Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012



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Transcript:

CIRCOLARE A.F. N. 31 del 1 Marzo 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012 Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il 16 marzo 2012 scade il termine per le società di capitali per effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e la bollatura di libri e registri da effettuarsi con modello F.24. Si invitano i clienti per i quali lo studio provvede alla compilazione del modello ma non alla trasmissione, di provvedere al ritiro dell F.24 precompilata entro e non oltre il 10 marzo 2012. Premessa La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) concerne le società di capitali e deve essere versata entro il 16 marzo 2012, termine che si raccorda con la scadenza per il pagamento dell'iva dovuta per l'anno precedente, nella fattispecie per l anno 2011. Tassa Tassa annuale annuale di di concessione concessione governativa governativa Entro Entro il il 16.03.2012 16.03.2012 Soggetti interessati I soggetti interessati all adempimento sono: 1

le società di capitali (Spa, Srl, Sapa); le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E); Facendo riferimento all autorevole parere espresso dal Ministero delle finanze la soggettività passiva si estende anche a: enti commerciali di cui all'art. 73 ( ex art. 87), comma 1, lett. b) del D.P.R. 917/1986 TUIR), vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996). Soggetti esonerati Sono, invece, esonerati, come riportato alla lett. A), comma 11 art. 73 del TUIR: le società cooperative; le società di mutua assicurazione; le società di capitali dichiarate fallite, i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili (R.M. 10.11.1990, n. 411461). Chi deve versare la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali 2012 S.p.a.; S.r.l.; S.a.p.a.; società consortili a responsabilità limitata; aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8.6.1990, n. 142; società in liquidazione ordinaria; società sottoposte a procedure concorsuali. I SOGGETTI Chi NON deve versare la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali 2012 società cooperative e di mutua assicurazione; società di capitali dichiarate fallite. La società che dopo aver effettuato il versamento della tassa annuale trasferisce la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell Agenzia delle Entrate è esonerata dall effettuare un altro versamento; il trasferimento, infatti, non impone una nuova vidimazione dei libri sociali. Importa da versare 2

La tassa è dovuta in forma forfettaria, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare; si riferisce, quindi, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell anno solare di riferimento, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. E deducibile ai fini Ires, e Irap. L importo si differenzia a seconda dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1 gennaio 2012 (più in generale al 1 gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento). PARAMETRO COMMISURAZIONE DELLA TASSA CAPITALE SOCIALE O FONDO DI DI DOTAZIONE Nello specifico, per l importo da versare entro il 16 marzo 2012 valgono i seguenti parametri: IMPORTO DEL CAPITALE O DEL FONDO IN DOTAZIONE (alla data del 01.01.2012) MISURA DELLA TASSA DA PAGARE Se 516.456,90 309,87 Se > 516.456,90 516,46 Le cooperative edilizie ed i loro consorzi pagano la tassa come sopra indicato ridotta ad ¼. Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data del 01.01.2012, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l anno 2012 (ossia prima del 16.03.2012), tali variazioni non hanno alcuna influenza nel determinare la misura del pagamento della tassa per l anno 2012, ma avranno effetto su quanto sarà dovuto per il 2013. ESEMPIO La società Pepicchio Patati SPA presenta, al 01.01.2012, un capitale sociale pari a 300.000. Il 15.02.2012 viene deliberato un aumento del capitale sociale a 700.000. Entro il 16.03.2012, la società deve versare la tassa dovuta per il 2012 comunque nella misura di 309,87, mentre nel 2013 dovrà versare una tassa pari a 516,46. 3

