Fornita da una Terza Parte Fidata Garantisce che il riferimento è una Validazione Temporale data certa È opponibile ai terzi Il certificatore deve assicurare un errore massimo di 1 e un tempo di risposta non superiore a 1 dall invio della richiesta (DPCM 13 gennaio 2004, art. 48 co 1, art 51 co 5)

Strumenti digitali: documento informatico ===== 18 ===== Cosa altro dice a questo proposito il Codice dell Amministrazione Digitale Documento informatico Decreto Lgs 5 marzo 2008, n. 82 Art. 23. Copie di atti e documenti informatici 3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

Strumenti digitali: documento informatico ===== 19 ===== Cosa altro dice a questo proposito il Documento informatico Codice dell Amministrazione Digitale Decreto Lgs 5 marzo 2008, n. 82 Art. 23. Copie di atti e documenti informatici 6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge. 7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Strumenti digitali: PEC ===== 20 ===== Posta Elettronica Certificata Sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l invio e la consegna di documenti informatici DPR 11/02/2005, n. 68 art.1 co. 1 lettera g

===== Strumenti La Posta digitali: Elettronica PEC Certificata 21 ===== Tre soggetti: Mittente: che trasmette Posta Elettronica Certificata Destinatario: che riceve Gestore del servizio: che gestisce il servizio e fornisce i domini

===== Strumenti La Posta digitali: Elettronica PEC Certificata 22 ===== mittente destinatario casella mittente casella destinatario Ricevuta di accettazione Ricevuta di presa in carico Ricevuta di consegna gestore mittente Ricevuta di consegna gestore destinatario

Gli strumenti digitali che semplificano la vita ===== 23 ===== Gli strumento digitali semplici possono finalmente renderci la vita più semplice (professionalmente parlando ) Firma Digitale SMART Comunicazioni Automazione

Gli strumenti digitali che semplificano la vita ===== 24 ===== Firma Digitale SMART BUSINESS KEY: E una chiavetta che si porta sempre con sè Si inserisce direttamente nella porta USB di qualsiasi computer È facile da usare e non richiede l installazione di software

Gli strumenti digitali che semplificano la vita ===== 25 ===== smart card lettore software di software proprio PC firma del lettore + + + + = FIRMA DIGITALE + = FIRMA DIGITALE qualsiasi PC

Gli strumenti digitali che semplificano la vita ===== 26 ===== Comunicazioni POSTA CERTIFICATA: Comunicazioni Immediate Sicure Documentate Invio di documentazione con valore legale

Gli strumenti digitali che semplificano la vita ===== 27 ===== Automazione CIRC. 28, 7 maggio 2001 AIPA INTEROPERABILITA TRA SISTEMI DI PROTOCOLLO Il concetto di interoperabilità indica la possibilità per un sistema di protocollo informatico ricevente di una certa amministrazione di trattare automaticamente le informazioni trasmesse dal sistema di protocollo informatico mittente di un altra amministrazione al fine di automatizzare le attività e i processi sottostanti.

Gli strumenti digitali che semplificano la vita ===== 28 ===== Ente Mittente Ente destinataria Documento informatico Protocollo in uscita Ricerca Destinatari IPA Indice Pubblica Amministrazione Conferma Ricezione Preparazione E-mailE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA Protocollo in entrata

Gli strumenti digitali che semplificano la vita ===== 29 ===== Ente Mittente Corrispondenti Documento informatico Protocollo in uscita Preparazione E-mailE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA Tribunale, Notai, Associazioni, singole Imprese

Gli strumenti digitali che semplificano la vita ===== 30 ===== Sembra una magia, ma è tutto vero! Il processo utente è estremamente semplice ed efficace Permette di spedire e ricevere documenti ufficiali in tempo reale Permette di scambiare automaticamente messaggi di conferma e dati di protocollo, permettendo di sincronizzare i flussi documentali interni Previo accordi tra le parti, è possibile scambiare qualunque informazione del registro di protocollo (ad esempio classifica, smistamenti interni, note, informazioni sul fascicolo di appartenenza,...) E indipendente dal fornitore del sistema di Protocollo (occorre però che sia conforme alle normative)

Gli strumenti digitali che semplificano la vita ===== 31 ===== Strumenti digitali Annullamento dei tempi di trasmissione Aumento della sicurezza Miglioramento dell archiviazione e delle ricerche Maggiori garanzie sui tempi di arrivo Possibilità di avviare sistemi di work flow

Gli strumenti digitali che semplificano la vita ===== 32 ===== 1st edition January 31, 1995 120 Gbyte = 120 giorni di musica

Gli strumenti digitali che semplificano la vita ===== 33 ===== La vera rivoluzione digitale è data dalla possibilità di: Completo utilizzo di documenti digitali Interscambio di dati e informazioni con valore legale Semplificazione dei processi Facilità di utilizzo FUSSE CHE FUSSE LA VOLTA BONA!

Arturo Salvatici InfoCert S.p.A. arturo.salvatici@infocert.it