Modalità di versamento Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel primo anno di attività, rispetto a quelle che si trovano in un anno di attività successivo al primo. MODALITA DI PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SOCIETA SOCIETA ANNO DI ATTIVITA 1^ ANNO DI ATTIVITA SUCCESSIVO AL 1^ La tassa annuale deve essere corrisposta: La tassa annuale deve essere versata: prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/9); mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'ufficio delle Entrate- Centro Operativo di Pescara entro il 16 marzo 2012; in via telematica con il Mod. F24, indicando nella Sezione "Erario" il codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali Le società che fanno richiesta di vidimazione successiva al 16.03.2012 sono obbligate ad esibire al Registro delle imprese o al notaio la fotocopia del Mod. F24 che attesta l avvenuto pagamento della tassa annuale. Diversamente, se la richiesta viene fatta prima del 16.03.2012 la prova del pagamento non può essere fornita in quanto non è ancora decorso il termine per effettuarlo (R.M. 20.11.2000, n. 170/E). Tuttavia, in tale ipotesi potrebbe essere richiesta la copia del modello F.24 che attesta il pagamento della tassa annuale per il 2011. 4

Compensazione della tassa La tassa annuale può essere compensata con eventuali crediti IRES o IRAP o con un eventuale credito IVA risultante al 31.12.2011 mediante compilazione dell apposito modello F24 che deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo sia pari a zero. Sanzioni e ravvedimento operoso L omesso o il tardivo pagamento comporta l applicazione di una sanzione amministrativa tributaria che va dal 100% al 200% della tassa stessa, con un minimo di 103.00. (art. 8, D. Lgs. N. 473/1997). SANZIONE AMMINISTRATIVA PER OMESSO PAGAMENTO Sanzione amministrativa per omesso o tardivo pagamento Dal 100% al 200% della tassa stessa con un minimo di 103,00 Tuttavia l'omesso, l'insufficiente o il tardivo pagamento, può essere regolarizzato spontaneamente mediante l istituto del ravvedimento operoso (all'art. 13 del vigente D.Lgs. 472/1997), ad eccezione del caso in cui la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali si sia avuta formale conoscenza. Nel caso di regolarizzazione spontanea della violazione commessa è prevista una riduzione della sanzione. In particolare, per il mancato pagamento della tassa dei libri sociali per il 2012 devono essere versati: con il mod. F24, la tassa annuale maggiorata degli interessi legali (con maturazione giornaliera) pari al 2,5% (dall'1.1.2012; era l'1,5% fino al 31.12.2011), utilizzando il codice tributo 7085; con il mod. F23, la sanzione ridotta utilizzando: il codice tributo 678T (campo 11); il codice ufficio RCC (campo 6); la causale SZ (campo 9). Nello specifico, a seconda che ci si avvalga del ravvedimento breve o del ravvedimento lungo, la misura della sanzione ridotta cambia nel seguente modo: se la regolarizzazione avviene entro il 15 aprile 2012 (30 giorni dalla scadenza) la sanzione è pari al 10% (1/10 del 100%, quale misura minima della sanzione); 5

se la regolarizzazione avviene dal 16 aprile 2012 al 16 marzo 2013 (dopo 30 giorni ed entro 1 anno dalla scadenza) la sanzione è pari al 12,5% (1/8 del 100%, quale misura minima della sanzione). ATTENZIONE Per regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale non è possibile usufruire del cd. ravvedimento "sprint" o "mini" (art. 13, co. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 - regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza con un'ulteriore riduzione della sanzione): infatti, tale istituto, introdotto dall'art. 23, co. 31, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111 (cd. Manovra 2011) con effetto dal 6 luglio 2011, è previsto solo se la sanzione amministrativa da irrogare è pari al 30% dell'importo non versato. Va rilevato, che entro il 16 marzo 2012 è possibile regolarizzare, avvalendosi del ravvedimento lungo, l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale dovuta per il 2011 il cui termine di versamento era fissato al 16 marzo 2011. Si coglie l occasione per ricordare a tutti i clienti che non avessero già consegnato la documentazione per la chiusura dell anno 2011, o avessero degli ultimi documenti da consegnarci, di provvedere nel minor tempo possibile, al fine di consentirci di predisporre la stesura del Bilancio di esercizio 2011. Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato. Cordiali saluti DOTTORESSA 6